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Sentenza 22 luglio 2025
Sentenza 22 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 22/07/2025, n. 2860 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 2860 |
| Data del deposito : | 22 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
Sezione controversie di Lavoro e di Previdenza ed Assistenza composta dai magistrati: dr.ssa Rosa Bernardina Cristofano Presidente dr.ssa Laura Scarlatelli Consigliere rel. dr.ssa Laura Laureti Consigliere riunita in camera di consiglio ha pronunciato in grado di appello all'esito della udienza in trattazione cartolare ex art.127 ter cpc del 14.7.2025 la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n.164/2022 R.G. avente ad oggetto la sentenza n.2259/2021 pubblicata il 16.11.21 dal Tribunale di
Nola sezione lavoro
TRA
, in persona del legale rapp.te p.t., rappresentato e difeso Pt_1 dall'avv.to K. L. Napoletano
APPELLANTE
E rappresentato e difeso dagli avv.ti D. Di Paolo e CP_1
S. Scala
in persona del legale rapp.te Controparte_2
p.t., rappresentata e difesa dall'avv.to G. Frezza
APPELLATI
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO Cont In primo grado la ha proposto opposizione avverso l'estratto di ruolo del 19.10.17 relativo agli avvisi di addebito n.
37120150013975534000 e n. 37120140013295035000 entrambi afferenti a contributi ex DM10 dovuti all' , eccependo la nullità Pt_1 dell'estratto di ruolo per mancata notifica degli avvisi di addebito indicati, nonché per difetto degli elementi essenziali dello stesso, in uno al mancato rispetto dei termini ex lege previsti per l'iscrizione a ruolo dei crediti stessi e la prescrizione del diritto alla riscossione.
I resistenti ed si costituivano rilevando, da un lato, Pt_1 CP_3
l'inammissibilità e\o intempestività dell'opposizione e l'avvenuta regolare notifica degli avvisi di addebito formanti l'estratto, dall'altro l'inammissibilità dell'opposizione e la non prescrizione del diritto al pagamento, nonché il rispettivo difetto di legittimazione passiva.
Il Tribunale di Nola ritenuta l'ammissibilità della impugnazione del ruolo in quanto qualificata come opposizione ex art.615 cpc accoglieva la domanda e, per l'effetto, annullava gli avvisi di addebito nn. 37120150013975534000 e n. 37120140013295035000 ed il ruolo ad essi relativo, condannando l' al pagamento delle CP_3 spese e competenze di lite liquidate in complessivi € 1.350,00 con distrazione, in punto di motivazione il Giudice riteneva che non vi fosse la prova della regolare notificazione dei due avvisi di addebito.
Propone appello l' rilevando Pt_1
-l'omessa pronuncia in merito all'eccezione di inammissibilità per difetto di interesse ad agire proposta da esso fin dalle CP_4 sue prime difese,
-la violazione dell'art.1335 cc (presunzione di conoscenza) in ordine alla notificazione dei due avvisi di addebito, rilevando che controparte aveva eccepito, sic et simpliciter, di non avere ricevuto alcuna notifica, senza dare dimostrazione dei motivi per i quali la notifica non sarebbe avvenuta (es cambio di residenza…), dimenticando che, in punto notifica, vale la presunzione di conoscenza, ai sensi dell'art 1335 cc ed è
pag. 2/11 controparte che deve dimostrare che la mancata conoscenza delle cartelle e/o degli avvisi deriva da causa a lei non imputabile,
-che le cartelle impugnate erano state regolarmente notificate in date 27/01/16 e 23/01/2015 come si evince(va) chiaramente da tutta la documentazione prodotta nonchè dagli estratti di ruolo depositati e come dichiarato da nella memoria di CP_3 costituzione,
-che il Tribunale aveva erroneamente accolto l'eccezione di prescrizione non avendo rilevato che i crediti portati negli avvisi erano costituiti da somme comunicate all' con DM10 e Pt_1
Cont rettifiche da parte della stessa nel novembre 2012, di cui controparte era pertanto già a conoscenza e di cui aveva preso nuovamente conoscenza in data 19.10.2017 con l'estratto di ruolo che aveva valore interruttivo dei termini prescrizionali, chiedendo, in riforma della sentenza impugnata, dichiarare il ricorso inammissibile per difetto d'interesse ad agire con conferma di tutti i titoli in contestazione;
in subordine, dichiarare non prescritti i crediti portati negli avvisi opposti con conferma dei predetti titoli, il tutto con consequenziale decisione in ordine alle spese e competenze di causa del doppio grado di giudizio.
