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Sentenza 8 aprile 2025
Sentenza 8 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brindisi, sentenza 08/04/2025, n. 562 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brindisi |
| Numero : | 562 |
| Data del deposito : | 8 aprile 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI BRINDISI
Sezione Civile
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Brindisi in composizione monocratica nella persona del dott. Giovanna
MANCA ha emesso ai sensi dell'art. 281 quinques c.p.c. la seguente
SENTENZA
Nel procedimento civile iscritto al n. 759/2024 R.G., avente ad oggetto “Appello avverso sentenza n. 1340/2023 – Giudice di Pace di Brindisi in materia di opposizione a verbale di accertamento violazione codice della strada” promossa da
(c.f. ) rappresentato, difeso ed elettivamente Parte_1 C.F._1
domiciliato presso lo studio degli Avv.ti MASI MARCO e MASI ELIA sito in Brindisi al
Viale S. Giovanni Bosco n. 55; appellante contro
(P. IVA nella persona del Sindaco pro Controparte_1 P.IVA_1 tempore, rappresentato e difeso dall'Avv. NACCI LUANA, elettivamente domiciliato presso la sede Municipale in Mesagne (Br) alla Via Roma n. 4; appellato e appellante in via incidentale
FATTO E DIRITTO
La presente sentenza viene redatta in forma sintetica omettendo di riportare la parte relativa allo svolgimento del processo a norma dell'art. 132, comma 2, n.4 c.p.c., per come novellato dall'art. 45, comma 17 legge 69/2009.
1 proprietario dell'autovettura Tg. FN851KJ, ha interposto appello Parte_1
avverso la sentenza n. 1340/2023, depositata il 18.09.2023, emessa dal Giudice di Pace di
Brindisi in accoglimento dell'opposizione proposta avverso il verbale di contestazione n.
001243/X/23 – 003424/23 del 26.04.2023, per la violazione dell'art. 142, comma 7, C.d.S., elevato dalla Polizia Locale di in data 20.04.2023 perché “alla guida del veicolo CP_1
indicato, percorreva un tratto di strada sottoposto a limitazioni di velocità, superando di non oltre 10 km/h il limite” accertata a mezzo dispositivo mobile “Autovelox 106”.
In particolare, l'appellante ha esposto che la pronuncia impugnata, pur accogliendo l'opposizione, aveva erroneamente compensato tra le parti le spese di lite, così violando i principi di cui agli artt. 91 e 92 c.p.c., in difetto dei presupposti legittimanti la compensazione ed ancora lamentando il vizio di contraddittorietà della motivazione.
Tanto premesso, ha concluso per l'accoglimento del gravame e la Parte_1
riforma della gravata sentenza con condanna del al pagamento delle Controparte_1
spese processuali di entrambi i gradi di giudizio da distrarre in favore dei procuratori antistatari avv.ti Masi Marco ed Elia Marco con rimborso del contributo unificato.
Instaurato il contraddittorio il si è costituito con comparsa di Controparte_1
costituzione e risposta depositata il 10.06.2024 eccependo l'infondatezza del gravame principale e spiegando a sua volta appello incidentale deducendo l'erronea interpretazione della normativa, la contraddittorietà ed illogicità della motivazione in merito all'inosservanza della mancanza della segnaletica informativa della installazione della apparecchiatura elettronica del controllo del traffico e conseguentemente chiedendo di riformare la sentenza di primo grado, con rigetto dell'opposizione spiegata in prime cure e condanna dell'opponente alla rifusione delle spese e competenze legali del doppio grado di giudizio.
La causa è stata decisa all'odierna udienza.
Ebbene l'appello incidentale proposto dall'ente convenuto - il cui esame è preliminare rispetto a quello spiegato in via principale con cui si lamenta la compensazione delle spese di lite – è fondato e va accolto per quanto di seguito.
