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Sentenza 23 febbraio 2026
Sentenza 23 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Sicilia, sez. XIV, sentenza 23/02/2026, n. 1525 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia |
| Numero : | 1525 |
| Data del deposito : | 23 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1525/2026
Depositata il 23/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA Sezione 14, riunita in udienza il
16/12/2025 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
GENNARO IGNAZIO, Presidente
MO AE AL, RE
PULEO STEFANO, Giudice
in data 16/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 4467/2023 depositato il 10/10/2023
proposto da
Ricorrente_1 S.r.l. - P.IVA_1
Difeso da
Avv. Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Avv. Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Siracusa
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 1215/2023 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado SIRACUSA sez. 1 e pubblicata il 20/04/2023
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TY7033B00666/2020 IRES-ALTRO 2015 a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: nessuno è presente.
Resistente/Appellato: insiste come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La Corte di Giustizia Tributaria di I° grado di Siracusa, sez.1, con sentenza emessa il 16.1.2023 ha rigettato il ricorso proposto dalla Ricorrente_1 S.r.l. (Ricorrente_1 S.r.l.) avverso avviso di accertamento per IRES, anno di imposta 2015, notificato il 13.9.2021 dall'Agenzia delle Entrate di Siracusa che, a seguito di attività della Guardia di Finanza su disposizione della locale Procura della
Repubblica, aveva accertato l'emissione di n.2 fatture, la n.36/15 di €.20.000,00 e la n.37/15 di
€.105.000,00 per operazioni oggettivamente inesistenti emesse in favore del Consorzio_1.
L'adita Corte ha rilevato la legittimità dell'atto impositivo sulla scorta delle seguenti circostanze: incertezza dei lavori eseguiti in favore della Consorzio_1, stante che le due fatture facevano riferimento ad un SAL non alle stesse allegato;
la qualità dei lavori indicati in fattura non erano riscontrati dall'oggetto sociale della
Ricorrente_1 S.r.l.; che tutta la documentazione prodotta (SAL, foto, verbale di assemblea straordinaria, corrispondenza, ecc.) non poteva ritenersi prova sufficiente diretta a dimostrare l'oggettivo servizio svolto in favore della Consorzio_1, così come insufficiente erano ritenuti i modelli UNILAV prodotti che attestavano la presenza di soli due dipendenti. Ulteriormente, veniva valorizzata sentenza emessa dal Tribunale penale di Siracusa ex art.444 c.p.p., nei riguardi di asseriti amministratori delle due società.
La Ricorrente_1 S.r.l. ha appellato la sentenza de qua perché ritenuta errata.
Ha evidenziato che le fatture in questione non sono state oggetto di verifica della G.d.F., ma da questa sequestrate a seguito di decreto di perquisizione emesso dalla Procura della Repubblica di Siracusa nel proc.Numero_1; che i SAL allegati non sono stati dalla stessa acquisiti, ma prodotti dalla stessa appellante, peraltro unitamente al verbale di assemblea straordinaria di integrazione dell'oggetto sociale, certificazione camerale, del contratto di appalto che indicava il tipo di lavori commessi, della documentazione fotografica dell'attività svolta, della documentazione fiscale e previdenziale, n.15 mod.
UNILAV relativi alla forza lavoro impiegata data da n.6 lavoratori.
Ha evidenziato ancora, la sentenza emessa l'8.5.2023 da questa Corte di Giustizia Tributaria, sez.4, nel proc.n.7496/2023 che ha interessato la Consorzio_1 e l'ADE ed avente ad oggetto le medesime fatture di cui al presente procedimento, che sono state ritenute legittimamente emesse dalla Ricorrente_1 S.r.l. per i lavori in questione effettivamente eseguiti. Sentenza, questa, passata in cosa giudicata perché non appellata dall'ADE.
Ha contestato la utilizzabilità ex art.445 c.p.p. della sentenza penale ex art.444 c.p.p., peraltro non introdotta in questo procedimento e riguardante soggetto diverso, certa Nominativo_1, dal legale rappresentante dell'appellante.
