Articolo 87 della Legge 22 aprile 1941, n. 633
Articolo 69 sexiesArticolo 88
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18 dicembre 1942
Art. 87.

Sono considerate fotografie ai fini dell'applicazione delle disposizioni di questo capo le immagini di persone o di aspetti, elementi o fatti della vita naturale e sociale, ottenute col processo fotografico o con processo analogo, comprese le riproduzioni di opere dell'arte figurativa e i fotogrammi delle pellicole cinematografiche.

Non sono comprese le fotografie di scritti, documenti, carte di affari, oggetti materiali, disegni tecnici e prodotti simili.
Entrata in vigore il 18 dicembre 1942
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