La sentenza di prime cure ha accolto l'opposizione proposta, con motivazione laconica, muovendo dal presupposto che “[…] la modifica introdotta all'art. 142 c.d.s. impone che le postazioni di controllo per il rilevamento della velocità devono essere preventivamente
2 segnalate e ben visibili attraverso l'impiego dei cartelli e dei dispositivi di segnalazione luminosi. Il contenuto precettivo della norma, nel senso innanzi espresso, veniva colto nell'immediatezza della emanazione del decreto Bianchi, dal Ministero dell'Interno che con la circolare del 3.8.2007, nel condividere il carattere obbligatorio della disposizione,
(non causale è il verbo devono) precisava che nelle more della completa attuazione delle disposizioni ministeriali in corso di approvazione, fermo restando la cartellonistica di segnalazione delle postazioni fisse di controllo della velocità, già collocate sulle strade ed autostrade, le postazioni mobili di controllo dovranno essere segnalate ricorrendo ai dispositivi luminosi presenti sui veicoli di servizio che dovranno essere posizionati ad almeno 400 m dal punto in cui è collocato l'apparecchio di rilevamento della velocità”.
Il primo Giudice ha altresì affermato che “il convenuto attore sostanziale nel CP_1
giudizio di opposizione, onerato di dimostrare la fondatezza delle proprie ragioni e della esistenza di tutti i presupposti di fatto e di diritto che legittimano l'intero procedimento e consentono di dimostrare senza margine di errore, la sussistenza dei fatti costitutivi dell'illecito contestato, non ha provato il rispetto delle prescrizioni del d.l. 117/2007”.
Ebbene parte appellante, in via incidentale, ha rilevato l'erroneità di tale assunto deducendo che il verbale di accertamento - con riferimento all'osservanza delle norme relative alla corretta segnaletica informativa dell'istallazione delle apparecchiature – rispetta in maniera completa le disposizioni vigenti.
Ed invero, in relazione all'asserita omessa segnalazione dell'installazione dell'apparecchiatura autovelox, ha rimarcato che di segno diverso sono le informazioni contenute nel verbale di accertamento, nel quale è dato leggere che “sul tratto di strada interessatovi è installata segnaletica di preavviso verticale fissa, nonché segnaletica mobile 250 metri prima della postazione di rilevamento al Km 701,25, indicante la dicitura 'controllo elettronico della velocità' come previsto da Decreto MIT n. 283 del
13.06.2017”.
Tanto premesso, giova preliminarmente richiamare l'orientamento costante della giurisprudenza di legittimità secondo cui il verbale di accertamento per le infrazioni al codice stradale è un atto pubblico, che gode di fede privilegiata fino a querela di falso.
Sicché coglie nel segno il laddove evidenzia come la sentenza Controparte_1
giunga a conclusioni non corrette né in punto di fatto né in punto di diritto, in ordine
3 all'inosservanza della mancanza di segnaletica informativa di installazione della apparecchiatura elettronica e dunque in ordine all'inosservanza dell'art. 3 comma 1 lett. B del D.L. 117/2007 e del decreto di attuazione del 15.08.2007.
Premesso che le disposizioni in materia prevedono che tra rilevatori automatici della velocità e segnaletica di preavviso debba esserci una “distanza congrua” tale da consentire al conducente del veicolo di poter adeguare la propria condotta di guida (così Cassazione civile, sez. VI , 13/11/2020 , n. 25690) nella fattispecie emerge chiaramente dal verbale di accertamento – facente prova fino a querela di falso – che, oltre alla segnaletica di preavviso verticale fissa, la postazione di controllo (collocata al Km 701,500) era stata segnalata con apposita segnaletica mobile ad una distanza di 250 metri prima della postazione di rilevamento (collocata al Km 701,250), indicante la dicitura “controllo elettronico della velocità”. Ne discende pertanto che vi è prova del fatto che l'autovelox mobile utilizzato dalla Polizia Locale di fosse collocato ad una distanza consona CP_1
dal segnale, tale da consentire al guidatore di adeguarsi alla velocità prevista nel tratto di strada.
Sicché, alla luce di quanto sopra evidenziato, va riformata la sentenza di prime cure nella parte in cui si esprimono valutazioni contrastanti con il contenuto del verbale di accertamento, in quanto proveniente da un pubblico ufficiale.
Quanto alle ulteriori domande ed eccezioni in relazione alla prova fotografica, alla mancata immediata contestazione, all'asserita mancata omologazione, taratura e verifica di funzionamento dell'autovelox 106 – riproposte ai sensi dell'art. 346 c.p.c. – nonché già formulate dall'odierno appellato nelle controdeduzioni proposte dal Comando di Polizia
Municipale nel giudizio di primo grado - sono da ritenersi integralmente assorbite nell'appello incidentale.