L'Agenzia delle Entrate di Siracusa, con atto dell'11.12.2023 ha controdedotto e contestato il gravame. Ha insistito sulla corretta valutazione fatta dai primi giudicanti in ordine a tutta la documentazione acquisita, e che questa costituisse fonte di elementi presuntivi ed indiziari, do tati di requisiti di gravità, precisione e concordanza. Evidenzia la non precisa corrispondenza dei SAL prodotti con le fatture contestate, che esclude ogni certezza dei rapporti tra la appellante e la Consorzio_1. E ancora che “tutti e cinque i soggetti scaturiti dai mod.UNILAV, non svolgessero alcuna attività attinente i lavori in contestazione. Ha preso atto della sostanziale inutilizzabilità della sentenza di patteggiamento, che comunque può colorare la vicenda.
L'appellante ha prodotto sua memoria con la quale evidenzia ancora il decisum di questa Corte, sez.4 dell'8.5.2023.
All'udienza del 16.12.2025 il processo è stato posto in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è fondato.
Il Collegio ritiene dirimente ogni questione la sentenza emessa da altra sezione di questa Corte, la n.4, nel processo n.7496/2023, in data 8.5.2023 che ha interessato la Consorzio_1 e l'Agenzia delle Entrate di Siracusa, tra l'altro, anche per gli stessi fatti che riguardano questo procedimento, ossia la fondatezza delle fatture n.36/15 e 37/15, per complessivi €.125.000,00.
Sentenza questa, passata in giudicato, perché non impugnata dall'AD.
Tale decisione è condivisa da questa Corte e qui, nella parte che ci interessa, (pag.10,11, e 12) viene integralmente riportata, rilevata la sua precisione nella ricostruzione dei fatti, rispetto alla medesima documentazione acquisita in entrambi i procedimenti, e la cui conclusione è da ritenersi univoca ed incontestabile, così come non è stata contestata dall'Agenzia. Invero, nel detto atto è dato così di seguito leggersi:
“Per quanto attiene alla contestazione di fatturazione per operazioni inesistenti con riferimento alle prestazioni di approntamento cantiere ed al trattamento superfici interne ed esterne di un catamarano ibrido in alluminio da parte della Ricorrente_1 S.r.l. (d'ora innanzi Ricorrente_1), società pure riconducibile, al pari del Consorzio, alla famiglia Nominativo_2, l'appellante evidenzia come le determinazioni dell'Agenzia – ancorate alla mancata allegazione, alle due fatture (quelle di cui ai numeri 36/15 e 37/15, entrambe del 7.12.2015) emesse dalla società anzidetta per il complessivo importo di
125.000,00 €, degli stati di avanzamento dei lavori in esse richiamati, neppure rinvenuti nel corso delle investigazioni, nonché al fatto che la Ricorrente_1 svolge l'attività di "terminal operator", offrendo nell'ambito di aree portuali marittime i servizi necessari ai propri clienti per realizzare il trasferimento della merce dalle navi a mezzi terrestri e viceversa, assicurandone anche la custodia, quindi un genere di attività che non si concilia affatto con le prestazioni di cui alle citate due fatture - risultino contraddette dalla documentazione prodotta nel giudizio di gravame, dalla quale emerge, innanzi tutto, che il 7.10.2020 la Ricorrente_1, riunita in assemblea totalitaria alla presenza di notaio, aveva ampliato il proprio oggetto sociale di "terminal operator" portuale, aggiungendo un serie di attività consistenti in "esecuzioni, costruzioni, manutenzione e montaggi di impianti industriali e opere marittime;
costruzioni, manutenzioni e posa in opera di manufatti metallici, rivestimenti alati corrosivi e protettivi, coibentazioni, sabbiature, verniciature, riparazioni di apparecchi industriali e fabbricati;
costruzione, manutenzione e demolizione di strutture in ferro ed in cemento, quali pontili, oleodotti, acquedotti, sea line ecc.; battitura pali, sondaggi, dragaggi, recuperi marittimi, lavori subacquei in genere;
costruzione, manutenzione e demolizione di natanti, alaggi, varo, rimorchi vari di natanti e di attrezzature varie di offshore, sollevamenti in genere". Dalla documentazione versata in atti emerge, ancora, come, nell'ambito del Programma Operativo Nazionale Ricerca e
