CA
Sentenza 21 giugno 2025
Sentenza 21 giugno 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catanzaro, sentenza 21/06/2025, n. 648 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catanzaro |
| Numero : | 648 |
| Data del deposito : | 21 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI CATANZARO
Prima Sezione Civile
La Corte, in composizione collegiale, così composta:
Dott. Alberto Nicola Filardo Presidente
Dott. Fabrizio Cosentino Consigliere relatore
Dott.ssa Teresa Barillari Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 665 del Ruolo Generale degli Affari
Contenziosi Civili dell'anno 2024 vertente tra
(C.F. nato a [...] il Parte_1 C.F._1
12.4.1966 e residente in [...], rappresentato e difeso dall'Avv. Luigi Ripoli (C.F. ) C.F._2
del Foro di Cosenza, con domicilio eletto presso il suo studio in ON
GO (CS) via A. Manzoni n. 128.
- appellante
e (P. Iva P. Iva Controparte_1 Controparte_2 P.IVA_1
, società costituita ai sensi della Legge n. 130 del 30 aprile P.IVA_2
1999, c.d. Legge sulla Cartolarizzazione, con socio unico, con sede legale in Milano, Piazza della Trivulziana n. 4/A, soggetta ad attività di direzione e coordinamento da parte di KRUK S.A., ed iscritta nell'Elenco delle società veicolo ai sensi dell'articolo 4 del provvedimento della Banca
d'Italia del 07/06/2017 con numero 35239.3, e per essa, quale procuratore,
(P. Iva c.f. Controparte_3 Controparte_2 P.IVA_1
, in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede P.IVA_3
legale in Milano (Mi) alla Piazza della Trivulziana n. 4/A, nonché sede operativa in La Spezia (Sp) alla Via Paolo Emilio Taviani n. 170, rappresentata e difesa, congiuntamente e disgiuntamente, dagli Avv.ti
Raffaele Zurlo (C.F. ) ed Andrea Ornati (C.F. C.F._3
con studio in La Spezia (SP) alla Via Fontevivo n. C.F._4
21/N giusta procura alle liti allegata al ricorso per decreto ingiuntivo depositato, e con domicilio eletto in Via Paolo Emilio Taviani n. 170,
19125 - La Spezia (SP).
- appellata
sulle seguenti
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per : “Voglia l'Ecc.ma Corte d'appello adita, disattesa e Parte_1
respinta ogni diversa e contraria istanza, domanda, eccezione, deduzione e conclusione, così provvedere:
pag. 2/14 1) In via pregiudiziale e cautelare, ai sensi dell'art. 283 c.p.c., in occasione della prima udienza, nella quale si tratterà il presente appello, sospendere
e/o revocare la provvisoria esecutorietà della sentenza impugnata, da un lato, sulla considerazione della palese ingiustizia della sentenza pronunciata dal Tribunale di Cosenza, avendo il primo giudice fatto mal governo delle diverse risultanze istruttorie acquisite al giudizio e, soprattutto, dell'assenza di documentazione comprovante la legittimazione attiva di e, dall'altro, per l'irreparabilità del grave danno che CP_1 deriverebbe alla sfera patrimoniale dell'odierno appellante dall'immediata esecuzione dell'erronea pronuncia di primo grado, considerate le precarie condizioni economiche in cui versa il sig. e tanto procedendo ad Pt_1
una valutazione sia in punto di “fumus boni juris”, quindi, sulla probabile fondatezza dell'appello, tenuto conto, in particolar modo, della carenza di documentazione attestante la cessione del credito da AN Consumer
Bank a sia in punto di “periculum in mora”, inteso come CP_4
valutazione comparativa della quantità e qualità del danno che subirebbe la parte soccombente dall'esecuzione immediata della sentenza, rispetto al danno che, invece, subirebbe la parte vittoriosa da un ritardo nell'esecuzione ( Foro It. 1991, V, 307), ed in ogni caso Parte_2
favorendo la prevalenza della valutazione della situazione del soccombente
( Cod. Prc. Civ., Torino, 1991, 146). Nel caso di specie, è Parte_3
innegabile che l'appellante, in ipotesi di adempimento coattivo del debito subirebbe un pregiudizio patrimoniale per l'esborso che sarebbe costretto
a sostenere (circa euro 15.000,00). Tale pretesa creditizia supera di gran lunga la possibilità economica dell'appellante le cui condizioni di reddito
(che hanno consentito l'ammissione al patrocinio a spese dello stato) verrebbero gravemente ed irreversibilmente compromesse. È palese la sproporzione fra il vantaggio ricavabile dall'esecuzione da parte del
pag. 3/14 creditore rispetto al pregiudizio irreparabile che subirebbe l'appellante in ragione della propria disponibilità reddituale.
2) In via principale e nel merito, accogliere per i motivi tutti dedotti in narrativa il proposto appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza n.
722/2024 emessa dal Tribunale di Cosenza, Seconda Sezione Civile, G.O.T.