Ad ogni buon conto, va evidenziato che tra i documenti depositati in allegato all'atto difensivo del nel giudizio di primo grado sono incluse tutte le Controparte_1 attestazioni comprovanti la funzionalità e l'attendibilità del rilevatore automatici di velocità, vale a dire: il certificato di taratura dell'apparecchio utilizzato emesso in data
03.01.2023 (con validità annuale); la certificazione di dichiarazione di conformità dell'apparecchio Autovelox 106 rilevatore n. 953948 CPU rilasciato da Controparte_2
[...
il modello Autovelox 106 a postazione mobile approvato e omologato con Decreto del
4 Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 3758 del 06.08.2014; n.5478 del
18.11.2014; n. 2405 del 28.05.2015; n. 3299 del 18.06.2015; n. 684 del 08.02.2016; n.
1276 del 06.03.2017; n. 4630 del 19.07.2017.
Quanto profilo dell'asserita mancata contestazione immediata, per dover di completezza,
è utile richiamare il pronunciamento della Suprema Corte secondo cui “in sede giudiziaria non può riconoscersi alcun margine di apprezzamento circa l'eventuale possibilità di effettuare la contestazione in forma immediata” e dunque in ordine alla sussistenza, nel caso concreto, di una delle ipotesi contemplate dall'art. 201, comma 1-bis del c.d.s.
(Cassazione civile Sez. VI ordinanza n. 23222 del 14 ottobre 2013) salvo il caso, beninteso, in cui controparte abbia fornito prova di segno opposto, assente nel caso di specie. Del resto “l'indicazione nel verbale di contestazione di una delle ragioni tra quelle indicate dall'art. 384 del regolamento di esecuzione ed attuazione del c.d.s., che rendono ammissibili la contestazione differita dell'infrazione – si è detto - rende, ipso facto, legittimo il verbale e la conseguente irrogazione della sanzione, senza che, in proposito, sussista alcun margine di apprezzamento, in sede giudiziaria, circa la possibilità concreta di contestazione immediata della violazione, dovendo escludersi che il sindacato del giudice della opposizione possa riguardare le scelte organizzative dell'amministrazione”
(Cass. civ. Sez. II, Sentenza n. 6432 del 19/03/2014).
Dalle risultanze processuali e dalla documentazione agli atti, ne discende che l'appello incidentale va accolto ed in riforma della sentenza n. 1340/2023, emessa dal Giudice di
Pace di Brindisi, va rigettata l'opposizione proposta da avverso il verbale Parte_1
di contestazione n. 001243/X/23 – 003424/23 del 26.04.2023 elevato dalla Polizia Locale di avendo l'amministrazione dato prova dell'illecito commesso depositando il CP_1 verbale di accertamento dell'illecito.
Le spese di lite seguono la soccombenza per il presente grado di giudizio e vanno liquidate come in dispositivo facendo applicazione degli onorari medi di cui al d.m.
55/2014 aggiornati al d.m. n. 147 del 13.08.2022 per le fasi di studio, introduttiva e decisoria.
Nulla per le spese di prime cure essendosi l'amministrazione difesa a mezzo di proprio funzionario.
P.Q.M.
5 Il Tribunale di Brindisi, sezione civile, in composizione monocratica nella persona del giudice dott.ssa Giovanna Manca definitivamente pronunciando sulla domanda in grado d'appello proposta da con ricorso in appello in data 14.03.2024 ogni Parte_1
diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa ed assorbita, così provvede:
1) accoglie l'appello incidentale proposto dal e, per l'effetto, in Controparte_1
riforma della sentenza n. 1340/2023, emessa dal Giudice di Pace di Brindisi, rigetta l'opposizione proposta da avverso il verbale di contestazione n. Parte_1
001243/X/23 – 003424/23 del 26.04.2023, elevato dalla Polizia Locale di CP_1
2) condanna al pagamento in favore del delle Parte_1 Controparte_1 spese di lite del presente grado di giudizio, che liquida in complessivi € 536,50 di cui € 64,50 per spese ed € 462,00 per compensi oltre 15% per rimb. forf. CAP e
IVA, se dovuti;
3) rigetta l'appello principale.
