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Sentenza 16 aprile 2025
Sentenza 16 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vasto, sentenza 16/04/2025, n. 54 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vasto |
| Numero : | 54 |
| Data del deposito : | 16 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VASTO
Il Giudice del Lavoro, Dott. Aureliano Deluca, dato atto della trattazione della presente controversia all'udienza 16.04.2025 ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., ha emesso la seguente
SENTENZA
nella controversia individuale di lavoro iscritta al n.R.G. 83/2025
TRA
(C.F.: ), rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1
dagli Avv. D. Naso (C.F.: ) C.F._2
Ricorrente
CONTRO
(C.F.: ), in Controparte_1 P.IVA_1
persona del Ministro p.t., rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di L'Aquila (C.F.: P.IVA_2
Resistente
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 24.01.2025, la parte ricorrente in epigrafe indicata ha convenuto in giudizio il , e, dopo aver premesso Controparte_1 di aver presentato domanda di inserimento/aggiornamento nelle GPS per la Provincia di Chieti per la prima fascia per la classe di concorso AB25 ai fini del conferimento di un incarico di supplenza per l'a.s. 2024/25, potendo vantare la posizione numero
55 con nr. 97 punti, avendo espresso preferenza C.F._3 CP_2
per tipologia contrattuale annuale alla posizione numero 1 della prefata
[...]
istanza e per tipologia contrattuale a spezzone alla posizione numero 25 dell'istanza medesima, nonché di essere stata del tutto pretermessa all'esito dei turni e bollettini di nomina per il conferimento di incarichi di supplenza per il predetto a.s. 2024/2025,
i quali venivano assegnati a soggetti in posizione inferiore in graduatoria, ha lamentato la illegittimità della condotta tenuta dal convenuto in ragione CP_1
della non conformità del sistema informatizzato di determinazione delle graduatorie per l'assegnazione degli incarichi di supplenza di ai principi meritocratico e di buona amministrazione, e, per l'effetto, ha domandato accertarsi il suo diritto ad ottenere incarico a tempo determinato annuale nella classe di concorso indicata per l'a.s.
2024/2025, nonché il conseguente riconoscimento del risarcimento del danno patrimoniale commisurato alle retribuzioni perse e del relativo punteggio che sarebbero alla medesima spettati con l'attribuzione del predetto incarico. Ha rassegnato, quindi, le seguenti conclusioni: “ACCERTARE E DICHIARARE il diritto della ricorrente, in virtù del maggior punteggio posseduto, ad essere destinataria di una proposta di contratto di supplenza annuale per tutto il corrente anno scolastico
2024/25 in una delle sedi di preferenze espresse in domanda con riferimento alle
GPS di prima Fascia – Provincia di Chieti per la classe di concorso “AB25”;
CONDANNARE il resistente a riconoscere il diritto della Controparte_1
ricorrente ad ottenere il punteggio complessivo di n. 12 punti per l'incarico di supplenza annuale che avrebbe dovuto espletare, in relazione al successivo aggiornamento delle graduatorie di cui all'ordinanza ministeriale n. 88/2024;
Pag. 2 di 21 CONDANNARE il resistente al risarcimento del danno Controparte_1
conseguente al mancato conferimento dell'incarico di supplenza, determinato in base alla mancata corresponsione di tutte le retribuzioni maturate e non percepite a seguito della mancata stipulazione del contratto di supplenza annuale, per un importo pari ad € 17.359,02, salvo errori e/o omissioni, o a quell'altra somma maggiore o minore che sarà ritenuta di giustizia”. Il tutto, con vittoria di spese di giudizio, con distrazione.
Costituitosi in giudizio, il convenuto ha domandato il rigetto del ricorso, in CP_1
quanto infondato in fatto e in diritto, ovvero, in subordine, la limitazione del quantum debeatur a titolo risarcitorio detraendovi l'aliunde perceptum. Il tutto, con vittoria di spese di giudizio.
Il ricorso è fondato e, in quanto tale, merita accoglimento, per quanto di ragione.
Il petitum del giudizio richiede di vagliare la legittimità della condotta ministeriale - con particolare riferimento alla correttezza e conformità del sistema informatizzato per l'assegnazione degli incarichi di supplenza ai principi meritocratico e di buona amministrazione per l'a.s. 2024/2025 – ciò che costituisce il presupposto logico- giuridico indefettibile per l'accoglimento delle pretese invocate in ricorso (diritto della ricorrente ad ottenere incarico di supplenza annuale per la classe di concorso
AB25; corresponsione delle retribuzioni perse che avrebbe conseguito qualora fosse stata assegnataria dell'incarico invocato;
riconoscimento del punteggio in graduatoria che le sarebbe spettato qualora fosse risultata assegnataria dell'incarico invocato).
Pag. 3 di 21 Preliminarmente, tenuto conto di quanto dedotto e articolato da parte ricorrente in ricorso, occorre ricostruire il quadro regolamentare vigente ed operante nel caso di specie.
A tal riguardo, viene in rilievo l'O.M. n. 88/2024 (“Procedure di aggiornamento delle graduatorie provinciali e di istituto di cui all'articolo 4, commi 6-bis e 6-ter, della legge 3 maggio 1999, n. 124, e di conferimento delle relative supplenze per il personale docente ed educativo”), in particolare l'art. 12 (“Conferimento delle supplenze annuali e sino al termine delle attività didattiche”), il quale così dispone :
“Le operazioni di conferimento delle supplenze di cui all'articolo 2, comma 4, lettere
a) e b), sono effettuate ordinariamente con modalità informatizzata” (comma 1);
“Hanno titolo a conseguire le supplenze di cui all'articolo 2, comma 4, lettere a) e
b), esclusivamente gli aspiranti, utilmente collocati nelle GAE e, in subordine, nelle
GPS, che hanno presentato istanza finalizzata al conferimento degli incarichi di cui al presente articolo con modalità telematica attraverso il sistema informativo del
” (comma 2); “Attraverso la procedura informatizzata gli aspiranti possono CP_1
indicare, con preferenza sintetica o analitica, tutte le sedi di organico relative a ciascun grado di istruzione richiesto. Nel conferimento delle supplenze, il sistema informatico è programmato in modo che si tenga conto delle disponibilità che si determinino fino al termine del 31 dicembre, effettivamente esistenti in relazione ai diversi turni di nomina, come registrate dall'ufficio scolastico territorialmente competente” (comma 3); “La mancata presentazione dell'istanza di cui al presente articolo costituisce rinuncia al conferimento degli incarichi a tempo determinato di cui all'articolo 2, comma 4, lettere a) e b), da tutte le graduatorie cui l'aspirante abbia titolo per l'anno scolastico di riferimento. Costituisce altresì rinuncia, limitatamente alle preferenze non espresse, la mancata indicazione di talune
Pag. 4 di 21 sedi/classi di concorso/tipologie di posto. Pertanto, qualora l'aspirante alla supplenza non esprima preferenze per tutte le sedi e per tutte le classi di concorso/tipologie di posto cui abbia titolo e al proprio turno di nomina non possa essere soddisfatto in relazione alle preferenze espresse, sarà considerato rinunciatario con riferimento alle sedi e alle classi di concorso/tipologie di posto per cui non abbia espresso preferenza. Ne consegue la mancata assegnazione dell'incarico a tempo determinato dalle graduatorie per le quali sia risultato in turno di nomina per l'anno scolastico di riferimento” (comma 4); “Gli uffici scolastici territorialmente competenti, a seguito delle istanze presentate con le previste modalità informatiche, assegnano gli aspiranti alle singole istituzioni scolastiche attraverso una procedura automatizzata nell'ordine delle classi di concorso o tipologia di posto indicato e delle preferenze espresse sulla base della posizione occupata in graduatoria. L'assegnazione dell'incarico sulla base delle preferenze espresse nella domanda comporta l'accettazione della stessa. Degli esiti dell'individuazione viene data pubblicazione da parte degli uffici all'albo on line”
(comma 5); “Contestualmente alla pubblicazione delle individuazioni e delle assegnazioni degli aspiranti alle singole istituzioni scolastiche attraverso la procedura informatizzata, gli uffici pubblicano il quadro delle disponibilità sulla base delle quali si è proceduto al conferimento dei relativi incarichi” (comma 6); “Ai fini del conferimento delle supplenze su posti di sostegno, si procede prioritariamente allo scorrimento degli elenchi aggiuntivi alle GAE, divisi per grado, con le seguenti specificazioni: a) per gli elenchi di sostegno per la scuola dell'infanzia e primaria, gli aspiranti sono inclusi con la medesima posizione di fascia e correlato punteggio con cui risultano inclusi nella corrispettiva GAE;
b) per gli elenchi di sostegno per la scuola secondaria di primo e secondo grado, gli aspiranti sono inclusi in base alla migliore collocazione di fascia con cui figurano in una qualsiasi GAE di scuola
Pag. 5 di 21 secondaria del relativo grado e col corrispondente punteggio” (comma 7); “In caso di esaurimento o incapienza degli elenchi di cui al comma 7, si procede allo scorrimento delle GPS di prima e poi di seconda fascia per il sostegno per il relativo grado” (comma 8); “In caso di ulteriore incapienza, si procede all'individuazione dell'aspirante privo di titolo di specializzazione, attraverso lo scorrimento delle GAE
e, in subordine, delle GPS, limitatamente agli aspiranti non inclusi nelle GPS di sostegno del grado relativo, sulla base della migliore collocazione di fascia col relativo miglior punteggio” (comma 9); “L'assegnazione dell'incarico rende le operazioni di conferimento di supplenza non soggette a rifacimento. La rinuncia all'incarico preclude, altresì, il rifacimento delle operazioni anche in altra classe di concorso o tipologia di posto. Le disponibilità successive che si determinano, anche per effetto di rinuncia, sono oggetto di ulteriori fasi di attribuzione di supplenze nei riguardi degli aspiranti collocati in posizione di graduatoria successiva rispetto all'ultimo dei candidati trattato dalla procedura, fatto salvo il diritto al completamento di cui al successivo comma 12” (comma 10); “Gli aspiranti che abbiano rinunciato all'assegnazione della supplenza conferita o che non abbiano assunto servizio entro il termine assegnato dall'Amministrazione non possono partecipare ad ulteriori fasi di attribuzione delle supplenze di cui al presente articolo anche per disponibilità sopraggiunte, per tutte le graduatorie cui hanno titolo per
l'anno scolastico di riferimento” (comma 11).
