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Sentenza 26 giugno 2025
Sentenza 26 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Reggio Calabria, sentenza 26/06/2025, n. 1094 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Reggio Calabria |
| Numero : | 1094 |
| Data del deposito : | 26 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Reggio Calabria, Prima Sezione Civile, in composizione monocratica, in persona del Giudice Unico, dr.ssa Francesca Rosaria Plutino, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 745 dell'anno 2020 del Ruolo Generale degli Affari
Contenziosi, assegnato a sentenza con ordinanza del 19 marzo 2025, con la concessione dei termini ex art. 190 c.p.c., promossa da
(C.F. in persona del legale Parte_1 P.IVA_1
rappresentante pro tempore, con il patrocinio degli avv.ti Paolo Bonalume, Giovanni Gomez
Paloma e Giuseppe Cardona,
– attrice –
Contro
(C.F. ) in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 P.IVA_2
tempore, con il patrocinio dell'avv. TIGANI ETTORE;
– convenuto –
OGGETTO: Cessione di crediti inerenti la somministrazione di energia elettrica.
Conclusioni delle parti
Come da verbale d'udienza
Motivi della decisione
1.Con atto di citazione regolarmente notificato, la evocava in Parte_1
giudizio dinanzi l'intestato Tribunale il al fine di sentirlo ivi Controparte_1
condannare al pagamento delle seguenti somme: € 173.393,42 per sorte capitale, di cui alle pagina 1 di 8 Cont fatture riepilogate nell'elenco prodotto da con l'atto di citazione sub doc. 3; gli interessi moratori maturati e maturandi sulla predetta sorte capitale, “determinati nella misura degli interessi legali di mora” ex artt. 2 e 5 del D. Lgs. n. 231/02 per il mancato pagamento delle fatture costituenti la predetta sorte capitale;
gli interessi anatocistici prodotti dagli interessi moratori maturati sulla predetta sorte capitale che, alla data di notifica della citazione,
erano scaduti da oltre sei mesi;
€ 22.040,00 ai sensi dell'art. 6, comma 2, del D. Lgs. n.
231/02 come novellato dal D. Lgs. n. 192/12, corrispondente all'importo di € 40
moltiplicato per ciascuna delle n. 551 fatture costituenti la predetta sorte capitale.
In subordine, chiedeva le stesse somme a titolo di ingiustificato arricchimento.
In particolare, deduceva di essere creditrice nei confronti dell'ente convenuto di una serie di somme maturate quale corrispettivo della fornitura di energia elettrica, in forza di cessioni di credito intervenute con le società ER OM RL ed NE EN SP redatte con scrittura privata autenticata dal Notaio e regolarmente notificate al Comune.
Specificava che la cessione comprendeva tutti gli interessi maturati e maturandi, tutti gli accessori ed i privilegi, tutte le garanzie e tutte le cause di prelazione, tutti i diritti e le facoltà accessorie che assistono i crediti, nonché ogni e qualsiasi diritto, ragione e pretesa,
azione ed eccezione sostanziali e processuali, inerenti o comunque accessori ai crediti e al loro esercizio.
Evidenziava che la somministrazione relativa all'energia elettrica era avvenuta da parte di
ER comm. S.r.l. quale esercente il regime di Salvaguardia per la Regione Calabria ovvero quale fornitore selezionato attraverso gara alle condizioni economiche stabilite dall'Autorità
per l'EN Elettrice e il Gas (AEEG). Di
contro
NE EN aveva fornito l'energia elettrica in forza di rapporto contrattuale col CP_1
pagina 2 di 8 Rilevava che le erano poi dovuti gli interessi anatocistici nonché gli importi di cui all'art. 6
del d.lgs. 231/2002.
Si costituiva in giudizio il che eccepiva l'inesistenza dei crediti azionati Controparte_1
per inesistenza-nullità dei rapporti contrattuali a causa del difetto di forma scritta e dell'impegno di spesa;
l'inammissibilità del credito azionato per mancata definizione della procedura liquidatoria di accertamento e formazione della massiva passiva dell'ente.
Eccepiva, inoltre, l'inammissibilità dell'azione di ingiustificato arricchimento per difetto di legittimazione del cessionario.
