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Sentenza 7 novembre 2025
Sentenza 7 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 07/11/2025, n. 1977 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 1977 |
| Data del deposito : | 7 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SALERNO
SEZIONE LAVORO
Il Giudice della Sezione Lavoro del Tribunale di Salerno dott. Giovanni Magro
all'udienza del 7.11.2025 ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nel giudizio iscritto al n. 5360 del ruolo generale del lavoro dell'anno 2025
vertente
TRA
rappresentato e difeso dall'avv. Francesco Verlotta Parte_1
presso il cui studio è elettivamente domiciliato in Castelcivita alla via cosentini n. 49;
- RICORRENTE -
E 1) , in persona del legale rapp.te p.t., rappresentato e difeso dall'avv. CP_1
SA LL con la quale è elettivamente domiciliato in Salerno al corso
Garibaldi n. 38 presso la sede della propria avvocatura distrettuale;
2) , in persona del legale rapp.te Controparte_2
p.t., rappresentata e difesa dall'avv. Carmine Tucci presso il cui studio è
elettivamente domiciliata in Avellino alla via Campane n. 6;
- RESISTENTI -
3) , in persona del legale rapp.te p.t.; CP_3
- CONVENUTO CONTUMACE -
OGGETTO: opposizione a intimazione di pagamento.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 26.9.2025 esponeva che in Parte_1
data 11.9.2025 gli era stata notificata l'intimazione di pagamento n.
10020259007177579000 alla quale sono sottesi - tra gli altri e per quanto di giurisdizione del Giudice del Lavoro - una cartella di pagamento e due avvisi di addebito relativi a contributi e premi (precisamente: 1) la cartella CP_1 CP_3
di pagamento n. 10020160015212247000 notificata il 18.10.2016 di €. 959,50;
2) l'avviso di addebito n. 40020160004584762000 notificato il 2.11.2016 di €
2.497,48; 3) l'avviso di addebito n 40020180007129991000 notificato l'11.12.2018 di €. 24,35) per l'importo complessivo di € 3.481,33. Eccepiva la mancata notifica delle cartelle e degli avvisi di addebito sopradescritti sottesi all'intimazione di pagamento impugnata nonché
l'intervenuta prescrizione quinquennale del credito. Chiedeva, pertanto,
l'annullamento e/o la declaratoria di inefficacia della predetta intimazione di pagamento e delle cartelle e degli avvisi in essa menzionati, con rifusione di spese ed onorari di causa.
Regolarmente instauratosi il contraddittorio, si costituivano in giudizio l'
[...]
e l' sostenendo, in via preliminare, Controparte_2 CP_1
l'inammissibilità del ricorso per tardività in quanto sarebbe stato proposto oltre i termini di legge e, nel merito, l'infondatezza in fatto e in diritto della domanda attorea. Ne chiedevano, quindi, il rigetto.
L' , invece, sceglieva di non costituirsi in giudizio rimanendo contumace. CP_3
La causa veniva istruita in via documentale.
All'odierna prima udienza questo Giudicante, preso atto delle note di trattazione scritta depositate ex art. 127-ter c.p.c., ha deciso la causa depositando sentenza con motivazione contestuale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso proposto dal è infondato e va, pertanto, rigettato per le ragioni Pt_1
che si vengono qui ad indicare. Anzitutto va respinta l'eccezione delle parti resistenti di mancato rispetto dei termini di legge per la proposizione del ricorso in quanto tra la data di notifica dell'intimazione di pagamento (11.9.2025) e la data di deposito del ricorso
(26.9.2025) sono decorsi soltanto 15 giorni. Quindi, risulta pienamente rispettato anche lo stesso termine più breve contemplato dall'art. 617 c.p.c. (20
giorni) per far valere vizi di tipo formale attinenti alla notifica. Lo stesso è a dirsi all'evidenza per il più ampio termine di 40 giorni di cui all'art. 24 del d.lgs n.
46\1999 che, ad ogni modo e ad abundantiam, - va sottolineato - non è
applicabile laddove sia dedotta, come nel caso de quo, la prescrizione che integra un fatto successivo alla formazione del titolo che estingue se del caso la pretesa contributiva e sotto tale profilo il giudizio è qualificabile come un'opposizione all'esecuzione ed è quindi sempre proponibile senza limiti temporali.
Il ricorso proposto dal è stato, pertanto, tempestivo e può essere vagliato Pt_1
nel merito.