Dott. Pietro SOMMELLA, depositata in cancelleria in data 25.03.2024, accogliere le conclusioni avanzate in prime cure che qui si riportano:
- accertare e dichiarare la carenza di legittimazione attiva della ad agire per il recupero del credito di cui alla proposta Controparte_1
di contratto di finanziamento n. 5043318, della “AN Consumer Bank
Spa” per quanto argomentato nel presente atto, per l'effetto revocando il decreto ingiuntivo n. 129/21;
- in via gradata, accertare e dichiarare prescritto il credito vantato dall'opposta per tutto quanto esposto nell'atto di opposizione, con ogni effetto conseguente;
- in via ulteriormente gradata, solo nell'ipotesi di mancato accoglimento delle preliminari eccezioni avanzate, in via principale, accertare e dichiarare, ai sensi dell'art. 124, comma 3, lett. a), TUB, nella formulazione vigente, ratione temporis, all'epoca della proposta di finanziamento n. 5043318, la nullità del predetto contratto per omessa indicazione analitica dei beni/servizi per i quali veniva concesso il finanziamento e comunque per i motivi indicati in narrativa, per l'effetto revocando il decreto ingiuntivo n. 129/21;
- in via estremamente gradata, senza alcuna inversione dell'onere della prova e previa ogni necessaria declaratoria di nullità, dichiarare nulla la proposta di finanziamento in ragione dell'assenza di prova scritta dell'effettiva accettazione da parte di AN Consumer Bank, nonché di erogazione del prestito richiesto e/o accertarsi la minor somma dovuta in
pag. 4/14 relazione a tutto quanto esposto e dedotto in atti, anche, eventualmente, mediante idonea consulenza tecnica d'ufficio che individui e verifichi i parametri economico finanziari normativi ed i criteri contabili sulla base della documentazione da prodursi da parte della opposta con riferimento alla proposta di finanziamento a suo tempo sottoscritta;
- dichiarare quindi, in ogni caso, nullo e di nessun effetto il decreto ingiuntivo opposto n. 129/21.
Il tutto con vittoria di spese e competenze di lite di entrambi i gradi di giudizio.”
Per “Voglia l'Ill.mo Giudice adito, disattesa ogni contraria Controparte_1
istanza, eccezione o deduzione:
In via preliminare, di rito, rigettare l'istanza di sospensione per le ragioni di cui in narrativa;
In via principale, nel merito, rigettare il gravame ex adverso proposto in quanto inammissibile e/o infondato in fatto e in diritto per i motivi tutti indicati in narrativa e per l'effetto conferma la sentenza n. 722/2024 del
Tribunale di Cosenza.
In via subordinata, nel merito, condannare, in ogni caso, il Sig. Pt_1
al pagamento in favore della società della diversa,
[...] Controparte_1 maggiore o minore somma che risulterà all'esito dell'espletanda attività istruttoria.
In ogni caso con vittoria di spese e compensi, oltre Iva e c.p.a., nonché successive occorrende”.
pag. 5/14 PRINCIPALI FATTI DI CAUSA
1.
presentava opposizione a decreto ingiuntivo emesso Parte_1
dal Tribunale di Cosenza per il pagamento di euro 12.174,69 oltre interessi e spese legali, a titolo di restituzione delle somme ricevute in forza del contratto di finanziamento originariamente stipulato con AN
Consumer Bank s.p.a., il cui credito è successivamente pervenuto a
Controparte_1
Esaminata la documentazione prodotta, il primo giudice riteneva ineccepibile la cessione del credito intervenuta tra la AN e CP_4
successivamente trasmesso ad Controparte_1
Il primo giudice riteneva infondata anche l'eccezione di prescrizione, attesa la circostanza non contestata della decadenza dal beneficio del termine comunicata nel 2012 e l'esistenza di altra missiva interruttiva nel
2017.
Quanto al contratto e alla sua regolarità formale, non risultava alcun elemento di indeterminatezza per il tasso di interesse applicato e le condizioni economiche risultavano debitamente sottoscritte dal contraente.
L'ingiunzione era originariamente rivolta anche a Parte_4
ma, essendo stato esperito il tentativo di mediazione solo nei confronti
, con sentenza parziale, il tribunale dichiarava improcedibile Parte_1
la domanda avanzata nei confronti della coobbligata.
2.
Con l'atto di citazione in appello - oggi pervenuto all'attenzione del collegio – espone tre motivi. Pt_1
pag. 6/14 Il primo motivo di impugnazione concerne la prova della cessione del credito da a la parte contesta la titolarità Controparte_5 Controparte_1
del credito da parte di e successivamente di non CP_4 CP_1
risultando documenti agli atti che provino la cessione da AN
Consumer Bank a non potendo ritenersi sufficiente l'avviso di CP_4
cessione pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.
L'elenco dei crediti presente in atti, che indica il credito del , Pt_1
sarebbe “di provenienza sconosciuta” ovvero “di nessuna paternità”.
Il secondo motivo attiene alla prescrizione.
Si deduce che la richiesta di finanziamento con AN veniva sottoscritta in data 20.9.2007 con scadenza ultima rata prevista per il
15.10.2017; il primo giudice non avrebbe considerato, tuttavia, la data in cui si sarebbe reso moroso e, quindi, se e quando vi sarebbe stata la Pt_1
decadenza del termine, da cui deriva il venir meno del diritto alla rateizzazione, con l'obbligo di versare immediatamente l'ammontare del debito residuo in un'unica soluzione.
In assenza di dati certi, il decorso del termine di prescrizione dovrebbe essere retrodatato alla stessa sottoscrizione della richiesta del finanziamento, ossia al 20.9.2007; essendo stato depositato il decreto ingiuntivo nel 2020, il decorso del termine decennale si sarebbe pertanto verificato.