Concludeva nei seguenti termini:
in via preliminare, dichiarare l'inammissibilità del credito azionato per mancanza della forma
scritta del contratto di somministrazione della fornitura e/o per la mancata adozione dell'atto
amministrativo recepimento dei contratti e di determinazione dei relativi impegni di spesa;
II)
nel merito, in via principale, dichiarare l'inammissibilità e/o infondatezza del credito azionato
per mancata osservanza e/o mancata definizione della procedura liquidatoria di accertamento
e formazione della massa passiva dell'Ente; III) nel merito, in via subordinata, dichiarare
l'inammissibilità della domanda di ingiustificato arricchimento. difetto di legittimazione attiva
del cessionario del credito per l'esercizio dell'azione di ingiustificato arricchimento. IV) in via
estremamente subordinata, insussistenza del diritto al pagamento degli interessi moratori ex
artt. 2, 5 e 6 d.lgs. 231/2002 e di quelli anatocistici ex art. 1283 c.c..
Concessi i termini per il deposito delle memorie istruttorie, la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni;
dopo alcuni rinvii per carico di ruolo, la causa veniva assegnata a sentenza con la concessione dei termini ex art. 190 c.p.c.
2. La domanda è infondata e va rigettata.
pagina 3 di 8 2.1.Il Tribunale intende dare applicazione del principio della ragione più liquida, il quale,
imponendo un nuovo approccio interpretativo con la verifica delle soluzioni sul piano dell'impatto operativo piuttosto che su quello tradizionale della coerenza logico-sistematica,
consente di sostituire il profilo di evidenza a quello dell'ordine di trattazione delle questioni cui all'art. 276 c.p.c., con una soluzione pienamente rispondente alle esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, ormai anche costituzionalizzata (cfr., in termini espressi, Cass. 23621/2011 e, indirettamente, sulle conseguenze di tale postulato in materia di giudicato implicito, Cass. Sez. Un. 20932/2011, n. 24883/2008, n. 29523/2008,
Cass. n. 11356/2006).
2.2.E' fondata l'eccezione del convenuto sull'omessa prova del preventivo impegno CP_1
di spesa ex art. 191 TUEL.
È pacifico che “l'atto con cui l'ente locale assume un obbligo contrattuale è valido a condizione che sia emesso un impegno di spesa destinato ad incidere, vincolandolo, su un determinato capitolo di bilancio, con attestazione della sussistenza della relativa copertura finanziaria come previsto dall'art. 191 d.lgs. n. 267 del 2000, diversamente discendendone la nullità tanto della deliberazione che lo autorizza, quanto del susseguente contratto stipulato in attuazione di essa, ferma l'obbligazione a carico dell'amministratore, funzionario o dipendente del medesimo ente che sia responsabile della violazione” (così Cass., n.
15410/2018, secondo cui “in materia di contratti conclusi dalla p.a, i vizi del relativo procedimento amministrativo — e tra essi quelli afferenti il processo di formazione della volontà dell'ente pubblico — incidono sull'efficacia del negozio ovvero ne provocano la semplice annullabilità, rilevabile esclusivamente ad iniziativa della stessa p.a. nel cui esclusivo interesse le formalità omesse sono prescritte;
diversamente la mancanza del relativo impegno di spesa comporta la nullità del contratto”).
pagina 4 di 8 Ciò vale sia per il rapporto contrattuale sorto con NE EN per cui sono stati prodotti i contratti sia per il rapporto con ER che ha operato in regime di salvaguardia.
Detta circostanza, infatti, può comportare, quale conseguenza, che non si richieda la
necessaria presenza di un contratto in forma scritta ad substantiam in quanto trattasi di
obbligazione ex lege e non anche che si possa fare a meno dell'ulteriore documentazione
richiesta dall'art. 191 cit. che risulta sempre fondamentale anche quanto la fonte
dell'obbligazione è legale, proprio per le esposte ragioni di buon andamento richiamate cui la
medesima risponde. ..." (cfr. TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE, Sentenza n.
1802/2024 del 02-05-2024; TRIBUNALE DI PATTI, Sentenza n. 416/2024 del 03-04-2024)
In sostanza, il predetto contratto è inopponibile al e resta valido e vincolante CP_1
soltanto tra le parti contraenti, ossia tra la società privata ed il funzionario sottoscrittore
(cfr. Cass. Sez. 3, Sentenza n. 17257 del 2003: “al precedente regime in cui, nell'ipotesi di nullità del negozio per effetto della violazione delle norme che ne regolano la sua formazione,
era consentito esperire contro la P.A. l'azione di arricchimento senza causa, oltre eventualmente a quella di responsabilità precontrattuale se del caso (Cass. 12399/92; Cass.