Dalla citata disposizione regolamentare si deduce che, per quanto concerne l'attribuzione di incarichi di supplenza annuale o sino al termine delle attività didattiche con chiamata da GPS, la relativa assegnazione avviene attraverso una procedura informatizzata a cui gli aspiranti partecipano compilando on line un modulo disponibile sulla apposita piattaforma, di talché il sistema informatico, attraverso un algoritmo all'uopo predisposto, incrocia poi le domande e attribuisce le
Pag. 6 di 21 sedi sulla base delle preferenze espresse: detta procedura, quindi, postula che ogni docente partecipi ad un solo turno di attribuzione delle supplenze, quindi, giunti alla posizione dell'aspirante candidato nello scorrimento della graduatoria, laddove tra le preferenze espresse da quest'ultimo non vi sia alcuna sede disponibile, il cd. algoritmo lo considera automaticamente e inderogabilmente rinunciatario per quella classe di concorso, con la conseguenza che il candidato non potrà più ricevere alcuna nomina per quella specifica classe di concorso per l'intero anno scolastico. Pertanto,
l'incarico viene conferito solo qualora, al momento dello scorrimento della graduatoria, vi sia una perfetta coincidenza fra le preferenze espresse nella domanda e la sede risultante libera al momento della convocazione. In buona sostanza, detto sistema comporta che, qualora in una prima convocazione non vi sono cattedre disponibili per il docente interessato, nella convocazione successiva, se si sono nelle more liberate sedi espressamente richieste dall'aspirante in conseguenza di disponibilità così sopraggiunte, esso non recupera la posizione del docente valutando, in concreto, la di lui posizione determinata in graduatoria, ma procede con lo scorrere la graduatoria medesima, così da individuare i docente sulla base del predetto scorrimento: quindi, i docenti non destinatari di incarico ai primi turni di nomina sulle sedi richieste perché non vi erano sedi disponibili tra quelle espresse, nel momento in cui l'algoritmo ha superato la loro posizione in un turno di nomina, nel successivo turno di nomina vengono del tutto pretermessi, anche rispetto a sedi espresse e per l'intera procedura.
Ciò può comportare, inevitabilmente, che, nell'ipotesi in cui vi siano disponibilità successive e sopraggiunte nelle sedi indicate in domanda informatizzata, il docente candidato - non precedentemente destinatario di supplenza per mancanza di sedi - non può più essere individuato quale beneficiario di incarico per l'intero anno scolastico, con la ulteriore conseguenza che il docente in posizione più alta in
Pag. 7 di 21 graduatoria – che, per le ragioni anzidette, viene ad essere pretermesso - possa essere scavalcato da docenti con punteggio inferiore ai fini dell'assegnazione dell'incarico cui ambisce.
Orbene, un tale meccanismo – basato sull'algoritmo risultante dalla descritta procedura informatizzata - genera un evidente “cortocircuito”, consentendo agli aspiranti che si trovano in una posizione inferiore di essere preferiti rispetto a quelli che si trovano in posizione superiore, sì da determinare un chiaro contrasto con il principio meritocratico, nonché con i principi di rango costituzionale di buon andamento ed imparzialità della pubblica amministrazione di cui all'art. 97 Cost.
(Trib. Roma, Ordinanza del 24.04.2023; Trib. Frosinone, Ordinanza del 07.04.2023;
Trib. Santa Maria Capua Vetere n. 767 del 20.03.2024)
E la legittimità di tale procedura non può invocarsi sulla base dell'esistenza di una procedura informatizzata operante in modo indiscriminato per tutti i docenti in graduatoria candidati, atteso che un sistema informatizzato che, dopo aver incrociato le preferenze espresse con le sedi disponibili nel relativo turno di nomina, non prenda nuovamente in considerazione i docenti collocati in posizione superiore in graduatoria, al fine di verificare se - tra le sedi successivamente risultate disponibili - ve ne siano alcune conformi alle preferenze indicate, non può ritenersi conforme ai menzionati principi costituzionali che devono sempre ispirare governare l'agere amministrativo. Invero, il rispetto di tali principi richiede che l'assegnazione dell'incarico debba essere effettuata garantendo al docente collocato in graduatoria con punteggio più elevato la scelta, con riferimento alla classe di concorso indicata ed alle sedi individuate nella domanda, senza che possa assumere rilievo il momento in cui la sede stessa sia risultata disponibile, circostanza di mero fatto, del tutto casuale e non prevedibile. Ne consegue che l'assegnazione dell'incarico - per essere ritenuta conforme ai principi fondamentali richiamati - deve avvenire garantendo al docente
Pag. 8 di 21 collocato in graduatoria con punteggio superiore - tenuto conto delle riserve e delle precedenze ai sensi della L. 104/1992 - di poter concorrere anche nei successivi turni di nomina con riferimento alla classe di concorso ed alle sedi per le quali è stata espressa la preferenza, e, dunque, a prescindere dal momento, del tutto fortuito e casuale, in cui la sede indicata risulti disponibile (Trib. Roma, Ordinanza del
24.04.2023 cit.; Trib. Vibo Valentia n. 396 dell'11.05.2023; Trib. Napoli n. 503 del
25.01.2023; Trib. Benevento n. 849 del 29.09.2023; Trib. Forlì n. 177 del
18.10.2023; Trib. Santa Maria Capua Vetere n. 767 del 20.03.2024 cit.)
Né la legittimità di siffatta procedura può essere recuperata attribuendo alla mancata disponibilità, in un determinato turno di convocazioni, delle sedi prescelte dal docente al momento dell'inoltro della domanda l'effetto di rinuncia, espressa o anche tacita, all'incarico ambito.
Invero, dal già citato art. 12 O.M. n. 88/2024, con particolare riferimento alle ipotesi di rinuncia all'incarico, è dato desumersi che tre sono le ipotesi di rinuncia in esso contemplate: 1) rinuncia alla procedura (contemplata dal primo periodo del comma 4 dell'art. 12 cit.: è il caso di chi non presenta affatto la domanda informatizzata per partecipare alle operazioni assunzionali); 2) rinuncia all'incarico (contemplata dai commi 10 e 11 dell'art. 12: è il caso di chi rinuncia ad un incarico attribuitogli dall'algoritmo, venendo così escluso dalle successive operazioni di reclutamento da
GPS, anche per disponibilità di sedi sopraggiunte); 3) rinuncia alla sede (è il caso di chi ha tempestivamente presentato l'istanza telematica, mostrando quindi un chiaro interesse a partecipare alla procedura di reclutamento supplenti, ma si è reso disponibile ad assumere l'incarico solo in alcune delle sedi rientranti nel perimetro geografico dell'USP competente).
Pag. 9 di 21 Da una interpretazione letterale della normativa sopra richiamata si ricava, quindi, che la mancata indicazione nella domanda di partecipazione di determinate sedi comporta esclusivamente l'impossibilità per l'aspirante di concorrere per tali sedi non espresse, nel senso che la mancata indicazione di sedi nella domanda di partecipazione determina solo l'esclusione del candidato dalla partecipazione alla procedura per quelle sedi non indicate tra le sue preferenze. Di contro, nessuna delle menzionate ipotesi contempla la fattispecie di rinuncia, espressa o tacita, alle sedi effettivamente prescelte nei turni di nomina successivi a quelli in cui, per mancanza di disponibilità della sede, non vi è stata attribuzione dell'incarico cui il docente aspirava, atteso che, dall'esame della normativa di legge e regolamentare in materia, non emerge alcuna previsione espressa che estenda la portata della c.d. “rinuncia alla sede” - per cui la mancata indicazione di una sede tra le preferenze preclude l'assegnazione di incarichi su tali sedi - fino a ricomprendervi anche una rinuncia alle sedi effettivamente richieste ed opzionate come di preferenza, ma nelle successive fasi di attribuzione degli incarichi, di talché non può trovare applicazione estensiva la massima sanzione espulsiva dettata dall'art. 12, comma 10, O.M. n. 88/2024, secondo cui “Le disponibilità successive che si determinano, anche per effetto di rinuncia, sono oggetto di ulteriori fasi di attribuzione delle supplenze nei riguardi degli aspiranti collocati in posizione di graduatoria successiva rispetto all'ultimo dei candidati trattato dalla procedura…”, sì da consentire di pretermettere un candidato
“poziore” rispetto ad un altro meno titolato per quel posto. Peraltro, tale interpretazione letterale trova conforto anche in una interpretazione sistematica che prende a riferimento quanto disposto dai commi 3 e 4 dell'O.M. n. 88/2024, secondo il cui combinato disposto, affinché un docente possa essere considerato rinunciatario, deve essere effettivamente stato “trattato dalla procedura” e gli unici docenti che vengono “trattati dalla procedura” nei vari turni di nomina sono quelli destinatari di
Pag. 10 di 21 incarico di supplenza, nel senso che solo coloro che sono stati individuati dal come destinatari di provvedimento di nomina sono stati effettivamente CP_1
trattati dalla procedura mirata a tal fine e solo costoro hanno avuto la possibilità di accettare o di rinunciare alla proposta contrattuale da parte dell'amministrazione scolastica, mentre, al contrario, gli aspiranti che non sono mai stati effettivamente chiamati per l'attribuzione di alcuna cattedra non possono essere considerati rinunciatari se non, per effetto della previsione di cui al comma 4, alle sedi che non hanno indicato tra le loro preferenze (Trib. Cassino n. 2035 del 14.03.2023; Trib.
