Cass. pen., sez. VI, sentenza 19/11/2014, n. 53123
CASS
Sentenza 19 novembre 2014

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Massime1

Ai fini della configurabilità del reato di cui all'art. 570, comma secondo n. 2, cod. pen., l'obbligo di procurare i mezzi di sussistenza ad un figlio minore sussiste indipendentemente dalla formale attribuzione della responsabilità genitoriale, essendo irrilevante la mancanza del riconoscimento giudiziale della paternità, anche ove il compimento di tale atto venga ostacolato dall'altro genitore naturale. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto immune da vizi la sentenza impugnata che aveva affermato la responsabilità dell'imputato il quale, nell'ambito di un rapporto connotato da marcata conflittualità con la madre del bambino, aveva rifiutato ogni prestazione economica fino alla pronuncia giudiziale ed alla conseguente fissazione, da parte del giudice, della somma mensile dovuta per il mantenimento, in seguito regolarmente versata).

Commentario1

  • 1Art. 570 - Violazione degli obblighi di assistenza familiare
    https://www.filodiritto.com/

    1. Chiunque, abbandonando il domicilio domestico, o comunque serbando una condotta contraria all'ordine o alla morale delle famiglie, si sottrae agli obblighi di assistenza inerenti alla responsabilità genitoriale, [alla tutela legale] o alla qualità di coniuge, è punito con la reclusione fino a un anno o con la multa da euro 103 a euro 1.032 (1)(2). 2. Le dette pene si applicano congiuntamente a chi: 1) malversa o dilapida i beni del figlio minore o del pupillo o del coniuge; 2) fa mancare i mezzi di sussistenza ai discendenti di età minore, ovvero inabili al lavoro, agli ascendenti o al coniuge, il quale non sia legalmente separato per sua colpa. 3. Il delitto è punibile a querela …

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. VI, sentenza 19/11/2014, n. 53123
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 53123
Data del deposito : 19 novembre 2014

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