2965/91; Cass. 4640/85), si è sostituita, relativamente alle province, ai comuni ed alle comunità montane, la nuova disciplina, che conserva la validità del contratto limitatamente però al privato e all'amministratore od al funzionario che abbia consentito la fornitura, e non solo per ottenere la controprestazione, ma per qualsiasi effetto di legge”).
Deve poi evidenziarsi che il non ha nemmeno riconosciuto il debito fuori bilancio ai CP_1
sensi dell'art. 194 Tuel.
Sul punto deve osservarsi che non sussiste alcun obbligo dell'ente locale a riconoscere come debiti fuori bilancio le spese ordinarie disposte senza preventivo impegno di spesa e quelle d'urgenza non regolarizzate nel termine di legge, in quanto tale riconoscimento è
pagina 5 di 8 subordinato ad una valutazione discrezionale dell'ente circa l'utilità e l'arricchimento di cui si sia giovato. La suddetta valutazione è insindacabile da parte del Giudice, che non può
certo sostituirsi all'ente nella scelta discrezionale di quali spese riconoscere come debiti fuori bilancio (cfr. ex plurimis Cass. Sez. 1, Sentenza n. 1510/2015).
Per tutte le ragioni esposte l'azione contrattuale di adempimento proposta da parte attrice va rigettata.
3.Va rigetatta la domanda di ingiustificato arricchimento spiegata in via subordinata da parte attrice.
Manca, nella specie, il requisito della sussidiarietà dell'azione giacché, in difetto di prova di una formale delibera autorizzativa e di assunzione di impegno contabile, ai sensi dell'art. 23
d.l. n. 66 del 1989 convertito nella legge n. 144 del 1989 oggi trasfuso nell'art. 191 T.U.E.L.,
“il rapporto obbligatorio intercorre, ai fini della controprestazione e per ogni altro effetto di legge tra il privato fornitore e l'amministratore o il funzionario che abbiano consentita la fornitura” (in questo senso v. Cass., n. 19090/2009; Cass., n. 25439/2007; Cass.,
15604/2005; Cass., n. 2832/2002 e, con riferimento alla disciplina attuale dell'art. 191 del d.lgs. n. 267 del 2000 - recettiva dell'assetto previgente alla sua introduzione - Cass.,
17940/2018) ed è a costui/costoro che, previa individuazione (ed eventuale chiamata in causa), l'opposto avrebbe dovuto rivolgersi per ottenere il pagamento in questo giudizio.
In altri termini, l'astratta possibilità per il “danneggiato” di esperire un'altra azione anche nei confronti di soggetti diversi dall'arricchito, che siano obbligati per legge o per contratto
(sul punto cfr. Cass, n. 11067/03, Cass., n. 11854/07 e Cass., n. 12880/10) esclude la pagina 6 di 8 proponibilità dell'azione di ingiustificato arricchimento nei confronti dell'Ente locale, azione che va, in questa sede, dichiarata inammissibile.
In ogni caso, la domanda deve essere rigettata, in quanto tramite la stessa l'attrice vorrebbe ottenere i medesimi importi richiesti con l'azione contrattuale, sebbene invece questo strumento residuale non consenta di conseguire il medesimo risultato economico che si sarebbe perseguito mediante l'azione di adempimento contrattuale, ma soltanto di conseguire un indennizzo che copra le spese sostenute ed i costi affrontati per eseguire la prestazione a fronte del depauperamento subito da un soggetto collegato all'arricchimento di altro soggetto (cfr. Cass. Sez. 1, Sentenza n. 11446 del 10/05/2017 e Sez. 3 - , Ordinanza n.
20884 del 22/08/2018 nonché Cass. Sez. III N. 19886/2015 con riferimento all'indennizzo dovuto al professionista).
Ogni altra questione deve intendersi assorbita.
