Sentenza 10 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 10/03/2025, n. 1522 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 1522 |
| Data del deposito : | 10 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA SEZIONE VIII CIVILE così composta:
Franca Mangano Presidente
Riccardo Massera Consigliere rel.
Caterina Garufi Consigliere riunita in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 680 dell'anno 2020, promossa da
(C.F. , rappresentata e difesa dall'avv. Parte_1 C.F._1
BERNARDO CARTONI;
- Attrice in revocazione - contro
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'avv. Controparte_1 C.F._2
GIUSEPPE EGIDIO ZACCARIA e dall'avv. ROSA ZACCARIA;
- Convenuta in revocazione -
OGGETTO: Revocazione della sentenza ex artt. 395 e ss. c.p.c. avverso la sentenza della Corte d'appello di Roma n. 7284/2019 pubblicata il 26/11/2019, in punto di distanze legali.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con sentenza n. 7284/2019 del 26.11.2019 questa Corte di appello, IV Sezione civile, ha respinto l'appello proposto da avverso la sentenza del Parte_1
Tribunale di Tivoli – Sezione distaccata di Castelnuovo di Porto n. 353/2013, che a definizione del procedimento da lei introdotto aveva così statuito: «1. accoglie la domanda di parte attrice limitatamente alla tettoia ordinando alla convenuta di arretrarla sino a portarla alla distanza di dieci metri dalla parete dell'edificio di
2. respinge le ulteriori domande dell'attrice;
3. in accoglimento Parte_1 della domanda riconvenzionale della convenuta ordina all'attrice di arretrare il proprio edificio sino a portarlo alla distanza di metri tre dal confine con la proprietà di 4. rigetta le ulteriori domande riconvenzionali della convenuta;
5. Controparte_1 spese di lite compensate;
6. pone le spese di Consulenza a carico di entrambe le parti al 50% ciascuna.».
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2. ha chiesto la revocazione della sentenza per errore di fatto Parte_1 derivante da omesso esame di un fatto decisivo, ai sensi dell'art. 395, n. 4, c.p.c. chiedendo, nel merito, il rigetto della domanda riconvenzionale della convenuta. ha chiesto il rigetto dell'impugnazione e la condanna dell'attrice ai Controparte_1 sensi dell'art. 96, terzo comma, c.p.c., deducendo l'inammissibilità e infondatezza della revocazione.
3. L'impugnazione è inammissibile.
Gli artt. 325 e 326 prevedono che la revocazione si propone nel termine perentorio di trenta giorni dalla notificazione della sentenza (al di fuori dei casi di revocazione straordinaria previsti dall'art. 396 c.p.c., che nella specie non sono stati evocati).
Nel caso in esame è pacifico, per essere le circostanze allegate da entrambe le parti e per avere la convenuta prodotto copia (sia pur in formato pdf immagine) della notifica da lei effettuata, che la sentenza impugnata è stata notificata il
26.11.2019 e che l'atto di citazione per revocazione è stato notificato il 24.1.2020, quando cioè il termine di trenta giorni era abbondantemente decorso.
4. Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo secondo i parametri previsti dal d.m. 10 marzo 2014, n. 55, per le cause di valore pari a 25.000 € (come indicato dalla stessa parte attrice), attenendosi ai valori minimi in considerazione della scarsa complessità del procedimento e con esclusione dei compensi per la fase istruttoria, non svolta.
4.1. Occorre però prendere atto che parte attrice ha introdotto la causa in assenza della procura speciale prevista dall'art. 398, terzo comma, c.p.c.: nell'epigrafe dell'atto di citazione si fa riferimento ad una «procura apposta in calce al presente ricorso» che però non è presente né nell'atto introduttivo né nei suoi allegati, e nemmeno è stata prodotta in corso di causa. La questione, rilevabile d'ufficio, è stata sollevata dalla convenuta con le memorie depositate il 14 gennaio 2025, ma sul punto parte attrice nulla ha replicato nelle memorie depositate il successivo 21 gennaio, né ha depositato memorie di replica.
La rilevata inammissibilità dell'impugnazione rende superflua ogni valutazione circa la possibilità di concedere a parte attrice un termine per sanare il difetto di procura.
Tuttavia, «In materia di disciplina delle spese processuali, nel caso di azione o di impugnazione promossa dal difensore senza effettivo conferimento della procura da parte del soggetto nel cui nome egli dichiari di agire nel giudizio o nella fase di giudizio di che trattasi (come nel caso di inesistenza della procura "ad litem" o falsa o rilasciata da soggetto diverso da quello dichiaratamente rappresentato o per processi o fasi di processo diverse da quello per il quale l'atto è speso), l'attività del difensore non riverbera alcun effetto sulla parte e resta attività processuale di cui il
Pag. 2 di 3 legale assume esclusivamente la responsabilità e, conseguentemente, è ammissibile la sua condanna a pagare le spese del giudizio;
diversamente, invece, nel caso di invalidità o sopravvenuta inefficacia della procura "ad litem", non è ammissibile la condanna del difensore alle spese del giudizio, in quanto l'attività processuale è provvisoriamente efficace e la procura, benché sia nulla o invalida, è tuttavia idonea a determinare l'instaurazione di un rapporto processuale con la parte rappresentata, che assume la veste di potenziale destinataria delle situazioni derivanti dal processo» (Cass. Sez. 6, 16/11/2021, n. 34638, Rv. 663013 - 01).
Nel caso in esame la procura è inesistente, e pertanto la condanna al rimborso delle spese deve essere pronunciata nei confronti dell'avvocato.
5. Sussistono inoltre i presupposti per dichiarare la responsabilità della parte attrice ai sensi dell'art. 96, terzo comma, c.p.c., avendo essa agito in palese violazione dei canoni di diligenza, così oltretutto contribuendo ad aggravare inutilmente il carico di lavoro gravante sull'ufficio giudiziario.
Il difensore deve quindi essere condannato al pagamento di una ulteriore somma di denaro che alla luce di tutte le circostanze del caso concreto si ritiene equo determinare in misura corrispondente alla metà di quanto liquidato a titolo di spese di lite.
6. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater d.P.R. n. 115 del 2002, inoltre, la Corte deve dare atto che l'avvocato attore è tenuto al versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.
P.Q.M.
la Corte, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) dichiara inammissibile l'impugnazione;
2) condanna l'avv. Bernardo Cartoni al rimborso in favore di parte convenuta delle spese del presente procedimento, che liquida in 2.000 € per compenso di avvocato, oltre spese generali 15%, Iva e Cpa come per legge, da distrarsi in favore del difensore dichiaratosi antistatario;
3) condanna l'avv. Bernardo Cartoni al pagamento in favore di ai Controparte_1 sensi dell'art. 96, terzo comma, c.p.c., della somma di 1.000 €;
4) dà atto che l'avvocato di parte attrice è tenuto al versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione il 06/03/2025
Il Consigliere estensore
Riccardo Massera La Presidente
Franca Mangano
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