Chiarito ciò, occorre sottolineare che al riguardo anzitutto emerge che la cartella di pagamento e gli avvisi di addebito sottesi all'intimazione di pagamento impugnata sono stati ritualmente notificati il 18.10.2016, il
2.11.2016 e l'11.12.2018 così come risulta dalle cartoline di ricevimento allegate dall e dall' . CP_1 Controparte_2 Sulla notifica di tali atti, nello specifico con riferimento all'avviso di addebito n.
40020160004584762000, il , con le note di trattazione scritte per Pt_1
l'odierna udienza, eccepisce il difetto di notifica in quanto dalla documentazione allegata non si evincerebbe che detto atto sia entrato nella sua conoscenza materiale e giuridica essendo sottoscritto piuttosto da tale a esso non riconducibile. CP_4
Ebbene, sul punto una recente sentenza della Suprema Corte (Cassazione
civile sez. lav., 09/02/2022, n.4160) ha chiarito che: “In tema di notificazione
della cartella esattoriale relativa a contributi previdenziali, eseguita
direttamente mediante raccomandata con avviso di ricevimento ai sensi
dell'art. 26, comma 1, seconda parte, del d.P.R. n. 602 del 1973, qualora la
consegna del piego sia avvenuta a mani deve presumersi che l'atto sia giunto
a conoscenza del destinatario medesimo, restando a carico di quest'ultimo
l'onere di provare il contrario, senza che a tal fine rilevino le sole certificazioni
anagrafiche che indichino una diversa residenza del consegnatario dell'atto.”
Sennonché, spetta al destinatario di una raccomandata trasmessa a mezzo del servizio postale la prova della carenza di sua colpa nella percezione del contenuto della raccomandata stessa, una volta che, presumendosi la regolarità del servizio postale, essa sia giunta all'indirizzo di colui cui era destinata (Cass. 16 gennaio 2006, n. 758, che ha escluso rilevanza proprio alla doglianza di illeggibilità della sottoscrizione sull'avviso di ricevimento;
Cass. 8
agosto 2007, n. 17417; Cass. 5 giugno 2009, n. 13087) (v. da ultimo Cass. civ. sez. lav. n. 6614/2014). Non incombe invero sul mittente l'onere di individuare l'effettivo sottoscrittore, ove risulti che la lettera raccomandata è giunta all'indirizzo del destinatario: infatti, poiché, in caso di raccomandata, le sole indicazioni che devono risultare dall'avviso di ricevimento ai fini della validità
della comunicazione sono quelle prescritte dal regolamento postale, quando l'atto sia consegnato a persona non identificata o diversa dal destinatario, non
è ravvisabile alcuna nullità se l'avviso, debitamente consegnato nel domicilio del destinatario, sia sottoscritto da persona ivi rinvenuta, ma della quale non risulti la qualità o la relazione col destinatario dell'atto, salva la facoltà di quest'ultimo di dimostrare, ma solamente proponendo querela di falso,
l'assoluta estraneità della persona che ha sottoscritto l'avviso alla propria sfera personale o familiare (da ultimo: Cass. n. 6614/2014; Cass. 12 gennaio 2012,
n. 270).
Orbene, tanto non è stato fatto dal che non ha proposto alcuna querela Pt_1
di falso.
Non può, quindi, essere accolta la doglianza del di nullità Pt_1
dell'intimazione per omessa notifica della cartella e degli avvisi di addebito.
Occorre ora vagliare l'altro motivo d'impugnazione attinente al merito della pretesa contributiva (intervenuta prescrizione successiva del credito) che integra un fatto successivo alla formazione del titolo che estingue se del caso la pretesa contributiva e sotto tale profilo il giudizio è qualificabile come un'opposizione all'esecuzione ed è quindi sempre proponibile senza limiti temporali.
Orbene, come affermato dalle Sezioni Unite della Suprema Corte, la prescrizione decennale di cui all'art. 2953 c.c. si applica soltanto nelle ipotesi in cui intervenga un titolo giudiziale divenuto definitivo, mentre la cartella dell'agente di riscossione o l'avviso di addebito dell , avendo natura di atto CP_1
amministrativo, è priva dell'attitudine ad acquistare efficacia di giudicato, con la conseguenza che i debiti contributivi portati da una cartella esattoriale o da un avviso di addebito dell divenuti inoppugnabili, si prescrivono nel CP_1
termine di cinque anni secondo la disciplina generale della prescrizione di tali debiti (Corte Cassazione civile, sez. un., 17/11/2016, n. 23397).