4.Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo, tenuto conto del decisum e dell'attività difensiva svolta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Reggio Calabria, Prima Sezione Civile, in composizione monocratica, in persona del giudice dr.ssa Francesca Rosaria Plutino, definitivamente pronunciando sulla causa in epigrafe indicata, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa e respinta, così provvede:
1. Rigetta le domande attoree.
2. Condanna parte attrice a rifondere a parte convenuta le spese di lite, liquidate in
€ 7052,00 per onorari, oltre iva, cpa e rimborso forfettario al 15%,
pagina 7 di 8 Così deciso in Reggio Calabria il 25 giugno 2025
Il Giudice dr.ssa Francesca Rosaria Plutino
pagina 8 di 8
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Reggio Calabria, Prima Sezione Civile, in composizione monocratica, in persona del Giudice Unico, dr.ssa Francesca Rosaria Plutino, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 745 dell'anno 2020 del Ruolo Generale degli Affari
Contenziosi, assegnato a sentenza con ordinanza del 19 marzo 2025, con la concessione dei termini ex art. 190 c.p.c., promossa da
(C.F. in persona del legale Parte_1 P.IVA_1
rappresentante pro tempore, con il patrocinio degli avv.ti Paolo Bonalume, Giovanni Gomez
Paloma e Giuseppe Cardona,
– attrice –
Contro
(C.F. ) in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 P.IVA_2
tempore, con il patrocinio dell'avv. TIGANI ETTORE;
– convenuto –
OGGETTO: Cessione di crediti inerenti la somministrazione di energia elettrica.
Conclusioni delle parti
Come da verbale d'udienza
Motivi della decisione
1.Con atto di citazione regolarmente notificato, la evocava in Parte_1
giudizio dinanzi l'intestato Tribunale il al fine di sentirlo ivi Controparte_1
condannare al pagamento delle seguenti somme: € 173.393,42 per sorte capitale, di cui alle pagina 1 di 8 Cont fatture riepilogate nell'elenco prodotto da con l'atto di citazione sub doc. 3; gli interessi moratori maturati e maturandi sulla predetta sorte capitale, “determinati nella misura degli interessi legali di mora” ex artt. 2 e 5 del D. Lgs. n. 231/02 per il mancato pagamento delle fatture costituenti la predetta sorte capitale;
gli interessi anatocistici prodotti dagli interessi moratori maturati sulla predetta sorte capitale che, alla data di notifica della citazione,
erano scaduti da oltre sei mesi;
€ 22.040,00 ai sensi dell'art. 6, comma 2, del D. Lgs. n.
231/02 come novellato dal D. Lgs. n. 192/12, corrispondente all'importo di € 40
moltiplicato per ciascuna delle n. 551 fatture costituenti la predetta sorte capitale.
In subordine, chiedeva le stesse somme a titolo di ingiustificato arricchimento.
In particolare, deduceva di essere creditrice nei confronti dell'ente convenuto di una serie di somme maturate quale corrispettivo della fornitura di energia elettrica, in forza di cessioni di credito intervenute con le società ER OM RL ed NE EN SP redatte con scrittura privata autenticata dal Notaio e regolarmente notificate al Comune.
Specificava che la cessione comprendeva tutti gli interessi maturati e maturandi, tutti gli accessori ed i privilegi, tutte le garanzie e tutte le cause di prelazione, tutti i diritti e le facoltà accessorie che assistono i crediti, nonché ogni e qualsiasi diritto, ragione e pretesa,
azione ed eccezione sostanziali e processuali, inerenti o comunque accessori ai crediti e al loro esercizio.
Evidenziava che la somministrazione relativa all'energia elettrica era avvenuta da parte di
ER comm. S.r.l. quale esercente il regime di Salvaguardia per la Regione Calabria ovvero quale fornitore selezionato attraverso gara alle condizioni economiche stabilite dall'Autorità
per l'EN Elettrice e il Gas (AEEG). Di
contro
NE EN aveva fornito l'energia elettrica in forza di rapporto contrattuale col CP_1
pagina 2 di 8 Rilevava che le erano poi dovuti gli interessi anatocistici nonché gli importi di cui all'art. 6
del d.lgs. 231/2002.
Si costituiva in giudizio il che eccepiva l'inesistenza dei crediti azionati Controparte_1
per inesistenza-nullità dei rapporti contrattuali a causa del difetto di forma scritta e dell'impegno di spesa;
l'inammissibilità del credito azionato per mancata definizione della procedura liquidatoria di accertamento e formazione della massiva passiva dell'ente.
Eccepiva, inoltre, l'inammissibilità dell'azione di ingiustificato arricchimento per difetto di legittimazione del cessionario.