La replica CP_1
-che in merito all'eccezione di carenza di interesse ad agire per aver impugnato un mero estratto di ruolo, in mancanza di atti esecutivi, successivamente all'incardinazione del processo è stato inserito l'articolo 3-bis, comma 1, Dl n. 146/2021, inserito in sede di conversione dalla legge n. 215/2021, che ha novellato l'articolo 12, Dpr n. 602/1973, intitolato “Formazione e contenuto dei ruoli” e vi ha inserito il comma 4-bis che, dopo la previsione che «l'estratto di ruolo non è impugnabile» in via diretta, chiarisce che «il ruolo e la cartella di pagamento che si assume
pag. 3/11 invalidamente notificata sono suscettibili di diretta impugnazione nei soli casi in cui il debitore che agisce in giudizio dimostri che dall'iscrizione a ruolo possa derivargli un pregiudizio per la partecipazione a una procedura di appalto, per effetto di quanto previsto nell'art. 80, comma 4, del codice dei contratti pubblici, di cui al d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, oppure per la riscossione di somme allo stesso dovute dai soggetti pubblici di cui all'art.
1, comma 1, lettera a), del regolamento di cui al decreto del
Ministro dell'economia e delle finanze 18 gennaio 2008, n.40, per effetto delle verifiche di cui all'art.48-bis del presente decreto
o infine per la perdita di un beneficio nei rapporti con una pubblica amministrazione»,
-che l'Agenzia delle Entrate – Riscossione S.p.A. con atto nr.
71/2015/760762, del 29 luglio 2015 aveva pignorato ed incassato le somme che il doveva Controparte_5 ad essa appellata per l'importo di € 13.902,12, con un atto di pignoramento presso terzi ex art.72/bis e 48/bis del D.P.R. nr.
602/1973 in virtù di asseriti ed inesistenti debiti di natura amministrativa e tributaria,
-che con un ulteriore atto il pignoramento di crediti verso terzi nr. 07120183220000050009, ex art. 72 bis e art. 48 D.P.R. 29 settembre 1973 n. 602, codice identificativo del fascicolo
(71/2018/61) del 21.02.2018, con ad oggetto anche l'avviso di addebito impugnato nel presente procedimento, l' aveva CP_3
delle Finanze Controparte_5
(MEF) le doveva, per l'importo di € 32.099,05,
-che, pertanto, vi è un interesse attuale ad impugnare l'estratto di ruolo, un interesse giustificato anche solo dagli atti di pignoramento presso terzi sopra menzionati,
-che non si può parlare di presunzione di conoscenza allorquando è necessario dimostrare la conoscenza legale di un atto, gravando pag. 4/11 sul concessionario della riscossione l'onere di provare non solo la notifica, ma anche la regolare notificazione di ciascun avviso di addebito e atto allo stesso presupposto e/o conseguenziale,
-che alcun documento era stato depositato dalle controparti in primo grado a dimostrazione della regolare notificazione degli avvisi di addebito.
L' aderisce all'appello Controparte_2 dell' e deduce quanto segue: Pt_1
-che non è impugnabile ex se l'estratto di ruolo non sorretto da un interesse concreto ed attuale del contribuente,
-che nel caso di specie non si verte in alcuna delle casistiche declinate all'art. 12, comma 4-bis DPR 602/1973, con conseguente inammissibilità dell'impugnazione proposta.
Dopo alcuni rinvii determinati dal collocamento fuori ruolo del precedente relatore e la riassegnazione al nuovo consigliere, disposta la trattazione scritta ed acquisite le note di parte, all'odierna udienza, come “sostituita” ex art. 127 ter c.p.c. la
Corte ha riservato la causa in decisione.
*********
L'appello è infondato.
In relazione alla ammissibilità della impugnazione del ruolo il
Collegio da atto che deve tenersi conto di quanto stabilito dal
D.L. 146/2021, cosi come interpretato dalla recente sentenza SS.UU
n.26283/2022 che ha sancito, anche per i giudizi in corso, la non impugnabilità dell'estratto di ruolo, rilevando che il ruolo e la cartella di pagamento che si assume invalidamente notificata sono suscettibili di diretta impugnazione nei soli casi in cui il debitore dimostri che dall'iscrizione a ruolo possa derivargli pregiudizio in relazione a determinate finalità elencate nella norma.
pag. 5/11 Con il D.L. 146/21 convertito nella L. 215/2021 infatti è stata introdotta la norma dettata dal comma 4 bis all'art.12 del DPR
602/73, che così stabilisce: “L'estratto di ruolo non è impugnabile. Il ruolo e la cartella di pagamento che si assume invalidamente notificata sono suscettibili di diretta impugnazione nei soli casi in cui il debitore che agisce in giudizio dimostri che dall'iscrizione a ruolo possa derivargli un pregiudizio per la partecipazione a una procedura di appalto, per effetto di quanto previsto nell'articolo 80, comma 4, del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, oppure per la riscossione di somme allo stesso dovute dai soggetti pubblici di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 18 gennaio 2008, n. 40, per effetto delle verifiche di cui all'articolo 48-bis del presente decreto o infine per la perdita di un beneficio nei rapporti con una pubblica amministrazione”.
