TRIB
Sentenza 19 marzo 2025
Sentenza 19 marzo 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ragusa, sentenza 19/03/2025, n. 74 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ragusa |
| Numero : | 74 |
| Data del deposito : | 19 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI RAGUSA
Proc.n. 1933/2024 V.G.
Il Tribunale collegiale composto dai SIg.ri Magistrati
- Dott. Massimo Pulvirenti Presidente
- Dott.sa Sandra Levanti Giudice
- Dott.sa Rosanna Scollo Giudice est.
ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta come in epigrafe di scioglimento del matrimonio civile, promossa
DA
, nata, l'8.1.1978, a Heidelberg (Germania), C.F.: Parte_1 [...]
, residente a [...], e C.F._1 Pt_2
nato il [...], a [...], C.F.:
[...] CodiceFiscale_2 residente a [...], entrambi rappresentati e difesi dall' Controparte_1
Avv. Massimo Pantano e dall'Avv. Gianluigi Di Benedetto, ed elettivamente domiciliati presso il di loro studio sito in Caltagirone, in Viale Europa n. 137, giusta mandato rilasciato su separato foglio e allegato al ricorso
RICORRENTI
e con l'intervento del P.M. in sede
IN FATTO E IN DIRITTO 3
Con atto di ricorso congiunto e chiedevano al Parte_1 Parte_2
Tribunale adìto pronunciarsi lo scioglimento del matrimonio civile, dagli stessi contratto, in data 10.12.2009, in Vittoria, e dalla cui unione era nato, il 12.11.2010, il figlio , alle condizioni ivi meglio specificate. CP_2
Veniva data comunicazione al P.M. in sede degli atti del giudizio de quo.
Ciò premesso, deve ritenersi la sussistenza dei presupposti di legge per la pronuncia di una sentenza di scioglimento del matrimonio civile, contratto dai coniugi suddetti, essendo emerso chiaramente dagli atti di causa il protrarsi ininterrotto della cessazione della convivenza tra i due, a far data dalla loro avvenuta separazione consensuale, con decreto di omologa del Tribunale di Ragusa dell' 08.09.2021, come richiesto dall'art. 3, comma 2, lett. b), legge n. 898/1970.
E' evidente, altresì, l'impossibilità di ricostituzione della comunione spirituale e materiale tra i predetti, come desumibile dalla mancanza di soluzione di continuità nella cessazione della loro unione, rilevabile dalle argomentazioni addotte nell'atto di ricorso, con particolare riguardo al significativo lasso di tempo intercorso dall'interruzione della convivenza matrimoniale, a far data dall'udienza di comparizione dei coniugi del
15.07.2021, dinanzi al Presidente del Tribunale di Ragusa, nonché dalla loro richiesta congiunta di separazione, prima, e di divorzio, poi.
Le condizioni stabilite concordemente dalle parti sono le seguenti:
“a) che il figlio , ad oggi minorenne, rimarrà in affido condiviso e CP_2 collocato presso la madre;
b) che, qualora la SI.ra , per Parte_1 4
ragioni lavorative, dovesse trasferire la di lei residenza e quella del minore presso altra località del territorio Italiano, ovvero altro Stato, il SI. , sin d'ora, presta il consenso al trasferimento del Parte_2 minore anche al fine di dare seguito all'inserimento scolastico presso la residenza prescelta dalla SI.ra e che verrà tempestivamente Pt_1 comunicata;
c) che i coniugi hanno, prima d'ora, regolarizzato tutti i loro rapporti patrimoniali e ciò anche per quanto attiene la suddivisione degli arredi esistenti nella casa coniugale e conseguenti effetti personali. Reso per certo l'esclusività e non la riconducibilità a terzi dei detti beni personali. d) che le spese inerenti le utenze, le derivanti volture e quant'altro necessitato nell'immobile coniugale, continueranno ad essere a carico del SI. , sì come ogni ed altra eventuale somma Parte_2 dovuta ad Enti e/o Autorità preposte ed a titolo di tributi;
e) che, la SI.ra
, ad oggi, non svolge alcuna attività lavorativa ed il SI. Parte_1
svolge attività lavorativa nel settore agricolo, in forza della Parte_2 quale ha, prima d'ora, sempre provveduto a quanto necessario alla di lui famiglia;