Occorre, quindi, accertare se successivamente all'effettuata notifica della cartella e degli avvisi siano passati più di cinque anni.
Nel caso della cartella e degli avvisi di addebito, pacificamente non opposti,
tale prescrizione quinquennale successiva non si è verificata atteso che l' documenta la notifica di validi atti Controparte_2
interruttivi della prescrizione.
Segnatamente: 1) l'intimazione di pagamento n. 10020199011990645000
notificata il 21.10.2019; 2) l'intimazione di pagamento n.
10020239004888912000 notificata il 14.9.2023.
Sulla notifica di tali atti parte ricorrente nulla eccepisce. Il ricorso proposto non può che essere, allora, rigettato in toto.
Le spese di lite vanno poste pertanto a carico di parte ricorrente secondo la regola generale della soccombenza. Per la quantificazione delle predette spese sovvengono i criteri stabiliti dal d.m. 55/2014 avuto riguardo alla tipologia di causa (causa di previdenza) e al valore della causa (€ 3.481,33). Tuttavia,
la semplicità delle questioni trattate risoltesi sostanzialmente nel prendere atto dell'avvenuta notifica e del mancato decorso del termine di prescrizione impone di attenersi ai valori minimi (non a quelli medi) così come la circostanza che la causa sia stata decisa già in prima udienza senza svolgere alcuna effettiva attività istruttoria esclude che si possa tener conto di tale fase.
Nulla per le spese in favore dell' essendo rimasto contumace e non CP_3
avendo, quindi, dovuto sostenere alcuna spesa per la sua difesa in giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando nel giudizio n. 5360 del ruolo generale lavoro dell'anno 2025,
promosso da nei confronti dell' , dell' Parte_1 CP_1 [...]
e dell' , in persona dei rispettivi legali rapp.ti p.t., così Controparte_2 CP_3
provvede:
1) rigetta il ricorso;
2) condanna il al pagamento in favore dell' Pt_1 Controparte_5
e dell delle spese di lite che liquida per ciascuno di esse in
[...] CP_1 complessivi € 886,00 oltre rimborso spese generali nella misura del 15%
nonché IVA e C.P.A. come per legge;
3) nulla per le spese in favore dell . CP_3
Salerno, 7.11.2025.
Il Giudice della Sezione Lavoro
Dott. Giovanni Magro
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SALERNO
SEZIONE LAVORO
Il Giudice della Sezione Lavoro del Tribunale di Salerno dott. Giovanni Magro
all'udienza del 7.11.2025 ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nel giudizio iscritto al n. 5360 del ruolo generale del lavoro dell'anno 2025
vertente
TRA
rappresentato e difeso dall'avv. Francesco Verlotta Parte_1
presso il cui studio è elettivamente domiciliato in Castelcivita alla via cosentini n. 49;
- RICORRENTE -
E 1) , in persona del legale rapp.te p.t., rappresentato e difeso dall'avv. CP_1
SA LL con la quale è elettivamente domiciliato in Salerno al corso
Garibaldi n. 38 presso la sede della propria avvocatura distrettuale;
2) , in persona del legale rapp.te Controparte_2
p.t., rappresentata e difesa dall'avv. Carmine Tucci presso il cui studio è
elettivamente domiciliata in Avellino alla via Campane n. 6;
- RESISTENTI -
3) , in persona del legale rapp.te p.t.; CP_3
- CONVENUTO CONTUMACE -
OGGETTO: opposizione a intimazione di pagamento.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 26.9.2025 esponeva che in Parte_1
data 11.9.2025 gli era stata notificata l'intimazione di pagamento n.
10020259007177579000 alla quale sono sottesi - tra gli altri e per quanto di giurisdizione del Giudice del Lavoro - una cartella di pagamento e due avvisi di addebito relativi a contributi e premi (precisamente: 1) la cartella CP_1 CP_3
di pagamento n. 10020160015212247000 notificata il 18.10.2016 di €. 959,50;
2) l'avviso di addebito n. 40020160004584762000 notificato il 2.11.2016 di €
2.497,48; 3) l'avviso di addebito n 40020180007129991000 notificato l'11.12.2018 di €. 24,35) per l'importo complessivo di € 3.481,33. Eccepiva la mancata notifica delle cartelle e degli avvisi di addebito sopradescritti sottesi all'intimazione di pagamento impugnata nonché
l'intervenuta prescrizione quinquennale del credito. Chiedeva, pertanto,
l'annullamento e/o la declaratoria di inefficacia della predetta intimazione di pagamento e delle cartelle e degli avvisi in essa menzionati, con rifusione di spese ed onorari di causa.