Competitività 2007-2013 cofinanziato dal Fondo Europeo di Sviluppo Regionale e Fondo di Rotazione per l'attuazione delle Politiche Comunitarie, dando concretezza al progetto di ricerca e formazione intitolato "Tecnologie avanzate eco-sostenibili finalizzate alla bonifica ed al ripristino di aree marine costiere degradate", comprensivo - per quanto di interesse in questa sede - della progettazione e realizzazione di un'imbarcazione da lavoro a propulsione ibrida con motori alimentati da fonti di energia alternativa, per consentire vuoi l'esecuzione la posa di opere marittime vuoi l'acquisizione di dati utili al monitoraggio marino costiero, il Consorzio avesse commissionato a terzi dapprima (nell'ottobre del 2012) la progettazione del predetto catamarano, quindi (nell'aprile del 2013) la fornitura di materiali per realizzarlo, per il complessivo costo di 1.455.930,03 €, come da fatture versate in atti. Ebbene, nel siffatto contesto di operazioni finalizzate alla realizzazione del catamarano ibrido si inquadra, come pure emerge dalla documentazione versata in atti dall'appellante, il "contratto di appalto privato per opere relative a mezzi navali" stipulato il 30.4.2014 tra il Consorzio committente e l'appaltatrice Ricorrente_1, avente ad oggetto, come specificato all'art. 2, la "realizzazione del trattamento di base e della verniciatura delle superfici esterne ed interne di un catamarano interamente in alluminio mediante trattamento di base con spazzolatura di tutte le superfici" e "pitturazione secondo un ciclo speciale di protezione prevista per scafi in alluminio" e "ciclo di pitturazione basato sulla realizzazione di un film protettivo per ogni mano di vernice prevista, sino al raggiungimento dello spessore di protezione richiesto dal regolamento RINA a cui il natante è soggetto", con onere a carico del Consorzio, come previsto dall'art. 3, di "mettere a disposizione le aree presso cui effettuare le operazioni di cui all'oggetto del (...) contratto", e materiali, come previsto dall'art. 3, "necessari dall'esecuzione dell'opera (...) forniti dall'appaltatore" Ricorrente_1. Contratto, quello di cui si discute, coordinato anche funzionalmente con gli altri accordi contrattuali tra il Consorzio e gli ulteriori fornitori dei principali materiali e servizi volti alla realizzazione del catamarano, tanto che nel contratto del 22.4.2023 tra il Consorzio e l'appaltatrice Società_1 relativo alla "costruzione di un semilavorato di scafo in alluminio (lega 5083 H111) del tipo catamarano", è posta in evidenza, all'articolo 2, l'esclusione della verniciatura, quella poi commissionata alla Ricorrente_1 con il contratto del 30.4.2014 cui si è fatto innanzi riferimento.
Ebbene, le fotografie versate in atti inequivocabilmente attestano che l'appaltatrice Ricorrente_1 ha eseguito le prestazioni di approntamento cantiere e trattamento di base delle superfici interne ed esterne del catamarano mediante spazzolatura di tutte le sue superfici di cui alle fatture che gli accertatori ritengono afferire, invece, ad operazioni oggettivamente inesistenti, prestazioni analiticamente indicate nei SAL, timbrati e controfirmati da entrambi i contraenti, che il 24.9.2015 ed il 2.12.2015 l'appaltatrice Ricorrente_1 parrebbe avere emesso ed indirizzato al Consorzio committente, pure versati in atti, ove spicca la cosiddetta spazzolatura, lavorazione chiaramente prodromica e funzionale alla verniciatura. nulla rileva, pertanto, la contestata omessa allegazione alle relative fatture dei predetti SAL ed il loro mancato rinvenimento nel corso delle investigazioni - mancata allegazione ed omesso rinvenimento che l'appellante contesta, da un lato rappresentando che di tali SAL non è stata mai chiesta l'esibizione (circostanza determinante e che preclude l'applicazione, in danno del Consorzio, della costante giurisprudenza di legittimità per la quale "In tema di accertamento, l'omessa esibizione da parte del contribuente dei documenti in sede amministrativa determina l'inutilizzabilità della successiva produzione in sede contenziosa solo ove l'amministrazione dimostri - come nella specie non è avvenuto, n.d.r. - che vi era stata una puntuale richiesta degli stessi, accompagnata dall'avvertimento circa le conseguenze della mancata ottemperanza, e che il contribuente ne aveva rifiutato l'esibizione, dichiarando di non possederli, o comunque sottraendoli al controllo, con uno specifico comportamento doloso volto ad eludere la verifica" (in tal senso, cass. civ., sezione V, ordinanza n. 7011 del 2018; conforme, sezione V, ordinanza n. 3092 del 2021) e, dall'altro lato, evidenziando che la descrizione sommaria della documentazione sequestrata presso il Consorzio, ormai non più nella sua disponibilità, non consente di apprezzare se le fatture fossero o meno corredate dei richiamati SAL - giacché, anche a voler ipotizzare che i predetti SAL siano stati approntati in epoca successiva alle investigazioni al fine di sistemare cartolarmente l'operazione, l'effettiva esecuzione della prestazione emerge dai rilievi fotografici versati in atti.
