TRIB
Sentenza 5 agosto 2025
Sentenza 5 agosto 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Urbino, sentenza 05/08/2025, n. 215 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Urbino |
| Numero : | 215 |
| Data del deposito : | 5 agosto 2025 |
Testo completo
N.153 2025 R.G.A.C.
RE A PU BBLICA ITALI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI URBINO
Il Tribunale di Urbino in composizione collegiale, in persona dei Magistrati: dott. Gianmarco Cantalini PRESIDENTE
dott.ssa Vera Colella GIUDICE REL.
dott. Francesco Paolo Gippa GIUDICE
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 153 del ruolo generale degli affari contenziosi per l'anno 2025, posta in decisione in data 10 giugno 2025, e vertente
TRA
- Il sig. Parte_1 nato in [...], il [...] e residente in [...], rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'Avv. Francesco Leone,
Ricorrente
E
-La sig.ra CP_1 nata in [...], il [...] e residente in [...], rappresentata e difesa giusta procura in atti, dall'Avv. Roberto Caliendi.
Resistente
Con l'intervento del PM
OGGETTO: RICORSO PER SEPARAZIONE GIUDIZIALE (divenuta consensuale)
E PER LO SCIOGLIMENTO DEL MATRIMONIO FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 20 marzo 2025 ritualmente notificato, il sig. Parte_1 esponeva:
Parte_1 ha contratto matrimonio "1. In data 14/07/2018, il ricorrente Sig. CP_1 nel Comune di Belforte all'Isauro (PU) con rito civile, come si con la Sig.ra evince dall'allegata copia dell'estratto del Registro degli atti di matrimonio (doc. 1).
2. Dall'unione dei coniugi non sono nati figli.
3. Il Sig. Parte_1 ha tre figli nati da un precedente matrimonio, due dei quali nata il [...] a [...],risiedono in Nigeria ed una, Persona_1
che risiede con lui in Macerata Feltria.
4. Il ricorrente invia costantemente ai figli residenti in [...]aiuti economici per una media di € 300,00 mensili e provvede da solo al mantenimento della figlia residente in Italia
e ancora non economicamente autosufficiente.
5. La Sig.ra CP_1 non ha figli da precedenti relazioni.
6. La prosecuzione della convivenza è, ormai, divenuta intollerabile per il Sig. Parte_1 essendo venuta meno l'affectio coniugalis e non sussistendo più tra le parti alcun tipo di comunione materiale e spirituale.
7. In effetti, i coniugi non hanno più alcun rapporto da molti mesi e quasi non si rivolgono la parola pur condividendo lo stesso appartamento.
Precisava inoltre che entrambi i coniugi sono economicamente indipendenti e che il tentativo di addivenire ad una separazione consensuale non aveva sortito esito positivo.
Ciò posto, domandava pertanto all'adito Tribunale di:
"Dichiarare la separazione personale dei coniugi e autorizzare i coniugi a vivere separati nel reciproco rispetto, con addebito della separazione alla moglie Sig.ra CP_1 ai sensi dell'art. 151, comma 2 c.p.c.;
Pronunciare, una volta decorso il periodo di tempo previsto dall'art. 3, L. 898/70 dalla comparizione dei coniugi davanti al giudice relatore nella causa di separazione e previo passaggio in giudicato della sentenza che avrà pronunciato la separazione personale, lo scioglimento del suddetto matrimonio alle medesime condizioni richieste per la separazione personale, ordinando all'Ufficiale di stato civile competente di procedere all'annotazione della sentenza.
Con vittoria di spese e onorari del presente giudizio". CP_1 che, purCon memoria del 10 maggio si costituiva in giudizio la sig.ra aderendo alla richiesta di separazione e divorzio, contestava la ricostruzione dei fatti ex adverso operata, rappresentando che la causa della rottura del matrimonio era da ricondursi a quanto posto in essere dal marito in aperta violazione dei doveri nascenti dal matrimonio. Contestava inoltre di non essere economicamente autosufficiente e pertanto domandava l'accoglimento delle rassegnate CONCLUSIONI :
"- dichiarare la separazione personale dei coniugi, con addebito al marito Parte_1
[...] i sensi e per gli effetti di cui all'art. 151 comma secondo c.c.;
- dichiarare, anche in via temporanea ed urgente ex art. 473-bis.22 c.c., che la moglie CP_1 ha diritto di abitare in via esclusiva nella casa sita in Macerata Feltria
(PU) Via Pitino n. 35, succedendo nel contratto di locazione ex art. 6 Legge 392/1978; dichiarare, anche in via temporanea ed urgente ex art. 473-bis.22 c.c., l'obbligo del a versare in favore della mogliemarito Parte_1 CP_1 un contributo economico in misura di € 300,00 mensili, ovvero in quella diversa somma che verrà
ritenuta equa;
- pronunciare, decorso il termine e verificatesi le condizioni di cui all'art. 3 Legge
898/1970, lo scioglimento del matrimonio celebrato con rito civile a Belforte all'Isauro
(PU) in data 14.07.2018, alle medesime condizioni richieste dalla moglie per la separazione personale, ordinando le relative annotazioni all'Ufficiale di stato civile competente;
con vittoria di spese ed onorari di causa, da liquidare con apposito provvedimento in relazione alla ammissione della sig.ra CP_1 al patrocinio a spese dello Stato."