Torino n. 1573 del 15.09.2023; Trib. Frosinone, Ordinanza del 07.04.2023; Trib.
Verona n. 312 del 01.06.2023; Trib. Caltagirone n. 236 del 26.06.2023; Trib.
Bologna n. 823 del 18.06.2024)
In buona sostanza, affinché un candidato possa essere considerato “trattato dalla procedura”, secondo il disposto del comma 10, è necessario che la disponibilità sia stata effettivamente esistente per ciascun turno di nomina. Di contro, qualora ciò non avvenga, il docente candidato non può in alcun modo qualificarsi come rinunciatario per le sedi già espresse e non contemplate, in quanto indisponibili, in precedenti turni di nomina.
Del resto, tale interpretazione risulta corroborata, altresì, dal principio generale secondo cui la rinuncia è un negozio giuridico unilaterale abdicativo con il quale il titolare di un diritto soggettivo manifesta la volontà, espressa o tacita, di dismettere, abbandonare o non utilizzare tale diritto, ove il docente per il quale, in relazione ad un turno di nomina, non siano risultate sedi disponibile tra quelle espressamente prescelte, essendo parificato, per i motivi già esposti, ad un soggetto “non trattato dalla procedura” e, quindi, non destinatario di proposta di assegnazione di incarichi, non può qualificarsi come titolare alcun diritto cui rinunciare, atteso che, di fatto, egli non è mai stato destinatario di alcuna formale proposta di assunzione a cui egli abbia
Pag. 11 di 21 rinunciato, né la pubblicazione dei bollettini nei vari turni di nomina può essere qualificata alla stregua di una formale proposta assunzionale, difettandone tutti i requisiti necessari, specie tenuto conto del fatto che, attraverso la procedura telematica informatizzata, il candidato, nel momento in cui compila la domanda telematica di partecipazione, non è posto in grado di conoscere aprioristicamente le disponibilità di posti, e la pubblicazione dei bollettini non può certamente configurare una formale proposta di assunzione.
Sulla scorta delle anzidette considerazioni, così come desumibili dalla interpretazione letterale e sistematica della normativa regolamentare più volte menzionata, deve rilevarsi come, nel caso di specie, non è contestato – oltre ad essere documentalmente provato – che parte ricorrente figurava alla posizione numero 55 con 97 punti per la classe di concorso AB25 nelle GPS di riferimento (cfr. doc. n. 3 fascicolo parte ricorrente); che, in data 03.08.2024, ha presentato formale e rituale istanza telematica di partecipazione alle operazioni informatizzate di conferimento di incarichi a tempo determinato di supplenza annuale su classe di concorso AB25 per l'a.s. 2024/2025, con indicazione delle relative preferenze, tra cui, al posto nr. 1, è stata opzionata la tipologia di supplenza annuale CHMM83401X , al posto nr. Controparte_2
25, tipo contratto tipo contratto nello stesso Comune, e, al posto nr. 3, Pt_2
CHMM83401X per tipologia di contratto sino a Controparte_2 [...]
(cfr. doc. n. 2 fascicolo parte ricorrente); che, a seguito Parte_3
del primo Bollettino di nomina, la ricorrente correttamente non risultava destinataria di alcun incarico, attesa la disponibilità soltanto di sedi di preferenza dalla stessa non indicate in domanda;
che, tuttavia, nel turno successivo di nomina del 14.09.2024, si era resa disponibile la sede di espressa tra le preferenza nella CP_2 CP_2
apposita domanda, per un incarico a spezzone di 9 ore, mentre, nel turno di nomina
Pag. 12 di 21 ancora successivo del 21.09.2024, si era resa disponibile la medesima sede
[...]
di per un incarico di 18 ore per rinuncia della docente inizialmente CP_2 CP_2
assegnataria, sedi che sono state entrambe assegnate a docenti in posizione deteriore in graduatoria, per fascia di rifermento, rispetto alla ricorrente.
In altri termini, risulta comprovato che l'amministrazione resistente, in erronea applicazione dell'O.M. n. 88/2024, nei bollettini indicanti gli esiti dei turni di nomina successivi al primo (14.09.2024 e 21.09.2024) – nel quale correttamente non figurava il nominativo dell'odierna ricorrente, attese le sedi disponibili in quel momento – ha del tutto pretermesso quest'ultima dai prefati turni di nomina, anche con riguardo alle sedi e tipologie di contratto espressamente dalla stessa richiesti nella domanda di partecipazione alla procedura informatizzata e nelle more sopraggiunti, così prediligendo, per la relativa assegnazione degli incarichi di supplenza, aspiranti in posizione deteriore per fascia di riferimento in graduatoria. Quindi, l'amministrazione scolastica, invece di ricominciare a scorrere la graduatoria per individuare aspiranti non precedentemente destinatari di supplenza per mancanza di disponibilità di sedi per tipologie di incarico e pur essendo sopraggiunti sedi e tipologie di posto disponibile espressamente richiesti dalla ricorrente nella domanda informatizzata alla prima preferenza, ha pretermesso la ricorrente e attribuendo preferenza, a tal fine, a soggetti in posizione inferiore in graduatoria, del tutto pretermettendo la docente dall'assegnazione di incarichi per l'a.s. di riferimento 2024/2025.
Ebbene, detta condotta deve reputarsi illegittima, in quanto il descritto svolgimento della procedura informatizzata si appalesa in evidente contrasto con il principio meritocratico e con quello di buon andamento della Pubblica Amministrazione ex art. 97 Cost.
Né, per le ragioni già espresse in punto di diritto, possono ritenersi meritevoli di pregio le argomentazioni addotte da parte resistente a sostegno della legittimità della
Pag. 13 di 21 sua condotta, secondo cui la ricorrente medesima deve reputarsi rinunciataria all'assegnazione degli incarichi richiesti, non avendo richiesto sedi e tipologie che erano disponibili nel turno di nomina di riferimento, da intendersi nel senso che la mancata espressione di dette preferenze sia da qualificarsi quale rinuncia anche rispetto a sedi e tipologie di incarichi espressamente richiesti. Invero, come già chiarito, la mancata indicazione di altre sedi, posti e tipologie di incarichi nella domanda di partecipazione può, al più, qualificare la ricorrente come rinunciataria a questi ultimi, giammai con riferimento alle altre sedi, posti e tipologie di incarichi espressamente indicati e per i quali non ha potuto concorrere al primo turno di nomina per mancanza di disponibilità, non avendo essa espresso in tali termini la propria volontà, né espressamente né tacitamente;
di contro, la mancata disponibilità di sedi e tipologie di incarichi nei primi turni di nomina, in quanto circostanza di fatto, esterna alla volontà della ricorrente, pur impedendole oggettivamente di ricevere una proposta di assunzione, non consente di valutare la sua posizione come rinunciataria, sicché l'amministrazione scolastica ben avrebbe potuto e dovuto destinarle proposte di supplenza su sedi, posti e incarichi richiesti nella domanda, qualora successivamente disponibili, in ragione della di lei posizione superiore in graduatoria rispetto ad altri candidati che, invece, sono risultati illegittimamente assegnatari.
In ragione di tanto, la illegittima condotta tenuta dall'amministrazione resistente induce a ritenere fondata la domanda della ricorrente, con specifico riguardo all'assegnazione di un incarico a tempo determinato annuale nella classe di concorso
AB25 con decorrenza per l'a.s. 2024/2025.
Pag. 14 di 21 Allo stesso modo e per le medesime ragioni, va riconosciuto il diritto della ricorrente all'attribuzione del punteggio che avrebbe maturato per la durata complessiva della supplenza ed incarico spettante.
Sul punto, deve osservarsi come non è revocabile in dubbio che la illegittimità della condotta tenuta dal convenuto, nei termini e per le ragioni sopra CP_1
evidenziate, ha determinato un danno alla sfera giuridica della ricorrente, in ragione dell'omessa attribuzione alla stessa di proposte di incarichi di supplenza annuale per l'annualità di riferimento, assegnazione che le avrebbe consentito di maturare il corretto punteggio in graduatoria conseguito qualora le fosse stato attribuito l'incarico di supplenza da cui è stata illegittimamente pretermessa. Quindi, non può dubitarsi dell'esistenza di un nesso causale fra l'inadempimento datoriale ed il danno lamentato, essendo presumile con sufficiente grado di certezza che, in assenza della condotta illegittima dell'Amministrazione, parte ricorrente avrebbe conseguito l'incarico di supplenza ambito ed il correlato aumento di punteggio in graduatoria, anche in considerazione del fatto che l'attribuzione del bene al quale la medesima aspirava era la risultante dell'applicazione di criteri fissi e predeterminati ai quali l'Amministrazione aveva vincolato la propria discrezionalità.