E che tali prestazioni siano state eseguite effettivamente dalla Ricorrente_1 non trova smentita nella circostanza valorizzata nella decisione della Corte di Giustizia Tributaria di I° grado di Siracusa nella sentenza n. 1215/2023 del 16.1.2023, depositata il 20.4.2023, con la quale è stato rigettato il ricorso promosso da Ricorrente_1 avverso l'avviso di accertamento col quale veniva contestata, in relazione all'anno di imposta 2015, la fittizietà, tra le operazioni intercorse con il Consorzio, anche di quelle portate dalle due fatture oggetto del contendere nel presente giudizio - che non sarebbero stati dimostrati "la mano d'opera impiegata, le ore lavorate, i mezzi impiegati e quant'altro potesse provare l'effettività delle prestazioni di servizio svolte nei confronti del consorzio Consorzio_1", ancor più perché "dai modelli UNILAV prodotti, il capitale umano in forza alla società, era rappresentato da un impiegato di concetto e da un semplice manovale privo di titoli di studio". Nell'ambito del presente giudizio, infatti, l'appellante ha provato che all'epoca in forza a Ric._1 vi erano almeno sei lavoratori assunti con qualifiche professionali coerenti con l'ampliamento dell'oggetto sociale intervenuto il 7.10.2010 e, quindi, con l'esecuzione di prestazioni del tipo di quelle fatturate al Consorzio committente, quelli di seguito indicati, tutti addetti a mansioni diverse rispetto a quelle tipiche di "terminal operator" cui erano addetti altri sei dipendenti pure assunti alle dipendenze della Ricorrente_1 nel periodo compreso tra l'1.10.2013 ed il 26.1.2015:
nominativo data di assunzione qualifica professionale
Nominativo_3 08/02/2011 carpentiere tubista
Nominativo_4 11/02/2011 aiutante
Nominativo_5 23/01/2015 gruista
Nominativo_6 26/01/2015 tecnico meccanico
Nominativo_7 26/01/2015 carpentiere tubista
Nominativo_8 26/01/2015 gruista
Parte appellante ha dimostrato, ancora, mediante i rilievi fotografici prodotti, che all'epoca dei fatti la Ric._1 era in condizione di svolgere le prestazioni di sistemazione cantiere oggetto del SAL relativo alla fattura n. 36/15, essendo la stessa proprietaria di due carrelli elevatori diesel acquistati nell'anno 2007. Non può non convenirsi con l'appellante, inoltre, quando assume che "secondo la comune esperienza, per l'esecuzione delle già citate operazioni di spazzolatura delle superfici in alluminio, esterne e interne, del catamarano oggetto del SAL relativo alla fattura n. 37/15, agli anzidetti lavoratori della Ricorrente_1 (con mansioni diverse da terminal operator) occorreva solo attrezzatura minuta", questa pure nella disponibilità della Ricorrente_1, come da rilievi fotografici versati in atti.
Da tutto quanto in precedenza esposto, trova pertanto conferma la prova dell'esistenza ed effettività delle prestazioni eseguite da Ricorrente_1 al Consorzio di cui alle fatture numeri 36/15 e 37/15, con la conseguenza che sul punto l'impugnata sentenza deve essere riformata, con conseguente annullamento dell'avviso di accertamento in origine impugnato nella parte in cui recupera a tassazione l'importo in esse esposto per complessivi 125.000,00 €.”
La suddetta motivazione non è, ad avviso della Corte, nemmeno suscettibile di ulteriori integrazione.
