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Sentenza 10 dicembre 2025
Sentenza 10 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 10/12/2025, n. 9536 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 9536 |
| Data del deposito : | 10 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1523/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
PRIMA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Serena Nicotra ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1523/2025 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. MANDARANO ANTONELLO, Parte_1 P.IVA_1 dell'avv. SCHIAVELLI MARIA GIULIA e dell'avv. BOGNETTI MARIA LODOVICA
APPELLANTE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. BONGIOVANNI LUCIO e CP_1 C.F._1
APPELLATA
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso ex art. 204 bis C.d.S., depositato in data 27 giugno 2023, ha proposto Parte_2 opposizione avverso 11 verbali di contestazione per violazione dell'articolo 7 comma 14 del C.d.S, notificati in data 6 febbraio 2019, perché il veicolo di proprietà della società Ald Automotive Italia, in uso alla ricorrente quale dipendente della società di noleggio, aveva circolato in zona ZTL senza il previo pagamento della prescritta tariffa.
Con separato ricorso, la ricorrente ha proposto opposizione avverso altri 3 verbali di infrazione relativi alla stessa violazione.
All'esito della riunione dei giudizi, con sentenza n. 3081/2024, depositata in data 11.7.2024 il giudice di pace di ha accolto i ricorsi, ritenendo configurabile l'esimente della buona fede di cui all'art. 3 della L. Pt_1
689/1981.
pagina 1 di 4 Con ricorso in appello il ha impugnato la predetta sentenza, chiedendone la riforma Parte_1 Pt_1 per i seguenti motivi:
1) il giudice di pace aveva errato nell'affermare che la ricorrente aveva noleggiato la autovettura sanzionata, in quanto la stessa era mera utilizzatrice del mezzo, quale dipendente della società beneficiaria del noleggio ed aveva omesso di esaminare l'eccezione svolta dal di assenza di Pt_1 legittimazione ad agire di e di carenza di interesse ad agire. Parte_2
Secondo la prospettazione dell'appellante, tale eccezione era fondata in quanto tutte le violazioni erano state contestate alla società proprietaria del veicolo e notificate nei termini di legge alla società locataria del veicolo stesso e la ricorrente, rimasta estranea ai provvedimenti emessi dall'amministrazione, non aveva quindi interesse a ricorrere contro le sanzioni;
2) violazione e falsa applicazione dell'art. 3 della L. 689/1981, non sussistendo uno stato di ignoranza incolpevole in capo alla parte, considerato che l'obbligo del pagamento del ticket per i veicoli ibridi con contributo emissivo di CO2>100 g/km e la scadenza in data 1 ottobre 2022 dell'esenzione prevista discendevano dall'ordinanza sindacale n. 693/2019, pubblicata sul sito del e Parte_1 adeguatamente pubblicizzata;
3) violazione e falsa applicazione degli artt. 8 e 8 bis della L. 689/1981 e dell'art. 198 del codice della strada, non essendo applicabile il cumulo giuridico al caso in esame, in cui erano configurabili violazioni commesse con distinte ed autonome condotte trasgressive. Inoltre, non era applicabile neppure la disposizione di cui all'art. 198 bis cds, così come modificato dalla L 108/20022, in quanto le violazioni contestate non rientravano nell'ambito delle violazioni delle norme relative alla circolazione da parte di un veicolo non avente i requisiti tecnici o amministrativi richiesti dalla legge.
Il ha quindi chiesto l'accoglimento dell'appello e il rigetto dei ricorsi proposti da . Pt_1 Parte_2
Si è costituita l'appellata contestando l'appello e chiedendone il rigetto, in quanto ritenuto infondato.