La Suprema Corte (SS.UU. n.26283/22) ha esaminato la questione rilevando che “In tema di riscossione coattiva delle entrate pubbliche (anche extratributarie) mediante ruolo, l'art. 12, comma
4 bis, del d.P.R. n. 602 del 1973 (introdotto dall'art. 3 bis del
d.l. n. 146 del 2021, come convertito dalla l. n. 215 del 2021) trova applicazione nei processi pendenti, poiché specifica, concretizzandolo, l'interesse alla tutela immediata rispetto al ruolo e alla cartella non notificata o invalidamente notificata;
sono manifestamente infondate le questioni di legittimità costituzionale della predetta norma, in riferimento agli artt. 3,
24, 101, 104, 113 e 117 Cost., quest'ultimo con riguardo all'art.
6 della CEDU e all'art. 1 del Protocollo addizionale n. 1 della
Convenzione. (Principio enunciato nell'interesse della legge ex art. 363, comma 3, c.p.c.)”, e che “In tema di impugnazione dell'estratto di ruolo, l'art. 12, comma 4 bis, del d.P.R. n. 602
pag. 6/11 del 1973 (introdotto dall'art. 3 bis del d.l. n. 146 del 2021, come convertito dalla l. n. 215 del 2021), selezionando specifici casi in cui l'invalida notificazione della cartella ingenera di per sé il bisogno di tutela giurisdizionale, ha plasmato
l'interesse ad agire, condizione dell'azione avente natura
"dinamica" che, come tale, può assumere una diversa configurazione, anche per norma sopravvenuta, fino al momento della decisione;
la citata disposizione, dunque, incide sulla pronuncia della sentenza e si applica anche nei processi pendenti, nei quali lo specifico interesse ad agire deve essere dimostrato, nelle fasi di merito attraverso il tempestivo ricorso alla rimessione nei termini (istituto applicabile anche al processo tributario), nel grado di legittimità mediante deposito di documentazione ex art. 372 c.p.c. o fino all'udienza di discussione (prima dell'inizio della relazione) o fino all'adunanza camerale oppure, qualora occorrano accertamenti di fatto, nel giudizio di rinvio”.
Con la sentenza citata la Corte di Cassazione ha stabilito che il comma 4 bis dell'art. 12 DPR 602/73 introdotto dal D.L. 146/21 conv. L. 215/21:
- esclude la impugnabilità dell'estratto ruolo in via generale;
- prevede in caso di omessa o invalida notifica della cartella la possibilità di impugnazione ma nei soli casi in cui il debitore che agisce in giudizio dimostri che dall'iscrizione a ruolo possa derivargli un pregiudizio nei casi specificamente indicati dalla norma;
- non è norma di interpretazione autentica;
-“la disciplina sopravvenuta si applica …ai processi pendenti perché incide sulla pronuncia della sentenza …che è ancora da compiere… … E' quindi coerente che l'interesse, come confermato dal legislatore, debba essere dimostrato…in armonia con il
pag. 7/11 principio costituzionale del giusto processo ex art. 111
Costituzione”.
La nuova disciplina che esclude la autonoma impugnabilità dell'estratto di ruolo, si applica anche nei giudizi pendenti, come il presente.
Nel caso di specie la appellata ha documentato di trovarsi in uno dei casi in cui il debitore può agire avverso il ruolo in quanto ha dimostrato che dall'iscrizione a ruolo può derivarle un pregiudizio, ricorrendo una delle ipotesi specificamente indicate dalla norma e cioè “che dall'iscrizione a ruolo possa derivargli un pregiudizio (…...) per la riscossione di somme allo stesso dovute dai soggetti pubblici di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 18 gennaio 2008, n. 40, per effetto delle verifiche di cui all'articolo 48-bis del presente decreto”.
Cont Infatti la ha documentato di aver subito nel 2018 (dopo altro nel 2015) un pignoramento presso terzo, il , proprio ai CP_5 sensi dell'art.48 bis dpr n.602/73 in relazione ad uno degli a.v.a. di cui al ruolo impugnato (a.v.a. 37120150013975534000, cfr. documenti prodotti in atti).