In ordine al quantum, deve rilevarsi che, tenuto conto delle Tabelle allegate alla O.M.
n. 88/2024, relativa ai titoli valutabili nelle graduatorie di riferimento, deve darsi conto al punteggio invocato in ricorso da parte ricorrente, per complessivi punti nr.
12 (da 166 giorni in avanti), tenuto conto della tipologia di incarico per tutto l'a.s.
2024/2025.
Più nello specifico, tenuto conto della prefata condotta illegittima del CP_1
convenuto, per tutte le ragioni innanzi esposte, parte ricorrente non ha potuto conseguire il punteggio di 12 punti nelle graduatorie di riferimento, sicché deve
Pag. 15 di 21 esserle riconosciuto il predetto punteggio di punti nr. 12, a titolo di risarcimento del danno derivante dalla illegittima condotta del resistente. CP_1
Sempre per le medesime ragioni, la condotta illegittima tenuta dall'Amministrazione resistente si pone in rapporto eziologico con il danno economico patito dalla ricorrente ed invocato in ricorso, atteso che, qualora quest'ultima avesse conseguito l'incarico richiesto e cui aveva diritto, per quanto già esposto, ella avrebbe percepito retribuzioni di diritto spettanti per lo svolgimento dell'incarico cui avrebbe avuto diritto.
Posto, dunque, l'an di tale ultimo diritto invocato in ricorso, con riferimento al quantum si osserva che detto danno patrimoniale deve commisurarsi alle retribuzioni che la ricorrente avrebbe percepito qualora fosse stata assegnataria dell'incarico richiesto per classe di concorso e cui aveva diritto.
Più nello specifico, la ricorrente non ha potuto percepire le retribuzioni per tutto l'a.s.
2024/2025, dal conferimento dell'incarico sino alla sua cessazione, arco temporle ricompreso tra virtualmente tra il 14.09.2024 ed il 30.06.2025, per un totale di 286 giorni lavorativi. Pertanto, tenuto conto della retribuzione giornaliera prevista dal
CCNL di riferimento per la tipologia di incarico annuale in trattazione, per un ammontare complessivo di € 17.359,02, calcolata dividendo la retribuzione annuale di cui al prefato CCNL di € 21.850,52 per i giorni lavorativi convenzionale nell'anno
(365) e moltiplicando il risultato per i giorni di lavoro effettivi che sarebbero stati espletati (286). Peraltro, il conteggio operato e dedotto da parte ricorrente non è stato specificamente contestato da parte resistente – la quale si è solamente limitata sul punto a domandare, in via subordinata, la detrazione dell'aliunde perceptum, questione sulla quale si tornerà di seguito – di talché ciò costituisce ulteriore ragione per prestare adesione al prefato conteggio.
Pag. 16 di 21 Cionondimeno, devono ritenersi meritevoli di accoglimento le argomentazioni dedotte da parte resistente in relazione alla domanda subordinata di decurtazione dal quantum debeatur, come sopra determinato, dell'aliunde perceptum, ossia delle retribuzioni che nel periodo per cui è causa la ricorrente ha percepito per aver accettato e svolto altro e diverso incarico di docenza: invero, premesso che il risarcimento del danno va determinato secondo i parametri generali di cui all'art. 1223 c.c. - quindi commisurato al danno emergente (ossia la immediata deminutio patrimonii subita dal danneggiato) ed al lucro cessante (ossia le ulteriori occasioni di guadagno che il danneggiato dimostri che avrebbe conseguito) e, più in generale, ai danni che siano conseguenza immediata e diretta della condotta di controparte – e posto che, nel caso di specie, per tutte le ragioni già espose, il danno va parametrato alle retribuzioni che la ricorrente avrebbe dovuto percepire se fosse stata destinataria dell'incarico di supplenza cui si è accertato aveva diritto, è giocoforza ritenere che la percezione di retribuzioni nel periodo per cui è causa ha ridotto, sotto il profilo sostanziale e quantitativo ed entro i limiti di tale percezione, la lesione subita a causa della condotta illegittima di parte resistente, così limitando, per l'effetto, il danno- conseguenza meritevole di ristoro.
Ciò posto, parte resistente ha documentalmente dimostrato (cfr. doc. n. 4 fascicolo parte resistente) che la ricorrente, per il periodo per cui è causa, ossia per l'a.s.
2024/2025 - nello specifico dal 12.12.2024 al 20.12.2024, ha comunque accettato e svolto incarico di docenza presso la “Scuola Primo Grado - Rossetti I.c. Vasto 2 -
Vasto (CHMM83401X)”, per 12 ore settimanali, incarico per il quale, evidentemente, ha percepito retribuzioni, le quali, dunque, per i motivi i testé esposti, andranno decurtati dalla prestazione risarcitoria.
Pag. 17 di 21 In ragione di tanto, il danno patrimoniale cui la ricorrente ha diritto risulta essere pari ad € 17.359,02, detratte tutte le retribuzioni percepite nel corso dell'a.s. 2024/2025 per lo svolgimento di altro e diverso incarico di docenza in tale annualità.
Alla luce di tutte le argomentazioni innanzi svolte, dunque, il ricorso va accolto, nei termini che seguono.
Deve dichiararsi il diritto di parte ricorrente ad essere destinataria di una proposta di contratto di supplenza annuale per l'a.s. 2024/25 in una delle sedi di preferenze espresse in domanda con riferimento alle GPS di prima Fascia – Provincia di Chieti per la classe di concorso “AB25”, nonché il diritto al risarcimento del danno commisurato al punteggio di 12 punti in relazione al successivo aggiornamento delle graduatorie di cui all'O.M. n. 88/2024, nonché il diritto al risarcimento del danno patrimoniale in misura pari alle retribuzioni non percepite per l'a.s. 2024/2025 in relazione al predetto incarico cui avrebbe avuto diritto, per un ammontare di €
17.359,02, detratto l'aliunde perceptum, pari a tutte le retribuzioni percepite nel corso dell'a.s. 2024/2025 per lo svolgimento di altro e diverso incarico di docenza in tale annualità; per l'effetto, deve condannarsi parte resistente al risarcimento del danno, in favore di parte ricorrente, commisurato al punteggio di 12 punti in relazione al successivo aggiornamento delle graduatorie di cui all'O.M. n. 88/2024, nonché al risarcimento del danno patrimoniale, in favore di parte ricorrente, in misura pari alle retribuzioni non percepite per l'a.s. 2024/2025 in relazione al predetto incarico cui avrebbe avuto diritto, per un ammontare di € 17.359,02, detratto l'aliunde perceptum, pari a tutte le retribuzioni percepite nel corso dell'a.s. 2024/2025 per lo svolgimento di altro e diverso incarico di docenza in tale annualità.
Pag. 18 di 21 Le spese di lite del presente giudizio seguono la soccombenza e la liquidazione è affidata al dispositivo che segue, sulla scorta dei parametri di cui al D.M. n. 55/2014, come modificato dal D.M. n. 147/2022; per la determinazione del compenso si ha riguardo ai valori previsti dalle tabelle allegate al D.M. n. 55/14, in relazione alla tipologia di causa (procedimento in materia di lavoro), al valore della controversia
(indeterminabile, scaglione da € 5.201,00 ad € 26.000,00) e alle fasi in cui si è articolata l'attività difensiva espletata nel presente giudizio (con esclusione della fase istruttoria). La liquidazione viene effettuata secondo parametri prossimi ai minimi, in considerazione della non particolare complessità delle questioni di fatto e di diritto trattate.
Le considerazioni sinora svolte sono dirimenti e assorbono ulteriori questioni in fatto o in diritto eventualmente contestate tra le parti.
Tali sono i motivi della presente decisione.
P.Q.M.
- accoglie il ricorso e, per l'effetto, dichiara il diritto di parte ricorrente ad essere destinataria di una proposta di contratto di supplenza annuale per l'a.s. 2024/25 in una delle sedi di preferenze espresse in domanda con riferimento alle GPS di prima
Fascia – Provincia di Chieti per la classe di concorso “AB25”, nonché il diritto al risarcimento del danno commisurato al punteggio di 12 punti in relazione al successivo aggiornamento delle graduatorie di cui all'O.M. n. 88/2024, nonché il diritto al risarcimento del danno patrimoniale in misura pari alle retribuzioni non percepite per l'a.s. 2024/2025 in relazione al predetto incarico cui avrebbe avuto diritto, per un ammontare di € 17.359,02, detratto l'aliunde perceptum, pari a tutte le retribuzioni percepite nel corso dell'a.s. 2024/2025 per lo svolgimento di altro e diverso incarico di docenza in tale annualità;
Pag. 19 di 21 - condanna parte resistente al risarcimento del danno, in favore di parte ricorrente, commisurato al punteggio di 12 punti in relazione al successivo aggiornamento delle graduatorie di cui all'O.M. n. 88/2024, nonché al risarcimento del danno patrimoniale, in favore di parte ricorrente, in misura pari alle retribuzioni non percepite per l'a.s. 2024/2025 in relazione al predetto incarico cui avrebbe avuto diritto, per un ammontare di € 17.359,02, detratto l'aliunde perceptum, pari a tutte le retribuzioni percepite nel corso dell'a.s. 2024/2025 per lo svolgimento di altro e diverso incarico di docenza in tale annualità;
- condanna parte resistente al pagamento, in favore di parte ricorrente, delle spese di lite, che liquida in € 2.200,00, oltre spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge, da distrarsi in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.