Regolarmente instauratosi il contraddittorio, si costituivano in giudizio l'
[...]
e l' sostenendo, in via preliminare, Controparte_2 CP_1
l'inammissibilità del ricorso per tardività in quanto sarebbe stato proposto oltre i termini di legge e, nel merito, l'infondatezza in fatto e in diritto della domanda attorea. Ne chiedevano, quindi, il rigetto.
L' , invece, sceglieva di non costituirsi in giudizio rimanendo contumace. CP_3
La causa veniva istruita in via documentale.
All'odierna prima udienza questo Giudicante, preso atto delle note di trattazione scritta depositate ex art. 127-ter c.p.c., ha deciso la causa depositando sentenza con motivazione contestuale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso proposto dal è infondato e va, pertanto, rigettato per le ragioni Pt_1
che si vengono qui ad indicare. Anzitutto va respinta l'eccezione delle parti resistenti di mancato rispetto dei termini di legge per la proposizione del ricorso in quanto tra la data di notifica dell'intimazione di pagamento (11.9.2025) e la data di deposito del ricorso
(26.9.2025) sono decorsi soltanto 15 giorni. Quindi, risulta pienamente rispettato anche lo stesso termine più breve contemplato dall'art. 617 c.p.c. (20
giorni) per far valere vizi di tipo formale attinenti alla notifica. Lo stesso è a dirsi all'evidenza per il più ampio termine di 40 giorni di cui all'art. 24 del d.lgs n.
46\1999 che, ad ogni modo e ad abundantiam, - va sottolineato - non è
applicabile laddove sia dedotta, come nel caso de quo, la prescrizione che integra un fatto successivo alla formazione del titolo che estingue se del caso la pretesa contributiva e sotto tale profilo il giudizio è qualificabile come un'opposizione all'esecuzione ed è quindi sempre proponibile senza limiti temporali.
Il ricorso proposto dal è stato, pertanto, tempestivo e può essere vagliato Pt_1
nel merito.
Chiarito ciò, occorre sottolineare che al riguardo anzitutto emerge che la cartella di pagamento e gli avvisi di addebito sottesi all'intimazione di pagamento impugnata sono stati ritualmente notificati il 18.10.2016, il
2.11.2016 e l'11.12.2018 così come risulta dalle cartoline di ricevimento allegate dall e dall' . CP_1 Controparte_2 Sulla notifica di tali atti, nello specifico con riferimento all'avviso di addebito n.
40020160004584762000, il , con le note di trattazione scritte per Pt_1
l'odierna udienza, eccepisce il difetto di notifica in quanto dalla documentazione allegata non si evincerebbe che detto atto sia entrato nella sua conoscenza materiale e giuridica essendo sottoscritto piuttosto da tale a esso non riconducibile. CP_4
Ebbene, sul punto una recente sentenza della Suprema Corte (Cassazione
civile sez. lav., 09/02/2022, n.4160) ha chiarito che: “In tema di notificazione
della cartella esattoriale relativa a contributi previdenziali, eseguita
direttamente mediante raccomandata con avviso di ricevimento ai sensi
dell'art. 26, comma 1, seconda parte, del d.P.R. n. 602 del 1973, qualora la
consegna del piego sia avvenuta a mani deve presumersi che l'atto sia giunto
a conoscenza del destinatario medesimo, restando a carico di quest'ultimo
l'onere di provare il contrario, senza che a tal fine rilevino le sole certificazioni
anagrafiche che indichino una diversa residenza del consegnatario dell'atto.”
Sennonché, spetta al destinatario di una raccomandata trasmessa a mezzo del servizio postale la prova della carenza di sua colpa nella percezione del contenuto della raccomandata stessa, una volta che, presumendosi la regolarità del servizio postale, essa sia giunta all'indirizzo di colui cui era destinata (Cass. 16 gennaio 2006, n. 758, che ha escluso rilevanza proprio alla doglianza di illeggibilità della sottoscrizione sull'avviso di ricevimento;
Cass. 8
agosto 2007, n. 17417; Cass. 5 giugno 2009, n. 13087) (v. da ultimo Cass. civ. sez. lav. n. 6614/2014). Non incombe invero sul mittente l'onere di individuare l'effettivo sottoscrittore, ove risulti che la lettera raccomandata è giunta all'indirizzo del destinatario: infatti, poiché, in caso di raccomandata, le sole indicazioni che devono risultare dall'avviso di ricevimento ai fini della validità
della comunicazione sono quelle prescritte dal regolamento postale, quando l'atto sia consegnato a persona non identificata o diversa dal destinatario, non
è ravvisabile alcuna nullità se l'avviso, debitamente consegnato nel domicilio del destinatario, sia sottoscritto da persona ivi rinvenuta, ma della quale non risulti la qualità o la relazione col destinatario dell'atto, salva la facoltà di quest'ultimo di dimostrare, ma solamente proponendo querela di falso,
l'assoluta estraneità della persona che ha sottoscritto l'avviso alla propria sfera personale o familiare (da ultimo: Cass. n. 6614/2014; Cass. 12 gennaio 2012,
n. 270).