Pertanto, l'appello va accolto e le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
In riforma dell'impugnata sentenza, annulla l'originario avviso di accertamento. Condanna parte appellata alle spese di giudizio che si liquidano in complessivi €.3.000,00
PA, 16.12.2015
LE PA IG GE
Depositata il 23/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA Sezione 14, riunita in udienza il
16/12/2025 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
GENNARO IGNAZIO, Presidente
MO AE AL, RE
PULEO STEFANO, Giudice
in data 16/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 4467/2023 depositato il 10/10/2023
proposto da
Ricorrente_1 S.r.l. - P.IVA_1
Difeso da
Avv. Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Avv. Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Siracusa
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 1215/2023 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado SIRACUSA sez. 1 e pubblicata il 20/04/2023
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TY7033B00666/2020 IRES-ALTRO 2015 a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: nessuno è presente.
Resistente/Appellato: insiste come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La Corte di Giustizia Tributaria di I° grado di Siracusa, sez.1, con sentenza emessa il 16.1.2023 ha rigettato il ricorso proposto dalla Ricorrente_1 S.r.l. (Ricorrente_1 S.r.l.) avverso avviso di accertamento per IRES, anno di imposta 2015, notificato il 13.9.2021 dall'Agenzia delle Entrate di Siracusa che, a seguito di attività della Guardia di Finanza su disposizione della locale Procura della
Repubblica, aveva accertato l'emissione di n.2 fatture, la n.36/15 di €.20.000,00 e la n.37/15 di
€.105.000,00 per operazioni oggettivamente inesistenti emesse in favore del Consorzio_1.
L'adita Corte ha rilevato la legittimità dell'atto impositivo sulla scorta delle seguenti circostanze: incertezza dei lavori eseguiti in favore della Consorzio_1, stante che le due fatture facevano riferimento ad un SAL non alle stesse allegato;
la qualità dei lavori indicati in fattura non erano riscontrati dall'oggetto sociale della
Ricorrente_1 S.r.l.; che tutta la documentazione prodotta (SAL, foto, verbale di assemblea straordinaria, corrispondenza, ecc.) non poteva ritenersi prova sufficiente diretta a dimostrare l'oggettivo servizio svolto in favore della Consorzio_1, così come insufficiente erano ritenuti i modelli UNILAV prodotti che attestavano la presenza di soli due dipendenti. Ulteriormente, veniva valorizzata sentenza emessa dal Tribunale penale di Siracusa ex art.444 c.p.p., nei riguardi di asseriti amministratori delle due società.
La Ricorrente_1 S.r.l. ha appellato la sentenza de qua perché ritenuta errata.
Ha evidenziato che le fatture in questione non sono state oggetto di verifica della G.d.F., ma da questa sequestrate a seguito di decreto di perquisizione emesso dalla Procura della Repubblica di Siracusa nel proc.Numero_1; che i SAL allegati non sono stati dalla stessa acquisiti, ma prodotti dalla stessa appellante, peraltro unitamente al verbale di assemblea straordinaria di integrazione dell'oggetto sociale, certificazione camerale, del contratto di appalto che indicava il tipo di lavori commessi, della documentazione fotografica dell'attività svolta, della documentazione fiscale e previdenziale, n.15 mod.
UNILAV relativi alla forza lavoro impiegata data da n.6 lavoratori.
Ha evidenziato ancora, la sentenza emessa l'8.5.2023 da questa Corte di Giustizia Tributaria, sez.4, nel proc.n.7496/2023 che ha interessato la Consorzio_1 e l'ADE ed avente ad oggetto le medesime fatture di cui al presente procedimento, che sono state ritenute legittimamente emesse dalla Ricorrente_1 S.r.l. per i lavori in questione effettivamente eseguiti. Sentenza, questa, passata in cosa giudicata perché non appellata dall'ADE.
Ha contestato la utilizzabilità ex art.445 c.p.p. della sentenza penale ex art.444 c.p.p., peraltro non introdotta in questo procedimento e riguardante soggetto diverso, certa Nominativo_1, dal legale rappresentante dell'appellante.