Vasto, 16.04.2025
Il Giudice
Dott. Aureliano Deluca
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VASTO
Il Giudice del Lavoro, Dott. Aureliano Deluca, dato atto della trattazione della presente controversia all'udienza 16.04.2025 ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., ha emesso la seguente
SENTENZA
nella controversia individuale di lavoro iscritta al n.R.G. 83/2025
TRA
(C.F.: ), rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1
dagli Avv. D. Naso (C.F.: ) C.F._2
Ricorrente
CONTRO
(C.F.: ), in Controparte_1 P.IVA_1
persona del Ministro p.t., rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di L'Aquila (C.F.: P.IVA_2
Resistente
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 24.01.2025, la parte ricorrente in epigrafe indicata ha convenuto in giudizio il , e, dopo aver premesso Controparte_1 di aver presentato domanda di inserimento/aggiornamento nelle GPS per la Provincia di Chieti per la prima fascia per la classe di concorso AB25 ai fini del conferimento di un incarico di supplenza per l'a.s. 2024/25, potendo vantare la posizione numero
55 con nr. 97 punti, avendo espresso preferenza C.F._3 CP_2
per tipologia contrattuale annuale alla posizione numero 1 della prefata
[...]
istanza e per tipologia contrattuale a spezzone alla posizione numero 25 dell'istanza medesima, nonché di essere stata del tutto pretermessa all'esito dei turni e bollettini di nomina per il conferimento di incarichi di supplenza per il predetto a.s. 2024/2025,
i quali venivano assegnati a soggetti in posizione inferiore in graduatoria, ha lamentato la illegittimità della condotta tenuta dal convenuto in ragione CP_1
della non conformità del sistema informatizzato di determinazione delle graduatorie per l'assegnazione degli incarichi di supplenza di ai principi meritocratico e di buona amministrazione, e, per l'effetto, ha domandato accertarsi il suo diritto ad ottenere incarico a tempo determinato annuale nella classe di concorso indicata per l'a.s.
2024/2025, nonché il conseguente riconoscimento del risarcimento del danno patrimoniale commisurato alle retribuzioni perse e del relativo punteggio che sarebbero alla medesima spettati con l'attribuzione del predetto incarico. Ha rassegnato, quindi, le seguenti conclusioni: “ACCERTARE E DICHIARARE il diritto della ricorrente, in virtù del maggior punteggio posseduto, ad essere destinataria di una proposta di contratto di supplenza annuale per tutto il corrente anno scolastico
2024/25 in una delle sedi di preferenze espresse in domanda con riferimento alle
GPS di prima Fascia – Provincia di Chieti per la classe di concorso “AB25”;
CONDANNARE il resistente a riconoscere il diritto della Controparte_1
ricorrente ad ottenere il punteggio complessivo di n. 12 punti per l'incarico di supplenza annuale che avrebbe dovuto espletare, in relazione al successivo aggiornamento delle graduatorie di cui all'ordinanza ministeriale n. 88/2024;
Pag. 2 di 21 CONDANNARE il resistente al risarcimento del danno Controparte_1
conseguente al mancato conferimento dell'incarico di supplenza, determinato in base alla mancata corresponsione di tutte le retribuzioni maturate e non percepite a seguito della mancata stipulazione del contratto di supplenza annuale, per un importo pari ad € 17.359,02, salvo errori e/o omissioni, o a quell'altra somma maggiore o minore che sarà ritenuta di giustizia”. Il tutto, con vittoria di spese di giudizio, con distrazione.
Costituitosi in giudizio, il convenuto ha domandato il rigetto del ricorso, in CP_1
quanto infondato in fatto e in diritto, ovvero, in subordine, la limitazione del quantum debeatur a titolo risarcitorio detraendovi l'aliunde perceptum. Il tutto, con vittoria di spese di giudizio.
Il ricorso è fondato e, in quanto tale, merita accoglimento, per quanto di ragione.
Il petitum del giudizio richiede di vagliare la legittimità della condotta ministeriale - con particolare riferimento alla correttezza e conformità del sistema informatizzato per l'assegnazione degli incarichi di supplenza ai principi meritocratico e di buona amministrazione per l'a.s. 2024/2025 – ciò che costituisce il presupposto logico- giuridico indefettibile per l'accoglimento delle pretese invocate in ricorso (diritto della ricorrente ad ottenere incarico di supplenza annuale per la classe di concorso
AB25; corresponsione delle retribuzioni perse che avrebbe conseguito qualora fosse stata assegnataria dell'incarico invocato;
riconoscimento del punteggio in graduatoria che le sarebbe spettato qualora fosse risultata assegnataria dell'incarico invocato).
Pag. 3 di 21 Preliminarmente, tenuto conto di quanto dedotto e articolato da parte ricorrente in ricorso, occorre ricostruire il quadro regolamentare vigente ed operante nel caso di specie.
A tal riguardo, viene in rilievo l'O.M. n. 88/2024 (“Procedure di aggiornamento delle graduatorie provinciali e di istituto di cui all'articolo 4, commi 6-bis e 6-ter, della legge 3 maggio 1999, n. 124, e di conferimento delle relative supplenze per il personale docente ed educativo”), in particolare l'art. 12 (“Conferimento delle supplenze annuali e sino al termine delle attività didattiche”), il quale così dispone :
“Le operazioni di conferimento delle supplenze di cui all'articolo 2, comma 4, lettere
a) e b), sono effettuate ordinariamente con modalità informatizzata” (comma 1);
“Hanno titolo a conseguire le supplenze di cui all'articolo 2, comma 4, lettere a) e
b), esclusivamente gli aspiranti, utilmente collocati nelle GAE e, in subordine, nelle
GPS, che hanno presentato istanza finalizzata al conferimento degli incarichi di cui al presente articolo con modalità telematica attraverso il sistema informativo del
” (comma 2); “Attraverso la procedura informatizzata gli aspiranti possono CP_1
indicare, con preferenza sintetica o analitica, tutte le sedi di organico relative a ciascun grado di istruzione richiesto. Nel conferimento delle supplenze, il sistema informatico è programmato in modo che si tenga conto delle disponibilità che si determinino fino al termine del 31 dicembre, effettivamente esistenti in relazione ai diversi turni di nomina, come registrate dall'ufficio scolastico territorialmente competente” (comma 3); “La mancata presentazione dell'istanza di cui al presente articolo costituisce rinuncia al conferimento degli incarichi a tempo determinato di cui all'articolo 2, comma 4, lettere a) e b), da tutte le graduatorie cui l'aspirante abbia titolo per l'anno scolastico di riferimento. Costituisce altresì rinuncia, limitatamente alle preferenze non espresse, la mancata indicazione di talune
Pag. 4 di 21 sedi/classi di concorso/tipologie di posto. Pertanto, qualora l'aspirante alla supplenza non esprima preferenze per tutte le sedi e per tutte le classi di concorso/tipologie di posto cui abbia titolo e al proprio turno di nomina non possa essere soddisfatto in relazione alle preferenze espresse, sarà considerato rinunciatario con riferimento alle sedi e alle classi di concorso/tipologie di posto per cui non abbia espresso preferenza. Ne consegue la mancata assegnazione dell'incarico a tempo determinato dalle graduatorie per le quali sia risultato in turno di nomina per l'anno scolastico di riferimento” (comma 4); “Gli uffici scolastici territorialmente competenti, a seguito delle istanze presentate con le previste modalità informatiche, assegnano gli aspiranti alle singole istituzioni scolastiche attraverso una procedura automatizzata nell'ordine delle classi di concorso o tipologia di posto indicato e delle preferenze espresse sulla base della posizione occupata in graduatoria. L'assegnazione dell'incarico sulla base delle preferenze espresse nella domanda comporta l'accettazione della stessa. Degli esiti dell'individuazione viene data pubblicazione da parte degli uffici all'albo on line”
(comma 5); “Contestualmente alla pubblicazione delle individuazioni e delle assegnazioni degli aspiranti alle singole istituzioni scolastiche attraverso la procedura informatizzata, gli uffici pubblicano il quadro delle disponibilità sulla base delle quali si è proceduto al conferimento dei relativi incarichi” (comma 6); “Ai fini del conferimento delle supplenze su posti di sostegno, si procede prioritariamente allo scorrimento degli elenchi aggiuntivi alle GAE, divisi per grado, con le seguenti specificazioni: a) per gli elenchi di sostegno per la scuola dell'infanzia e primaria, gli aspiranti sono inclusi con la medesima posizione di fascia e correlato punteggio con cui risultano inclusi nella corrispettiva GAE;
b) per gli elenchi di sostegno per la scuola secondaria di primo e secondo grado, gli aspiranti sono inclusi in base alla migliore collocazione di fascia con cui figurano in una qualsiasi GAE di scuola
Pag. 5 di 21 secondaria del relativo grado e col corrispondente punteggio” (comma 7); “In caso di esaurimento o incapienza degli elenchi di cui al comma 7, si procede allo scorrimento delle GPS di prima e poi di seconda fascia per il sostegno per il relativo grado” (comma 8); “In caso di ulteriore incapienza, si procede all'individuazione dell'aspirante privo di titolo di specializzazione, attraverso lo scorrimento delle GAE
e, in subordine, delle GPS, limitatamente agli aspiranti non inclusi nelle GPS di sostegno del grado relativo, sulla base della migliore collocazione di fascia col relativo miglior punteggio” (comma 9); “L'assegnazione dell'incarico rende le operazioni di conferimento di supplenza non soggette a rifacimento. La rinuncia all'incarico preclude, altresì, il rifacimento delle operazioni anche in altra classe di concorso o tipologia di posto. Le disponibilità successive che si determinano, anche per effetto di rinuncia, sono oggetto di ulteriori fasi di attribuzione di supplenze nei riguardi degli aspiranti collocati in posizione di graduatoria successiva rispetto all'ultimo dei candidati trattato dalla procedura, fatto salvo il diritto al completamento di cui al successivo comma 12” (comma 10); “Gli aspiranti che abbiano rinunciato all'assegnazione della supplenza conferita o che non abbiano assunto servizio entro il termine assegnato dall'Amministrazione non possono partecipare ad ulteriori fasi di attribuzione delle supplenze di cui al presente articolo anche per disponibilità sopraggiunte, per tutte le graduatorie cui hanno titolo per
l'anno scolastico di riferimento” (comma 11).