In particolare, l'appellata ha dedotto:
1) che era sussistente la legittimazione della parte ad impugnare i verbali ed il suo interesse ad agire ai sensi dell'art.196 cds, in qualità di autore della violazione, tenuto, come tale, al pagamento in solido della sanzione con gli altri soggetti indicati da tale norma;
2) che il giudice di pace aveva correttamente riconosciuto la sua buona fede, considerato il fatto che la stessa aveva sempre percorso per motivi familiari la medesima area nella consapevolezza di adottare un comportamento perfettamente lecito e che la delibera assunta dal tre anni e mezzo prima dei Pt_1 fatti non costituiva un valido mezzo di pubblicità per la collettività, tanto più se si considerava che non era mai stata mutata la cartellonistica all'ingresso dell'area C;
3) che era ravvisabile l'unitarietà della condotta sotto il profilo dell'elemento soggettivo, con conseguente applicazione della disciplina del cumulo oggettivo, tanto più alla luce del comportamento del Pt_1 che non aveva proceduto alla contestazione immediata dei divieti;
pagina 2 di 4 4) che inoltre era applicabile l'art. 198 bis cds vertendosi in tema di circolazione di un veicolo privo di un requisito tecnico relativo alla sua capacità inquinante per le emissioni di Co2.
Acquisito il fascicolo del giudizio di primo grado, all'udienza le parti hanno discusso la causa ed il giudice ha deciso la causa mediante lettura del dispositivo e della motivazione.
L'appello è fondato e merita accoglimento per le ragioni che seguono
Nella sentenza impugnata il giudice di pace non si è pronunciato sulle difese svolte dal relative al Pt_1 difetto di legittimazione a proporre l'opposizione da parte di ed alla sua carenza di interesse ad Parte_2 agire, fondate sul rilievo della notifica del verbale al solo proprietario ed alla società che ha stipulato il contratto di noleggio.
È pacifico che, diversamente da quanto affermato nella sentenza impugnata, la ricorrente è assegnataria del veicolo noleggiato dalla società quale dipendente della stessa. Controparte_2
Ciò posto, la giurisprudenza della Suprema Corte ha sempre negato la legittimazione attiva a proporre ricorso avverso la contestazione di violazione al codice della strada a persona diversa da quella alla quale è stato notificato il verbale. Ciò in quanto, essendo la notifica del verbale l'atto preordinato alla formazione del titolo esecutivo, il soggetto al quale non sia stato notificato tale verbale non avrebbe alcun interesse processuale alla proposizione del ricorso, in quanto nei suoi confronti non potrebbe mai prodursi un titolo idoneo alla riscossione coattiva della sanzione pecuniaria (cfr. Cass. 19 settembre 2005 n. 18474 e Cass. 22 febbraio 2024 n.4744).
La deroga a tale principio riguarda i casi in cui alla sanzione pecuniaria sia associata la sanzione accessoria della perdita dei punti, in quanto in tal caso vi è la responsabilità esclusiva del conducente e, nel caso in cui lo stesso si sia dichiarato autore della violazione, tale sanzione viene applicata senza ulteriori notifiche (Cass., 22 marzo
2012 n. 4605).
Non assume invece rilievo ai fini della valutazione della legittimazione e dell'interesse a ricorrere il mero interesse di fatto che il soggetto possa avere alla rimozione del provvedimento per sottrarsi all'esercizio dell'eventuale azione di regresso.
Il caso in esame rientra nel paradigma delineato dalle citate pronunce.
Invero, non risulta individuata come destinataria delle sanzioni nei verbali impugnati, che risultano Parte_2 notificati esclusivamente al proprietario ed alla società titolare del contratto di noleggio e non anche alla ricorrente, quale conducente del veicolo e trasgressore. Inoltre, i citati verbali hanno ad oggetto la irrogazione della sola sanzione pecuniaria.
Alla luce di ciò, va quindi accolto l'appello del risultando l'opposizione svolta da avverso Pt_1 Parte_2
i verbali di accertamento contestati con i due ricorsi proposti inammissibile per difetto di legittimazione a proporre opposizione.