Il terzo motivo attiene alla richiesta di nullità del contratto di finanziamento, per omessa indicazione analitica dei beni oggetto del finanziamento: trattandosi di credito al consumo, in questo caso il contratto deve avere la forma scritta e indicare la descrizione analitica dei beni e dei servizi, il prezzo di acquisto, l'ammontare dell'eventuale acconto, le condizioni per il trasferimento del diritto di proprietà; la dicitura sarebbe pertanto generica perché non pag. 7/14 contiene la descrizione analitica del servizio prestato e del presunto finanziamento;
non risulterebbe nemmeno la prova scritta dell'accettazione espressa del cliente da parte di AN Consumer Bank.
Infine, nemmeno si comprenderebbe sulla base di quali criteri siano stati calcolati gli interessi di mora da applicare in caso di ritardo nei pagamenti rimasti indeterminati.
Si è costituita resistendo a tutti i motivi di Controparte_1
impugnazione e concludendo per la conferma della sentenza impugnata.
3.
Dopo la prima udienza di comparizione delle parti, rigettata la richiesta di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza impugnata, è stata fissata l'udienza di rimessione della causa in decisione al 3.6.2025, con la concessione dei termini a ritroso di cui all'articolo 352 c.p.c. per il deposito degli scritti difensivi finali.
In data 3.6.2025 il collegio ha riservato la causa per la decisione.
RAGIONI DELLA DECISIONE
4.
L'appello è infondato.
In tema di cessione di crediti in blocco ai sensi dell' articolo 58 del d.lgs. numero 385 del 1993, ove il debitore ceduto contesti l'esistenza dei contratti, ai fini della relativa prova non è sufficiente quella della notificazione della detta cessione, neppure se avvenuta mediante avviso pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale ai sensi dell'articolo 58 del citato di d.lgs, dovendo il giudice procedere ad un accertamento complessivo delle pag. 8/14 risultanze di fatto nell'ambito del quale la citata notificazione può rivestire, tuttavia, un valore indiziario, specialmente allorquando avvenuta su iniziativa della parte cedente (Cass., ord. n. 17944 del 22.6.2023).
La produzione dell'avviso di pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale che rechi l'indicazione per categorie dei rapporti ceduti in blocco è stata peraltro ritenuta idonea a dimostrare la titolarità del credito in capo al cessionario, senza che occorra una specifica enumerazione di ciascuno dei rapporti oggetto della cessione, allorché gli elementi che accomunano nei singole categorie consentono di individuarli senza incertezze;
resta comunque devoluta al giudice di merito la valutazione dell'idoneità asseverativa, nei termini sopra indicati, dell'avviso, alla stregua di un accertamento di fatto (Cass., n. 4277 del 10.2.2023).
Alla luce di tali principi, non pare esservi dubbio sulla titolarità del rapporto da parte dell'odierna società convenuta. è una società di CP_1
cartolarizzazione costituita ai sensi della legge 130 del 1999, iscritta nell'elenco tenuto da Banca d'Italia. In Gazzetta Ufficiale risulta debitamente inserito, quindi, nella parte seconda (numero 21 del 18.2.2017)
l'avviso di cessione di crediti pro soluto, ai sensi del combinato disposto degli articoli uno e quattro della legge in materia di cartolarizzazione di crediti e dell'articolo 58 del testo unico bancario.
Con tale avviso in qualità di cessionaria, rende noto Controparte_1
di aver acquisito un portafoglio di crediti pecuniari identificabili in blocco per atto di cessione 16.1.2017 da , indicando che i crediti CP_5
derivano da contratti stipulati ed erogati da una serie di istituti finanziari, tra cui AN Consumer Bank e da in particolare, a sua volta CP_4
cessionaria di crediti della AN in forza di contratti di cessione
29.6.2012, 15.11.2012, 12.11.2013, 11.12.2013 e 24.7.2015; con successive, distinte lettere raccomandate a.r. del 14.4.2017 CP_1
pag. 9/14 comunicava a e la cessione del credito per Parte_4 Parte_1
l'ammontare complessivo di 12.174,69.
Perciò, avuto riguardo alle risultanze complessive in atti, la comunicazione dell'avvenuta cessione del credito appare efficace e personalizzata.
5.
Il contratto di finanziamento rappresenta un rapporto di durata per cui il dies a quo di decorrenza del termine decennale di prescrizione viene posticipato allo scadere dell'ultima rata, ossia al 15.9.2017. Se è vero che il contratto è stato stipulato il 20.9.2017, è peraltro necessario tenere conto, in ogni caso, degli eventuali atti interruttivi, che nella fattispecie sono riscontrati nella lettera di comunicazione di decadenza dal beneficio del termine del 2012 – elemento non fatto oggetto di specifica contestazione da parte dell'odierno appellante nel corso del giudizio – e della lettera raccomandata inviata da il 14.4.2017, con prova dell'avviso di CP_1
ricevimento.
Peraltro, dagli estratti conto emerge che l'odierno appellante effettuava il 12.3.2013 un giroconto in favore della creditrice, al fine di adempiere al contratto di finanziamento. Ai sensi dell'art. 2944 c.c., la prescrizione è interrotta dal riconoscimento del diritto da parte di colui contro il quale il diritto stesso può essere fatto valere, e ciò può derivare anche da un comportamento concludente, come rappresentato dall'ultimo pagamento effettuato nel corso del rapporto.
6.