Dalla citata disposizione regolamentare si deduce che, per quanto concerne l'attribuzione di incarichi di supplenza annuale o sino al termine delle attività didattiche con chiamata da GPS, la relativa assegnazione avviene attraverso una procedura informatizzata a cui gli aspiranti partecipano compilando on line un modulo disponibile sulla apposita piattaforma, di talché il sistema informatico, attraverso un algoritmo all'uopo predisposto, incrocia poi le domande e attribuisce le
Pag. 6 di 21 sedi sulla base delle preferenze espresse: detta procedura, quindi, postula che ogni docente partecipi ad un solo turno di attribuzione delle supplenze, quindi, giunti alla posizione dell'aspirante candidato nello scorrimento della graduatoria, laddove tra le preferenze espresse da quest'ultimo non vi sia alcuna sede disponibile, il cd. algoritmo lo considera automaticamente e inderogabilmente rinunciatario per quella classe di concorso, con la conseguenza che il candidato non potrà più ricevere alcuna nomina per quella specifica classe di concorso per l'intero anno scolastico. Pertanto,
l'incarico viene conferito solo qualora, al momento dello scorrimento della graduatoria, vi sia una perfetta coincidenza fra le preferenze espresse nella domanda e la sede risultante libera al momento della convocazione. In buona sostanza, detto sistema comporta che, qualora in una prima convocazione non vi sono cattedre disponibili per il docente interessato, nella convocazione successiva, se si sono nelle more liberate sedi espressamente richieste dall'aspirante in conseguenza di disponibilità così sopraggiunte, esso non recupera la posizione del docente valutando, in concreto, la di lui posizione determinata in graduatoria, ma procede con lo scorrere la graduatoria medesima, così da individuare i docente sulla base del predetto scorrimento: quindi, i docenti non destinatari di incarico ai primi turni di nomina sulle sedi richieste perché non vi erano sedi disponibili tra quelle espresse, nel momento in cui l'algoritmo ha superato la loro posizione in un turno di nomina, nel successivo turno di nomina vengono del tutto pretermessi, anche rispetto a sedi espresse e per l'intera procedura.
Ciò può comportare, inevitabilmente, che, nell'ipotesi in cui vi siano disponibilità successive e sopraggiunte nelle sedi indicate in domanda informatizzata, il docente candidato - non precedentemente destinatario di supplenza per mancanza di sedi - non può più essere individuato quale beneficiario di incarico per l'intero anno scolastico, con la ulteriore conseguenza che il docente in posizione più alta in
Pag. 7 di 21 graduatoria – che, per le ragioni anzidette, viene ad essere pretermesso - possa essere scavalcato da docenti con punteggio inferiore ai fini dell'assegnazione dell'incarico cui ambisce.
Orbene, un tale meccanismo – basato sull'algoritmo risultante dalla descritta procedura informatizzata - genera un evidente “cortocircuito”, consentendo agli aspiranti che si trovano in una posizione inferiore di essere preferiti rispetto a quelli che si trovano in posizione superiore, sì da determinare un chiaro contrasto con il principio meritocratico, nonché con i principi di rango costituzionale di buon andamento ed imparzialità della pubblica amministrazione di cui all'art. 97 Cost.
(Trib. Roma, Ordinanza del 24.04.2023; Trib. Frosinone, Ordinanza del 07.04.2023;
Trib. Santa Maria Capua Vetere n. 767 del 20.03.2024)
E la legittimità di tale procedura non può invocarsi sulla base dell'esistenza di una procedura informatizzata operante in modo indiscriminato per tutti i docenti in graduatoria candidati, atteso che un sistema informatizzato che, dopo aver incrociato le preferenze espresse con le sedi disponibili nel relativo turno di nomina, non prenda nuovamente in considerazione i docenti collocati in posizione superiore in graduatoria, al fine di verificare se - tra le sedi successivamente risultate disponibili - ve ne siano alcune conformi alle preferenze indicate, non può ritenersi conforme ai menzionati principi costituzionali che devono sempre ispirare governare l'agere amministrativo. Invero, il rispetto di tali principi richiede che l'assegnazione dell'incarico debba essere effettuata garantendo al docente collocato in graduatoria con punteggio più elevato la scelta, con riferimento alla classe di concorso indicata ed alle sedi individuate nella domanda, senza che possa assumere rilievo il momento in cui la sede stessa sia risultata disponibile, circostanza di mero fatto, del tutto casuale e non prevedibile. Ne consegue che l'assegnazione dell'incarico - per essere ritenuta conforme ai principi fondamentali richiamati - deve avvenire garantendo al docente
Pag. 8 di 21 collocato in graduatoria con punteggio superiore - tenuto conto delle riserve e delle precedenze ai sensi della L. 104/1992 - di poter concorrere anche nei successivi turni di nomina con riferimento alla classe di concorso ed alle sedi per le quali è stata espressa la preferenza, e, dunque, a prescindere dal momento, del tutto fortuito e casuale, in cui la sede indicata risulti disponibile (Trib. Roma, Ordinanza del
24.04.2023 cit.; Trib. Vibo Valentia n. 396 dell'11.05.2023; Trib. Napoli n. 503 del
25.01.2023; Trib. Benevento n. 849 del 29.09.2023; Trib. Forlì n. 177 del
18.10.2023; Trib. Santa Maria Capua Vetere n. 767 del 20.03.2024 cit.)
Né la legittimità di siffatta procedura può essere recuperata attribuendo alla mancata disponibilità, in un determinato turno di convocazioni, delle sedi prescelte dal docente al momento dell'inoltro della domanda l'effetto di rinuncia, espressa o anche tacita, all'incarico ambito.
Invero, dal già citato art. 12 O.M. n. 88/2024, con particolare riferimento alle ipotesi di rinuncia all'incarico, è dato desumersi che tre sono le ipotesi di rinuncia in esso contemplate: 1) rinuncia alla procedura (contemplata dal primo periodo del comma 4 dell'art. 12 cit.: è il caso di chi non presenta affatto la domanda informatizzata per partecipare alle operazioni assunzionali); 2) rinuncia all'incarico (contemplata dai commi 10 e 11 dell'art. 12: è il caso di chi rinuncia ad un incarico attribuitogli dall'algoritmo, venendo così escluso dalle successive operazioni di reclutamento da
GPS, anche per disponibilità di sedi sopraggiunte); 3) rinuncia alla sede (è il caso di chi ha tempestivamente presentato l'istanza telematica, mostrando quindi un chiaro interesse a partecipare alla procedura di reclutamento supplenti, ma si è reso disponibile ad assumere l'incarico solo in alcune delle sedi rientranti nel perimetro geografico dell'USP competente).
Pag. 9 di 21 Da una interpretazione letterale della normativa sopra richiamata si ricava, quindi, che la mancata indicazione nella domanda di partecipazione di determinate sedi comporta esclusivamente l'impossibilità per l'aspirante di concorrere per tali sedi non espresse, nel senso che la mancata indicazione di sedi nella domanda di partecipazione determina solo l'esclusione del candidato dalla partecipazione alla procedura per quelle sedi non indicate tra le sue preferenze. Di contro, nessuna delle menzionate ipotesi contempla la fattispecie di rinuncia, espressa o tacita, alle sedi effettivamente prescelte nei turni di nomina successivi a quelli in cui, per mancanza di disponibilità della sede, non vi è stata attribuzione dell'incarico cui il docente aspirava, atteso che, dall'esame della normativa di legge e regolamentare in materia, non emerge alcuna previsione espressa che estenda la portata della c.d. “rinuncia alla sede” - per cui la mancata indicazione di una sede tra le preferenze preclude l'assegnazione di incarichi su tali sedi - fino a ricomprendervi anche una rinuncia alle sedi effettivamente richieste ed opzionate come di preferenza, ma nelle successive fasi di attribuzione degli incarichi, di talché non può trovare applicazione estensiva la massima sanzione espulsiva dettata dall'art. 12, comma 10, O.M. n. 88/2024, secondo cui “Le disponibilità successive che si determinano, anche per effetto di rinuncia, sono oggetto di ulteriori fasi di attribuzione delle supplenze nei riguardi degli aspiranti collocati in posizione di graduatoria successiva rispetto all'ultimo dei candidati trattato dalla procedura…”, sì da consentire di pretermettere un candidato
“poziore” rispetto ad un altro meno titolato per quel posto. Peraltro, tale interpretazione letterale trova conforto anche in una interpretazione sistematica che prende a riferimento quanto disposto dai commi 3 e 4 dell'O.M. n. 88/2024, secondo il cui combinato disposto, affinché un docente possa essere considerato rinunciatario, deve essere effettivamente stato “trattato dalla procedura” e gli unici docenti che vengono “trattati dalla procedura” nei vari turni di nomina sono quelli destinatari di
Pag. 10 di 21 incarico di supplenza, nel senso che solo coloro che sono stati individuati dal come destinatari di provvedimento di nomina sono stati effettivamente CP_1
trattati dalla procedura mirata a tal fine e solo costoro hanno avuto la possibilità di accettare o di rinunciare alla proposta contrattuale da parte dell'amministrazione scolastica, mentre, al contrario, gli aspiranti che non sono mai stati effettivamente chiamati per l'attribuzione di alcuna cattedra non possono essere considerati rinunciatari se non, per effetto della previsione di cui al comma 4, alle sedi che non hanno indicato tra le loro preferenze (Trib. Cassino n. 2035 del 14.03.2023; Trib.
