TRIB
Sentenza 8 febbraio 2025
Sentenza 8 febbraio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Siracusa, sentenza 08/02/2025, n. 110 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Siracusa |
| Numero : | 110 |
| Data del deposito : | 8 febbraio 2025 |
Testo completo
R.G. n. 1930/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SIRACUSA
Prima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Veronica Milone Presidente
Dott.ssa Maria Lupo Giudice
Dott. Gilberto Orazio Rapisarda Giudice sul ricorso congiunto depositato in data 16/5/2024 da
, (C.F. ), nata a [...] il [...] e residente, Parte_1 C.F._1
in Carlentini, Via Luigi Sturzo n. 12, elettivamente domiciliata in Lentini, Viale Riccardo da Lentini
n. 72, presso lo studio dell'avv. Cardillo Carlo, che la rappresenta e difende giusta delega in atti;
e
, (C.F. , nato a [...] il [...] e residente, in Parte_2 C.F._2
Lentini, Via Caronda n. 16, elettivamente domiciliato in Lentini, Viale Riccardo da Lentini n. 72, presso lo studio dell'avv. Cardillo Carlo, che lo rappresenta e difende giusta delega in atti;
- ricorrenti riunito in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Con ricorso, depositato in data 16/5/2024, le parti hanno congiuntamente chiesto l'approvazione della regolamentazione inerente all'esercizio della responsabilità genitoriale sul figlio minore , Persona_1
nato a [...], in data [...], riconosciuto da entrambi i genitori, nonché al diritto e dovere di mantenerlo.
In particolare, le parti ricorrenti hanno riferito di aver raggiunto un accordo sull'affidamento e sul mantenimento del figlio minore, chiedendo concordemente la ratifica delle pattuizioni di seguito indicate:
“I) Responsabilità genitoriale:
Il minore sarà affidato ad entrambi i genitori, con collocamento presso la madre, con Persona_1
abitazione in Carlentini, via Luigi Sturzo n. 12, ove lo stesso attualmente risiede.
II) Tempi di permanenza/diritto di visita del padre
pagina1 di 3 Il padre potrà vedere e tenere con sé il figlio in base a liberi accordi con l'altro genitore, nonché, in base quanto indicato in seno al piano genitoriale allegato al presente ricorso (doc. n. 14) e, in mancanza, nei giorni di martedì e giovedì, dal termine della giornata scolastica (attualmente alle ore
12.30) alle ore 20.00 della sera, nonché, a fine settimana alterni, dalle ore 17.30 del sabato alle ore
20.00 della domenica, così da includere il pernottamento.
Durante le principali festività e durante le vacanze estive, il minore sarà con l'uno o con l'altro genitore, secondo quanto stabilito in seno al ridetto piano genitoriale, rispettando il criterio dell'alternanza, salvi in ogni caso i liberi accordi tra le parti.
III) Abitazione familiare:
Nulla sull'abitazione familiare, poiché ciascuna delle parti dispone già da diverso tempo di propria abitazione;
IV) Oneri di mantenimento del figlio minore:
Il padre, quale genitore non collocatario, tenuto conto del reddito di entrambi i genitori, avrà
l'obbligo di contribuzione per il predetto figlio in misura di € 400,00 (euro quattrocento/00), da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT, con obbligo di partecipare alle spese straordinarie, previamente comunicate, da sostenersi per il figlio, in misura della metà (50%). Egli si obbliga altresì a corrispondere all'altro genitore la propria quota dell'assegno unico universale.
V) Altri obblighi
Le parti si obbligano a prestare il consenso ai fini del rilascio del documento di identità valido per
l'espatrio. Le stesse si obbligano, in ogni caso, a comunicare ogni eventuale cambio di residenza nonché a comunicare il luogo, se diverso dalla propria abitazione, in cui trascorreranno le vacanze con il figlio.”
Con decreto del 22/10/2024 è stata fissata udienza del 9/12/2024 , sostituita con il deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c..
Alla predetta udienza, il Giudice – lette le note scritte depositate dalle parti – ha rimesso la causa al collegio per la decisione.
È stata data comunicazione del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c. al Pubblico Ministero.
Ciò premesso, il Tribunale ritiene che gli accordi raggiunti dalle parti non presentano profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo e, anzi, paiono adeguate a garantire al figlio minore l'accesso ad un'effettiva bigenitorialità.
Le condizioni concordate dalle parti, difatti, appaiono conformi all'interesse morale e materiale del minore, compiutamente salvaguardato dall'affido condiviso e dal collocamento presso la madre, nonché dai tempi e dalla modalità di esercizio del diritto di visita del padre, in considerazione dell'età del medesimo.
pagina2 di 3 Infine, anche i profili economici dell'accordo risultano idonei, nel contemperamento delle rispettive posizioni come valutate dalle parti, a garantire al minore condizioni di vita funzionali alla sua crescita ed evoluzione.
L'istanza come sopra avanzata può, dunque, trovare integrale accoglimento e potrà di conseguenza il
Tribunale pronunciarsi in senso conforme.
Nulla sulle spese, data la natura congiunta del ricorso.
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta dalle parti indicate in epigrafe, provvede in conformità all'accordo sopra riportato.
Nulla sulle spese.
Così deciso in Siracusa, nella Camera di Consiglio della Sezione Volontaria Giurisdizione, il
3/2/2025.
