Sentenza 8 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Avellino, sentenza 08/04/2025, n. 558 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Avellino |
| Numero : | 558 |
| Data del deposito : | 8 aprile 2025 |
Testo completo
Repubblica Italiana
In nome del popolo italiano
Tribunale di Avellino, I sezione civile
Il Giudice
Nella persona della dott.ssa Maria Iandiorio ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa n. 2453/2023 avente ad oggetto “promessa di pagamento -ricognizione di debito” e vertente
tra
(C.F. ) nata il [...] a [...], Parte_1 C.F._1
rappresentata dagli avv. Ilaria Corrado e Giovanna Pennacchio
- ricorrente -
e
n. ad Olten (Svizzera) il 29.8.1990, cf Controparte_1 C.F._2
- resistente contumace-
MOTIVAZIONE
Con ricorso del 21.7.2023, ha esposto di avere intrattenuto una relazione Parte_1
sentimentale con e che da tale relazione è nata una figlia, Controparte_1 Persona_1
( , 09.03.2011) regolarmente riconosciuta da entrambi i genitori;
che dopo un'iniziale
[...] Per_2
collaborazione di tipo economico fino al 2017, era letteralmente sparito dalla vita della figlia, fino a quando si era reso necessario, davanti al Tribunale della volontaria giurisdizione, un ricorso al fine di ottenere un assegno di mantenimento che era stato concordato tra le parti nella misura di euro 350,00
che in ogni caso dal maggio 2017 al Marzo 2023 la ricorrente si era dovuta occupare in maniera esclusiva della figlia.
Chiedeva, pertanto, il rimborso delle spese ordinarie e straordinarie sostenute fino a quando il
Tribunale di Avellino non aveva già disposto il mantenimento, ossia a partire dal Marzo 2023.
Dichiarata la contumacia del resistente, all'udienza del 4 Aprile la causa è stata riservata in decisione.
La domanda è fondata e come tale va accolta.
Come noto, “l'obbligo dei genitori di mantenere i figli (artt. 147 e 148 cod. civ.) sussiste per
il solo fatto di averli generati e prescinde da qualsivoglia domanda, sicché nell'ipotesi in cui, al
momento della nascita, il figlio sia riconosciuto da uno solo dei genitori, tenuto perciò a provvedere
per intero al suo mantenimento, non viene meno l'obbligo dell'altro per il periodo anteriore alla
dichiarazione giudiziale di paternità o maternità naturale, essendo sorto sin dalla nascita il diritto
del figlio naturale ad essere mantenuto, istruito ed educato nei confronti di entrambi i genitori”. (cfr.
Cass. Civ. Sez. 1, Sentenza n. 5652 del 10/04/2012; Sez. 3, Ordinanza n. 15148 del 12/05/2022).
Questo sta a significare che la domanda trova il suo fondamento giuridico nel semplice fatto della procreazione.
Nel caso di specie, in ogni caso, è stata riconosciuta dal padre sin dalla nascita, il Per_1
quale, inizialmente, ha anche contribuito al suo mantenimento, salvo poi sospenderlo fino al mese di marzo 2023, mese nel quale, su istanza della odierna ricorrente, che ne aveva perso le tracce da circa
10 anni, le parti sono riusciti a trovare una formula compromissoria per consentire il ripristino dei rapporti tra il padre e la figlia sia dal punto di vista economico che affettivo.
Tanto premesso, appare evidente che è profondamente ingiusto che abbia Parte_1
dovuto sopportare le spese per il mantenimento della figlia per circa 5 anni in maniera autonoma.
Il mantenimento che oggi chiede per quei 5 anni di latitanza economica è doveroso, poiché si tratta di una somma che la madre può accantonare per il benessere futuro della figlia. Sulla scorta di queste valutazioni, la stessa chiede il pagamento della somma di euro 21.000,00
che a questo giudice appare frutto di un calcolo corretto che tiene conto di una media di euro 350,00
mensili per una vacatio di circa 5 anni, senza considerare le mensilità della fine del 2017 e dell'inizio del 2023, in ciò operando una sorta di riequilibrio, considerando che alla somma di 350,00 € si è
arrivati soltanto nel 2023.
Va pertanto riconosciuta la somma di euro 21.000 oltre alle spese documentate straordinarie di euro 476,80.
Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate come da dispositivo.
PQM
Il Tribunale di Avellino, definitivamente pronunziando sul giudizio insorto fra le parti indicate in epigrafe, disattesa ogni contraria eccezione, deduzione, istanza così provvede:
condanna al pagamento della somma di € 21.476,80 per le causali di cui in Controparte_1
motivazione;
condanna parte convenuta alla rifusione in favore di parte attrice delle spese del presente giudizio,
liquidate in € 250,00 per esborsi ed in € 3397,00 per compensi, oltre CNAP e IVA come per legge,
nonché rimborso spese forfettarie nella misura del 15% dei compensi.
Così deciso in data 8.4.2025
Il Giudice estensore
Dott.ssa Maria Iandiorio