Anche il terzo motivo è infondato.
pag. 10/14 Non vi è dubbio che nel contratto debbano essere indicate le caratteristiche principali del finanziamento (tipo di contratto, importo, durata, rate, bene/servizio, prezzo iniziale in caso di prestito finalizzato, interessi, garanzie); il TAEG (con costi inclusi e costi non inclusi); altri aspetti legali (consultazione banca dati, diritto di copia del contratto prima della firma, diritto di recesso, rimborso anticipato, conseguenze per ritardi o mancato pagamento e altri aspetti legali eventuali); le informazioni supplementari in caso di commercializzazione di prodotti a distanza.
Nella specie, il contratto risulta sottoscritto in presenza, espressamente, e contiene tutte le condizioni necessarie a definire il suo oggetto, sotto gli specifici profili sollevati, ovvero la del servizio prestato> (che poi corrisponde alla del contratto) e l'indicazione del tasso di interesse applicato.
Infatti, risulta dettagliatamente indicato:
- il richiedente del finanziamento e le sue generalità, ossia Pt_1
;
[...]
- le generalità della AN Consumer Bank s.p.a., finanziatrice;
- la nomina del coobbligato e le relative generalità; Parte_5
- il bene o il servizio finanziato, l'importo, le modalità di rateizzazione e le relative scadenze, oltre alle modalità di pagamento;
- le obbligazioni del cliente;
- le obbligazioni della finanziatrice;
- l'estratto delle condizioni di assicurazione e gli obblighi dell'assicurato in caso di sinistro;
- la disciplina sulla cessione del credito;
- la disciplina sul recesso;
- la disciplina sulle eventuali garanzie;
pag. 11/14 - T.A.N. e T.A.E.G., l'imposta dovuta, di bollo o sostitutiva, addebitata sulla prima rata.
La regolarità del contratto e la presenza di tassi espressamente pattuiti, come peraltro già rilevato dal primo giudice, smentisce la deduzione difensiva sulla loro indeterminatezza. In sede contrattuale sono stati stabiliti il TAN al 12,54 % ed il TAEG al 13,45%; al punto 5°, il tasso di mora è stato pattuito nella misura “pari al più basso dei tassi soglia relativi all'operazione interessata, vigente al momento della stipula del contratto” (vedi contratto di finanziamento allegato). Al fine di individuare il tasso soglia bisogna tener conto del tasso medio (cd. T.E.G.M), aumentato della metà, secondo le rilevazioni relative alla categoria di riferimento effettuate trimestralmente dal Ministero del Tesoro e pubblicate nella G.U. per il periodo in esame. Nel terzo trimestre del 2007 il tasso soglia relativo alle operazioni “Crediti personali e altri finanziamenti dalle banche alle famiglie” era pari a 15,555% (tasso medio 10,37 %).
Ciò posto, la condizione di cui all'art. 1284 c.c. è soddisfatta con l'indicazione della percentuale del tasso di interesse, o anche se individuata per relationem, con rinvio al tasso vigente (Cass. 2072/2013); il requisito della forma scritta per la determinazione degli interessi ultralegali non postula necessariamente che la convenzione contenga una puntuale indicazione in cifre del tasso stabilito, ben potendo essere soddisfatto, secondo i principi generali della determinatezza o determinabilità dell'oggetto, anche per relationem, attraverso il richiamo a criteri prestabiliti che consentano la concreta determinazione del relativo saggio di interesse, pur nella previsione di variazioni del tempo (Cass., n.
20555/2020).
Del resto, atteso che la ratio dell'art. 117 TUB è quella di salvaguardare il cliente sul piano della trasparenza, consentendogli di pag. 12/14 conoscere i termini economici dei costi del contratto, è evidente che tale finalità possa essere perseguita non solo attraverso l'indicazione numerica del tasso, bensì anche con il rinvio ad elementi esterni obiettivamente individuabili (Cass., n. 17110/2019).
7.
Le spese del presente grado di giudizio seguono la soccombenza e vengono liquidate a carico di , parte provvisoriamente Parte_1
ammessa al patrocinio a spese dello Stato, in favore di in Controparte_1
euro 2.906,00 oltre accessori di legge (tabelle vigenti, competenza della
Corte di appello, scaglione per il valore della causa da euro 5.200 a 26.000 in base al valore dichiarato, corrispondente a quanto accertato dalla sentenza impugnata, fase di studio, introduttiva, trattazione/istruttoria e decisionale, parametri minimi per la non particolare difficoltà delle questioni trattate).
Sulla richiesta di liquidazione del patrocinio a spese dello Stato si provvede con separato provvedimento.
Il rigetto integrale dell'impugnazione comporta la declaratoria, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del d.p.r. n. 115/2002, dell'obbligo dell'appellante di pagare l'ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'impugnazione, restando demandate in sede amministrativa le verifiche sull'effettiva sussistenza dell'obbligo di pagamento (cfr. Cass. n. 26907/2018, Cass. 13055/2018).
P.Q.M.
La Corte di Appello di Catanzaro, Prima Sezione Civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da Parte_1
avverso la sentenza n. 722/2024 emessa dal Tribunale di Cosenza in data pag. 13/14 25.3.2024, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
- rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata;
- condanna al pagamento delle spese processuali Parte_1
sostenute da nel presente grado di giudizio, liquidati i Controparte_1
compensi professionali in complessivi euro 2.906,00 oltre rimborso forfettario 15%, CPA e IVA come per legge;
- dichiara che sussistono i presupposti di cui all'art. 13, comma 1- quater D.P.R. n. 115/2002 per porre a carico dell'appellante l'obbligo del versamento di un ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per la proposizione dell'impugnazione, ove dovuto.
Così deciso nella camera di consiglio del 10.6.2025.