Torino n. 1573 del 15.09.2023; Trib. Frosinone, Ordinanza del 07.04.2023; Trib.
Verona n. 312 del 01.06.2023; Trib. Caltagirone n. 236 del 26.06.2023; Trib.
Bologna n. 823 del 18.06.2024)
In buona sostanza, affinché un candidato possa essere considerato “trattato dalla procedura”, secondo il disposto del comma 10, è necessario che la disponibilità sia stata effettivamente esistente per ciascun turno di nomina. Di contro, qualora ciò non avvenga, il docente candidato non può in alcun modo qualificarsi come rinunciatario per le sedi già espresse e non contemplate, in quanto indisponibili, in precedenti turni di nomina.
Del resto, tale interpretazione risulta corroborata, altresì, dal principio generale secondo cui la rinuncia è un negozio giuridico unilaterale abdicativo con il quale il titolare di un diritto soggettivo manifesta la volontà, espressa o tacita, di dismettere, abbandonare o non utilizzare tale diritto, ove il docente per il quale, in relazione ad un turno di nomina, non siano risultate sedi disponibile tra quelle espressamente prescelte, essendo parificato, per i motivi già esposti, ad un soggetto “non trattato dalla procedura” e, quindi, non destinatario di proposta di assegnazione di incarichi, non può qualificarsi come titolare alcun diritto cui rinunciare, atteso che, di fatto, egli non è mai stato destinatario di alcuna formale proposta di assunzione a cui egli abbia
Pag. 11 di 21 rinunciato, né la pubblicazione dei bollettini nei vari turni di nomina può essere qualificata alla stregua di una formale proposta assunzionale, difettandone tutti i requisiti necessari, specie tenuto conto del fatto che, attraverso la procedura telematica informatizzata, il candidato, nel momento in cui compila la domanda telematica di partecipazione, non è posto in grado di conoscere aprioristicamente le disponibilità di posti, e la pubblicazione dei bollettini non può certamente configurare una formale proposta di assunzione.
Sulla scorta delle anzidette considerazioni, così come desumibili dalla interpretazione letterale e sistematica della normativa regolamentare più volte menzionata, deve rilevarsi come, nel caso di specie, non è contestato – oltre ad essere documentalmente provato – che parte ricorrente figurava alla posizione numero 55 con 97 punti per la classe di concorso AB25 nelle GPS di riferimento (cfr. doc. n. 3 fascicolo parte ricorrente); che, in data 03.08.2024, ha presentato formale e rituale istanza telematica di partecipazione alle operazioni informatizzate di conferimento di incarichi a tempo determinato di supplenza annuale su classe di concorso AB25 per l'a.s. 2024/2025, con indicazione delle relative preferenze, tra cui, al posto nr. 1, è stata opzionata la tipologia di supplenza annuale CHMM83401X , al posto nr. Controparte_2
25, tipo contratto tipo contratto nello stesso Comune, e, al posto nr. 3, Pt_2
CHMM83401X per tipologia di contratto sino a Controparte_2 [...]
(cfr. doc. n. 2 fascicolo parte ricorrente); che, a seguito Parte_3
del primo Bollettino di nomina, la ricorrente correttamente non risultava destinataria di alcun incarico, attesa la disponibilità soltanto di sedi di preferenza dalla stessa non indicate in domanda;
che, tuttavia, nel turno successivo di nomina del 14.09.2024, si era resa disponibile la sede di espressa tra le preferenza nella CP_2 CP_2
apposita domanda, per un incarico a spezzone di 9 ore, mentre, nel turno di nomina
Pag. 12 di 21 ancora successivo del 21.09.2024, si era resa disponibile la medesima sede
[...]
di per un incarico di 18 ore per rinuncia della docente inizialmente CP_2 CP_2
assegnataria, sedi che sono state entrambe assegnate a docenti in posizione deteriore in graduatoria, per fascia di rifermento, rispetto alla ricorrente.
In altri termini, risulta comprovato che l'amministrazione resistente, in erronea applicazione dell'O.M. n. 88/2024, nei bollettini indicanti gli esiti dei turni di nomina successivi al primo (14.09.2024 e 21.09.2024) – nel quale correttamente non figurava il nominativo dell'odierna ricorrente, attese le sedi disponibili in quel momento – ha del tutto pretermesso quest'ultima dai prefati turni di nomina, anche con riguardo alle sedi e tipologie di contratto espressamente dalla stessa richiesti nella domanda di partecipazione alla procedura informatizzata e nelle more sopraggiunti, così prediligendo, per la relativa assegnazione degli incarichi di supplenza, aspiranti in posizione deteriore per fascia di riferimento in graduatoria. Quindi, l'amministrazione scolastica, invece di ricominciare a scorrere la graduatoria per individuare aspiranti non precedentemente destinatari di supplenza per mancanza di disponibilità di sedi per tipologie di incarico e pur essendo sopraggiunti sedi e tipologie di posto disponibile espressamente richiesti dalla ricorrente nella domanda informatizzata alla prima preferenza, ha pretermesso la ricorrente e attribuendo preferenza, a tal fine, a soggetti in posizione inferiore in graduatoria, del tutto pretermettendo la docente dall'assegnazione di incarichi per l'a.s. di riferimento 2024/2025.
Ebbene, detta condotta deve reputarsi illegittima, in quanto il descritto svolgimento della procedura informatizzata si appalesa in evidente contrasto con il principio meritocratico e con quello di buon andamento della Pubblica Amministrazione ex art. 97 Cost.
Né, per le ragioni già espresse in punto di diritto, possono ritenersi meritevoli di pregio le argomentazioni addotte da parte resistente a sostegno della legittimità della
Pag. 13 di 21 sua condotta, secondo cui la ricorrente medesima deve reputarsi rinunciataria all'assegnazione degli incarichi richiesti, non avendo richiesto sedi e tipologie che erano disponibili nel turno di nomina di riferimento, da intendersi nel senso che la mancata espressione di dette preferenze sia da qualificarsi quale rinuncia anche rispetto a sedi e tipologie di incarichi espressamente richiesti. Invero, come già chiarito, la mancata indicazione di altre sedi, posti e tipologie di incarichi nella domanda di partecipazione può, al più, qualificare la ricorrente come rinunciataria a questi ultimi, giammai con riferimento alle altre sedi, posti e tipologie di incarichi espressamente indicati e per i quali non ha potuto concorrere al primo turno di nomina per mancanza di disponibilità, non avendo essa espresso in tali termini la propria volontà, né espressamente né tacitamente;
di contro, la mancata disponibilità di sedi e tipologie di incarichi nei primi turni di nomina, in quanto circostanza di fatto, esterna alla volontà della ricorrente, pur impedendole oggettivamente di ricevere una proposta di assunzione, non consente di valutare la sua posizione come rinunciataria, sicché l'amministrazione scolastica ben avrebbe potuto e dovuto destinarle proposte di supplenza su sedi, posti e incarichi richiesti nella domanda, qualora successivamente disponibili, in ragione della di lei posizione superiore in graduatoria rispetto ad altri candidati che, invece, sono risultati illegittimamente assegnatari.
In ragione di tanto, la illegittima condotta tenuta dall'amministrazione resistente induce a ritenere fondata la domanda della ricorrente, con specifico riguardo all'assegnazione di un incarico a tempo determinato annuale nella classe di concorso
AB25 con decorrenza per l'a.s. 2024/2025.
Pag. 14 di 21 Allo stesso modo e per le medesime ragioni, va riconosciuto il diritto della ricorrente all'attribuzione del punteggio che avrebbe maturato per la durata complessiva della supplenza ed incarico spettante.
Sul punto, deve osservarsi come non è revocabile in dubbio che la illegittimità della condotta tenuta dal convenuto, nei termini e per le ragioni sopra CP_1
evidenziate, ha determinato un danno alla sfera giuridica della ricorrente, in ragione dell'omessa attribuzione alla stessa di proposte di incarichi di supplenza annuale per l'annualità di riferimento, assegnazione che le avrebbe consentito di maturare il corretto punteggio in graduatoria conseguito qualora le fosse stato attribuito l'incarico di supplenza da cui è stata illegittimamente pretermessa. Quindi, non può dubitarsi dell'esistenza di un nesso causale fra l'inadempimento datoriale ed il danno lamentato, essendo presumile con sufficiente grado di certezza che, in assenza della condotta illegittima dell'Amministrazione, parte ricorrente avrebbe conseguito l'incarico di supplenza ambito ed il correlato aumento di punteggio in graduatoria, anche in considerazione del fatto che l'attribuzione del bene al quale la medesima aspirava era la risultante dell'applicazione di criteri fissi e predeterminati ai quali l'Amministrazione aveva vincolato la propria discrezionalità.