Concludeva nei seguenti termini:
in via preliminare, dichiarare l'inammissibilità del credito azionato per mancanza della forma
scritta del contratto di somministrazione della fornitura e/o per la mancata adozione dell'atto
amministrativo recepimento dei contratti e di determinazione dei relativi impegni di spesa;
II)
nel merito, in via principale, dichiarare l'inammissibilità e/o infondatezza del credito azionato
per mancata osservanza e/o mancata definizione della procedura liquidatoria di accertamento
e formazione della massa passiva dell'Ente; III) nel merito, in via subordinata, dichiarare
l'inammissibilità della domanda di ingiustificato arricchimento. difetto di legittimazione attiva
del cessionario del credito per l'esercizio dell'azione di ingiustificato arricchimento. IV) in via
estremamente subordinata, insussistenza del diritto al pagamento degli interessi moratori ex
artt. 2, 5 e 6 d.lgs. 231/2002 e di quelli anatocistici ex art. 1283 c.c..
Concessi i termini per il deposito delle memorie istruttorie, la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni;
dopo alcuni rinvii per carico di ruolo, la causa veniva assegnata a sentenza con la concessione dei termini ex art. 190 c.p.c.
2. La domanda è infondata e va rigettata.
pagina 3 di 8 2.1.Il Tribunale intende dare applicazione del principio della ragione più liquida, il quale,
imponendo un nuovo approccio interpretativo con la verifica delle soluzioni sul piano dell'impatto operativo piuttosto che su quello tradizionale della coerenza logico-sistematica,
consente di sostituire il profilo di evidenza a quello dell'ordine di trattazione delle questioni cui all'art. 276 c.p.c., con una soluzione pienamente rispondente alle esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, ormai anche costituzionalizzata (cfr., in termini espressi, Cass. 23621/2011 e, indirettamente, sulle conseguenze di tale postulato in materia di giudicato implicito, Cass. Sez. Un. 20932/2011, n. 24883/2008, n. 29523/2008,
Cass. n. 11356/2006).
2.2.E' fondata l'eccezione del convenuto sull'omessa prova del preventivo impegno CP_1
di spesa ex art. 191 TUEL.
È pacifico che “l'atto con cui l'ente locale assume un obbligo contrattuale è valido a condizione che sia emesso un impegno di spesa destinato ad incidere, vincolandolo, su un determinato capitolo di bilancio, con attestazione della sussistenza della relativa copertura finanziaria come previsto dall'art. 191 d.lgs. n. 267 del 2000, diversamente discendendone la nullità tanto della deliberazione che lo autorizza, quanto del susseguente contratto stipulato in attuazione di essa, ferma l'obbligazione a carico dell'amministratore, funzionario o dipendente del medesimo ente che sia responsabile della violazione” (così Cass., n.
15410/2018, secondo cui “in materia di contratti conclusi dalla p.a, i vizi del relativo procedimento amministrativo — e tra essi quelli afferenti il processo di formazione della volontà dell'ente pubblico — incidono sull'efficacia del negozio ovvero ne provocano la semplice annullabilità, rilevabile esclusivamente ad iniziativa della stessa p.a. nel cui esclusivo interesse le formalità omesse sono prescritte;
diversamente la mancanza del relativo impegno di spesa comporta la nullità del contratto”).
pagina 4 di 8 Ciò vale sia per il rapporto contrattuale sorto con NE EN per cui sono stati prodotti i contratti sia per il rapporto con ER che ha operato in regime di salvaguardia.
Detta circostanza, infatti, può comportare, quale conseguenza, che non si richieda la
necessaria presenza di un contratto in forma scritta ad substantiam in quanto trattasi di
obbligazione ex lege e non anche che si possa fare a meno dell'ulteriore documentazione
richiesta dall'art. 191 cit. che risulta sempre fondamentale anche quanto la fonte
dell'obbligazione è legale, proprio per le esposte ragioni di buon andamento richiamate cui la
medesima risponde. ..." (cfr. TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE, Sentenza n.
1802/2024 del 02-05-2024; TRIBUNALE DI PATTI, Sentenza n. 416/2024 del 03-04-2024)
In sostanza, il predetto contratto è inopponibile al e resta valido e vincolante CP_1
soltanto tra le parti contraenti, ossia tra la società privata ed il funzionario sottoscrittore
(cfr. Cass. Sez. 3, Sentenza n. 17257 del 2003: “al precedente regime in cui, nell'ipotesi di nullità del negozio per effetto della violazione delle norme che ne regolano la sua formazione,
era consentito esperire contro la P.A. l'azione di arricchimento senza causa, oltre eventualmente a quella di responsabilità precontrattuale se del caso (Cass. 12399/92; Cass.