Di tale sopravvenienza, alla luce della applicazione del d.l. citato ai procedimenti in corso, deve tenersi conto ai fini della ammissibilità della impugnazione del ruolo;
per cui, così corretta la motivazione della sentenza appellata quanto alla sussistenza dell'interesse ad agire (essendo già in vigore il d.l. citato al momento della pronuncia impugnata), deve passarsi all'esame del merito della controversia.
Le censure dell' appaiono infondate laddove si limita ad Pt_1 eccepire che in relazione alla notificazione dei due avvisi di addebito di cui al ruolo impugnato deve ritenersi verificatasi una presunzione di conoscenza.
pag. 8/11 Il Tribunale di primo grado ha accertato come non vi fosse la prova della notificazione dei due avvisi;
più precisamente l' Pt_1 si era limitato a produrre la schermata telematica con la mera indicazione delle (presunte) date di notifica, mentre l' con CP_3 riferimento all'a.v.a. relativo alla contribuzione 2014 aveva depositato una raccomandata del 26.1.17 con la dicitura
“destinatario trasferito”.
Tali documenti non costituiscono affatto prova della avvenuta notificazione dei due avvisi di addebito.
Quanto a quello per la contribuzione del 2015 nessuna prova della spedizione e/o della ricezione è rinvenibile in atti, al di là della irrilevante schermata prodotta da quanto a quello Pt_1 relativo alla contribuzione 2014 la Suprema Corte (cfr. ordinanza n.32106/2021) ha precisato che “in tema di notifica di un atto impositivo ovvero processuale tramite servizio postale, qualora
l'atto notificando non venga consegnato al destinatario per rifiuto a riceverlo ovvero per sua temporanea assenza ovvero per assenza o inidoneità di altre persone a riceverlo, la prova del perfezionamento del procedimento notificatorio può essere data dal notificante - in base ad un'interpretazione costituzionalmente orientata (artt. 24 e 111, comma 2, Cost.) dell'art. 8 della I. n.
890 del 1982 - esclusivamente attraverso la produzione in giudizio dell'avviso di ricevimento della raccomandata contenente la comunicazione di avvenuto deposito (cd. C.A.D.), non essendo a tal fine sufficiente la prova dell'avvenuta spedizione della suddetta raccomandata informativa"(Cass. Sez. U, Sentenza n. 10012 del
Cont 15/04/2021, Rv. 660953)”. Poiché nel caso di specie la non era stata reperita presso il suo domicilio per trasferimento, nei suoi confronti avrebbe dovuto essere attivato il procedimento notificatorio previsto dall'art. 140 c.p.c., che prevede il deposito della copia dell'atto da notificare presso la casa pag. 9/11 comunale, l'affissione sulla porta, o l'immissione in cassetta postale, di un avviso dell'avvenuto deposito dell'atto in giacenza, nonché l'invio al destinatario della notificazione di un avviso mediante raccomandata con avviso di ricevimento. Era onere delle resistenti in primo grado fornire la prova dell'avvenuto rispetto della descritta procedura, mediante il deposito, agli atti del giudizio di merito, non soltanto dell'avviso di giacenza affisso alla porta o immesso nella cassetta postale del destinatario della notificazione, ma anche delle ricevute di invio e ricezione della raccomandata informativa prevista dall'ultima parte dell'art.140 c.p.c.. Di tale documentazione non vi è traccia.
Né è conferente il richiamo fatto dall' nella memoria di primo Pt_1 grado all'avviso n.37120140015696152000 estraneo al ruolo impugnato.
In difetto di prova legale della notificazione dei due avvisi di addebito la prescrizione si è maturata, risalendo la contribuzione iscritta a ruolo agli anni 2014 e 2015 e non risultando validamente richiesto il pagamento nel termine quinquennale di prescrizione, anche considerando, come preteso dall'istituto appellante, l'epoca di trasmissione dei DM10 nel 2012 a fronte della natura di atto meramente interno propria dell'estratto di ruolo.
In conclusione va confermato l'accoglimento della domanda spiegata in primo grado pur con le correzioni della motivazione esplicitate in questa sede, in uno con la statuizione in ordine alle spese di lite.
Le spese di lite del presente grado possono essere compensate
Cont atteso che solo in questo grado la ha documentato l'esistenza dell'interesse alla impugnazione del ruolo come richiesta dal d.l.
n.146/21.
pag. 10/11
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, rigetta l'appello, compensa le spese di lite del presente grado tra tutte le parti.
