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Sentenza 6 maggio 2025
Sentenza 6 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cagliari, sentenza 06/05/2025, n. 669 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cagliari |
| Numero : | 669 |
| Data del deposito : | 6 maggio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI CAGLIARI
PRIMA SEZIONE CIVILE
composto dai giudici dott. Giorgio Latti Presidente
dott.ssa Francesca Lucchesi Giudice
dott. Mario Farina Giudice
ha pronunciato il seguente
DECRETO
nel procedimento iscritto al n. 540 del ruolo generale degli affari di volontaria giurisdizione per l'anno 2024, promosso da:
, nata a [...] il [...], C.F. , elettivamente Parte_1 C.F._1
domiciliata in Cagliari presso lo studio dell'Avv. MARIA PAOLA TISO, che la rappresenta e difende come da procura speciale in atti,
Ricorrente
contro
, nato a [...] il [...], C.F. , CP_1 C.F._2
Resistente contumace
e con l'intervento del
Pubblico Ministero,
intervenuto per legge
1 Con ricorso depositato in data 30/01/2024, ha chiesto la conferma Parte_1
dell'affidamento esclusivo del figlio minore nato a [...] il [...], oltre alla Per_1
previsione dell'obbligo in capo al di contribuire al mantenimento del bambino con un CP_1
assegno pari a 500 euro mensili, oltre al 50% delle spese straordinarie.
In particolare, ha dedotto:
- di aver intrattenuto una relazione sentimentale con il dal 2005 sino al 2021, CP_1
relazione dalla quale è nato il figlio, il 13/09/2009; Per_1
- con provvedimento emesso in data 16/10/2023 il Tribunale per i minorenni di Cagliari
ha dichiarato il decaduto dalla responsabilità genitoriale sul minore;
CP_1
- il TM ha ritenuto la sussistenza di elementi di grave inadeguatezza nella condotta genitoriale del padre, il quale non contribuisce al mantenimento del figlio, né coltiva con lo stesso una relazione stabile;
- dal momento in cui è cessata la convivenza il padre ha corrisposto la somma di 400
euro per il mantenimento del figlio, somma bonariamente concordata tra le parti;
- dal mese di ottobre 2022 il ha cessato di corrispondere il mantenimento e da CP_1
oltre un anno non ha rapporti di alcun genere, neppure telefonici, con il figlio,
***
La causa è stata più volte rinviata al fine di consentire il perfezionamento della notifica alla controparte, eseguita ai sensi dell'art. 143 cpc in data 23/10/2024.
Con deposito di note in trattazione scritta ex art 127 ter cpc, la parte ricorrente ha allegato di non conoscere l'attuale domicilio del che risulta cancellato dall'anagrafe nazionale CP_1
della popolazione residente in data 11/06/2024.
2 Ciò premesso, ha chiesto l'adozione dei provvedimenti provvisori e urgenti nell'interesse del minore.
Con ordinanza in data 26/02/2025, il Giudice delegato ha disposto, in via temporanea e urgente, l'affido esclusivo del figlio minore alla madre con collocazione prevalente Per_2
dello stesso presso di lei e la previsione che i rapporti padre-figlio, qualora richiesti,
avvengano previo assenso della;
infine, ha posto in capo al l'obbligo di Pt_1 CP_1
contribuire al mantenimento del figlio minore con un assegno pari a 400 euro mensili, oltre al
50% delle spese straordinarie.
La causa, istruita con prove documentali, è stata tenuta in decisione.
***
La domanda di affidamento esclusivo del figlio nato a [...] il [...], è Per_1
fondata e deve trovare accoglimento.
A giudizio del Collegio, deve infatti ritenersi provato il persistente inadempimento del resistente ai doveri genitoriali di cui agli artt. 147 e 315 bis c.c., in quanto, a fronte della allegazione della totale assenza del padre dalla vita del minore, con il quale non ha alcun tipo di contatto, neppure telefonico, ormai da anni, lo stesso comportamento processuale del resistente, il quale è rimasto contumace, costituisce un elemento sintomatico del suo persistente disinteresse per le vicende relative alla vita del figlio e del suo sostanziale rifiuto di svolgere effettivamente il proprio ruolo genitoriale.