f) che per tutte le eventuali pendenze debitorie, ad oggi esistenti, il SI. assolve l'impegno, esclusivo, del Parte_2 pagamento di quanto ancora eventualmente dovuto, esonerando, pertanto, la SI.ra ; g) che , stante le sopra Parte_1 Parte_2 determinate condizioni, si impegna a versare, entro i primi cinque (5) giorni di ogni mese, a favore della SI.ra , la somma di € Parte_1
100,00, a titolo di mantenimento della stessa e la somma di € 300,00, a titolo di mantenimento del figlio minore , e così per la CP_2 complessiva somma di € 400,00, importi tutti rivalutabili annualmente secondo gli indici ISTAT, oltre alla corresponsione, in favore del figlio, delle somme necessarie in ragione del 50%, a titolo di spese mediche e/o scolastiche come per legge, sino al raggiungimento della totale indipendenza economica dello stesso;
h) che la complessiva somma di €
400,00, corrisposta dal SI. , dovrà essere versata alle Parte_2 coordinate che la SI.ra ha già comunicato;
i) che il SI. Parte_1
potrà vedere il figlio previa comunicazione da eseguirsi in Parte_2 favore della SI.ra e, comunque, in ragione degli impegni Parte_1 scolastici e/o ludici assunti dal proprio figlio nei giorni di lunedì, mercoledì e venerdì dalle ore 14:00 alle ore 20:00 ed alternativamente il sabato e la domenica, con possibilità di pernottamento. Resta inteso che i genitori potranno assumere ogni diversa ed opportuna determinazione in ordine alle modalità di visita nel precipuo rispetto delle esigenze 5
primarie del minore;
l) che, il SI. e la SI.ra Parte_2 [...]
potranno trascorrere, alternativamente, per ogni anno, le Pt_1 festività (Natale e Pasqua) con il proprio figlio, così come quindici giorni nel periodo festivo, salvo diversa determinazione e previa comunicazione da eseguirsi con largo anticipo entro il mese di maggio, al fine di permetterne gli eventuali spostamenti e fino al raggiungimento della maggiore età del figlio;
m) che l'assegno unico universale (AUU) previsto dalla Legge delega n. 46/2021 e dal successivo D. Lgs. n. 230 del 21.12.2021 venga interamente e per sempre incassato dalla SI.ra
[...]
, per rinuncia al proprio diritto del SI. e sino a Pt_1 Parte_2 quando il figlio rimarrà collocato presso la madre;
n) che il SI. CP_2
e la SI.ra prestano il consenso reciproco Parte_2 Parte_1 all'espatrio, al fine di dare seguito alla ricerca di attività lavorativa degli stessi e nell'interesse primario del minore per una migliore formazione scolastica”.
Le condizioni statuite tra le parti appaiono congrue e conformi all'interesse del figlio minore, oltre a non essere in contrasto con norme di legge, per cui appaiono suscettibili di accoglimento, mentre per il resto vertono su diritti disponibili dalle parti, e questo Tribunale non può che prenderne atto.
Le spese di lite vanno compensate tra le stesse, tenuto conto della natura della causa e del carattere congiunto della domanda in esame.
P.Q.M.
Il Tribunale collegiale, definitivamente decidendo nella causa di cui in epigrafe data comunicazione al P.M. in sede degli atti del giudizio de quo 6
pronuncia lo scioglimento del matrimonio civile, contratto in data
10.12.2009, in Vittoria (RG), dai coniugi , nata l'[...], a Parte_1
Heidelberg (Germania), e , nato il [...], a [...] (atto Parte_2 di matrimonio trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di
Vittoria dell'anno 2009, p. I, atto n. 39, uff. 1);
omologa le condizioni del divorzio inerenti alla prole e quelle relative ai rapporti economici tra le parti, provvedendo in conformità alle stesse, da intendersi qui trascritte;
prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra i coniugi;
- manda alla Cancelleria per la trasmissione di copia autentica della sentenza all'ufficiale dello stato civile del comune di Vittoria ai sensi degli artt. 10 legge n. 898/1970 e 69 D.P.R. n.396/2000;
- ordina all'Ufficiale di stato civile del Comune di Vittoria di procedere all'annotazione della presente sentenza e alle ulteriori incombenze di legge.
Compensa tra le parti le spese di lite.
Così deciso, in Ragusa il 19 marzo 2025.
Il Giudice est. Il Presidente
Dott.sa R. Scollo Dott. M. Pulvirenti