Sentenza 16 aprile 2010
Massime • 1
La rituale presentazione della querela nell'interesse di una persona giuridica, non richiede che la procura speciale indichi specificamente i reati per i quali è conferito il potere di querela, essendo sufficiente l'indicazione della tipologia generale degli stessi, ove non implicitamente desumibile dall'oggetto sociale dell'ente. (Nella specie, riguardante società di finanziamento, la Corte ha ritenuto implicitamente devoluto il potere di sporgere querela per reati di truffa).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 16/04/2010, n. 24754 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 24754 |
| Data del deposito : | 16 aprile 2010 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. ESPOSITO Antonio - Presidente - del 16/04/2010
Dott. CASUCCI Giuliano - Consigliere - SENTENZA
Dott. MACCHIA Alberto - Consigliere - N. 1611
Dott. BRONZINI PP - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. RAGO Massimo - Consigliere - N. 35463/2009
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
procura della Repubblica di Torre Annunziata;
avverso la sentenza del Tribunale di Torre Annunziata del 21.11.2008 nel procedimento a carico di:
AN PP nato a [...] il [...], e da Giudice Saverio nato a [...] il [...] e da OL IL nato a [...] il [...];
Sentita la relazione della causa fatta, in Pubblica udienza, dal consigliere Dr. PP Bronzini.
Udita la requisitoria del sostituto procuratore generale, Dr. Antonio Gialanella, il quale ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso;
Udito il difensore Alvaro Glaviano Goffredo per Giudice Saverio che ha concluso associandosi alle richieste del P.G.;
osserva:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza del 21.11.2008 il Tribunale di Torre Annunziata dichiarava non doversi procedere a carico dei tre imputati prima indicati per il reato di truffa ai danni della società finanziaria Silf perché l'azione penale non poteva essere iniziata per mancanza di querela.
Si rilevava che la querela era stata proposta da un procuratore speciale sig. Davero Corrado nominato con delibera della società che gli conferiva il potere di "presentare esposti e querela e rimettere le stesse".
Il Tribunale, alla luce di un precedente della Corte di Cassazione, osservava che mancava nel caso in esame la determinazione dell'oggetto ex art. 122 c.p.c., della procura speciale. Ricorre il Procuratore della Repubblica di Torre annunziata il quale deduce che l'oggetto era del tutto predeterminato posto che la società è una società di finanziamento e pertanto la possibilità di presentare querele non poteva che riguardare i reati tipici perpetragli ai danni della società e quindi in primis la truffa, che nel caso in esame, era stata commessa per ottenere finanziamenti non dovuti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso appare fondato e pertanto va accolto. La querela è stata proposta da un procuratore speciale della società cui risulta conferito espressamente il potere di presentare querele. Appare evidente che tale potere non può che riguardare in primo luogo quei reati che tipicamente possono essere commessi nei confronti di una società di finanziamento e quindi, primo fra tutti, quello di truffa come avvenuto nel caso in esame. La querela risulta quindi proposta nell'ambito di interesse prioritario della società, certamente coperto dalla procura "a monte", così dovendosi recepire il precedente citato nella sentenza impugnata (cass. n. 28595/2007), che in effetti rileva che sarebbe assurdo pretendere che nella procura si elenchino specificamente i reati per i quali è stata conferita la procura a presentare querele, ma è sufficiente indicare la tipologia generale, il che appare superfluo nel caso di specie trattandosi di una truffa ai danni di una società avente l'oggetto sociale prima indicato.
Si deve quindi annullare la sentenza impugnata e disporre trasmettersi gli atti alla Corte di appello di Napoli per il giudizio.
P.Q.M.
Si deve quindi annullare la sentenza impugnata e disporre trasmettersi gli atti alla Corte di appello di Napoli per il giudizio.
Così deciso in Roma, il 16 aprile 2010.
Depositato in Cancelleria il 1 luglio 2010