L'Agenzia delle Entrate di Siracusa, con atto dell'11.12.2023 ha controdedotto e contestato il gravame. Ha insistito sulla corretta valutazione fatta dai primi giudicanti in ordine a tutta la documentazione acquisita, e che questa costituisse fonte di elementi presuntivi ed indiziari, do tati di requisiti di gravità, precisione e concordanza. Evidenzia la non precisa corrispondenza dei SAL prodotti con le fatture contestate, che esclude ogni certezza dei rapporti tra la appellante e la Consorzio_1. E ancora che “tutti e cinque i soggetti scaturiti dai mod.UNILAV, non svolgessero alcuna attività attinente i lavori in contestazione. Ha preso atto della sostanziale inutilizzabilità della sentenza di patteggiamento, che comunque può colorare la vicenda.
L'appellante ha prodotto sua memoria con la quale evidenzia ancora il decisum di questa Corte, sez.4 dell'8.5.2023.
All'udienza del 16.12.2025 il processo è stato posto in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è fondato.
Il Collegio ritiene dirimente ogni questione la sentenza emessa da altra sezione di questa Corte, la n.4, nel processo n.7496/2023, in data 8.5.2023 che ha interessato la Consorzio_1 e l'Agenzia delle Entrate di Siracusa, tra l'altro, anche per gli stessi fatti che riguardano questo procedimento, ossia la fondatezza delle fatture n.36/15 e 37/15, per complessivi €.125.000,00.
Sentenza questa, passata in giudicato, perché non impugnata dall'AD.
Tale decisione è condivisa da questa Corte e qui, nella parte che ci interessa, (pag.10,11, e 12) viene integralmente riportata, rilevata la sua precisione nella ricostruzione dei fatti, rispetto alla medesima documentazione acquisita in entrambi i procedimenti, e la cui conclusione è da ritenersi univoca ed incontestabile, così come non è stata contestata dall'Agenzia. Invero, nel detto atto è dato così di seguito leggersi:
“Per quanto attiene alla contestazione di fatturazione per operazioni inesistenti con riferimento alle prestazioni di approntamento cantiere ed al trattamento superfici interne ed esterne di un catamarano ibrido in alluminio da parte della Ricorrente_1 S.r.l. (d'ora innanzi Ricorrente_1), società pure riconducibile, al pari del Consorzio, alla famiglia Nominativo_2, l'appellante evidenzia come le determinazioni dell'Agenzia – ancorate alla mancata allegazione, alle due fatture (quelle di cui ai numeri 36/15 e 37/15, entrambe del 7.12.2015) emesse dalla società anzidetta per il complessivo importo di
125.000,00 €, degli stati di avanzamento dei lavori in esse richiamati, neppure rinvenuti nel corso delle investigazioni, nonché al fatto che la Ricorrente_1 svolge l'attività di "terminal operator", offrendo nell'ambito di aree portuali marittime i servizi necessari ai propri clienti per realizzare il trasferimento della merce dalle navi a mezzi terrestri e viceversa, assicurandone anche la custodia, quindi un genere di attività che non si concilia affatto con le prestazioni di cui alle citate due fatture - risultino contraddette dalla documentazione prodotta nel giudizio di gravame, dalla quale emerge, innanzi tutto, che il 7.10.2020 la Ricorrente_1, riunita in assemblea totalitaria alla presenza di notaio, aveva ampliato il proprio oggetto sociale di "terminal operator" portuale, aggiungendo un serie di attività consistenti in "esecuzioni, costruzioni, manutenzione e montaggi di impianti industriali e opere marittime;
costruzioni, manutenzioni e posa in opera di manufatti metallici, rivestimenti alati corrosivi e protettivi, coibentazioni, sabbiature, verniciature, riparazioni di apparecchi industriali e fabbricati;
costruzione, manutenzione e demolizione di strutture in ferro ed in cemento, quali pontili, oleodotti, acquedotti, sea line ecc.; battitura pali, sondaggi, dragaggi, recuperi marittimi, lavori subacquei in genere;
costruzione, manutenzione e demolizione di natanti, alaggi, varo, rimorchi vari di natanti e di attrezzature varie di offshore, sollevamenti in genere". Dalla documentazione versata in atti emerge, ancora, come, nell'ambito del Programma Operativo Nazionale Ricerca e