Depositate le memorie ex art. 473 bis 17 cpc, all' udienza del 10.06.2025, il Giudice esperiva un tentativo di conciliazione all'esito del quale le parti raggiungevano un accordo precisando le conclusioni nei seguenti termini: "la sig.ra CP_1 lascerà
l'abitazione coniugale entro fine settembre 2025 e il sig. Parte_1
corrisponderà a quest'ultima mensilmente la somma di euro 300,00 rivalutata come per legge".
La causa veniva quindi rimessa al collegio per la decisione. ***
La domanda di separazione personale proposta dai coniugi deve essere accolta posto che dalle dichiarazioni dei ricorrenti, risulta la volontà di separarsi consensualmente poiché la convivenza coniugale è divenuta intollerabile essendo venuta meno l'unione coniugale.
Sussiste pertanto il presupposto previsto dall'art. 151 c.c. per la pronuncia della separazione personale dei coniugi.
Anche il contributo di mantenimento per la moglie appare congruo e non in contrasto con gli interessi delle parti stesse.
La natura delle questioni trattate e l'accordo delle parti giustificano la compensazione delle spese di lite tra le parti.
La causa deve invece proseguire per la definizione della domanda di divorzio, ai sensi degli artt. 473-bis.49-51 c.p.c.
P.Q.M.
Il Tribunale di Urbino, definitivamente pronunciando, ogni contraria domanda, istanza o eccezione disattesa, così provvede:
DICHIARA la separazione dei coniugi Parte_1 e [...] CP_1 che hanno contratto matrimonio in data 14.07.2018 a Belforte all'Isauro (PU), trascritto nel registro degli atti di matrimonio dello stato civile del Comune di Belforte all'Isauro, anno 2018, atto n. 1, Parte I, Ufficio 1, alle condizioni concordate all'udienza del
10.06.2025 e riportate integralmente in parte motiva;
- COMPENSA le spese di lite tra le parti.
MANDA alla Cancelleria per la trasmissione della presente sentenza, una volta passata in giudicato, all'ufficiale dello stato civile del Comune di Belforte all'Isauro (PU) per quanto di competenza.
PROVVEDE come da separata ordinanza per la remissione della causa sul ruolo del relatore.
Così deciso in Urbino, nella camera di consiglio del Tribunale, il 5.08.2025
Il Giudice relatore dott.ssa Vera Colella Il Presidente
dott. Gianmarco Cantalini
RE A PU BBLICA ITALI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI URBINO
Il Tribunale di Urbino in composizione collegiale, in persona dei Magistrati: dott. Gianmarco Cantalini PRESIDENTE
dott.ssa Vera Colella GIUDICE REL.
dott. Francesco Paolo Gippa GIUDICE
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 153 del ruolo generale degli affari contenziosi per l'anno 2025, posta in decisione in data 10 giugno 2025, e vertente
TRA
- Il sig. Parte_1 nato in [...], il [...] e residente in [...], rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'Avv. Francesco Leone,
Ricorrente
E
-La sig.ra CP_1 nata in [...], il [...] e residente in [...], rappresentata e difesa giusta procura in atti, dall'Avv. Roberto Caliendi.
Resistente
Con l'intervento del PM
OGGETTO: RICORSO PER SEPARAZIONE GIUDIZIALE (divenuta consensuale)
E PER LO SCIOGLIMENTO DEL MATRIMONIO FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 20 marzo 2025 ritualmente notificato, il sig. Parte_1 esponeva:
Parte_1 ha contratto matrimonio "1. In data 14/07/2018, il ricorrente Sig. CP_1 nel Comune di Belforte all'Isauro (PU) con rito civile, come si con la Sig.ra evince dall'allegata copia dell'estratto del Registro degli atti di matrimonio (doc. 1).
2. Dall'unione dei coniugi non sono nati figli.
3. Il Sig. Parte_1 ha tre figli nati da un precedente matrimonio, due dei quali nata il [...] a [...],risiedono in Nigeria ed una, Persona_1
che risiede con lui in Macerata Feltria.
4. Il ricorrente invia costantemente ai figli residenti in [...]aiuti economici per una media di € 300,00 mensili e provvede da solo al mantenimento della figlia residente in Italia
e ancora non economicamente autosufficiente.
5. La Sig.ra CP_1 non ha figli da precedenti relazioni.
6. La prosecuzione della convivenza è, ormai, divenuta intollerabile per il Sig. Parte_1 essendo venuta meno l'affectio coniugalis e non sussistendo più tra le parti alcun tipo di comunione materiale e spirituale.
7. In effetti, i coniugi non hanno più alcun rapporto da molti mesi e quasi non si rivolgono la parola pur condividendo lo stesso appartamento.
Precisava inoltre che entrambi i coniugi sono economicamente indipendenti e che il tentativo di addivenire ad una separazione consensuale non aveva sortito esito positivo.
