Sentenza 12 giugno 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 12/06/2001, n. 7898 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 7898 |
| Data del deposito : | 12 giugno 2001 |
Testo completo
N A IO L L Z E A D R T Aula A IS T. G R E 'A R sibili miti..7.89.8/01 L A 7 L 1 DEL PO ITALIANA OGGETTO: Sanzioni amministrative D REPU E 3 D olazioni del codice della strada - E . T I N ata co azione immediata: N S * 3 E N 6 E S E S "E G G I A LA CO TE SUPREMA SEZIONE PRIMA CIVILE composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Presidente R.G. N. 17512/99. Dott. Pellegrino SENOFONTE Consigliere Dott. Giammarco CAPPUCCIO Consigliere Cron. 18217 Dott. Ugo Riccardo PANEBIANCO Cons. Relatore Rep. Dott. Ugo VITRONE Ud. 27.3.01. Consigliere Dott. Donato PLENTEDA ha pronunciato la seguente: S E N T EN ZA sul ricorso proposto da: PREFETTURA DI SONDRIO, in persona del prefetto in carica, elettivamente domiciliato in Roma, Via dei Portoghesi, n. 12, presso l'Avvocatura Generale dello Stato, che la rappresenta e difende per leg- ge;
ricorrente
contro
BORMIO EDILTRASPORTI s.n.c.; intimata avverso la sentenza del Pretore di Sondrio - Sede Distaccata di Tirano n. 110 pubblicata il 19 giu- gno 1998; 939 2001 udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 27 marzo 2001 dal Relatore Cons. Ugo VITRONE;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procu- ratore Generale Dott. Orazio FRAZZINI, che ha con- cluso per l'accoglimento del ricorso;
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con ricorso del 14 luglio 1997 la Bormio Edil- trasporti s.n.c. conveniva in giudizio dinanzi al Pretore di Sondrio - Sede Distaccata di Tirano il Prefetto di Sondrio proponendo opposizione contro l'ordinanza-ingiunzione con la quale le era stato intimato il pagamento della somma di £. 479.600 a titolo di sanzione pecuniaria amministrativa per violazione dell'art. 142 cod. strad. Osservava l'opponente che nel verbale redatto dalla polizia stradale non era stata indicata con esattezza la località in cui l'infrazione era stata commessa e che non sarebbe consentito all'ente proprietario della strada prescrivere limiti massimi di velocità inferiori a quelli generalmente previsti in assenza di una situazione di comprovato pericolo. Con sentenza del 26 maggio - 19 giugno 1998 il pretore accoglieva il ricorso in base alla conside- razione che la località indicata nel verbale come 2 Tovo Sant'Agata non corrispondeva a quella indicata nella fotografia scattata dall'apparecchio rilevato re che si riferiva ad una località posta in altro comune, con conseguente violazione dell'art. 384, lett. e), del regolamento richiamato dall'art. 200 cod. strad. Nella specie, inoltre concorreva una ul teriore causa di nullità in quanto la contestazione non era avvenuta immediatamente, poiché il verbale dell'infrazione era stato notificato oltre due mesi dopo l'avvenuto accertamento. Contro la sentenza ricorre per cassazione con un unico complesso motivo la Prefettura di Sondrio. Non ha presentato difese la Bormio Ediltra- sporti s.n.c. MO TIVI DELLA DECISIONE La ricorrente denuncia la violazione e la fal- sa applicazione degli artt. 142 e 201 cod. strad. e dell'art. 384, lett. e), del relativo regolamento in relazione all'art. 360, nn. 3 e 5, cod. proc. civ., e sostiene che la erronea indicazione della località in cui si è verificata l'infrazione, posta a confine tra i comuni di Tovo Sant'Agata e Mazzo di Valtellina dovrebbe considerarsi un mero errore materiale del tutto ininfluente agli effetti della corretta identificazione del luogo dell'infrazione 3 in quanto il trasgressore ha potuto validamente e- sercitare il proprio diritto di difesa contestando nel merito la sussistenza dell'infrazione a lui a- scritta;
afferma, inoltre, che la norma posta a fon damento della sentenza impugnata prevede espressa- mente i casi in cui la è consentita la deroga al- l'obbligo della contestazione immediata dell'infra- zione, tra i quali rientra appunto quello in cui l'accertamento della violazione era stato effettua- to а mezzo di apposito apparecchio di rilevazione che consente la determinazione dell'illecito in tem po successivo, ovvero solo dopo che il veicolo og- getto dell'accertamento sia già a distanza del po- sto di rilevazione;
ribadisce, infine la tempestivi tà della notificazione del verbale di contravvenzio ne, avvenuta nel pieno rispetto del termine di cen- tocinquanta giorni dall'accertamento dell'infrazio- ne. Il ricorso, che si articola in una triplice censura, merita accoglimento nei limiti meglio ap- presso specificati. Va innanzi tutto accolto il primo profilo del- la censura proposta dall'Amministrazione poiché la errata indicazione della località nella quale l'in frazione sarebbe stata commessa costituisce una me- 4 ra irregolarità del tutto irrilevante quando non ne impedisca in concreto l'identificazione e non com- porti perciò pregiudizio per il diritto di difesa dell'opponente, come nella specie si verifica, in quanto nel giudizio di opposizione sono state formu late difese nel merito con riferimento alle condi- zioni della strada percorsa dal veicolo dell'oppo- nente. Con i successivi profili della censura in esa- l'Amministrazione ricorrente censura la motiva- me zione della sentenza impugnata nella parte in cui ha evidenziato che la contestazione della violazio- ne non solo non è avvenuta immediatamente, ma sareb be anche