Competitività 2007-2013 cofinanziato dal Fondo Europeo di Sviluppo Regionale e Fondo di Rotazione per l'attuazione delle Politiche Comunitarie, dando concretezza al progetto di ricerca e formazione intitolato "Tecnologie avanzate eco-sostenibili finalizzate alla bonifica ed al ripristino di aree marine costiere degradate", comprensivo - per quanto di interesse in questa sede - della progettazione e realizzazione di un'imbarcazione da lavoro a propulsione ibrida con motori alimentati da fonti di energia alternativa, per consentire vuoi l'esecuzione la posa di opere marittime vuoi l'acquisizione di dati utili al monitoraggio marino costiero, il Consorzio avesse commissionato a terzi dapprima (nell'ottobre del 2012) la progettazione del predetto catamarano, quindi (nell'aprile del 2013) la fornitura di materiali per realizzarlo, per il complessivo costo di 1.455.930,03 €, come da fatture versate in atti. Ebbene, nel siffatto contesto di operazioni finalizzate alla realizzazione del catamarano ibrido si inquadra, come pure emerge dalla documentazione versata in atti dall'appellante, il "contratto di appalto privato per opere relative a mezzi navali" stipulato il 30.4.2014 tra il Consorzio committente e l'appaltatrice Ricorrente_1, avente ad oggetto, come specificato all'art. 2, la "realizzazione del trattamento di base e della verniciatura delle superfici esterne ed interne di un catamarano interamente in alluminio mediante trattamento di base con spazzolatura di tutte le superfici" e "pitturazione secondo un ciclo speciale di protezione prevista per scafi in alluminio" e "ciclo di pitturazione basato sulla realizzazione di un film protettivo per ogni mano di vernice prevista, sino al raggiungimento dello spessore di protezione richiesto dal regolamento RINA a cui il natante è soggetto", con onere a carico del Consorzio, come previsto dall'art. 3, di "mettere a disposizione le aree presso cui effettuare le operazioni di cui all'oggetto del (...) contratto", e materiali, come previsto dall'art. 3, "necessari dall'esecuzione dell'opera (...) forniti dall'appaltatore" Ricorrente_1. Contratto, quello di cui si discute, coordinato anche funzionalmente con gli altri accordi contrattuali tra il Consorzio e gli ulteriori fornitori dei principali materiali e servizi volti alla realizzazione del catamarano, tanto che nel contratto del 22.4.2023 tra il Consorzio e l'appaltatrice Società_1 relativo alla "costruzione di un semilavorato di scafo in alluminio (lega 5083 H111) del tipo catamarano", è posta in evidenza, all'articolo 2, l'esclusione della verniciatura, quella poi commissionata alla Ricorrente_1 con il contratto del 30.4.2014 cui si è fatto innanzi riferimento.
Ebbene, le fotografie versate in atti inequivocabilmente attestano che l'appaltatrice Ricorrente_1 ha eseguito le prestazioni di approntamento cantiere e trattamento di base delle superfici interne ed esterne del catamarano mediante spazzolatura di tutte le sue superfici di cui alle fatture che gli accertatori ritengono afferire, invece, ad operazioni oggettivamente inesistenti, prestazioni analiticamente indicate nei SAL, timbrati e controfirmati da entrambi i contraenti, che il 24.9.2015 ed il 2.12.2015 l'appaltatrice Ricorrente_1 parrebbe avere emesso ed indirizzato al Consorzio committente, pure versati in atti, ove spicca la cosiddetta spazzolatura, lavorazione chiaramente prodromica e funzionale alla verniciatura. nulla rileva, pertanto, la contestata omessa allegazione alle relative fatture dei predetti SAL ed il loro mancato rinvenimento nel corso delle investigazioni - mancata allegazione ed omesso rinvenimento che l'appellante contesta, da un lato rappresentando che di tali SAL non è stata mai chiesta l'esibizione (circostanza determinante e che preclude l'applicazione, in danno del Consorzio, della costante giurisprudenza di legittimità per la quale "In tema di accertamento, l'omessa esibizione da parte del contribuente dei documenti in sede amministrativa determina l'inutilizzabilità della successiva produzione in sede contenziosa solo ove l'amministrazione dimostri - come nella specie non è avvenuto, n.d.r. - che vi era stata una puntuale richiesta degli stessi, accompagnata dall'avvertimento circa le conseguenze della mancata ottemperanza, e che il contribuente ne aveva rifiutato l'esibizione, dichiarando di non possederli, o comunque sottraendoli al controllo, con uno specifico comportamento doloso volto ad eludere la verifica" (in tal senso, cass. civ., sezione V, ordinanza n. 7011 del 2018; conforme, sezione V, ordinanza n. 3092 del 2021) e, dall'altro lato, evidenziando che la descrizione sommaria della documentazione sequestrata presso il Consorzio, ormai non più nella sua disponibilità, non consente di apprezzare se le fatture fossero o meno corredate dei richiamati SAL - giacché, anche a voler ipotizzare che i predetti SAL siano stati approntati in epoca successiva alle investigazioni al fine di sistemare cartolarmente l'operazione, l'effettiva esecuzione della prestazione emerge dai rilievi fotografici versati in atti.