Il Consigliere Estensore Il Presidente
Dott. Fabrizio Cosentino Dott. Alberto Nicola Filardo
pag. 14/14
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI CATANZARO
Prima Sezione Civile
La Corte, in composizione collegiale, così composta:
Dott. Alberto Nicola Filardo Presidente
Dott. Fabrizio Cosentino Consigliere relatore
Dott.ssa Teresa Barillari Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 665 del Ruolo Generale degli Affari
Contenziosi Civili dell'anno 2024 vertente tra
(C.F. nato a [...] il Parte_1 C.F._1
12.4.1966 e residente in [...], rappresentato e difeso dall'Avv. Luigi Ripoli (C.F. ) C.F._2
del Foro di Cosenza, con domicilio eletto presso il suo studio in ON
GO (CS) via A. Manzoni n. 128.
- appellante
e (P. Iva P. Iva Controparte_1 Controparte_2 P.IVA_1
, società costituita ai sensi della Legge n. 130 del 30 aprile P.IVA_2
1999, c.d. Legge sulla Cartolarizzazione, con socio unico, con sede legale in Milano, Piazza della Trivulziana n. 4/A, soggetta ad attività di direzione e coordinamento da parte di KRUK S.A., ed iscritta nell'Elenco delle società veicolo ai sensi dell'articolo 4 del provvedimento della Banca
d'Italia del 07/06/2017 con numero 35239.3, e per essa, quale procuratore,
(P. Iva c.f. Controparte_3 Controparte_2 P.IVA_1
, in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede P.IVA_3
legale in Milano (Mi) alla Piazza della Trivulziana n. 4/A, nonché sede operativa in La Spezia (Sp) alla Via Paolo Emilio Taviani n. 170, rappresentata e difesa, congiuntamente e disgiuntamente, dagli Avv.ti
Raffaele Zurlo (C.F. ) ed Andrea Ornati (C.F. C.F._3
con studio in La Spezia (SP) alla Via Fontevivo n. C.F._4
21/N giusta procura alle liti allegata al ricorso per decreto ingiuntivo depositato, e con domicilio eletto in Via Paolo Emilio Taviani n. 170,
19125 - La Spezia (SP).
- appellata
sulle seguenti
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per : “Voglia l'Ecc.ma Corte d'appello adita, disattesa e Parte_1
respinta ogni diversa e contraria istanza, domanda, eccezione, deduzione e conclusione, così provvedere:
pag. 2/14 1) In via pregiudiziale e cautelare, ai sensi dell'art. 283 c.p.c., in occasione della prima udienza, nella quale si tratterà il presente appello, sospendere
e/o revocare la provvisoria esecutorietà della sentenza impugnata, da un lato, sulla considerazione della palese ingiustizia della sentenza pronunciata dal Tribunale di Cosenza, avendo il primo giudice fatto mal governo delle diverse risultanze istruttorie acquisite al giudizio e, soprattutto, dell'assenza di documentazione comprovante la legittimazione attiva di e, dall'altro, per l'irreparabilità del grave danno che CP_1 deriverebbe alla sfera patrimoniale dell'odierno appellante dall'immediata esecuzione dell'erronea pronuncia di primo grado, considerate le precarie condizioni economiche in cui versa il sig. e tanto procedendo ad Pt_1
una valutazione sia in punto di “fumus boni juris”, quindi, sulla probabile fondatezza dell'appello, tenuto conto, in particolar modo, della carenza di documentazione attestante la cessione del credito da AN Consumer
Bank a sia in punto di “periculum in mora”, inteso come CP_4
valutazione comparativa della quantità e qualità del danno che subirebbe la parte soccombente dall'esecuzione immediata della sentenza, rispetto al danno che, invece, subirebbe la parte vittoriosa da un ritardo nell'esecuzione ( Foro It. 1991, V, 307), ed in ogni caso Parte_2
favorendo la prevalenza della valutazione della situazione del soccombente
( Cod. Prc. Civ., Torino, 1991, 146). Nel caso di specie, è Parte_3
innegabile che l'appellante, in ipotesi di adempimento coattivo del debito subirebbe un pregiudizio patrimoniale per l'esborso che sarebbe costretto
a sostenere (circa euro 15.000,00). Tale pretesa creditizia supera di gran lunga la possibilità economica dell'appellante le cui condizioni di reddito
(che hanno consentito l'ammissione al patrocinio a spese dello stato) verrebbero gravemente ed irreversibilmente compromesse. È palese la sproporzione fra il vantaggio ricavabile dall'esecuzione da parte del
pag. 3/14 creditore rispetto al pregiudizio irreparabile che subirebbe l'appellante in ragione della propria disponibilità reddituale.
2) In via principale e nel merito, accogliere per i motivi tutti dedotti in narrativa il proposto appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza n.
722/2024 emessa dal Tribunale di Cosenza, Seconda Sezione Civile, G.O.T.