Le spese del presente grado del giudizio di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo, in applicazione del DM 55/2014, con riduzione dei valori medi, non essendosi proceduto ad istruzione e tenuto conto della non particolare complessità delle questioni dedotte in giudizio.
pagina 3 di 4 Per quanto riguarda le spese di primo grado, in conformità al risalente orientamento della Corte di
Cassazione, “l'autorità amministrativa che ha emesso il provvedimento sanzionatorio, quando sta in giudizio personalmente o avvalendosi di un funzionario appositamente delegato (come è consentito dall'art. 23, comma
4, della l. 24 novembre 1981 n. 689), non può ottenere la condanna dell'opponente, che sia soccombente, al pagamento dei diritti di procuratore e degli onorari di avvocato, difettando le relative qualità nel funzionario amministrativo che sta in giudizio. In siffatta ipotesi l'amministrazione, pertanto, ha diritto solo alla rifusione delle spese, diverse da quelle generali, che abbia concretamente affrontato per lo svolgimento della difesa, da indicarsi in apposita nota” (Cass. 8678/1993).
Atteso che nel caso di specie non vi è evidenza di spese vive sostenute per lo svolgimento della difesa, non essendo a tal fine sufficiente la nota depositata dal in primo grado. Pt_1
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, in accoglimento dell'appello del avverso la Parte_1 sentenza n.3081/2024, depositata in data 11.7.2024 , disattesa ogni altra domanda, eccezione o conclusione:
- accoglie l'appello e, in riforma della sentenza impugnata, dichiara inammissibile l'opposizione svolta da
[...]
avverso i verbali di accertamento impugnati con i ricorsi depositati in data 27 giugno 2023 ed in data 11 Pt_2 settembre 2023 per carenza di legittimazione a proporre l'opposizione;
- condanna alla rifusione delle spese del secondo grado del giudizio a favore del Parte_2 Parte_1
che si liquidano in € 147,00 per contributo unificato ed in € 1276,00 per compensi professionali, oltre
[...] spese generali e oneri riflessi.
Milano, 10 dicembre 2025
Il Giudice
dott. Serena Nicotra
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
PRIMA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Serena Nicotra ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1523/2025 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. MANDARANO ANTONELLO, Parte_1 P.IVA_1 dell'avv. SCHIAVELLI MARIA GIULIA e dell'avv. BOGNETTI MARIA LODOVICA
APPELLANTE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. BONGIOVANNI LUCIO e CP_1 C.F._1
APPELLATA
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso ex art. 204 bis C.d.S., depositato in data 27 giugno 2023, ha proposto Parte_2 opposizione avverso 11 verbali di contestazione per violazione dell'articolo 7 comma 14 del C.d.S, notificati in data 6 febbraio 2019, perché il veicolo di proprietà della società Ald Automotive Italia, in uso alla ricorrente quale dipendente della società di noleggio, aveva circolato in zona ZTL senza il previo pagamento della prescritta tariffa.
Con separato ricorso, la ricorrente ha proposto opposizione avverso altri 3 verbali di infrazione relativi alla stessa violazione.
All'esito della riunione dei giudizi, con sentenza n. 3081/2024, depositata in data 11.7.2024 il giudice di pace di ha accolto i ricorsi, ritenendo configurabile l'esimente della buona fede di cui all'art. 3 della L. Pt_1
689/1981.