Brindisi, lì 08.04.2025
Il Giudice
Dott. Giovanna Manca
Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione del Funzionario Addetto all'Ufficio per il Processo, dott.ssa Francesca Carrozzo
6
Sezione Civile
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Brindisi in composizione monocratica nella persona del dott. Giovanna
MANCA ha emesso ai sensi dell'art. 281 quinques c.p.c. la seguente
SENTENZA
Nel procedimento civile iscritto al n. 759/2024 R.G., avente ad oggetto “Appello avverso sentenza n. 1340/2023 – Giudice di Pace di Brindisi in materia di opposizione a verbale di accertamento violazione codice della strada” promossa da
(c.f. ) rappresentato, difeso ed elettivamente Parte_1 C.F._1
domiciliato presso lo studio degli Avv.ti MASI MARCO e MASI ELIA sito in Brindisi al
Viale S. Giovanni Bosco n. 55; appellante contro
(P. IVA nella persona del Sindaco pro Controparte_1 P.IVA_1 tempore, rappresentato e difeso dall'Avv. NACCI LUANA, elettivamente domiciliato presso la sede Municipale in Mesagne (Br) alla Via Roma n. 4; appellato e appellante in via incidentale
FATTO E DIRITTO
La presente sentenza viene redatta in forma sintetica omettendo di riportare la parte relativa allo svolgimento del processo a norma dell'art. 132, comma 2, n.4 c.p.c., per come novellato dall'art. 45, comma 17 legge 69/2009.
1 proprietario dell'autovettura Tg. FN851KJ, ha interposto appello Parte_1
avverso la sentenza n. 1340/2023, depositata il 18.09.2023, emessa dal Giudice di Pace di
Brindisi in accoglimento dell'opposizione proposta avverso il verbale di contestazione n.
001243/X/23 – 003424/23 del 26.04.2023, per la violazione dell'art. 142, comma 7, C.d.S., elevato dalla Polizia Locale di in data 20.04.2023 perché “alla guida del veicolo CP_1
indicato, percorreva un tratto di strada sottoposto a limitazioni di velocità, superando di non oltre 10 km/h il limite” accertata a mezzo dispositivo mobile “Autovelox 106”.
In particolare, l'appellante ha esposto che la pronuncia impugnata, pur accogliendo l'opposizione, aveva erroneamente compensato tra le parti le spese di lite, così violando i principi di cui agli artt. 91 e 92 c.p.c., in difetto dei presupposti legittimanti la compensazione ed ancora lamentando il vizio di contraddittorietà della motivazione.
Tanto premesso, ha concluso per l'accoglimento del gravame e la Parte_1
riforma della gravata sentenza con condanna del al pagamento delle Controparte_1
spese processuali di entrambi i gradi di giudizio da distrarre in favore dei procuratori antistatari avv.ti Masi Marco ed Elia Marco con rimborso del contributo unificato.
Instaurato il contraddittorio il si è costituito con comparsa di Controparte_1
costituzione e risposta depositata il 10.06.2024 eccependo l'infondatezza del gravame principale e spiegando a sua volta appello incidentale deducendo l'erronea interpretazione della normativa, la contraddittorietà ed illogicità della motivazione in merito all'inosservanza della mancanza della segnaletica informativa della installazione della apparecchiatura elettronica del controllo del traffico e conseguentemente chiedendo di riformare la sentenza di primo grado, con rigetto dell'opposizione spiegata in prime cure e condanna dell'opponente alla rifusione delle spese e competenze legali del doppio grado di giudizio.
La causa è stata decisa all'odierna udienza.
Ebbene l'appello incidentale proposto dall'ente convenuto - il cui esame è preliminare rispetto a quello spiegato in via principale con cui si lamenta la compensazione delle spese di lite – è fondato e va accolto per quanto di seguito.
La sentenza di prime cure ha accolto l'opposizione proposta, con motivazione laconica, muovendo dal presupposto che “[…] la modifica introdotta all'art. 142 c.d.s. impone che le postazioni di controllo per il rilevamento della velocità devono essere preventivamente
2 segnalate e ben visibili attraverso l'impiego dei cartelli e dei dispositivi di segnalazione luminosi. Il contenuto precettivo della norma, nel senso innanzi espresso, veniva colto nell'immediatezza della emanazione del decreto Bianchi, dal Ministero dell'Interno che con la circolare del 3.8.2007, nel condividere il carattere obbligatorio della disposizione,
(non causale è il verbo devono) precisava che nelle more della completa attuazione delle disposizioni ministeriali in corso di approvazione, fermo restando la cartellonistica di segnalazione delle postazioni fisse di controllo della velocità, già collocate sulle strade ed autostrade, le postazioni mobili di controllo dovranno essere segnalate ricorrendo ai dispositivi luminosi presenti sui veicoli di servizio che dovranno essere posizionati ad almeno 400 m dal punto in cui è collocato l'apparecchio di rilevamento della velocità”.