Napoli 14.7.2025
il Consigliere est. il Presidente
d.ssa Laura Scarlatelli d.ssa Rosa B. Cristofano
pag. 11/11
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
Sezione controversie di Lavoro e di Previdenza ed Assistenza composta dai magistrati: dr.ssa Rosa Bernardina Cristofano Presidente dr.ssa Laura Scarlatelli Consigliere rel. dr.ssa Laura Laureti Consigliere riunita in camera di consiglio ha pronunciato in grado di appello all'esito della udienza in trattazione cartolare ex art.127 ter cpc del 14.7.2025 la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n.164/2022 R.G. avente ad oggetto la sentenza n.2259/2021 pubblicata il 16.11.21 dal Tribunale di
Nola sezione lavoro
TRA
, in persona del legale rapp.te p.t., rappresentato e difeso Pt_1 dall'avv.to K. L. Napoletano
APPELLANTE
E rappresentato e difeso dagli avv.ti D. Di Paolo e CP_1
S. Scala
in persona del legale rapp.te Controparte_2
p.t., rappresentata e difesa dall'avv.to G. Frezza
APPELLATI
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO Cont In primo grado la ha proposto opposizione avverso l'estratto di ruolo del 19.10.17 relativo agli avvisi di addebito n.
37120150013975534000 e n. 37120140013295035000 entrambi afferenti a contributi ex DM10 dovuti all' , eccependo la nullità Pt_1 dell'estratto di ruolo per mancata notifica degli avvisi di addebito indicati, nonché per difetto degli elementi essenziali dello stesso, in uno al mancato rispetto dei termini ex lege previsti per l'iscrizione a ruolo dei crediti stessi e la prescrizione del diritto alla riscossione.
I resistenti ed si costituivano rilevando, da un lato, Pt_1 CP_3
l'inammissibilità e\o intempestività dell'opposizione e l'avvenuta regolare notifica degli avvisi di addebito formanti l'estratto, dall'altro l'inammissibilità dell'opposizione e la non prescrizione del diritto al pagamento, nonché il rispettivo difetto di legittimazione passiva.
Il Tribunale di Nola ritenuta l'ammissibilità della impugnazione del ruolo in quanto qualificata come opposizione ex art.615 cpc accoglieva la domanda e, per l'effetto, annullava gli avvisi di addebito nn. 37120150013975534000 e n. 37120140013295035000 ed il ruolo ad essi relativo, condannando l' al pagamento delle CP_3 spese e competenze di lite liquidate in complessivi € 1.350,00 con distrazione, in punto di motivazione il Giudice riteneva che non vi fosse la prova della regolare notificazione dei due avvisi di addebito.
Propone appello l' rilevando Pt_1
-l'omessa pronuncia in merito all'eccezione di inammissibilità per difetto di interesse ad agire proposta da esso fin dalle CP_4 sue prime difese,
-la violazione dell'art.1335 cc (presunzione di conoscenza) in ordine alla notificazione dei due avvisi di addebito, rilevando che controparte aveva eccepito, sic et simpliciter, di non avere ricevuto alcuna notifica, senza dare dimostrazione dei motivi per i quali la notifica non sarebbe avvenuta (es cambio di residenza…), dimenticando che, in punto notifica, vale la presunzione di conoscenza, ai sensi dell'art 1335 cc ed è
pag. 2/11 controparte che deve dimostrare che la mancata conoscenza delle cartelle e/o degli avvisi deriva da causa a lei non imputabile,
-che le cartelle impugnate erano state regolarmente notificate in date 27/01/16 e 23/01/2015 come si evince(va) chiaramente da tutta la documentazione prodotta nonchè dagli estratti di ruolo depositati e come dichiarato da nella memoria di CP_3 costituzione,
-che il Tribunale aveva erroneamente accolto l'eccezione di prescrizione non avendo rilevato che i crediti portati negli avvisi erano costituiti da somme comunicate all' con DM10 e Pt_1
Cont rettifiche da parte della stessa nel novembre 2012, di cui controparte era pertanto già a conoscenza e di cui aveva preso nuovamente conoscenza in data 19.10.2017 con l'estratto di ruolo che aveva valore interruttivo dei termini prescrizionali, chiedendo, in riforma della sentenza impugnata, dichiarare il ricorso inammissibile per difetto d'interesse ad agire con conferma di tutti i titoli in contestazione;
in subordine, dichiarare non prescritti i crediti portati negli avvisi opposti con conferma dei predetti titoli, il tutto con consequenziale decisione in ordine alle spese e competenze di causa del doppio grado di giudizio.