pagina 1 di 4 Con ricorso in appello il ha impugnato la predetta sentenza, chiedendone la riforma Parte_1 Pt_1 per i seguenti motivi:
1) il giudice di pace aveva errato nell'affermare che la ricorrente aveva noleggiato la autovettura sanzionata, in quanto la stessa era mera utilizzatrice del mezzo, quale dipendente della società beneficiaria del noleggio ed aveva omesso di esaminare l'eccezione svolta dal di assenza di Pt_1 legittimazione ad agire di e di carenza di interesse ad agire. Parte_2
Secondo la prospettazione dell'appellante, tale eccezione era fondata in quanto tutte le violazioni erano state contestate alla società proprietaria del veicolo e notificate nei termini di legge alla società locataria del veicolo stesso e la ricorrente, rimasta estranea ai provvedimenti emessi dall'amministrazione, non aveva quindi interesse a ricorrere contro le sanzioni;
2) violazione e falsa applicazione dell'art. 3 della L. 689/1981, non sussistendo uno stato di ignoranza incolpevole in capo alla parte, considerato che l'obbligo del pagamento del ticket per i veicoli ibridi con contributo emissivo di CO2>100 g/km e la scadenza in data 1 ottobre 2022 dell'esenzione prevista discendevano dall'ordinanza sindacale n. 693/2019, pubblicata sul sito del e Parte_1 adeguatamente pubblicizzata;
3) violazione e falsa applicazione degli artt. 8 e 8 bis della L. 689/1981 e dell'art. 198 del codice della strada, non essendo applicabile il cumulo giuridico al caso in esame, in cui erano configurabili violazioni commesse con distinte ed autonome condotte trasgressive. Inoltre, non era applicabile neppure la disposizione di cui all'art. 198 bis cds, così come modificato dalla L 108/20022, in quanto le violazioni contestate non rientravano nell'ambito delle violazioni delle norme relative alla circolazione da parte di un veicolo non avente i requisiti tecnici o amministrativi richiesti dalla legge.
Il ha quindi chiesto l'accoglimento dell'appello e il rigetto dei ricorsi proposti da . Pt_1 Parte_2
Si è costituita l'appellata contestando l'appello e chiedendone il rigetto, in quanto ritenuto infondato.
In particolare, l'appellata ha dedotto:
1) che era sussistente la legittimazione della parte ad impugnare i verbali ed il suo interesse ad agire ai sensi dell'art.196 cds, in qualità di autore della violazione, tenuto, come tale, al pagamento in solido della sanzione con gli altri soggetti indicati da tale norma;
2) che il giudice di pace aveva correttamente riconosciuto la sua buona fede, considerato il fatto che la stessa aveva sempre percorso per motivi familiari la medesima area nella consapevolezza di adottare un comportamento perfettamente lecito e che la delibera assunta dal tre anni e mezzo prima dei Pt_1 fatti non costituiva un valido mezzo di pubblicità per la collettività, tanto più se si considerava che non era mai stata mutata la cartellonistica all'ingresso dell'area C;
3) che era ravvisabile l'unitarietà della condotta sotto il profilo dell'elemento soggettivo, con conseguente applicazione della disciplina del cumulo oggettivo, tanto più alla luce del comportamento del Pt_1 che non aveva proceduto alla contestazione immediata dei divieti;
pagina 2 di 4 4) che inoltre era applicabile l'art. 198 bis cds vertendosi in tema di circolazione di un veicolo privo di un requisito tecnico relativo alla sua capacità inquinante per le emissioni di Co2.
Acquisito il fascicolo del giudizio di primo grado, all'udienza le parti hanno discusso la causa ed il giudice ha deciso la causa mediante lettura del dispositivo e della motivazione.
L'appello è fondato e merita accoglimento per le ragioni che seguono
Nella sentenza impugnata il giudice di pace non si è pronunciato sulle difese svolte dal relative al Pt_1 difetto di legittimazione a proporre l'opposizione da parte di ed alla sua carenza di interesse ad Parte_2 agire, fondate sul rilievo della notifica del verbale al solo proprietario ed alla società che ha stipulato il contratto di noleggio.