Orbene, tanto non è stato fatto dal che non ha proposto alcuna querela Pt_1
di falso.
Non può, quindi, essere accolta la doglianza del di nullità Pt_1
dell'intimazione per omessa notifica della cartella e degli avvisi di addebito.
Occorre ora vagliare l'altro motivo d'impugnazione attinente al merito della pretesa contributiva (intervenuta prescrizione successiva del credito) che integra un fatto successivo alla formazione del titolo che estingue se del caso la pretesa contributiva e sotto tale profilo il giudizio è qualificabile come un'opposizione all'esecuzione ed è quindi sempre proponibile senza limiti temporali.
Orbene, come affermato dalle Sezioni Unite della Suprema Corte, la prescrizione decennale di cui all'art. 2953 c.c. si applica soltanto nelle ipotesi in cui intervenga un titolo giudiziale divenuto definitivo, mentre la cartella dell'agente di riscossione o l'avviso di addebito dell , avendo natura di atto CP_1
amministrativo, è priva dell'attitudine ad acquistare efficacia di giudicato, con la conseguenza che i debiti contributivi portati da una cartella esattoriale o da un avviso di addebito dell divenuti inoppugnabili, si prescrivono nel CP_1
termine di cinque anni secondo la disciplina generale della prescrizione di tali debiti (Corte Cassazione civile, sez. un., 17/11/2016, n. 23397).
Occorre, quindi, accertare se successivamente all'effettuata notifica della cartella e degli avvisi siano passati più di cinque anni.
Nel caso della cartella e degli avvisi di addebito, pacificamente non opposti,
tale prescrizione quinquennale successiva non si è verificata atteso che l' documenta la notifica di validi atti Controparte_2
interruttivi della prescrizione.
Segnatamente: 1) l'intimazione di pagamento n. 10020199011990645000
notificata il 21.10.2019; 2) l'intimazione di pagamento n.
10020239004888912000 notificata il 14.9.2023.
Sulla notifica di tali atti parte ricorrente nulla eccepisce. Il ricorso proposto non può che essere, allora, rigettato in toto.
Le spese di lite vanno poste pertanto a carico di parte ricorrente secondo la regola generale della soccombenza. Per la quantificazione delle predette spese sovvengono i criteri stabiliti dal d.m. 55/2014 avuto riguardo alla tipologia di causa (causa di previdenza) e al valore della causa (€ 3.481,33). Tuttavia,
la semplicità delle questioni trattate risoltesi sostanzialmente nel prendere atto dell'avvenuta notifica e del mancato decorso del termine di prescrizione impone di attenersi ai valori minimi (non a quelli medi) così come la circostanza che la causa sia stata decisa già in prima udienza senza svolgere alcuna effettiva attività istruttoria esclude che si possa tener conto di tale fase.
Nulla per le spese in favore dell' essendo rimasto contumace e non CP_3
avendo, quindi, dovuto sostenere alcuna spesa per la sua difesa in giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando nel giudizio n. 5360 del ruolo generale lavoro dell'anno 2025,
promosso da nei confronti dell' , dell' Parte_1 CP_1 [...]
e dell' , in persona dei rispettivi legali rapp.ti p.t., così Controparte_2 CP_3
provvede:
1) rigetta il ricorso;
2) condanna il al pagamento in favore dell' Pt_1 Controparte_5
e dell delle spese di lite che liquida per ciascuno di esse in
[...] CP_1 complessivi € 886,00 oltre rimborso spese generali nella misura del 15%
nonché IVA e C.P.A. come per legge;
3) nulla per le spese in favore dell . CP_3
Salerno, 7.11.2025.
Il Giudice della Sezione Lavoro
Dott. Giovanni Magro