Sentenza 12 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR L'Aquila, sez. I, sentenza 12/02/2026, n. 72 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - L'Aquila |
| Numero : | 72 |
| Data del deposito : | 12 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00072/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00177/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l' Abruzzo
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 177 del 2025, proposto da
OM Di AT, rappresentata e difesa dagli avvocati Marcello Angelo Di Iorio e Francesca Scarpantonio, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Istruzione e del Merito e Ufficio Scolastico Regionale per l’Abruzzo, in persona del Ministro in carica, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale, domiciliataria ex lege in L'Aquila, via Buccio da Ranallo;
per l'esecuzione:
- della sentenza n.73/2023 del Tribunale di Teramo, passata in giudicato.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Istruzione e del Merito e dell’Ufficio Scolastico Regionale per l’Abruzzo;
Visto l'art. 114 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 28 gennaio 2026 la dott.ssa RI OL;
Uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
La ricorrente agisce per l’esecuzione della sentenza n. 73/2023 del Tribunale di Teramo – sezione lavoro che ha “ dichiara (to) il diritto di parte ricorrente al beneficio di cui all’art. 1, comma 121, legge n. 107 del 2015, per gli anni scolastici 2016 - 2017; 2017-2018;2018-2019;2019-2020 e condanna il Ministero dell’istruzione all’adozione di ogni atto necessario per consentirne il godimento tramite la Carta Docente ”.
Si è costituito il Ministero dell’Istruzione e del Merito che in data 20.5.2025 ha depositato documentazione attestante il pagamento dell’importo liquidato dal giudicato e ha chiesto che sia dichiarata la cessazione della materia del contendere.
Alla camera di consiglio del 28 gennaio 2026 il ricorso è stato assunto in decisione.
Il ricorso è ammissibile, in quanto la sentenza di cui è chiesta l’esecuzione è stata notificata in data 8.3.2023 al MIM presso un domicilio digitale certificato censito nel registro delle pubbliche amministrazioni ex art. 7 d.m. n. 44/2011, ed è passata in giudicato, come da attestazione della cancelleria del Tribunale di Teramo del 4.3.2025.
Sussiste anche la condizione di procedibilità di cui all'art. 14, 1° comma, del d.l. n. 669/1996 essendo decorso, alla data della notifica del ricorso, il termine dilatorio di centoventi giorni dalla notifica del titolo esecutivo.
La domanda di ottemperanza è altresì fondata nel merito in quanto il credito vantato, accertato con sentenza definitiva, alla data del deposito del ricorso non risultava ancora soddisfatto.
Nel corso del giudizio il Ministero dell’Istruzione e del Merito ha provveduto al pagamento di quanto liquidato dal giudicato.
Sull’esattezza dell’adempimento la ricorrente non ha mosso contestazioni ed ha insistito per la condanna del Ministero al pagamento delle spese di lite.
Ricorrono pertanto le condizioni per dichiarare cessata la materia del contendere.
Le spese seguono la soccombenza, in quanto la parte intimata ha provveduto a dare esecuzione al giudicato solo dopo la notifica del ricorso per l’ottemperanza.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l'Abruzzo (Sezione Prima), dichiara cessata la materia del contendere.
Condanna il Ministero dell’Istruzione e del Merito al pagamento delle spese processuali che liquida, in favore dell’avv. Marcello Angelo Di Iorio, dichiaratosi antistatario, in € 800,00, oltre accessori di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in L'Aquila nella camera di consiglio del giorno 28 gennaio 2026 con l'intervento dei magistrati:
GE AN, Presidente
RI OL, Consigliere, Estensore
Rosanna Perilli, Primo Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| RI OL | GE AN |
IL SEGRETARIO