Ad ulteriore conferma, con provvedimento del Tribunale per i minorenni emesso in data
16/10/2023, è stato dichiarato decaduto dalla responsabilità genitoriale nei CP_1
confronti del figlio minore (vedi all. 2), essendo emersi a suo carico elementi di grave inadeguatezza rispetto al suo ruolo di padre.
3 Alla luce di quanto esposto, il Collegio ritiene che debba trovare conferma quanto già disposto in via provvisoria e urgente dal Giudice delegato con provvedimento del 14/03/2025 e per l'effetto deve essere disposto l'affidamento esclusivo del figlio minore alla madre, Persona_3
rimettendo solo a quest'ultima l'adozione delle scelte più rilevanti in merito alle condizioni di vita, alla salute, all'educazione, all'istruzione e alla residenza abituale dello stesso.
Quanto al diritto di visita del resistente nei confronti del minore, il Collegio ritiene, allo stato, di non poter prevedere una precisa regolamentazione, in ragione del fatto che, stando a quanto dedotto dalla , il resistente si sarebbe reso irreperibile e non avrebbe più alcun contatto Pt_1
con il figlio. Gli eventuali incontri padre-figli, qualora richiesti, dovranno essere rimessi alla volontà della madre.
Infine, sebbene non sia stato possibile ricostruire la situazione reddituale del resistente in ragione della sua mancata costituzione nel presente giudizio, occorre tenere conto che tutti gli oneri di mantenimento del figlio ricadono unicamente sulla madre in ragione della totale assenza del padre e la stessa ricorrente ha allegato che fino al mese di ottobre 2022 il corrispondeva a CP_1
titolo di mantenimento del figlio la somma di 400 euro mensili;
cosicchè deve essere confermato l'assegno di euro 400 mensili che il resistente dovrà versare per il mantenimento del minore entro il 5 di ogni mese, da rivalutare annualmente secondo gli indici Istat sul costo della vita, oltre al
50% delle spese straordinarie da sostenere nel loro interesse.
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate in dispositivo
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo:
1. affida il minore nato il [...] in [...] esclusiva alla madre, la Persona_4
quale potrà assumere ogni decisione anche di maggiore interesse per il figlio in materia
4 di istruzione, educazione, salute, scelta della residenza abituale, tenendo conto delle capacità, inclinazioni ed aspirazioni del figlio;
2. dispone che il figlio minore continui a vivere con la madre e che i rapporti padre-figlio,
se richiesti, avvengano previo assenso della , che ne valuterà i tempi e i modi Pt_2
nell'esclusivo interesse del figlio;
3. dispone che versi in favore di la somma di CP_1 Parte_1
euro 400, entro il giorno di 5 di ogni mese, a titolo di contributo al mantenimento del figlio, oltre al 50% delle spese straordinarie (mediche non coperte dal SSN,
scolastiche, sportive, ludiche e ricreative) relative al figlio Per_1
4. condanna a corrispondere all'Erario le spese di lite che liquida in CP_1
euro 3809,00, oltre spese generali, IVA e CPA
Valore della causa: indeterminabile - complessità bassa
Fase Compenso
Fase di studio della controversia, valore minimo: € 851,00
Fase introduttiva del giudizio, valore minimo: € 602,00
Fase istruttoria e/o di trattazione, valore minimo: € 903,00
Fase decisionale, valore minimo: € 1.453,00
Compenso tabellare (valori minimi) € 3.809,00
Manda alla Cancelleria per le comunicazioni alle parti e al P.M.
Così deciso in Cagliari, il 28/04/2025, nella Camera di Consiglio civile del Tribunale.
Il Presidente
Giorgio Latti
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