Sentenza 9 marzo 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. IV, sentenza 09/03/2026, n. 4354 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 4354 |
| Data del deposito : | 9 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 04354/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00362/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 362 del 2023, proposto da -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Enza Intoccia, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero della Difesa, in persona del Ministro pro tempore , Dipartimento Impiego del personale dell'Esercito, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentati e difesi ex lege dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria legale in Roma, Via dei Portoghesi, 12;
Ministero della Difesa - Raggruppamento Unità Difesa, Ministero della Difesa Raggruppamento Unità Difesa Distaccamento di Ladispoli, Stato Maggiore Esercito Dipartimento Impiego personale, non costituiti in giudizio;
per la condanna
dell’Amministrazione della Difesa al risarcimento del danno derivante dal trasferimento d’autorità e dall’allontanamento dal luogo di residenza e dal nucleo familiare.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero della Difesa e del Dipartimento Impiego del personale dell'Esercito;
Visti gli artt. 35, co. 2, lett. c, 84 e 85 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4- bis , cod.proc.amm.;
Relatrice all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 23 gennaio 2026 la dott.ssa AT AP e udito il difensore della parte ricorrente, come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Il signor -OMISSIS-, con l’atto introduttivo del presente giudizio, chiedeva la condanna dell’Amministrazione della Difesa al risarcimento del danno derivante dal trasferimento d’autorità disposto nei propri confronti con provvedimento del Ministero della Difesa prot. n. -OMISSIS-, notificato il 17 settembre 2013.
Si costituivano in giudizio il Ministero della Difesa e il Dipartimento Impiego del Personale dell’Esercito, resistendo al ricorso.
In data 8 gennaio 2026 il ricorrente depositava nel fascicolo di causa una dichiarazione di rinuncia al gravame, sottoscritta dalla parte personalmente e notificata alle altre parti processuali costituite, che non si opponevano.
All’udienza straordinaria del 23 gennaio 2026 la causa era trattenuta in decisione.
Il Collegio, vista la succitata dichiarazione di rinuncia, ritiene di dover dichiarare, ai sensi dell’art. 84 c.p.a., l’estinzione del giudizio.
Compensa tra le parti le spese di lite, in considerazione della peculiarità della fattispecie.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Bis), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dà atto della rinuncia e dichiara estinto il giudizio.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità del ricorrente.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 23 gennaio 2026 con l'intervento dei magistrati:
EN ZZ, Presidente
AT AP, Primo Referendario, Estensore
Francesca Mariani, Primo Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| AT AP | EN ZZ |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.