Il primo Giudice ha altresì affermato che “il convenuto attore sostanziale nel CP_1
giudizio di opposizione, onerato di dimostrare la fondatezza delle proprie ragioni e della esistenza di tutti i presupposti di fatto e di diritto che legittimano l'intero procedimento e consentono di dimostrare senza margine di errore, la sussistenza dei fatti costitutivi dell'illecito contestato, non ha provato il rispetto delle prescrizioni del d.l. 117/2007”.
Ebbene parte appellante, in via incidentale, ha rilevato l'erroneità di tale assunto deducendo che il verbale di accertamento - con riferimento all'osservanza delle norme relative alla corretta segnaletica informativa dell'istallazione delle apparecchiature – rispetta in maniera completa le disposizioni vigenti.
Ed invero, in relazione all'asserita omessa segnalazione dell'installazione dell'apparecchiatura autovelox, ha rimarcato che di segno diverso sono le informazioni contenute nel verbale di accertamento, nel quale è dato leggere che “sul tratto di strada interessatovi è installata segnaletica di preavviso verticale fissa, nonché segnaletica mobile 250 metri prima della postazione di rilevamento al Km 701,25, indicante la dicitura 'controllo elettronico della velocità' come previsto da Decreto MIT n. 283 del
13.06.2017”.
Tanto premesso, giova preliminarmente richiamare l'orientamento costante della giurisprudenza di legittimità secondo cui il verbale di accertamento per le infrazioni al codice stradale è un atto pubblico, che gode di fede privilegiata fino a querela di falso.
Sicché coglie nel segno il laddove evidenzia come la sentenza Controparte_1
giunga a conclusioni non corrette né in punto di fatto né in punto di diritto, in ordine
3 all'inosservanza della mancanza di segnaletica informativa di installazione della apparecchiatura elettronica e dunque in ordine all'inosservanza dell'art. 3 comma 1 lett. B del D.L. 117/2007 e del decreto di attuazione del 15.08.2007.
Premesso che le disposizioni in materia prevedono che tra rilevatori automatici della velocità e segnaletica di preavviso debba esserci una “distanza congrua” tale da consentire al conducente del veicolo di poter adeguare la propria condotta di guida (così Cassazione civile, sez. VI , 13/11/2020 , n. 25690) nella fattispecie emerge chiaramente dal verbale di accertamento – facente prova fino a querela di falso – che, oltre alla segnaletica di preavviso verticale fissa, la postazione di controllo (collocata al Km 701,500) era stata segnalata con apposita segnaletica mobile ad una distanza di 250 metri prima della postazione di rilevamento (collocata al Km 701,250), indicante la dicitura “controllo elettronico della velocità”. Ne discende pertanto che vi è prova del fatto che l'autovelox mobile utilizzato dalla Polizia Locale di fosse collocato ad una distanza consona CP_1
dal segnale, tale da consentire al guidatore di adeguarsi alla velocità prevista nel tratto di strada.
Sicché, alla luce di quanto sopra evidenziato, va riformata la sentenza di prime cure nella parte in cui si esprimono valutazioni contrastanti con il contenuto del verbale di accertamento, in quanto proveniente da un pubblico ufficiale.
Quanto alle ulteriori domande ed eccezioni in relazione alla prova fotografica, alla mancata immediata contestazione, all'asserita mancata omologazione, taratura e verifica di funzionamento dell'autovelox 106 – riproposte ai sensi dell'art. 346 c.p.c. – nonché già formulate dall'odierno appellato nelle controdeduzioni proposte dal Comando di Polizia
Municipale nel giudizio di primo grado - sono da ritenersi integralmente assorbite nell'appello incidentale.
