Sentenza 3 giugno 2008
Massime • 1
È rituale la querela presentata dal procuratore di una società che gestisce una catena di supermercati in forza di una procura speciale rilasciatagli per l'eventualità che nei singoli esercizi vengano perpetrati dei furti, trattandosi di procura speciale rilasciata in via preventiva in conformità a quanto previsto dall'art. 37 disp. att. cod. proc. pen..
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 03/06/2008, n. 37052 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 37052 |
| Data del deposito : | 3 giugno 2008 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. BRUSCO CA Giuseppe - Presidente - del 03/06/2008
Dott. LICARI CA - Consigliere - SENTENZA
Dott. ROMIS Vincenzo - rel. Consigliere - N. 1138
Dott. D'ISA Claudio - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. AMENDOLA Adelaide - Consigliere - N. 030873/2007
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) OB SH, N. IL 27/06/1977;
avverso SENTENZA del 28/02/2007 CORTE APPELLO di FIRENZE;
visti gli atti, la sentenza ed il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere Dr. ROMIS VINCENZO;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dr. Bua Francesco, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso.
OSSERVA
La Corte d'Appello di Firenze, con la sentenza indicata in epigrafe, in accoglimento di impugnazione del Procuratore Generale ed in riforma della sentenza di primo grado - con la quale era stata pronunciata declaratoria di improcedibilità per difetto di querela nei confronti di OB HI per il reato di furto all'interno di magazzini della società "Esselunga" - condannava la OB alla pena ritenuta di giustizia. Il primo giudice aveva ravvisato l'inosservanza delle formalità per la presentazione della querela, sul rilievo che l'atto di querela era stato presentato da un procuratore speciale della società "Esselunga", ma difettava di uno dei requisiti prescritti dall'art. 122 c.p.p. posto che non erano stati indicati i fatti ai quali l'atto si riferiva.
La Corte distrettuale, per la parte che in questa sede rileva, riteneva errata la decisione del Tribunale, ravvisando la ritualità dell'atto di querela in quanto la procura speciale, rilasciata dalla società "Esselunga" con atto notarile, autorizzava il procuratore a presentare denunce e/o querele per reati contro il patrimonio in danno della società.
Avverso tale sentenza ricorre per Cassazione l'imputata, tramite il difensore, deducendo violazione di legge sull'asserito rilevo della correttezza interpretativa del primo giudice circa la ritenuta irritualità della querela.
Il ricorso deve essere rigettato per l'infondatezza della censura dedotta.
Dall'esame degli atti a disposizione di questo ufficio, e come peraltro precisato anche nello stesso ricorso, si rileva che a FL CA, il quale aveva presentato la querela nell'interesse della società "Esselunga", era stata rilasciata rituale e formale procura per presentare denunce e/o querele in ordine a "reati contro il patrimonio commessi ai danni della società".
Orbene appare del tutto evidente la rispondenza, dell'atto così confezionato, ai requisiti richiesti dall'art. 122 c.p.p. non potendo richiedersi alla società di integrare di volta in volta la procura, così rilasciata al FL, con l'indicazione del singolo episodio oggetto dell'istanza di punizione. La soluzione adottata dalla Corte d'Appello si pone dunque del tutto in sintonia con il principio di diritto enunciato da questa Corte secondo cui "in tema di querela, è consentito a norma dell'art. 37 disp. att. c.p.p., che la procura speciale possa essere rilasciata dall'amministratore delegato di una società in via preventiva per la eventualità in cui si verifichino i presupposti per il compimento dell'atto al quale la procura si riferisce (Nella specie, la Corte ha ritenuto rituale la querela presentata dal procuratore speciale nei confronti dell'autore di un furto in un supermercato senza la necessità che nella procura stessa siano stati preventivamente indicati i singoli fatti criminosi costituenti il furto, non ancora avvenuto)": in termini, "ex plurimis", Sez. 5, n. 28595 del 6/7/2007 (dep. 18/7/2007), RV. 237594, P.G. in proc. RA (nello stesso senso Sez. 5, n. 18816/07, RV. 236918, P.G. in proc. AN e altri). Al rigetto del ricorso segue, per legge, la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 3 giugno 2008.
Depositato in Cancelleria il 30 settembre 2008