E che tali prestazioni siano state eseguite effettivamente dalla Ricorrente_1 non trova smentita nella circostanza valorizzata nella decisione della Corte di Giustizia Tributaria di I° grado di Siracusa nella sentenza n. 1215/2023 del 16.1.2023, depositata il 20.4.2023, con la quale è stato rigettato il ricorso promosso da Ricorrente_1 avverso l'avviso di accertamento col quale veniva contestata, in relazione all'anno di imposta 2015, la fittizietà, tra le operazioni intercorse con il Consorzio, anche di quelle portate dalle due fatture oggetto del contendere nel presente giudizio - che non sarebbero stati dimostrati "la mano d'opera impiegata, le ore lavorate, i mezzi impiegati e quant'altro potesse provare l'effettività delle prestazioni di servizio svolte nei confronti del consorzio Consorzio_1", ancor più perché "dai modelli UNILAV prodotti, il capitale umano in forza alla società, era rappresentato da un impiegato di concetto e da un semplice manovale privo di titoli di studio". Nell'ambito del presente giudizio, infatti, l'appellante ha provato che all'epoca in forza a Ric._1 vi erano almeno sei lavoratori assunti con qualifiche professionali coerenti con l'ampliamento dell'oggetto sociale intervenuto il 7.10.2010 e, quindi, con l'esecuzione di prestazioni del tipo di quelle fatturate al Consorzio committente, quelli di seguito indicati, tutti addetti a mansioni diverse rispetto a quelle tipiche di "terminal operator" cui erano addetti altri sei dipendenti pure assunti alle dipendenze della Ricorrente_1 nel periodo compreso tra l'1.10.2013 ed il 26.1.2015:
nominativo data di assunzione qualifica professionale
Nominativo_3 08/02/2011 carpentiere tubista
Nominativo_4 11/02/2011 aiutante
Nominativo_5 23/01/2015 gruista
Nominativo_6 26/01/2015 tecnico meccanico
Nominativo_7 26/01/2015 carpentiere tubista
Nominativo_8 26/01/2015 gruista
Parte appellante ha dimostrato, ancora, mediante i rilievi fotografici prodotti, che all'epoca dei fatti la Ric._1 era in condizione di svolgere le prestazioni di sistemazione cantiere oggetto del SAL relativo alla fattura n. 36/15, essendo la stessa proprietaria di due carrelli elevatori diesel acquistati nell'anno 2007. Non può non convenirsi con l'appellante, inoltre, quando assume che "secondo la comune esperienza, per l'esecuzione delle già citate operazioni di spazzolatura delle superfici in alluminio, esterne e interne, del catamarano oggetto del SAL relativo alla fattura n. 37/15, agli anzidetti lavoratori della Ricorrente_1 (con mansioni diverse da terminal operator) occorreva solo attrezzatura minuta", questa pure nella disponibilità della Ricorrente_1, come da rilievi fotografici versati in atti.
Da tutto quanto in precedenza esposto, trova pertanto conferma la prova dell'esistenza ed effettività delle prestazioni eseguite da Ricorrente_1 al Consorzio di cui alle fatture numeri 36/15 e 37/15, con la conseguenza che sul punto l'impugnata sentenza deve essere riformata, con conseguente annullamento dell'avviso di accertamento in origine impugnato nella parte in cui recupera a tassazione l'importo in esse esposto per complessivi 125.000,00 €.”
La suddetta motivazione non è, ad avviso della Corte, nemmeno suscettibile di ulteriori integrazione.
Pertanto, l'appello va accolto e le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
In riforma dell'impugnata sentenza, annulla l'originario avviso di accertamento. Condanna parte appellata alle spese di giudizio che si liquidano in complessivi €.3.000,00
PA, 16.12.2015
LE PA IG GE