Sentenza 22 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 22/01/2025, n. 285 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 285 |
| Data del deposito : | 22 gennaio 2025 |
Testo completo
Tribunale di Palermo
Sezione Lavoro
N° ___________/_________
Registro Sentenze Lavoro
REPUBBLICA ITALIANA Cron. ___________________
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Palermo, in funzione di Giudice del Lavoro, in persona del Giudice Onorario,
F.A. _________________
dott.ssa Carmela Fachile, nella causa iscritta al n.4159/2023R.G.L. promossa
Addì
_____________ D A _
nata il [...] a [...] ed ivi residente in [...], C.F. Parte_1 Rilasciata spedizione in
, rappresentata e difesa dall'Avv. Barbara Cammarata, per mandato in atti. forma esecutiva C.F._1 all'Avv.
Ricorrente ________________
______
C O N T R O
________________ ______
, con sede legale centrale a Roma (CAP 00144) Parte_2 Parte_3
per nella via Ciro il Grande n. 21, C.F , in persona del legale rappresentante pro tempore, P.IVA_1 ________________ ___ rappresentato e difeso dall'avv. Delia Cernigliaro, per mandato in atti.
________________
______
Resistente
________________
All'udienza del, 22.1.2025 alle ore 14.40, ha pronunciato ______
Il Cancelliere
S E N T E N Z A
dando lettura del seguente dispositivo e dell'esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
D I S P O S I T I V O
Il Giudice, definitivamente pronunciando ogni altra istanza, eccezione o deduzione disattesa,
- Rigetta il ricorso
- Nulla sulle spese
ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
che , a seguito della domanda del 22.8.2022, l' le aveva riconosciuto in via amministrativa Pt_3
il trattamento di famiglia solo a decorrere dal settembre 2022 , anziché dal quinquennio precedente,
chiedeva di “ a) Accogliere il presente ricorso e per l'effetto condannare l' in persona del suo Pt_2
Presidente pro-tempore, alla corresponsione in favore della ricorrette degli arretrati derivanti dal
riconoscimento del trattamento di famiglia in sede amministrativa. b) condannare l' come sopra Pt_2
rappresentata e difesa al pagamento di spese, diritti e onorari con distrazione in favore dell'avv.
Barbara Cammarata.”
Ritualmente instaurato il contraddittorio, si costituiva in giudizio l' contestando la fondatezza Pt_2
della domanda per carenza di prova e chiedendone il rigetto.
La causa senza alcuna istruttoria, all'odierna udienza viene decisa
La domanda non merita accoglimento
In punto di diritto giova richiamare la legge n.153/88, la quale prevede la corresponsione degli assegni per il nucleo familiare in favore dei lavoratori dipendenti, dei titolari delle pensioni e delle prestazioni economiche previdenziali derivanti da lavoro dipendente, i lavoratori assistiti dall'assicurazione contro la tubercolosi, il personale statale in servizio e in quiescenza, i dipendenti e pensionati degli enti pubblici anche non territoriali, disciplinando dell'art.2 e segg. le condizioni e le modalità per la loro erogazione.
In particolare l'art. 2, al II comma, prevede «l'assegno compete in misura differenziata in rapporto
al numero dei componenti e al reddito del nucleo familiare, secondo la tabella allegata al decreto. I
livelli di reddito della predetta tabella sono aumentati di dieci milioni per nuclei familiari che
comprendono soggetti che si trovino, a causa di infermità o di difetto fisico o mentale, nell'assoluta
e permanente impossibilità di attendere a proficuo lavoro ovvero, se minorenni, che abbiano
difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni proprie della loro età. I medesimi livelli di
reddito sono aumentati di lire due milioni se i soggetti di cui al primo comma si trovano in condizioni
di vedovo o vedova, di divorziato o divorziata, separato o separata legalmente, celibe o nubile». al
IV comma dispone che: “Il nucleo familiare è composto dai coniugi, con esclusione del coniuge legalmente ed effettivamente separato, e dai figli ed equiparati, ai sensi dell'articolo 38 del D.P.R.
26 aprile 1957, n. 818, di età inferiore a 18 anni compiuti ovvero, senza limite di età, qualora si
trovino, a causa d'infermità o difetto fisico o mentale, nell'assoluta e permanente impossibilità di
dedicarsi a un proficuo lavoro. Del nucleo familiare possono far parte, alle stesse condizioni previste
per i figli ed equiparati, anche i fratelli, le sorelle e i nipoti di età inferiore a 18 anni compiuti ovvero
senza limiti di età, qualora si trovino, a causa d'infermità o difetto fisico o mentale, nell'assoluta e
permanente impossibilità di dedicarsi a un proficuo lavoro, nel caso in cui essi siano orfani di
entrambi i genitori e non abbiano conseguito il diritto a pensione ai superstiti”; il successivo comma
VIII stabilisce “Il nucleo familiare può essere composto di una sola persona qualora la stessa sia
titolare di pensione ai superstiti da lavoro dipendente e abbia un'età inferiore a 18 anni compiuti
ovvero si trovi, a causa d'infermità o difetto fisico o mentale, nell'assoluta e permanente impossibilità
di dedicarsi a un proficuo lavoro”.
Alla luce della richiamata normativa, pertanto, il vedovo o la vedova ha la possibilità di percepire l'assegno, anche se risulta l'unico componente della famiglia, ove ricorrano i requisiti normativamente previsti: a) essere vedovo o vedova di un lavoratore, sia del settore privato che del settore pubblico (non possono, per converso, essere beneficiari di tale sussidio i titolari di pensione di reversibilità a carico di una gestione speciale dei lavoratori autonomi;
b) godere della pensione di reversibilità; c) essere invalido al 100% ed essere stato riconosciuto inabile al lavoro o titolare di assegno di accompagnamento;
d) abbia un reddito inferiore al limite annualmente determinato.
Ora nel caso di specie emerge ex actis, la sussistenza del requisito sanitario, atteso che risulta allegato agli atti, il verbale della commissione medica del 25.02.2016 con il quale la ricorrente era già stata riconosciuta meritevole dell'invalidità pari al 100% .
Diversamente, non risulta in alcun modo provata la sussistenza del requisito reddituale che l'art. 2
del dl n. 69/1988, convertito in legge n. 153/1988, richiede al fine del riconoscimento del diritto alla prestazione.
Invero parte ricorrente, seppur autorizzata dal giudicante a produrre documentazione reddituale,
nulla ha allegato al fine di provare il mancato superamento dei limiti di legge. Alla luce della carenza di prova del diritto a ricevere il trattamento preteso, la domanda va rigettata, nulla statuendosi sulle spese attesa la dichiarazione ex art. 152 dis. att. c.p.c,.
P.Q.M.
Come in epigrafe
Palermo, 22.1.2025
Il Giudice Onorario
Carmela Fachile