IL PRESIDENTE
Dott.ssa Veronica Milone
pagina3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SIRACUSA
Prima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Veronica Milone Presidente
Dott.ssa Maria Lupo Giudice
Dott. Gilberto Orazio Rapisarda Giudice sul ricorso congiunto depositato in data 16/5/2024 da
, (C.F. ), nata a [...] il [...] e residente, Parte_1 C.F._1
in Carlentini, Via Luigi Sturzo n. 12, elettivamente domiciliata in Lentini, Viale Riccardo da Lentini
n. 72, presso lo studio dell'avv. Cardillo Carlo, che la rappresenta e difende giusta delega in atti;
e
, (C.F. , nato a [...] il [...] e residente, in Parte_2 C.F._2
Lentini, Via Caronda n. 16, elettivamente domiciliato in Lentini, Viale Riccardo da Lentini n. 72, presso lo studio dell'avv. Cardillo Carlo, che lo rappresenta e difende giusta delega in atti;
- ricorrenti riunito in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Con ricorso, depositato in data 16/5/2024, le parti hanno congiuntamente chiesto l'approvazione della regolamentazione inerente all'esercizio della responsabilità genitoriale sul figlio minore , Persona_1
nato a [...], in data [...], riconosciuto da entrambi i genitori, nonché al diritto e dovere di mantenerlo.
In particolare, le parti ricorrenti hanno riferito di aver raggiunto un accordo sull'affidamento e sul mantenimento del figlio minore, chiedendo concordemente la ratifica delle pattuizioni di seguito indicate:
“I) Responsabilità genitoriale:
Il minore sarà affidato ad entrambi i genitori, con collocamento presso la madre, con Persona_1
abitazione in Carlentini, via Luigi Sturzo n. 12, ove lo stesso attualmente risiede.
II) Tempi di permanenza/diritto di visita del padre
pagina1 di 3 Il padre potrà vedere e tenere con sé il figlio in base a liberi accordi con l'altro genitore, nonché, in base quanto indicato in seno al piano genitoriale allegato al presente ricorso (doc. n. 14) e, in mancanza, nei giorni di martedì e giovedì, dal termine della giornata scolastica (attualmente alle ore
12.30) alle ore 20.00 della sera, nonché, a fine settimana alterni, dalle ore 17.30 del sabato alle ore
20.00 della domenica, così da includere il pernottamento.
Durante le principali festività e durante le vacanze estive, il minore sarà con l'uno o con l'altro genitore, secondo quanto stabilito in seno al ridetto piano genitoriale, rispettando il criterio dell'alternanza, salvi in ogni caso i liberi accordi tra le parti.
III) Abitazione familiare:
Nulla sull'abitazione familiare, poiché ciascuna delle parti dispone già da diverso tempo di propria abitazione;
IV) Oneri di mantenimento del figlio minore:
Il padre, quale genitore non collocatario, tenuto conto del reddito di entrambi i genitori, avrà
l'obbligo di contribuzione per il predetto figlio in misura di € 400,00 (euro quattrocento/00), da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT, con obbligo di partecipare alle spese straordinarie, previamente comunicate, da sostenersi per il figlio, in misura della metà (50%). Egli si obbliga altresì a corrispondere all'altro genitore la propria quota dell'assegno unico universale.
V) Altri obblighi
Le parti si obbligano a prestare il consenso ai fini del rilascio del documento di identità valido per
l'espatrio. Le stesse si obbligano, in ogni caso, a comunicare ogni eventuale cambio di residenza nonché a comunicare il luogo, se diverso dalla propria abitazione, in cui trascorreranno le vacanze con il figlio.”
Con decreto del 22/10/2024 è stata fissata udienza del 9/12/2024 , sostituita con il deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c..
Alla predetta udienza, il Giudice – lette le note scritte depositate dalle parti – ha rimesso la causa al collegio per la decisione.
È stata data comunicazione del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c. al Pubblico Ministero.
Ciò premesso, il Tribunale ritiene che gli accordi raggiunti dalle parti non presentano profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo e, anzi, paiono adeguate a garantire al figlio minore l'accesso ad un'effettiva bigenitorialità.
Le condizioni concordate dalle parti, difatti, appaiono conformi all'interesse morale e materiale del minore, compiutamente salvaguardato dall'affido condiviso e dal collocamento presso la madre, nonché dai tempi e dalla modalità di esercizio del diritto di visita del padre, in considerazione dell'età del medesimo.
pagina2 di 3 Infine, anche i profili economici dell'accordo risultano idonei, nel contemperamento delle rispettive posizioni come valutate dalle parti, a garantire al minore condizioni di vita funzionali alla sua crescita ed evoluzione.
L'istanza come sopra avanzata può, dunque, trovare integrale accoglimento e potrà di conseguenza il
Tribunale pronunciarsi in senso conforme.
Nulla sulle spese, data la natura congiunta del ricorso.
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta dalle parti indicate in epigrafe, provvede in conformità all'accordo sopra riportato.
Nulla sulle spese.
Così deciso in Siracusa, nella Camera di Consiglio della Sezione Volontaria Giurisdizione, il
3/2/2025.
IL PRESIDENTE
Dott.ssa Veronica Milone
pagina3 di 3