La replica CP_1
-che in merito all'eccezione di carenza di interesse ad agire per aver impugnato un mero estratto di ruolo, in mancanza di atti esecutivi, successivamente all'incardinazione del processo è stato inserito l'articolo 3-bis, comma 1, Dl n. 146/2021, inserito in sede di conversione dalla legge n. 215/2021, che ha novellato l'articolo 12, Dpr n. 602/1973, intitolato “Formazione e contenuto dei ruoli” e vi ha inserito il comma 4-bis che, dopo la previsione che «l'estratto di ruolo non è impugnabile» in via diretta, chiarisce che «il ruolo e la cartella di pagamento che si assume
pag. 3/11 invalidamente notificata sono suscettibili di diretta impugnazione nei soli casi in cui il debitore che agisce in giudizio dimostri che dall'iscrizione a ruolo possa derivargli un pregiudizio per la partecipazione a una procedura di appalto, per effetto di quanto previsto nell'art. 80, comma 4, del codice dei contratti pubblici, di cui al d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, oppure per la riscossione di somme allo stesso dovute dai soggetti pubblici di cui all'art.
1, comma 1, lettera a), del regolamento di cui al decreto del
Ministro dell'economia e delle finanze 18 gennaio 2008, n.40, per effetto delle verifiche di cui all'art.48-bis del presente decreto
o infine per la perdita di un beneficio nei rapporti con una pubblica amministrazione»,
-che l'Agenzia delle Entrate – Riscossione S.p.A. con atto nr.
71/2015/760762, del 29 luglio 2015 aveva pignorato ed incassato le somme che il doveva Controparte_5 ad essa appellata per l'importo di € 13.902,12, con un atto di pignoramento presso terzi ex art.72/bis e 48/bis del D.P.R. nr.
602/1973 in virtù di asseriti ed inesistenti debiti di natura amministrativa e tributaria,
-che con un ulteriore atto il pignoramento di crediti verso terzi nr. 07120183220000050009, ex art. 72 bis e art. 48 D.P.R. 29 settembre 1973 n. 602, codice identificativo del fascicolo
(71/2018/61) del 21.02.2018, con ad oggetto anche l'avviso di addebito impugnato nel presente procedimento, l' aveva CP_3
delle Finanze Controparte_5
(MEF) le doveva, per l'importo di € 32.099,05,
-che, pertanto, vi è un interesse attuale ad impugnare l'estratto di ruolo, un interesse giustificato anche solo dagli atti di pignoramento presso terzi sopra menzionati,
-che non si può parlare di presunzione di conoscenza allorquando è necessario dimostrare la conoscenza legale di un atto, gravando pag. 4/11 sul concessionario della riscossione l'onere di provare non solo la notifica, ma anche la regolare notificazione di ciascun avviso di addebito e atto allo stesso presupposto e/o conseguenziale,
-che alcun documento era stato depositato dalle controparti in primo grado a dimostrazione della regolare notificazione degli avvisi di addebito.
L' aderisce all'appello Controparte_2 dell' e deduce quanto segue: Pt_1
-che non è impugnabile ex se l'estratto di ruolo non sorretto da un interesse concreto ed attuale del contribuente,
-che nel caso di specie non si verte in alcuna delle casistiche declinate all'art. 12, comma 4-bis DPR 602/1973, con conseguente inammissibilità dell'impugnazione proposta.
Dopo alcuni rinvii determinati dal collocamento fuori ruolo del precedente relatore e la riassegnazione al nuovo consigliere, disposta la trattazione scritta ed acquisite le note di parte, all'odierna udienza, come “sostituita” ex art. 127 ter c.p.c. la
Corte ha riservato la causa in decisione.
*********
L'appello è infondato.
In relazione alla ammissibilità della impugnazione del ruolo il
Collegio da atto che deve tenersi conto di quanto stabilito dal
D.L. 146/2021, cosi come interpretato dalla recente sentenza SS.UU
n.26283/2022 che ha sancito, anche per i giudizi in corso, la non impugnabilità dell'estratto di ruolo, rilevando che il ruolo e la cartella di pagamento che si assume invalidamente notificata sono suscettibili di diretta impugnazione nei soli casi in cui il debitore dimostri che dall'iscrizione a ruolo possa derivargli pregiudizio in relazione a determinate finalità elencate nella norma.
pag. 5/11 Con il D.L. 146/21 convertito nella L. 215/2021 infatti è stata introdotta la norma dettata dal comma 4 bis all'art.12 del DPR
602/73, che così stabilisce: “L'estratto di ruolo non è impugnabile. Il ruolo e la cartella di pagamento che si assume invalidamente notificata sono suscettibili di diretta impugnazione nei soli casi in cui il debitore che agisce in giudizio dimostri che dall'iscrizione a ruolo possa derivargli un pregiudizio per la partecipazione a una procedura di appalto, per effetto di quanto previsto nell'articolo 80, comma 4, del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, oppure per la riscossione di somme allo stesso dovute dai soggetti pubblici di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 18 gennaio 2008, n. 40, per effetto delle verifiche di cui all'articolo 48-bis del presente decreto o infine per la perdita di un beneficio nei rapporti con una pubblica amministrazione”.
