Sentenza 23 marzo 2007
Massime • 1
È illegittima la decisione con cui il Tribunale, in composizione monocratica, dichiari non doversi procedere - nella specie in ordine al reato di furto in concorso con altri a danno di un supermercato - per mancanza di querela, stante il rilascio della procura anteriormente alla commissione del reato, considerato che, ex art. 37 disp. att. cod. proc. pen., la procura speciale di cui all'art. 122 cod. proc. pen. può essere conferita anche preventivamente, per l'eventualità che si verifichino i presupposti per il compimento dell'atto cui essa si riferisce, e che tali requisiti sussistono nel caso in cui l'oggetto della procura speciale concerna i reati contro il patrimonio.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 23/03/2007, n. 18816 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 18816 |
| Data del deposito : | 23 marzo 2007 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. PIZZUTI Giuseppe - Presidente - del 23/03/2007
Dott. FEDERICO Raffaello - Consigliere - SENTENZA
Dott. OLDI Paolo - Consigliere - N. 440
Dott. SCALERA Vito - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. FUMO Maurizio - Consigliere - N. 021894/2006
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PROCURATORE GENERALE DELLA REPUBBLICA PRESSO CORTE D'APPELLO di FIRENZE;
nei confronti di:
1) NU GI N. IL 19/01/1984;
2) AR SI N. IL 30/01/1979;
3) TI TO N. IL 02/09/1955;
4) GH EL N. IL 13/04/1961;
avverso SENTENZA del 23/11/2004 TRIBUNALE di FIRENZE;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. Dott. PAOLO OLDI;
lette le conclusioni del P.G. che ha chiesto l'annullamento con rinvio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con sentenza in data 23 novembre 2004, emessa ai sensi dell'art. 129 c.p.p., il Tribunale di Firenze in composizione monocratica ha dichiarato non doversi procedere a carico di NA MO, AC VA, OM TI ed EL PU in ordine al reato di concorso in furto ai danni del supermercato "Esselunga" di Sesto Fiorentino, per mancanza di querela. Nella motivazione ha osservato quel giudice che la querela era stata presentata a nome della società da LO IO in qualità di procuratore, in forza di atto notarile datato 1 febbraio 1999; che la procura aveva, bensì, conferito al IO il potere di presentare denunce e querele per "reati contro il patrimonio", ma non rispondeva ai requisiti prescritti dall'art. 122 c.p.p. in quanto rilasciata anteriormente alla commissione del reato e, quindi, senza alcun riferimento al fatto specifico in contestazione.
Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione il Procuratore Generale presso la Corte d'Appello di Firenze, affidandolo a un solo motivo. Con esso denuncia l'inosservanza del disposto dell'art. 37 disp. att. c.p.p., a norma del quale la procura speciale di cui all'art. 122 c.p.p. può essere rilasciata anche in via preventiva;
conseguentemente, avendo la società mandante selezionato i reati contro il patrimonio in seno all'elevatissimo numero di fattispecie penali esistenti nell'ordinamento, si è operata una descrizione specifica dell'oggetto della procura speciale.
Il ricorso è fondato e merita accoglimento.
Esatto è il richiamo fatto dal P.G. ricorrente all'art. 37 disp. att. c.p.p., il quale così testualmente dispone: "La procura speciale prevista dall'articolo 122 c.p.p. può essere rilasciata anche preventivamente, per l'eventualità in cui si verifichino i presupposti per il compimento dell'atto al quale la procura si riferisce".
Indubbia è l'applicabilità della norma citata all'ipotesi di procura speciale finalizzata alla presentazione della querela in nome e per conto del mandante, atteso che anche in tal caso l'istituto di riferimento è quello disciplinato dall'art. 122 c.p.p.;
conseguentemente deve ritenersi validamente rilasciata la procura a tal fine, quando il testo di essa consenta di enucleare i presupposti al cui verificarsi è orientata la previsione del mandante nel conferire i poteri al mandatario.
Nel caso che qui ne occupa la menzione dei "reati contro il patrimonio" è idonea a fornire una sufficiente identificazione dei presupposti, in presenza dei quali il procuratore speciale IO LO deve considerarsi munito dei poteri necessari alla presentazione della querela. Pertanto, avendo costui provveduto a tanto in relazione all'accusa di furto da muoversi nei confronti degli odierni imputati, la querela deve intendersi validamente proposta nell'interesse della società "Esselunga". La sentenza impugnata va, conseguentemente, annullata con rinvio al Tribunale di Firenze per il giudizio.
P.Q.M.
la Corte annulla la sentenza impugnata con rinvio al Tribunale di Firenze per il giudizio.
Così deciso in Roma, il 23 marzo 2007.
Depositato in Cancelleria il 16 maggio 2007