TAR Napoli, sez. II, sentenza breve 27/01/2026, n. 529
TAR
Sentenza breve 27 gennaio 2026
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TAR
Ordinanza collegiale 24 aprile 2026

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  • Accolto
    Violazione di legge per mancata assegnazione ore di sostegno

    Il Collegio ritiene che il PEI impugnato presenti una motivazione illogica e contraddittoria, poiché riconosce la necessità di un supporto continuativo ma assegna solo 18 ore di sostegno, insufficienti a coprire l'intero orario scolastico e le esigenze della minore. La normativa, inclusa la L. 104/92 e il D.Lgs. 66/2017, garantisce il diritto al sostegno adeguato, anche in deroga agli organici, e non ammette giustificazioni basate su carenze organizzative o finanziarie.

  • Accolto
    Violazione di legge per mancata assegnazione ore di sostegno

    Il Collegio ritiene che il PEI impugnato presenti una motivazione illogica e contraddittoria, poiché riconosce la necessità di un supporto continuativo ma assegna solo 18 ore di sostegno, insufficienti a coprire l'intero orario scolastico e le esigenze della minore. La normativa, inclusa la L. 104/92 e il D.Lgs. 66/2017, garantisce il diritto al sostegno adeguato, anche in deroga agli organici, e non ammette giustificazioni basate su carenze organizzative o finanziarie.

  • Accolto
    Violazione di legge per mancata assegnazione ore di sostegno

    Il Collegio ritiene che il PEI impugnato presenti una motivazione illogica e contraddittoria, poiché riconosce la necessità di un supporto continuativo ma assegna solo 18 ore di sostegno, insufficienti a coprire l'intero orario scolastico e le esigenze della minore. La normativa, inclusa la L. 104/92 e il D.Lgs. 66/2017, garantisce il diritto al sostegno adeguato, anche in deroga agli organici, e non ammette giustificazioni basate su carenze organizzative o finanziarie.

  • Accolto
    Diritto al sostegno adeguato

    Il Collegio ritiene che il PEI impugnato presenti una motivazione illogica e contraddittoria, poiché riconosce la necessità di un supporto continuativo ma assegna solo 18 ore di sostegno, insufficienti a coprire l'intero orario scolastico e le esigenze della minore. La normativa, inclusa la L. 104/92 e il D.Lgs. 66/2017, garantisce il diritto al sostegno adeguato, anche in deroga agli organici, e non ammette giustificazioni basate su carenze organizzative o finanziarie.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Napoli, sez. II, sentenza breve 27/01/2026, n. 529
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Napoli
    Numero : 529
    Data del deposito : 27 gennaio 2026
    Fonte ufficiale :

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