La Suprema Corte (SS.UU. n.26283/22) ha esaminato la questione rilevando che “In tema di riscossione coattiva delle entrate pubbliche (anche extratributarie) mediante ruolo, l'art. 12, comma
4 bis, del d.P.R. n. 602 del 1973 (introdotto dall'art. 3 bis del
d.l. n. 146 del 2021, come convertito dalla l. n. 215 del 2021) trova applicazione nei processi pendenti, poiché specifica, concretizzandolo, l'interesse alla tutela immediata rispetto al ruolo e alla cartella non notificata o invalidamente notificata;
sono manifestamente infondate le questioni di legittimità costituzionale della predetta norma, in riferimento agli artt. 3,
24, 101, 104, 113 e 117 Cost., quest'ultimo con riguardo all'art.
6 della CEDU e all'art. 1 del Protocollo addizionale n. 1 della
Convenzione. (Principio enunciato nell'interesse della legge ex art. 363, comma 3, c.p.c.)”, e che “In tema di impugnazione dell'estratto di ruolo, l'art. 12, comma 4 bis, del d.P.R. n. 602
pag. 6/11 del 1973 (introdotto dall'art. 3 bis del d.l. n. 146 del 2021, come convertito dalla l. n. 215 del 2021), selezionando specifici casi in cui l'invalida notificazione della cartella ingenera di per sé il bisogno di tutela giurisdizionale, ha plasmato
l'interesse ad agire, condizione dell'azione avente natura
"dinamica" che, come tale, può assumere una diversa configurazione, anche per norma sopravvenuta, fino al momento della decisione;
la citata disposizione, dunque, incide sulla pronuncia della sentenza e si applica anche nei processi pendenti, nei quali lo specifico interesse ad agire deve essere dimostrato, nelle fasi di merito attraverso il tempestivo ricorso alla rimessione nei termini (istituto applicabile anche al processo tributario), nel grado di legittimità mediante deposito di documentazione ex art. 372 c.p.c. o fino all'udienza di discussione (prima dell'inizio della relazione) o fino all'adunanza camerale oppure, qualora occorrano accertamenti di fatto, nel giudizio di rinvio”.
Con la sentenza citata la Corte di Cassazione ha stabilito che il comma 4 bis dell'art. 12 DPR 602/73 introdotto dal D.L. 146/21 conv. L. 215/21:
- esclude la impugnabilità dell'estratto ruolo in via generale;
- prevede in caso di omessa o invalida notifica della cartella la possibilità di impugnazione ma nei soli casi in cui il debitore che agisce in giudizio dimostri che dall'iscrizione a ruolo possa derivargli un pregiudizio nei casi specificamente indicati dalla norma;
- non è norma di interpretazione autentica;
-“la disciplina sopravvenuta si applica …ai processi pendenti perché incide sulla pronuncia della sentenza …che è ancora da compiere… … E' quindi coerente che l'interesse, come confermato dal legislatore, debba essere dimostrato…in armonia con il
pag. 7/11 principio costituzionale del giusto processo ex art. 111
Costituzione”.
La nuova disciplina che esclude la autonoma impugnabilità dell'estratto di ruolo, si applica anche nei giudizi pendenti, come il presente.
Nel caso di specie la appellata ha documentato di trovarsi in uno dei casi in cui il debitore può agire avverso il ruolo in quanto ha dimostrato che dall'iscrizione a ruolo può derivarle un pregiudizio, ricorrendo una delle ipotesi specificamente indicate dalla norma e cioè “che dall'iscrizione a ruolo possa derivargli un pregiudizio (…...) per la riscossione di somme allo stesso dovute dai soggetti pubblici di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 18 gennaio 2008, n. 40, per effetto delle verifiche di cui all'articolo 48-bis del presente decreto”.
Cont Infatti la ha documentato di aver subito nel 2018 (dopo altro nel 2015) un pignoramento presso terzo, il , proprio ai CP_5 sensi dell'art.48 bis dpr n.602/73 in relazione ad uno degli a.v.a. di cui al ruolo impugnato (a.v.a. 37120150013975534000, cfr. documenti prodotti in atti).