Dott. Pietro SOMMELLA, depositata in cancelleria in data 25.03.2024, accogliere le conclusioni avanzate in prime cure che qui si riportano:
- accertare e dichiarare la carenza di legittimazione attiva della ad agire per il recupero del credito di cui alla proposta Controparte_1
di contratto di finanziamento n. 5043318, della “AN Consumer Bank
Spa” per quanto argomentato nel presente atto, per l'effetto revocando il decreto ingiuntivo n. 129/21;
- in via gradata, accertare e dichiarare prescritto il credito vantato dall'opposta per tutto quanto esposto nell'atto di opposizione, con ogni effetto conseguente;
- in via ulteriormente gradata, solo nell'ipotesi di mancato accoglimento delle preliminari eccezioni avanzate, in via principale, accertare e dichiarare, ai sensi dell'art. 124, comma 3, lett. a), TUB, nella formulazione vigente, ratione temporis, all'epoca della proposta di finanziamento n. 5043318, la nullità del predetto contratto per omessa indicazione analitica dei beni/servizi per i quali veniva concesso il finanziamento e comunque per i motivi indicati in narrativa, per l'effetto revocando il decreto ingiuntivo n. 129/21;
- in via estremamente gradata, senza alcuna inversione dell'onere della prova e previa ogni necessaria declaratoria di nullità, dichiarare nulla la proposta di finanziamento in ragione dell'assenza di prova scritta dell'effettiva accettazione da parte di AN Consumer Bank, nonché di erogazione del prestito richiesto e/o accertarsi la minor somma dovuta in
pag. 4/14 relazione a tutto quanto esposto e dedotto in atti, anche, eventualmente, mediante idonea consulenza tecnica d'ufficio che individui e verifichi i parametri economico finanziari normativi ed i criteri contabili sulla base della documentazione da prodursi da parte della opposta con riferimento alla proposta di finanziamento a suo tempo sottoscritta;
- dichiarare quindi, in ogni caso, nullo e di nessun effetto il decreto ingiuntivo opposto n. 129/21.
Il tutto con vittoria di spese e competenze di lite di entrambi i gradi di giudizio.”
Per “Voglia l'Ill.mo Giudice adito, disattesa ogni contraria Controparte_1
istanza, eccezione o deduzione:
In via preliminare, di rito, rigettare l'istanza di sospensione per le ragioni di cui in narrativa;
In via principale, nel merito, rigettare il gravame ex adverso proposto in quanto inammissibile e/o infondato in fatto e in diritto per i motivi tutti indicati in narrativa e per l'effetto conferma la sentenza n. 722/2024 del
Tribunale di Cosenza.
In via subordinata, nel merito, condannare, in ogni caso, il Sig. Pt_1
al pagamento in favore della società della diversa,
[...] Controparte_1 maggiore o minore somma che risulterà all'esito dell'espletanda attività istruttoria.
In ogni caso con vittoria di spese e compensi, oltre Iva e c.p.a., nonché successive occorrende”.
pag. 5/14 PRINCIPALI FATTI DI CAUSA
1.
presentava opposizione a decreto ingiuntivo emesso Parte_1
dal Tribunale di Cosenza per il pagamento di euro 12.174,69 oltre interessi e spese legali, a titolo di restituzione delle somme ricevute in forza del contratto di finanziamento originariamente stipulato con AN
Consumer Bank s.p.a., il cui credito è successivamente pervenuto a
Controparte_1
Esaminata la documentazione prodotta, il primo giudice riteneva ineccepibile la cessione del credito intervenuta tra la AN e CP_4
successivamente trasmesso ad Controparte_1
Il primo giudice riteneva infondata anche l'eccezione di prescrizione, attesa la circostanza non contestata della decadenza dal beneficio del termine comunicata nel 2012 e l'esistenza di altra missiva interruttiva nel
2017.
Quanto al contratto e alla sua regolarità formale, non risultava alcun elemento di indeterminatezza per il tasso di interesse applicato e le condizioni economiche risultavano debitamente sottoscritte dal contraente.
L'ingiunzione era originariamente rivolta anche a Parte_4
ma, essendo stato esperito il tentativo di mediazione solo nei confronti
, con sentenza parziale, il tribunale dichiarava improcedibile Parte_1
la domanda avanzata nei confronti della coobbligata.
2.
Con l'atto di citazione in appello - oggi pervenuto all'attenzione del collegio – espone tre motivi. Pt_1
pag. 6/14 Il primo motivo di impugnazione concerne la prova della cessione del credito da a la parte contesta la titolarità Controparte_5 Controparte_1
del credito da parte di e successivamente di non CP_4 CP_1
risultando documenti agli atti che provino la cessione da AN
Consumer Bank a non potendo ritenersi sufficiente l'avviso di CP_4
cessione pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.
L'elenco dei crediti presente in atti, che indica il credito del , Pt_1
sarebbe “di provenienza sconosciuta” ovvero “di nessuna paternità”.
Il secondo motivo attiene alla prescrizione.
Si deduce che la richiesta di finanziamento con AN veniva sottoscritta in data 20.9.2007 con scadenza ultima rata prevista per il
15.10.2017; il primo giudice non avrebbe considerato, tuttavia, la data in cui si sarebbe reso moroso e, quindi, se e quando vi sarebbe stata la Pt_1
decadenza del termine, da cui deriva il venir meno del diritto alla rateizzazione, con l'obbligo di versare immediatamente l'ammontare del debito residuo in un'unica soluzione.
In assenza di dati certi, il decorso del termine di prescrizione dovrebbe essere retrodatato alla stessa sottoscrizione della richiesta del finanziamento, ossia al 20.9.2007; essendo stato depositato il decreto ingiuntivo nel 2020, il decorso del termine decennale si sarebbe pertanto verificato.