Ciò posto, domandava pertanto all'adito Tribunale di:
"Dichiarare la separazione personale dei coniugi e autorizzare i coniugi a vivere separati nel reciproco rispetto, con addebito della separazione alla moglie Sig.ra CP_1 ai sensi dell'art. 151, comma 2 c.p.c.;
Pronunciare, una volta decorso il periodo di tempo previsto dall'art. 3, L. 898/70 dalla comparizione dei coniugi davanti al giudice relatore nella causa di separazione e previo passaggio in giudicato della sentenza che avrà pronunciato la separazione personale, lo scioglimento del suddetto matrimonio alle medesime condizioni richieste per la separazione personale, ordinando all'Ufficiale di stato civile competente di procedere all'annotazione della sentenza.
Con vittoria di spese e onorari del presente giudizio". CP_1 che, purCon memoria del 10 maggio si costituiva in giudizio la sig.ra aderendo alla richiesta di separazione e divorzio, contestava la ricostruzione dei fatti ex adverso operata, rappresentando che la causa della rottura del matrimonio era da ricondursi a quanto posto in essere dal marito in aperta violazione dei doveri nascenti dal matrimonio. Contestava inoltre di non essere economicamente autosufficiente e pertanto domandava l'accoglimento delle rassegnate CONCLUSIONI :
"- dichiarare la separazione personale dei coniugi, con addebito al marito Parte_1
[...] i sensi e per gli effetti di cui all'art. 151 comma secondo c.c.;
- dichiarare, anche in via temporanea ed urgente ex art. 473-bis.22 c.c., che la moglie CP_1 ha diritto di abitare in via esclusiva nella casa sita in Macerata Feltria
(PU) Via Pitino n. 35, succedendo nel contratto di locazione ex art. 6 Legge 392/1978; dichiarare, anche in via temporanea ed urgente ex art. 473-bis.22 c.c., l'obbligo del a versare in favore della mogliemarito Parte_1 CP_1 un contributo economico in misura di € 300,00 mensili, ovvero in quella diversa somma che verrà
ritenuta equa;
- pronunciare, decorso il termine e verificatesi le condizioni di cui all'art. 3 Legge
898/1970, lo scioglimento del matrimonio celebrato con rito civile a Belforte all'Isauro
(PU) in data 14.07.2018, alle medesime condizioni richieste dalla moglie per la separazione personale, ordinando le relative annotazioni all'Ufficiale di stato civile competente;
con vittoria di spese ed onorari di causa, da liquidare con apposito provvedimento in relazione alla ammissione della sig.ra CP_1 al patrocinio a spese dello Stato."
Depositate le memorie ex art. 473 bis 17 cpc, all' udienza del 10.06.2025, il Giudice esperiva un tentativo di conciliazione all'esito del quale le parti raggiungevano un accordo precisando le conclusioni nei seguenti termini: "la sig.ra CP_1 lascerà
l'abitazione coniugale entro fine settembre 2025 e il sig. Parte_1
corrisponderà a quest'ultima mensilmente la somma di euro 300,00 rivalutata come per legge".
La causa veniva quindi rimessa al collegio per la decisione. ***
La domanda di separazione personale proposta dai coniugi deve essere accolta posto che dalle dichiarazioni dei ricorrenti, risulta la volontà di separarsi consensualmente poiché la convivenza coniugale è divenuta intollerabile essendo venuta meno l'unione coniugale.
Sussiste pertanto il presupposto previsto dall'art. 151 c.c. per la pronuncia della separazione personale dei coniugi.
Anche il contributo di mantenimento per la moglie appare congruo e non in contrasto con gli interessi delle parti stesse.
La natura delle questioni trattate e l'accordo delle parti giustificano la compensazione delle spese di lite tra le parti.
La causa deve invece proseguire per la definizione della domanda di divorzio, ai sensi degli artt. 473-bis.49-51 c.p.c.
P.Q.M.
Il Tribunale di Urbino, definitivamente pronunciando, ogni contraria domanda, istanza o eccezione disattesa, così provvede:
DICHIARA la separazione dei coniugi Parte_1 e [...] CP_1 che hanno contratto matrimonio in data 14.07.2018 a Belforte all'Isauro (PU), trascritto nel registro degli atti di matrimonio dello stato civile del Comune di Belforte all'Isauro, anno 2018, atto n. 1, Parte I, Ufficio 1, alle condizioni concordate all'udienza del
10.06.2025 e riportate integralmente in parte motiva;
- COMPENSA le spese di lite tra le parti.
MANDA alla Cancelleria per la trasmissione della presente sentenza, una volta passata in giudicato, all'ufficiale dello stato civile del Comune di Belforte all'Isauro (PU) per quanto di competenza.
PROVVEDE come da separata ordinanza per la remissione della causa sul ruolo del relatore.
Così deciso in Urbino, nella camera di consiglio del Tribunale, il 5.08.2025
Il Giudice relatore dott.ssa Vera Colella Il Presidente
dott. Gianmarco Cantalini