Sentenza 8 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lucca, sentenza 08/05/2025, n. 269 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lucca |
| Numero : | 269 |
| Data del deposito : | 8 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2123/2024 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI LUCCA
Il Tribunale di Lucca, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Gerardo Boragine Presidente estensore
Dott.ssa Michela Boi Giudice
Dott.ssa Maria Giulia D'Ettore Giudice riunito in camera di consiglio in data 16/4/2025, sentita la relazione del Presidente estensore, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa in epigrafe indicata promossa con ricorso ex artt. 473-bis.49 e 473-bis.51 cod. proc. civ. depositato in data 9/5/2024 da
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avvocato SONIA Parte_1 C.F._1
MANCINI ed elettivamente domiciliata presso lo studio dello stesso in Lucca (LU), via Borgo
Giannotti n. 199/N, giusta procura in atti e
(C.F. , con il patrocinio dell'Avvocato Parte_2 C.F._2
SUSANNA CONSORTI ed elettivamente domiciliato presso lo studio dello stesso in Lucca (LU), via di Tiglio n. 433, giusta procura in atti con l'intervento del Pubblico Ministero avente ad oggetto: cumulo di domande di separazione e divorzio su domanda congiunta con le conclusioni congiunte di seguito testualmente riportate:
«1- Affidare la figlia minore (C.F.: , nata a [...] il Persona_1 CodiceFiscale_3
25/11/2019, ad entrambi i genitori secondo le disposizioni sull'affidamento condiviso con collocamento prevalente e residenza anagrafica della stessa presso la madre.
2- I genitori eserciteranno la responsabilità nel modo seguente: per le decisioni di maggiore interesse come, a titolo esemplificativo, quelle relative all'istruzione, all'educazione, alla salute, le stesse dovranno essere concordate dai genitori tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni della figlia;
limitatamente alle decisioni sulle questioni di ordinaria amministrazione, ciascun genitore potrà esercitare la potestà esclusivamente e separatamente nel
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3- I genitori saranno impegnati ed obbligati reciprocamente a mantenere, rispettare e far rispettare oltre ai consueti impegni scolastici anche le attività extrascolastiche, di studio, di musica, le eventuali attività sportive o di svago frequentate dalla bambina che dovranno comunque essere previamente concordate da entrambi i genitori.
4- Il padre, compatibilmente con i propri impegni lavorativi che prevedono dei turni festivi ed anche notturni, terrà con sé la figlia 4 pomeriggi infrasettimanali da scegliere nel periodo dal lunedì al venerdì escluso il sabato dall'uscita dell'asilo/scuola fino alle 19,30/20,30 quando la riporterà alla madre. Nella quinta settimana quando ha il weekend libero, prenderà la bambina dal Sabato pomeriggio alle ore 13,00 fino alla Domenica sera alle ore 20,30/21,00 quando la riaccompagnerà dalla madre. Avendo il padre una rotazione di turni preordinati provvederà a comunicare i giorni della permanenza della figlia presso di sé con congruo anticipo, salvo imprevisti.
Inoltre, il padre potrà tenere con sé la figlia per due pernotti infrasettimanali escluso il sabato, da concordare tra i genitori sulla base dei turni lavorativi del padre e degli impegni della madre, per cui il padre prenderà la figlia all'uscita dell'asilo e la terrà con sé fino al giorno successivo quando la riaccompagnerà a scuola. Nella settimana in cui il padre terrà con sé la figlia nel weekend, i pernotti infrasettimanali saranno ridotti ad uno da concordare con la madre secondo le rispettive esigenze.
Avendo il padre una rotazione di turni preordinati provvederà a comunicare i giorni della permanenza della figlia presso di sé con congruo anticipo. Sono fatti salvi ulteriori e diversi accordi tra i genitori.
5- Per le festività natalizie la madre terrà con sé la figlia per i giorni del 25 dicembre, 31 dicembre, 6 gennaio;
mentre il padre terrà con sé la bambina nei giorni del 26 dicembre e 1 gennaio. Nei rimanenti giorni verrà applicato il calendario settimanale.
Per le festività pasquali, invece, la madre terrà con sé la minore il giorno di Pasqua, mentre il padre trascorrerà con la figlia il Lunedì dell'Angelo. Nei rimanenti giorni verrà applicato il calendario settimanale. Per_ 6- I genitori concorderanno di anno in anno come festeggiare il compleanno della figlia
7- Per quanto concerne, invece, i periodi delle vacanze estive, questi saranno concordati tra i genitori di volta in volta, compatibilmente con gli impegni reciproci, entro e non oltre il giorno 31 maggio di ogni anno.
Durante le vacanze estive e fino a quando la bambina non compirà sei anni, ciascun genitore terrà Per_ con sé per due settimane non consecutive, salvo diversi accordi. In tale periodo sarà sospesa la regolamentazione settimanale degli incontri per l'altro genitore. Dopo il compimento dei sei anni della minore, ciascun genitore potrà tenere con sé la figlia per le vacanze estive per due settimane consecutive o non, in base alle esigenze del genitore.
8- Sono sempre fatti salvi ulteriori e diversi accordi tra i due genitori tesi a migliorare il rapporto tra Per_ loro e la figlia, come organizzare una settimana bianca o di svago con preferibilmente in coincidenza con le vacanze natalizie e/o pasquali al fine di non interrompere il percorso scolastico.