2965/91; Cass. 4640/85), si è sostituita, relativamente alle province, ai comuni ed alle comunità montane, la nuova disciplina, che conserva la validità del contratto limitatamente però al privato e all'amministratore od al funzionario che abbia consentito la fornitura, e non solo per ottenere la controprestazione, ma per qualsiasi effetto di legge”).
Deve poi evidenziarsi che il non ha nemmeno riconosciuto il debito fuori bilancio ai CP_1
sensi dell'art. 194 Tuel.
Sul punto deve osservarsi che non sussiste alcun obbligo dell'ente locale a riconoscere come debiti fuori bilancio le spese ordinarie disposte senza preventivo impegno di spesa e quelle d'urgenza non regolarizzate nel termine di legge, in quanto tale riconoscimento è
pagina 5 di 8 subordinato ad una valutazione discrezionale dell'ente circa l'utilità e l'arricchimento di cui si sia giovato. La suddetta valutazione è insindacabile da parte del Giudice, che non può
certo sostituirsi all'ente nella scelta discrezionale di quali spese riconoscere come debiti fuori bilancio (cfr. ex plurimis Cass. Sez. 1, Sentenza n. 1510/2015).
Per tutte le ragioni esposte l'azione contrattuale di adempimento proposta da parte attrice va rigettata.
3.Va rigetatta la domanda di ingiustificato arricchimento spiegata in via subordinata da parte attrice.
Manca, nella specie, il requisito della sussidiarietà dell'azione giacché, in difetto di prova di una formale delibera autorizzativa e di assunzione di impegno contabile, ai sensi dell'art. 23
d.l. n. 66 del 1989 convertito nella legge n. 144 del 1989 oggi trasfuso nell'art. 191 T.U.E.L.,
“il rapporto obbligatorio intercorre, ai fini della controprestazione e per ogni altro effetto di legge tra il privato fornitore e l'amministratore o il funzionario che abbiano consentita la fornitura” (in questo senso v. Cass., n. 19090/2009; Cass., n. 25439/2007; Cass.,
15604/2005; Cass., n. 2832/2002 e, con riferimento alla disciplina attuale dell'art. 191 del d.lgs. n. 267 del 2000 - recettiva dell'assetto previgente alla sua introduzione - Cass.,
17940/2018) ed è a costui/costoro che, previa individuazione (ed eventuale chiamata in causa), l'opposto avrebbe dovuto rivolgersi per ottenere il pagamento in questo giudizio.
In altri termini, l'astratta possibilità per il “danneggiato” di esperire un'altra azione anche nei confronti di soggetti diversi dall'arricchito, che siano obbligati per legge o per contratto
(sul punto cfr. Cass, n. 11067/03, Cass., n. 11854/07 e Cass., n. 12880/10) esclude la pagina 6 di 8 proponibilità dell'azione di ingiustificato arricchimento nei confronti dell'Ente locale, azione che va, in questa sede, dichiarata inammissibile.
In ogni caso, la domanda deve essere rigettata, in quanto tramite la stessa l'attrice vorrebbe ottenere i medesimi importi richiesti con l'azione contrattuale, sebbene invece questo strumento residuale non consenta di conseguire il medesimo risultato economico che si sarebbe perseguito mediante l'azione di adempimento contrattuale, ma soltanto di conseguire un indennizzo che copra le spese sostenute ed i costi affrontati per eseguire la prestazione a fronte del depauperamento subito da un soggetto collegato all'arricchimento di altro soggetto (cfr. Cass. Sez. 1, Sentenza n. 11446 del 10/05/2017 e Sez. 3 - , Ordinanza n.
20884 del 22/08/2018 nonché Cass. Sez. III N. 19886/2015 con riferimento all'indennizzo dovuto al professionista).
Ogni altra questione deve intendersi assorbita.
4.Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo, tenuto conto del decisum e dell'attività difensiva svolta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Reggio Calabria, Prima Sezione Civile, in composizione monocratica, in persona del giudice dr.ssa Francesca Rosaria Plutino, definitivamente pronunciando sulla causa in epigrafe indicata, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa e respinta, così provvede:
1. Rigetta le domande attoree.
2. Condanna parte attrice a rifondere a parte convenuta le spese di lite, liquidate in
€ 7052,00 per onorari, oltre iva, cpa e rimborso forfettario al 15%,
pagina 7 di 8 Così deciso in Reggio Calabria il 25 giugno 2025
Il Giudice dr.ssa Francesca Rosaria Plutino
pagina 8 di 8