tardiva essendo stato il relativo verbale notificato dopo oltre due mesi dall'accertamento. Sostiene la ricorrente che nella specie non stata tempestiva, ma che lasolo la notificazione contestazione è stata effettuata correttamente ai sensi dell'art. 384, lett. e) del regolamento del codice della strada il quale enuncia espressamente tra i casi in cui questa può non essere immediata quello in cui l'accertamento della violazione sia avvenuto per mezzo di apposito apparecchio di rile- vamento. Con riferimento al secondo profilo della cen- 5 sura in esame, premesso che la sentenza impugnata non sembra conferire autonoma rilevanza tra i moti- vi di accoglimento dell'opposizione alla pretesa tardività della notificazione del verbale di accer- tamento della violazione, merita consenso il rilie- vo della ricorrente secondo cui la notificazione del verbale di accertamento è avvenuta nella specie con pieno rispetto del termine di centocinquanta giorni prescritto dall'art. 201 cod. strad. Passando all'esame dell'ultimo profilo di cen- sura articolato dalla ricorrente, esso merita acco- glimento, sia pure in relazione alla sola denuncia del vizio di motivazione. Va ricordato al riguardo che la disposizione generale in tema di contestazione delle sanzioni am ministrative contenuta nell'art. 14 della legge n. 689 del 1981 secondo cui la mancata contestazione immediata dell'infrazione, anche quando ne sussista la possibilità, non costituisce causa di estinzione dell'obbligazione di pagamento della sanzione pecu- niaria quando abbia avuto luogo la tempestiva con- testazione a mezzo di notificazione del verbale di accertamento incontra una deroga nella disciplina dettata in tema di violazioni delle norme sulla circolazione stradale dagli artt. 200 e 201 cod. 6 strad., a tenore dei quali la violazione, quando è possibile, deve essere immediatamente contestata, e, in mancanza di contestazione immediata, debbono essere indicati nel verbale notificato al trasgres- sore i motivi della asserita impossibilità. Da ciò consegue che il giudice dell'opposizio- ne deve annullare il verbale di accertamento della violazione ove ritenga che la contestazione immedia ta sarebbe stata in concreto possibile in relazione alle circostanze del caso. E' pur vero, tuttavia, che l'art. 384 del re- golamento di esecuzione del codice della strada i- dentifica alcuni casi di impossibilità di contesta- zione immediata e tra essi è compreso quello del- l'accertamento della violazione per mezzo di appo- siti apparecchi di rilevamento (lett. e), ma la circostanza puntualmente evidenziata dall'Ammini- strazione ricorrente non è sufficiente a integra- re il dedotto vizio di violazione di legge nella sentenza impugnata poiché, nell'ambito della dispo- sizione invocata, la più recente giurisprudenza (Cass. 21 febbraio 2001 n. 2494) ha introdotto una opportuna distinzione tra l'ipotesi in cui la rile- vazione dell'illecito sia stata effettuata con ap- parecchiatura che la consenta solo in tempo succes- 7 sivo ovvero dopo che il veicolo sia già a distanza dal posto di accertamento, da quella, prevista in via alternativa, che il veicolo fosse stato nella impossibilità di essere fermato un tempo utile e nei modi regolamentari. In tale ultima ipotesi, in- fatti, secondo quanto già affermato dalla giuri- sprudenza di questa Corte (Cass. novembre 1999, n. 12330), la suddetta impossibilità dev'essere va- lutata esclusivamente in relazione al servizio di vigilanza così come organizzato dall'Amministrazio- ne, e quale risulta dalla motivazione del verbale di accertamento che, nel caso di utilizzazione di apparecchiature diverse da quelle menzionate nella prima parte dell'art. 384, lett. e), del regol. cod. strad., deve obbligatoriamente indicare le ra- gioni della mancata contestazione immediata. E pertanto, poiché in tema di sanzioni ammini- strative il processo verbale di accertamento della violazione contestata, facendo parte del procedi- mento amministrativo, non è suscettibile di esame diretto nel giudizio di cassazione nel quale è con- sentito solo il riesame della correttezza logica e giuridica della motivazione con la quale il pretore ne abbia ritenuto la dedotta nullità (Cass. 19 no- vembre 1998, n. 11308), la sentenza impugnata de- 8 v'essere cassata con rinvio della causa ad altro giudice il quale, salva restando l'insindacabilità delle modalità di organizzazione del servizio di ac certamento della violazione dei limiti di velocità, che rientra nella discrezionalità amministrativa, riesaminerà il punto in contestazione fornendo cor- retta e adeguata motivazione in ordine alle giusti- ficazioni addotte nel verbale di accertamento circa l'impossibilità di contestazione immediata della violazione nel caso concreto. Al giudice di rinvio, che a seguito della sop- pressione della figura del pretore si individua nel Tribunale di Sondrio, viene rimessa altresì la pro- nuncia sulle spese del giudizio di cassazione.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa la senten- za impugnata e rinvia la causa al Tribunale di Son- drio cui rimette altresì la pronuncia sulle spese del giudizio di cassazione. Così deciso in Roma, il 27 marzo 2001. IL PRESIDENTE IL CONSIGLIERE EST. • Vitrows My, DEPOSITATA IN CANCELLERIA IN CANCELLERIA IL CANCELLIERE "ESENTE DA REGISTRAZIONE IL CANCELLIERE AR Di NU Oggi, AI SENSI DELL'ART. 9 DELLA Carie Dr No AR Di NU Ж нинго LEGGE 3-5-1947 N. 317" 9