9- Il Sig. provvederà a corrispondere mensilmente alla madre, a titolo di Parte_2 contributo al mantenimento ordinario della figlia, la somma di € 350,00 mensili, da rivalutare ogni Per_ anno secondo gli indici Istat, oltre al pagamento del 50% della mensa scolastica della figlia per i due anni di asilo in corso. Nei mesi di dicembre e gennaio il contributo di mantenimento ordinario in favore della figlia aumenterà ad € 400,00 da rivalutare annualmente secondo gli indici ISTAT.
2 Per quanto riguarda l'assegno unico ed eventuali benefit statali questi saranno trattenuti interamente dalla madre.
10- Il Sig. si impegna, altresì, a provvedere al pagamento, nella misura del 50%, Parte_2 di tutte le spese straordinarie relative alla figlia secondo il protocollo di intesa siglato dal Tribunale di Lucca del 7.10.2020 sottoscritto dalle parti, pertanto a titolo di esempio i genitori sosterranno nella misura del 50% le spese mediche, sanitarie, farmaceutiche odontoiatriche, psicoterapiche, ivi compresi i tickets;
le spese scolastiche quali rette, tasse di iscrizione, corredo di inizio anno scolastico comprensivo dei libri di testo, scuolabus od altro mezzo di trasporto, gite scolastiche e viaggi di istruzione, ripetizioni, alloggio e relative utenze nella eventuale e futura sede universitaria;
spese per attività sportiva, artistica, ricreativa, per frequentazione di corsi e relative attrezzature.
11- Tutte le spese straordinarie, ad eccezione di quelle indifferibili e/o urgenti e di quelle per le quali non si pongono problemi di scelta, dovranno essere preventivamente concordate tra i genitori che si impegnano a scambiarsi i relativi documenti attestanti l'avvenuto pagamento e a rimborsarle il mese successivo a quello di presentazione;
non si ritengono spese straordinarie mediche quelle relative ai medicinali ordinari (a titolo di esempio non esaustivo la tachipirina).
12- I genitori sono tenuti a mantenere un contegno di rispetto reciproco e di serena comunicazione tra loro al fine di garantire un rapporto equilibrato e continuativo della figlia con ciascuno di essi nonché a tutelare la figura paterna e materna, evitando di esprimere giudizi lesivi dell'onore e della reputazione l'uno dell'altro alla presenza della figlia.
13- Le parti dichiarano di essere autosufficienti economicamente e pertanto rinunciano a chiedere e percepire l'assegno di mantenimento e di avere già regolato ogni rapporto di tipo patrimoniale in sede di separazione qui a tal proposito richiamata».
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex artt. 473-bis.49 e 473-bis.51 cod. proc. civ., personalmente sottoscritto, i coniugi - premesso di avere contratto matrimonio in Rosignano Marittimo (LI) il 21/6/2014, dal quale è nata la Per_ figlia (nata il [...]), ancora minorenne - hanno congiuntamente richiesto di ottenere la dichiarazione di cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni dai medesimi concordate ed in epigrafe trascritte.
Le parti, inoltre, hanno chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, contenenti le istanze e conclusioni congiunte.
L'ordinanza di rimessione della causa sul ruolo del giudice relatore è stata comunicata al Pubblico Ministero per gli adempimenti prescritti dall'art. 473-bis.51, comma 3, cod. proc. civ. Con successive note scritte, depositate in sostituzione dell'udienza, i coniugi hanno confermato integralmente le condizioni di cui al ricorso congiunto.
Nel merito, osserva il Collegio che, emergendo dal tenore del ricorso la irreversibilità della frattura determinatasi tra i coniugi e la impossibilità della ricostituzione, tra di loro, della comunione materiale e spirituale, la domanda diretta ad ottenere la dichiarazione di cessazione degli effetti civili del matrimonio merita di essere accolta, sussistendone i presupposti ex art. 3, comma 1, n. 2), lett. b), della legge 1/12/1970, n. 898.
Il Tribunale, preso atto dell'accordo intervenuto tra le parti ed osservato che le condizioni congiuntamente rassegnate sono legittime e non contrarie alla legge e sono, altresì, sia conformi all'interesse dei coniugi sia rispondenti all'obiettivo interesse della prole, ritiene che le stesse possano essere recepite, nulla ostando al loro integrale accoglimento.
3 La domanda congiunta dei coniugi può, pertanto, essere recepita, non sussistendo motivi per disattendere la volontà delle parti.
In ragione delle conclusioni congiuntamente formulate, si giustifica l'integrale compensazione delle spese di lite.
P. Q. M.
Il Tribunale di Lucca, definitivamente pronunciando, così provvede:
a) DICHIARA la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra e Parte_1 in Rosignano Marittimo (LI) in data 21/6/2014, debitamente Parte_2 trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di Rosignano Marittimo (LI) all'Atto
Numero 14, Parte II, Serie A, dell'Anno 2014;
b) PRENDE ATTO degli accordi intervenuti tra le parti e provvede in conformità alle condizioni dalle medesime congiuntamente rassegnate, da intendersi qui integralmente richiamate e trascritte;
c) DICHIARA interamente compensate le spese di lite;
d) MANDA alla Cancelleria di trasmettere copia autentica della presente sentenza all'Ufficiale di
Stato Civile del Comune di Rosignano Marittimo (LI) per le prescritte annotazioni e le consequenziali ulteriori incombenze.
Così deciso in Lucca, il 16/4/2025.
Il Presidente estensore
Gerardo Boragine
Si dispone che, ai sensi dell'art. 52, comma 2, D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (Codice della privacy), in caso di utilizzazione della presente sentenza in qualsiasi forma, sia omessa l'indicazione delle generalità e degli altri dati identificativi delle parti.
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