Il terzo motivo attiene alla richiesta di nullità del contratto di finanziamento, per omessa indicazione analitica dei beni oggetto del finanziamento: trattandosi di credito al consumo, in questo caso il contratto deve avere la forma scritta e indicare la descrizione analitica dei beni e dei servizi, il prezzo di acquisto, l'ammontare dell'eventuale acconto, le condizioni per il trasferimento del diritto di proprietà; la dicitura sarebbe pertanto generica perché non pag. 7/14 contiene la descrizione analitica del servizio prestato e del presunto finanziamento;
non risulterebbe nemmeno la prova scritta dell'accettazione espressa del cliente da parte di AN Consumer Bank.
Infine, nemmeno si comprenderebbe sulla base di quali criteri siano stati calcolati gli interessi di mora da applicare in caso di ritardo nei pagamenti rimasti indeterminati.
Si è costituita resistendo a tutti i motivi di Controparte_1
impugnazione e concludendo per la conferma della sentenza impugnata.
3.
Dopo la prima udienza di comparizione delle parti, rigettata la richiesta di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza impugnata, è stata fissata l'udienza di rimessione della causa in decisione al 3.6.2025, con la concessione dei termini a ritroso di cui all'articolo 352 c.p.c. per il deposito degli scritti difensivi finali.
In data 3.6.2025 il collegio ha riservato la causa per la decisione.
RAGIONI DELLA DECISIONE
4.
L'appello è infondato.
In tema di cessione di crediti in blocco ai sensi dell' articolo 58 del d.lgs. numero 385 del 1993, ove il debitore ceduto contesti l'esistenza dei contratti, ai fini della relativa prova non è sufficiente quella della notificazione della detta cessione, neppure se avvenuta mediante avviso pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale ai sensi dell'articolo 58 del citato di d.lgs, dovendo il giudice procedere ad un accertamento complessivo delle pag. 8/14 risultanze di fatto nell'ambito del quale la citata notificazione può rivestire, tuttavia, un valore indiziario, specialmente allorquando avvenuta su iniziativa della parte cedente (Cass., ord. n. 17944 del 22.6.2023).
La produzione dell'avviso di pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale che rechi l'indicazione per categorie dei rapporti ceduti in blocco è stata peraltro ritenuta idonea a dimostrare la titolarità del credito in capo al cessionario, senza che occorra una specifica enumerazione di ciascuno dei rapporti oggetto della cessione, allorché gli elementi che accomunano nei singole categorie consentono di individuarli senza incertezze;
resta comunque devoluta al giudice di merito la valutazione dell'idoneità asseverativa, nei termini sopra indicati, dell'avviso, alla stregua di un accertamento di fatto (Cass., n. 4277 del 10.2.2023).
Alla luce di tali principi, non pare esservi dubbio sulla titolarità del rapporto da parte dell'odierna società convenuta. è una società di CP_1
cartolarizzazione costituita ai sensi della legge 130 del 1999, iscritta nell'elenco tenuto da Banca d'Italia. In Gazzetta Ufficiale risulta debitamente inserito, quindi, nella parte seconda (numero 21 del 18.2.2017)
l'avviso di cessione di crediti pro soluto, ai sensi del combinato disposto degli articoli uno e quattro della legge in materia di cartolarizzazione di crediti e dell'articolo 58 del testo unico bancario.
Con tale avviso in qualità di cessionaria, rende noto Controparte_1
di aver acquisito un portafoglio di crediti pecuniari identificabili in blocco per atto di cessione 16.1.2017 da , indicando che i crediti CP_5
derivano da contratti stipulati ed erogati da una serie di istituti finanziari, tra cui AN Consumer Bank e da in particolare, a sua volta CP_4
cessionaria di crediti della AN in forza di contratti di cessione
29.6.2012, 15.11.2012, 12.11.2013, 11.12.2013 e 24.7.2015; con successive, distinte lettere raccomandate a.r. del 14.4.2017 CP_1
pag. 9/14 comunicava a e la cessione del credito per Parte_4 Parte_1
l'ammontare complessivo di 12.174,69.
Perciò, avuto riguardo alle risultanze complessive in atti, la comunicazione dell'avvenuta cessione del credito appare efficace e personalizzata.
5.
Il contratto di finanziamento rappresenta un rapporto di durata per cui il dies a quo di decorrenza del termine decennale di prescrizione viene posticipato allo scadere dell'ultima rata, ossia al 15.9.2017. Se è vero che il contratto è stato stipulato il 20.9.2017, è peraltro necessario tenere conto, in ogni caso, degli eventuali atti interruttivi, che nella fattispecie sono riscontrati nella lettera di comunicazione di decadenza dal beneficio del termine del 2012 – elemento non fatto oggetto di specifica contestazione da parte dell'odierno appellante nel corso del giudizio – e della lettera raccomandata inviata da il 14.4.2017, con prova dell'avviso di CP_1
ricevimento.
Peraltro, dagli estratti conto emerge che l'odierno appellante effettuava il 12.3.2013 un giroconto in favore della creditrice, al fine di adempiere al contratto di finanziamento. Ai sensi dell'art. 2944 c.c., la prescrizione è interrotta dal riconoscimento del diritto da parte di colui contro il quale il diritto stesso può essere fatto valere, e ciò può derivare anche da un comportamento concludente, come rappresentato dall'ultimo pagamento effettuato nel corso del rapporto.
6.
Anche il terzo motivo è infondato.
pag. 10/14 Non vi è dubbio che nel contratto debbano essere indicate le caratteristiche principali del finanziamento (tipo di contratto, importo, durata, rate, bene/servizio, prezzo iniziale in caso di prestito finalizzato, interessi, garanzie); il TAEG (con costi inclusi e costi non inclusi); altri aspetti legali (consultazione banca dati, diritto di copia del contratto prima della firma, diritto di recesso, rimborso anticipato, conseguenze per ritardi o mancato pagamento e altri aspetti legali eventuali); le informazioni supplementari in caso di commercializzazione di prodotti a distanza.
