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7 settembre 2003
7 settembre 2003
Art. 2. (Modifica dell'articolo 601 del codice penale). 1. L' articolo 601 del codice penale e' sostituito dal seguente:
"ART. 601. - (Tratta di persone). - Chiunque commette tratta di persona che si trova nelle condizioni di cui all'articolo 600 ovvero, al fine di commettere i delitti di cui al primo comma del medesimo articolo, la induce mediante inganno o la costringe mediante violenza, minaccia, abuso di autorita' o approfittamento di una situazione di inferiorita' fisica o psichica o di una situazione di necessita', o mediante promessa o dazione di somme di denaro o di altri vantaggi alla persona che su di essa ha autorita', a fare ingresso o a soggiornare o a uscire dal territorio dello Stato o a trasferirsi al suo interno, e' punito con la reclusione da otto a venti anni.
La pena e' aumentata da un terzo alla meta' se i delitti di cui al presente articolo sono commessi in danno di minore degli anni diciotto o sono diretti allo sfruttamento della prostituzione o al fine di sottoporre la persona offesa al prelievo di organi".
"ART. 601. - (Tratta di persone). - Chiunque commette tratta di persona che si trova nelle condizioni di cui all'articolo 600 ovvero, al fine di commettere i delitti di cui al primo comma del medesimo articolo, la induce mediante inganno o la costringe mediante violenza, minaccia, abuso di autorita' o approfittamento di una situazione di inferiorita' fisica o psichica o di una situazione di necessita', o mediante promessa o dazione di somme di denaro o di altri vantaggi alla persona che su di essa ha autorita', a fare ingresso o a soggiornare o a uscire dal territorio dello Stato o a trasferirsi al suo interno, e' punito con la reclusione da otto a venti anni.
La pena e' aumentata da un terzo alla meta' se i delitti di cui al presente articolo sono commessi in danno di minore degli anni diciotto o sono diretti allo sfruttamento della prostituzione o al fine di sottoporre la persona offesa al prelievo di organi".
Commentari • 2
- 1. Art. 601 - Tratta di persone (1)https://www.filodiritto.com/ · 1
1. È punito con la reclusione da otto a venti anni chiunque recluta, introduce nel territorio dello Stato, trasferisce anche al di fuori di esso, trasporta, cede l'autorità sulla persona, ospita una o più persone che si trovano nelle condizioni di cui all'articolo 600, ovvero, realizza le stesse condotte su una o più persone, mediante inganno, violenza, minaccia, abuso di autorità o approfittamento di una situazione di vulnerabilità, di inferiorità fisica, psichica o di necessità, o mediante promessa o dazione di denaro o di altri vantaggi alla persona che su di essa ha autorità, al fine di indurle o costringerle a prestazioni lavorative, sessuali ovvero all'accattonaggio o comunque al …
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Giurisprudenza • 3
- 1. TAR Catania, sez. IV, sentenza 10/10/2013, n. 2422Provvedimento: N. 01430/2007 REG.RIC. N. 02422/2013 REG.PROV.COLL. N. 01430/2007 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia sezione staccata di CA (Sezione Quarta) ha pronunciato la presente SENTENZA sul ricorso numero di registro generale 1430 del 2007, proposto da: NI AR AZ, rappresentata e difesa dall'avv. Luigi Piccione, con domicilio eletto presso Luigi Piccione in CA, via Milano, 29; contro Assessorato Regionale Agricoltura e Foreste, Ispettorato Provinciale per l'Agricoltura di Ragusa, rappresentati e difesi per legge dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliata in CA, via Vecchia Ognina, 149; …Leggi di più...
- annullamento provvedimento amministrativo·
- sospensione cautelare·
- violazione di legge·
- sviamento di potere·
- limiti di età·
- concorso pubblico·
- Tar Catania·
- requisiti di ammissione·
- giurisprudenza amministrativa·
- ritardo procedurale·
- regolamento CE n. 1257/1999·
- principio di imparzialità