Di tale sopravvenienza, alla luce della applicazione del d.l. citato ai procedimenti in corso, deve tenersi conto ai fini della ammissibilità della impugnazione del ruolo;
per cui, così corretta la motivazione della sentenza appellata quanto alla sussistenza dell'interesse ad agire (essendo già in vigore il d.l. citato al momento della pronuncia impugnata), deve passarsi all'esame del merito della controversia.
Le censure dell' appaiono infondate laddove si limita ad Pt_1 eccepire che in relazione alla notificazione dei due avvisi di addebito di cui al ruolo impugnato deve ritenersi verificatasi una presunzione di conoscenza.
pag. 8/11 Il Tribunale di primo grado ha accertato come non vi fosse la prova della notificazione dei due avvisi;
più precisamente l' Pt_1 si era limitato a produrre la schermata telematica con la mera indicazione delle (presunte) date di notifica, mentre l' con CP_3 riferimento all'a.v.a. relativo alla contribuzione 2014 aveva depositato una raccomandata del 26.1.17 con la dicitura
“destinatario trasferito”.
Tali documenti non costituiscono affatto prova della avvenuta notificazione dei due avvisi di addebito.
Quanto a quello per la contribuzione del 2015 nessuna prova della spedizione e/o della ricezione è rinvenibile in atti, al di là della irrilevante schermata prodotta da quanto a quello Pt_1 relativo alla contribuzione 2014 la Suprema Corte (cfr. ordinanza n.32106/2021) ha precisato che “in tema di notifica di un atto impositivo ovvero processuale tramite servizio postale, qualora
l'atto notificando non venga consegnato al destinatario per rifiuto a riceverlo ovvero per sua temporanea assenza ovvero per assenza o inidoneità di altre persone a riceverlo, la prova del perfezionamento del procedimento notificatorio può essere data dal notificante - in base ad un'interpretazione costituzionalmente orientata (artt. 24 e 111, comma 2, Cost.) dell'art. 8 della I. n.
890 del 1982 - esclusivamente attraverso la produzione in giudizio dell'avviso di ricevimento della raccomandata contenente la comunicazione di avvenuto deposito (cd. C.A.D.), non essendo a tal fine sufficiente la prova dell'avvenuta spedizione della suddetta raccomandata informativa"(Cass. Sez. U, Sentenza n. 10012 del
Cont 15/04/2021, Rv. 660953)”. Poiché nel caso di specie la non era stata reperita presso il suo domicilio per trasferimento, nei suoi confronti avrebbe dovuto essere attivato il procedimento notificatorio previsto dall'art. 140 c.p.c., che prevede il deposito della copia dell'atto da notificare presso la casa pag. 9/11 comunale, l'affissione sulla porta, o l'immissione in cassetta postale, di un avviso dell'avvenuto deposito dell'atto in giacenza, nonché l'invio al destinatario della notificazione di un avviso mediante raccomandata con avviso di ricevimento. Era onere delle resistenti in primo grado fornire la prova dell'avvenuto rispetto della descritta procedura, mediante il deposito, agli atti del giudizio di merito, non soltanto dell'avviso di giacenza affisso alla porta o immesso nella cassetta postale del destinatario della notificazione, ma anche delle ricevute di invio e ricezione della raccomandata informativa prevista dall'ultima parte dell'art.140 c.p.c.. Di tale documentazione non vi è traccia.
Né è conferente il richiamo fatto dall' nella memoria di primo Pt_1 grado all'avviso n.37120140015696152000 estraneo al ruolo impugnato.
In difetto di prova legale della notificazione dei due avvisi di addebito la prescrizione si è maturata, risalendo la contribuzione iscritta a ruolo agli anni 2014 e 2015 e non risultando validamente richiesto il pagamento nel termine quinquennale di prescrizione, anche considerando, come preteso dall'istituto appellante, l'epoca di trasmissione dei DM10 nel 2012 a fronte della natura di atto meramente interno propria dell'estratto di ruolo.
In conclusione va confermato l'accoglimento della domanda spiegata in primo grado pur con le correzioni della motivazione esplicitate in questa sede, in uno con la statuizione in ordine alle spese di lite.
Le spese di lite del presente grado possono essere compensate
Cont atteso che solo in questo grado la ha documentato l'esistenza dell'interesse alla impugnazione del ruolo come richiesta dal d.l.
n.146/21.
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P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, rigetta l'appello, compensa le spese di lite del presente grado tra tutte le parti.
Napoli 14.7.2025
il Consigliere est. il Presidente
d.ssa Laura Scarlatelli d.ssa Rosa B. Cristofano
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