In ordine al quantum, deve rilevarsi che, tenuto conto delle Tabelle allegate alla O.M.
n. 88/2024, relativa ai titoli valutabili nelle graduatorie di riferimento, deve darsi conto al punteggio invocato in ricorso da parte ricorrente, per complessivi punti nr.
12 (da 166 giorni in avanti), tenuto conto della tipologia di incarico per tutto l'a.s.
2024/2025.
Più nello specifico, tenuto conto della prefata condotta illegittima del CP_1
convenuto, per tutte le ragioni innanzi esposte, parte ricorrente non ha potuto conseguire il punteggio di 12 punti nelle graduatorie di riferimento, sicché deve
Pag. 15 di 21 esserle riconosciuto il predetto punteggio di punti nr. 12, a titolo di risarcimento del danno derivante dalla illegittima condotta del resistente. CP_1
Sempre per le medesime ragioni, la condotta illegittima tenuta dall'Amministrazione resistente si pone in rapporto eziologico con il danno economico patito dalla ricorrente ed invocato in ricorso, atteso che, qualora quest'ultima avesse conseguito l'incarico richiesto e cui aveva diritto, per quanto già esposto, ella avrebbe percepito retribuzioni di diritto spettanti per lo svolgimento dell'incarico cui avrebbe avuto diritto.
Posto, dunque, l'an di tale ultimo diritto invocato in ricorso, con riferimento al quantum si osserva che detto danno patrimoniale deve commisurarsi alle retribuzioni che la ricorrente avrebbe percepito qualora fosse stata assegnataria dell'incarico richiesto per classe di concorso e cui aveva diritto.
Più nello specifico, la ricorrente non ha potuto percepire le retribuzioni per tutto l'a.s.
2024/2025, dal conferimento dell'incarico sino alla sua cessazione, arco temporle ricompreso tra virtualmente tra il 14.09.2024 ed il 30.06.2025, per un totale di 286 giorni lavorativi. Pertanto, tenuto conto della retribuzione giornaliera prevista dal
CCNL di riferimento per la tipologia di incarico annuale in trattazione, per un ammontare complessivo di € 17.359,02, calcolata dividendo la retribuzione annuale di cui al prefato CCNL di € 21.850,52 per i giorni lavorativi convenzionale nell'anno
(365) e moltiplicando il risultato per i giorni di lavoro effettivi che sarebbero stati espletati (286). Peraltro, il conteggio operato e dedotto da parte ricorrente non è stato specificamente contestato da parte resistente – la quale si è solamente limitata sul punto a domandare, in via subordinata, la detrazione dell'aliunde perceptum, questione sulla quale si tornerà di seguito – di talché ciò costituisce ulteriore ragione per prestare adesione al prefato conteggio.
Pag. 16 di 21 Cionondimeno, devono ritenersi meritevoli di accoglimento le argomentazioni dedotte da parte resistente in relazione alla domanda subordinata di decurtazione dal quantum debeatur, come sopra determinato, dell'aliunde perceptum, ossia delle retribuzioni che nel periodo per cui è causa la ricorrente ha percepito per aver accettato e svolto altro e diverso incarico di docenza: invero, premesso che il risarcimento del danno va determinato secondo i parametri generali di cui all'art. 1223 c.c. - quindi commisurato al danno emergente (ossia la immediata deminutio patrimonii subita dal danneggiato) ed al lucro cessante (ossia le ulteriori occasioni di guadagno che il danneggiato dimostri che avrebbe conseguito) e, più in generale, ai danni che siano conseguenza immediata e diretta della condotta di controparte – e posto che, nel caso di specie, per tutte le ragioni già espose, il danno va parametrato alle retribuzioni che la ricorrente avrebbe dovuto percepire se fosse stata destinataria dell'incarico di supplenza cui si è accertato aveva diritto, è giocoforza ritenere che la percezione di retribuzioni nel periodo per cui è causa ha ridotto, sotto il profilo sostanziale e quantitativo ed entro i limiti di tale percezione, la lesione subita a causa della condotta illegittima di parte resistente, così limitando, per l'effetto, il danno- conseguenza meritevole di ristoro.
Ciò posto, parte resistente ha documentalmente dimostrato (cfr. doc. n. 4 fascicolo parte resistente) che la ricorrente, per il periodo per cui è causa, ossia per l'a.s.
2024/2025 - nello specifico dal 12.12.2024 al 20.12.2024, ha comunque accettato e svolto incarico di docenza presso la “Scuola Primo Grado - Rossetti I.c. Vasto 2 -
Vasto (CHMM83401X)”, per 12 ore settimanali, incarico per il quale, evidentemente, ha percepito retribuzioni, le quali, dunque, per i motivi i testé esposti, andranno decurtati dalla prestazione risarcitoria.
Pag. 17 di 21 In ragione di tanto, il danno patrimoniale cui la ricorrente ha diritto risulta essere pari ad € 17.359,02, detratte tutte le retribuzioni percepite nel corso dell'a.s. 2024/2025 per lo svolgimento di altro e diverso incarico di docenza in tale annualità.
Alla luce di tutte le argomentazioni innanzi svolte, dunque, il ricorso va accolto, nei termini che seguono.
Deve dichiararsi il diritto di parte ricorrente ad essere destinataria di una proposta di contratto di supplenza annuale per l'a.s. 2024/25 in una delle sedi di preferenze espresse in domanda con riferimento alle GPS di prima Fascia – Provincia di Chieti per la classe di concorso “AB25”, nonché il diritto al risarcimento del danno commisurato al punteggio di 12 punti in relazione al successivo aggiornamento delle graduatorie di cui all'O.M. n. 88/2024, nonché il diritto al risarcimento del danno patrimoniale in misura pari alle retribuzioni non percepite per l'a.s. 2024/2025 in relazione al predetto incarico cui avrebbe avuto diritto, per un ammontare di €
17.359,02, detratto l'aliunde perceptum, pari a tutte le retribuzioni percepite nel corso dell'a.s. 2024/2025 per lo svolgimento di altro e diverso incarico di docenza in tale annualità; per l'effetto, deve condannarsi parte resistente al risarcimento del danno, in favore di parte ricorrente, commisurato al punteggio di 12 punti in relazione al successivo aggiornamento delle graduatorie di cui all'O.M. n. 88/2024, nonché al risarcimento del danno patrimoniale, in favore di parte ricorrente, in misura pari alle retribuzioni non percepite per l'a.s. 2024/2025 in relazione al predetto incarico cui avrebbe avuto diritto, per un ammontare di € 17.359,02, detratto l'aliunde perceptum, pari a tutte le retribuzioni percepite nel corso dell'a.s. 2024/2025 per lo svolgimento di altro e diverso incarico di docenza in tale annualità.
Pag. 18 di 21 Le spese di lite del presente giudizio seguono la soccombenza e la liquidazione è affidata al dispositivo che segue, sulla scorta dei parametri di cui al D.M. n. 55/2014, come modificato dal D.M. n. 147/2022; per la determinazione del compenso si ha riguardo ai valori previsti dalle tabelle allegate al D.M. n. 55/14, in relazione alla tipologia di causa (procedimento in materia di lavoro), al valore della controversia
(indeterminabile, scaglione da € 5.201,00 ad € 26.000,00) e alle fasi in cui si è articolata l'attività difensiva espletata nel presente giudizio (con esclusione della fase istruttoria). La liquidazione viene effettuata secondo parametri prossimi ai minimi, in considerazione della non particolare complessità delle questioni di fatto e di diritto trattate.
Le considerazioni sinora svolte sono dirimenti e assorbono ulteriori questioni in fatto o in diritto eventualmente contestate tra le parti.
Tali sono i motivi della presente decisione.
P.Q.M.
- accoglie il ricorso e, per l'effetto, dichiara il diritto di parte ricorrente ad essere destinataria di una proposta di contratto di supplenza annuale per l'a.s. 2024/25 in una delle sedi di preferenze espresse in domanda con riferimento alle GPS di prima
Fascia – Provincia di Chieti per la classe di concorso “AB25”, nonché il diritto al risarcimento del danno commisurato al punteggio di 12 punti in relazione al successivo aggiornamento delle graduatorie di cui all'O.M. n. 88/2024, nonché il diritto al risarcimento del danno patrimoniale in misura pari alle retribuzioni non percepite per l'a.s. 2024/2025 in relazione al predetto incarico cui avrebbe avuto diritto, per un ammontare di € 17.359,02, detratto l'aliunde perceptum, pari a tutte le retribuzioni percepite nel corso dell'a.s. 2024/2025 per lo svolgimento di altro e diverso incarico di docenza in tale annualità;
Pag. 19 di 21 - condanna parte resistente al risarcimento del danno, in favore di parte ricorrente, commisurato al punteggio di 12 punti in relazione al successivo aggiornamento delle graduatorie di cui all'O.M. n. 88/2024, nonché al risarcimento del danno patrimoniale, in favore di parte ricorrente, in misura pari alle retribuzioni non percepite per l'a.s. 2024/2025 in relazione al predetto incarico cui avrebbe avuto diritto, per un ammontare di € 17.359,02, detratto l'aliunde perceptum, pari a tutte le retribuzioni percepite nel corso dell'a.s. 2024/2025 per lo svolgimento di altro e diverso incarico di docenza in tale annualità;
- condanna parte resistente al pagamento, in favore di parte ricorrente, delle spese di lite, che liquida in € 2.200,00, oltre spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge, da distrarsi in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.
Vasto, 16.04.2025
Il Giudice
Dott. Aureliano Deluca
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