Ad ogni buon conto, va evidenziato che tra i documenti depositati in allegato all'atto difensivo del nel giudizio di primo grado sono incluse tutte le Controparte_1 attestazioni comprovanti la funzionalità e l'attendibilità del rilevatore automatici di velocità, vale a dire: il certificato di taratura dell'apparecchio utilizzato emesso in data
03.01.2023 (con validità annuale); la certificazione di dichiarazione di conformità dell'apparecchio Autovelox 106 rilevatore n. 953948 CPU rilasciato da Controparte_2
[...
il modello Autovelox 106 a postazione mobile approvato e omologato con Decreto del
4 Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 3758 del 06.08.2014; n.5478 del
18.11.2014; n. 2405 del 28.05.2015; n. 3299 del 18.06.2015; n. 684 del 08.02.2016; n.
1276 del 06.03.2017; n. 4630 del 19.07.2017.
Quanto profilo dell'asserita mancata contestazione immediata, per dover di completezza,
è utile richiamare il pronunciamento della Suprema Corte secondo cui “in sede giudiziaria non può riconoscersi alcun margine di apprezzamento circa l'eventuale possibilità di effettuare la contestazione in forma immediata” e dunque in ordine alla sussistenza, nel caso concreto, di una delle ipotesi contemplate dall'art. 201, comma 1-bis del c.d.s.
(Cassazione civile Sez. VI ordinanza n. 23222 del 14 ottobre 2013) salvo il caso, beninteso, in cui controparte abbia fornito prova di segno opposto, assente nel caso di specie. Del resto “l'indicazione nel verbale di contestazione di una delle ragioni tra quelle indicate dall'art. 384 del regolamento di esecuzione ed attuazione del c.d.s., che rendono ammissibili la contestazione differita dell'infrazione – si è detto - rende, ipso facto, legittimo il verbale e la conseguente irrogazione della sanzione, senza che, in proposito, sussista alcun margine di apprezzamento, in sede giudiziaria, circa la possibilità concreta di contestazione immediata della violazione, dovendo escludersi che il sindacato del giudice della opposizione possa riguardare le scelte organizzative dell'amministrazione”
(Cass. civ. Sez. II, Sentenza n. 6432 del 19/03/2014).
Dalle risultanze processuali e dalla documentazione agli atti, ne discende che l'appello incidentale va accolto ed in riforma della sentenza n. 1340/2023, emessa dal Giudice di
Pace di Brindisi, va rigettata l'opposizione proposta da avverso il verbale Parte_1
di contestazione n. 001243/X/23 – 003424/23 del 26.04.2023 elevato dalla Polizia Locale di avendo l'amministrazione dato prova dell'illecito commesso depositando il CP_1 verbale di accertamento dell'illecito.
Le spese di lite seguono la soccombenza per il presente grado di giudizio e vanno liquidate come in dispositivo facendo applicazione degli onorari medi di cui al d.m.
55/2014 aggiornati al d.m. n. 147 del 13.08.2022 per le fasi di studio, introduttiva e decisoria.
Nulla per le spese di prime cure essendosi l'amministrazione difesa a mezzo di proprio funzionario.
P.Q.M.
5 Il Tribunale di Brindisi, sezione civile, in composizione monocratica nella persona del giudice dott.ssa Giovanna Manca definitivamente pronunciando sulla domanda in grado d'appello proposta da con ricorso in appello in data 14.03.2024 ogni Parte_1
diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa ed assorbita, così provvede:
1) accoglie l'appello incidentale proposto dal e, per l'effetto, in Controparte_1
riforma della sentenza n. 1340/2023, emessa dal Giudice di Pace di Brindisi, rigetta l'opposizione proposta da avverso il verbale di contestazione n. Parte_1
001243/X/23 – 003424/23 del 26.04.2023, elevato dalla Polizia Locale di CP_1
2) condanna al pagamento in favore del delle Parte_1 Controparte_1 spese di lite del presente grado di giudizio, che liquida in complessivi € 536,50 di cui € 64,50 per spese ed € 462,00 per compensi oltre 15% per rimb. forf. CAP e
IVA, se dovuti;
3) rigetta l'appello principale.
Brindisi, lì 08.04.2025
Il Giudice
Dott. Giovanna Manca
Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione del Funzionario Addetto all'Ufficio per il Processo, dott.ssa Francesca Carrozzo
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