Sentenza 6 luglio 2007
Massime • 1
In tema di querela, è consentito a norma dell'art. 37 disp.att.cod.proc.pen. che la procura speciale possa essere rilasciata dall'amministratore delegato di una società in via preventiva per la eventualità in cui si verifichino i presupposti per il compimento dell'atto al quale la procura si riferisce (Nella specie, la Corte ha ritenuto rituale la querela presentata dal procuratore speciale nei confronti dell'autore di un furto in un supermercato senza la necessità che nella procura stessa siano stati preventivamente indicati i singoli fatti criminosi costituenti il furto, non ancora avvenuto).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 06/07/2007, n. 28595 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 28595 |
| Data del deposito : | 6 luglio 2007 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. COLONNESE Andrea - Presidente - del 06/07/2007
Dott. MARASCA Gennaro - Consigliere - SENTENZA
Dott. OLDI Paolo - Consigliere - N. 1604
Dott. SCALERA Vito - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. DI TOMASSI Mariastefania - Consigliere - N. 008347/2007
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA/ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
PROCURATORE GENERALE DELLA REPUBBLICA PRESSO TRIBUNALE di FIRENZE;
nei confronti di:
1) CE DE, N. IL 05/08/1969;
avverso SENTENZA del 26/04/2005 TRIBUNALE di FIRENZE;
visti gli atti, la sentenza ed il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere Dott. MARASCA GENNARO;
udito il Pubblico Ministero in persona del Dott. CEDRANGOLO Oscar, che ha concluso per l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata.
La Corte di Cassazione:
OSSERVA
Con un ricorso ex articolo 569 c.p.p., il Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte di Appello di Firenze avverso la sentenza del Tribunale di Firenze del 26 aprile 2005, che aveva dichiarato non doversi procedere contro l'imputata in ordine al delitto di furto contestatole per difetto di querela, ha dedotto la violazione dell'art. 336 e 122 c.p.p., e art. 37 disp. att. c.p.p.. In fatto era accaduto che la querela contro la AN Verdeata, ritenuta responsabile di un furto, era stata presentata da un procuratore speciale della Esselunga s.p.a., al quale l'amministratore delegato della società aveva rilasciato la procura speciale a proporre querela in via preventiva.
Il motivo di ricorso è fondato.
L'art. 336 c.p.p., consente che la querela venga presentata da un Procuratore speciale e l'art. 122 c.p.p., nell'indicare i requisiti per una valida procura speciale, precisa che l'atto deve contenere la determinazione ...... dell'oggetto per cui è conferita e dei fatti ai quali si riferisce.
L'art. 37 disp. att. c.p.p., consente che la procura speciale di cui all'art. 122 c.p.p., possa essere rilasciata in via preventiva per l'eventualità in cui si verifichino i presupposti per il compimento dell'atto al quale la procura si riferisce.
Dalla lettura delle disposizioni di legge richiamate si evince che deve essere indicato con molta precisione nell'atto di conferimento della procura speciale l'oggetto per il quale vengono conferiti poteri tanto rilevanti;
è necessario anche indicare con precisione i fatti ai quali la procura si riferisce.
È evidente che le precisazioni indicate sono dal legislatore richieste al fine di evitare che il Procuratore speciale travalichi i limiti del mandato, tradendo in tal modo la volontà del mandante. Insomma il legislatore, in ipotesi come quella del caso di specie, vuole che la volontà della parte lesa di rimuovere gli ostacoli alla procedibilità per un determinato reato sia del tutto chiara e specifica, ovvero riferita a fatti specificamente indicati nella procura.
L'art. 37 disp. att. c.p.p., conferisce la facoltà all'avente diritto di rilasciare procure speciali preventive nella eventualità che si verifichino i presupposti per il compimento dell'atto al quale la procura sì riferisce.
Tale norme si riferisce evidentemente alle strutture complesse che prevedano vari luoghi nei quali si eserciti la produzione e la vendita, ovvero la attività della società o dell'Amministrazione. Ebbene in ipotesi siffatte il legislatore, consapevole della difficoltà di attivare le procedure necessarie per pervenire al rilascio di una procura speciale, ha previsto una semplificazione riconoscendo al titolare del diritto la possibilità di rilasciare una procura speciale in via preventiva.
In ipotesi del genere il mandatario potrà agire soltanto quando si verifichino i presupposti per il compimento dell'atto - nel caso specifico presentazione della querela - che siano stati specificamente indicati nell'atto con il quale sia stata rilasciata la procura speciale.
Orbene, ritornando al caso di specie, quando sia precisato nella procura speciale rilasciata in via preventiva che la facoltà di proporre querela è esercitatile da parte del Procuratore quando si verifichi un furto nello stabilimento al quale il procuratore sia preposto si deve ritenere che la condizione richiesta dall'art. 122 c.p.p., - determinazione dell'oggetto per cui è conferita e dei fatti ai quali si riferisce - si sia verificata.
Infatti l'oggetto della procura speciale è costituito dal mandato a proporre querela, mentre i fatti ai quali la procura si riferisce sono i furti perpetrati nello stabilimento.
Soltanto interpretate in tal modo le norme in discussione hanno un senso preciso e ragionevole, mentre la interpretazione offerta dal Tribunale di Firenze è sostanzialmente abrogatrice dell'art. 37 disp. att. c.p.p., dal momento che è ovviamente impossibile indicare in una procura speciale preventiva i singoli fatti criminosi per i quali viene poi in concreto esercitato il diritto di querela da parte del Procuratore.
Per la ragioni esposte la sentenza impugnata deve essere annullata con rinvio alla Corte di Appello di Firenze per il giudizio di secondo grado, previa, ove occorra, riapertura della istruzione dibattimentale, ai sensi dell'art. 569 c.p.p., comma 4, e art. 604 c.p.p., comma 4.
P.Q.M.
La Corte annulla la sentenza impugnata con rinvio alla Corte di Appello di Firenze per il giudizio.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 6 luglio 2007. Depositato in Cancelleria il 18 luglio 2007