Nella specie, il contratto risulta sottoscritto in presenza, espressamente, e contiene tutte le condizioni necessarie a definire il suo oggetto, sotto gli specifici profili sollevati, ovvero la del servizio prestato> (che poi corrisponde alla del contratto) e l'indicazione del tasso di interesse applicato.
Infatti, risulta dettagliatamente indicato:
- il richiedente del finanziamento e le sue generalità, ossia Pt_1
;
[...]
- le generalità della AN Consumer Bank s.p.a., finanziatrice;
- la nomina del coobbligato e le relative generalità; Parte_5
- il bene o il servizio finanziato, l'importo, le modalità di rateizzazione e le relative scadenze, oltre alle modalità di pagamento;
- le obbligazioni del cliente;
- le obbligazioni della finanziatrice;
- l'estratto delle condizioni di assicurazione e gli obblighi dell'assicurato in caso di sinistro;
- la disciplina sulla cessione del credito;
- la disciplina sul recesso;
- la disciplina sulle eventuali garanzie;
pag. 11/14 - T.A.N. e T.A.E.G., l'imposta dovuta, di bollo o sostitutiva, addebitata sulla prima rata.
La regolarità del contratto e la presenza di tassi espressamente pattuiti, come peraltro già rilevato dal primo giudice, smentisce la deduzione difensiva sulla loro indeterminatezza. In sede contrattuale sono stati stabiliti il TAN al 12,54 % ed il TAEG al 13,45%; al punto 5°, il tasso di mora è stato pattuito nella misura “pari al più basso dei tassi soglia relativi all'operazione interessata, vigente al momento della stipula del contratto” (vedi contratto di finanziamento allegato). Al fine di individuare il tasso soglia bisogna tener conto del tasso medio (cd. T.E.G.M), aumentato della metà, secondo le rilevazioni relative alla categoria di riferimento effettuate trimestralmente dal Ministero del Tesoro e pubblicate nella G.U. per il periodo in esame. Nel terzo trimestre del 2007 il tasso soglia relativo alle operazioni “Crediti personali e altri finanziamenti dalle banche alle famiglie” era pari a 15,555% (tasso medio 10,37 %).
Ciò posto, la condizione di cui all'art. 1284 c.c. è soddisfatta con l'indicazione della percentuale del tasso di interesse, o anche se individuata per relationem, con rinvio al tasso vigente (Cass. 2072/2013); il requisito della forma scritta per la determinazione degli interessi ultralegali non postula necessariamente che la convenzione contenga una puntuale indicazione in cifre del tasso stabilito, ben potendo essere soddisfatto, secondo i principi generali della determinatezza o determinabilità dell'oggetto, anche per relationem, attraverso il richiamo a criteri prestabiliti che consentano la concreta determinazione del relativo saggio di interesse, pur nella previsione di variazioni del tempo (Cass., n.
20555/2020).
Del resto, atteso che la ratio dell'art. 117 TUB è quella di salvaguardare il cliente sul piano della trasparenza, consentendogli di pag. 12/14 conoscere i termini economici dei costi del contratto, è evidente che tale finalità possa essere perseguita non solo attraverso l'indicazione numerica del tasso, bensì anche con il rinvio ad elementi esterni obiettivamente individuabili (Cass., n. 17110/2019).
7.
Le spese del presente grado di giudizio seguono la soccombenza e vengono liquidate a carico di , parte provvisoriamente Parte_1
ammessa al patrocinio a spese dello Stato, in favore di in Controparte_1
euro 2.906,00 oltre accessori di legge (tabelle vigenti, competenza della
Corte di appello, scaglione per il valore della causa da euro 5.200 a 26.000 in base al valore dichiarato, corrispondente a quanto accertato dalla sentenza impugnata, fase di studio, introduttiva, trattazione/istruttoria e decisionale, parametri minimi per la non particolare difficoltà delle questioni trattate).
Sulla richiesta di liquidazione del patrocinio a spese dello Stato si provvede con separato provvedimento.
Il rigetto integrale dell'impugnazione comporta la declaratoria, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del d.p.r. n. 115/2002, dell'obbligo dell'appellante di pagare l'ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'impugnazione, restando demandate in sede amministrativa le verifiche sull'effettiva sussistenza dell'obbligo di pagamento (cfr. Cass. n. 26907/2018, Cass. 13055/2018).
P.Q.M.
La Corte di Appello di Catanzaro, Prima Sezione Civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da Parte_1
avverso la sentenza n. 722/2024 emessa dal Tribunale di Cosenza in data pag. 13/14 25.3.2024, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
- rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata;
- condanna al pagamento delle spese processuali Parte_1
sostenute da nel presente grado di giudizio, liquidati i Controparte_1
compensi professionali in complessivi euro 2.906,00 oltre rimborso forfettario 15%, CPA e IVA come per legge;
- dichiara che sussistono i presupposti di cui all'art. 13, comma 1- quater D.P.R. n. 115/2002 per porre a carico dell'appellante l'obbligo del versamento di un ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per la proposizione dell'impugnazione, ove dovuto.
Così deciso nella camera di consiglio del 10.6.2025.
Il Consigliere Estensore Il Presidente
Dott. Fabrizio Cosentino Dott. Alberto Nicola Filardo
pag. 14/14