È pacifico che, diversamente da quanto affermato nella sentenza impugnata, la ricorrente è assegnataria del veicolo noleggiato dalla società quale dipendente della stessa. Controparte_2
Ciò posto, la giurisprudenza della Suprema Corte ha sempre negato la legittimazione attiva a proporre ricorso avverso la contestazione di violazione al codice della strada a persona diversa da quella alla quale è stato notificato il verbale. Ciò in quanto, essendo la notifica del verbale l'atto preordinato alla formazione del titolo esecutivo, il soggetto al quale non sia stato notificato tale verbale non avrebbe alcun interesse processuale alla proposizione del ricorso, in quanto nei suoi confronti non potrebbe mai prodursi un titolo idoneo alla riscossione coattiva della sanzione pecuniaria (cfr. Cass. 19 settembre 2005 n. 18474 e Cass. 22 febbraio 2024 n.4744).
La deroga a tale principio riguarda i casi in cui alla sanzione pecuniaria sia associata la sanzione accessoria della perdita dei punti, in quanto in tal caso vi è la responsabilità esclusiva del conducente e, nel caso in cui lo stesso si sia dichiarato autore della violazione, tale sanzione viene applicata senza ulteriori notifiche (Cass., 22 marzo
2012 n. 4605).
Non assume invece rilievo ai fini della valutazione della legittimazione e dell'interesse a ricorrere il mero interesse di fatto che il soggetto possa avere alla rimozione del provvedimento per sottrarsi all'esercizio dell'eventuale azione di regresso.
Il caso in esame rientra nel paradigma delineato dalle citate pronunce.
Invero, non risulta individuata come destinataria delle sanzioni nei verbali impugnati, che risultano Parte_2 notificati esclusivamente al proprietario ed alla società titolare del contratto di noleggio e non anche alla ricorrente, quale conducente del veicolo e trasgressore. Inoltre, i citati verbali hanno ad oggetto la irrogazione della sola sanzione pecuniaria.
Alla luce di ciò, va quindi accolto l'appello del risultando l'opposizione svolta da avverso Pt_1 Parte_2
i verbali di accertamento contestati con i due ricorsi proposti inammissibile per difetto di legittimazione a proporre opposizione.
Le spese del presente grado del giudizio di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo, in applicazione del DM 55/2014, con riduzione dei valori medi, non essendosi proceduto ad istruzione e tenuto conto della non particolare complessità delle questioni dedotte in giudizio.
pagina 3 di 4 Per quanto riguarda le spese di primo grado, in conformità al risalente orientamento della Corte di
Cassazione, “l'autorità amministrativa che ha emesso il provvedimento sanzionatorio, quando sta in giudizio personalmente o avvalendosi di un funzionario appositamente delegato (come è consentito dall'art. 23, comma
4, della l. 24 novembre 1981 n. 689), non può ottenere la condanna dell'opponente, che sia soccombente, al pagamento dei diritti di procuratore e degli onorari di avvocato, difettando le relative qualità nel funzionario amministrativo che sta in giudizio. In siffatta ipotesi l'amministrazione, pertanto, ha diritto solo alla rifusione delle spese, diverse da quelle generali, che abbia concretamente affrontato per lo svolgimento della difesa, da indicarsi in apposita nota” (Cass. 8678/1993).
Atteso che nel caso di specie non vi è evidenza di spese vive sostenute per lo svolgimento della difesa, non essendo a tal fine sufficiente la nota depositata dal in primo grado. Pt_1
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, in accoglimento dell'appello del avverso la Parte_1 sentenza n.3081/2024, depositata in data 11.7.2024 , disattesa ogni altra domanda, eccezione o conclusione:
- accoglie l'appello e, in riforma della sentenza impugnata, dichiara inammissibile l'opposizione svolta da
[...]
avverso i verbali di accertamento impugnati con i ricorsi depositati in data 27 giugno 2023 ed in data 11 Pt_2 settembre 2023 per carenza di legittimazione a proporre l'opposizione;
- condanna alla rifusione delle spese del secondo grado del giudizio a favore del Parte_2 Parte_1
che si liquidano in € 147,00 per contributo unificato ed in € 1276,00 per compensi professionali, oltre
[...] spese generali e oneri riflessi.
Milano, 10 dicembre 2025
Il Giudice
dott. Serena Nicotra
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