Cass. pen., sez. V, sentenza 10/10/2006, n. 36778
CASS
Sentenza 10 ottobre 2006

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In tema di reati di falso, il certificato di morte redatto dal medico necroscopico, delegato dell'ufficiale dello stato civile, è atto pubblico, siccome proveniente da un pubblico ufficiale che attesta fatti di sua diretta percezione (effettività del decesso, eventuali indizi di reato ecc.); mentre, quello redatto dal medico curante in ordine al momento e alle cause della morte - come risultano dall'attività sanitaria espletata prima del decesso - è qualificabile come atto pubblico soltanto se il sanitario opera all'interno di una struttura pubblica e se, con tale atto, concorre a formare la volontà della P.A. in materia di assistenza sanitaria o esercita in sua vece poteri autorizzativi e certificativi: in questi casi, infatti, il medico opera come pubblico ufficiale. Qualora invece il medico curante, nell'immediatezza dell'evento, rilasci il certificato di morte, non destinato all'utilizzazione da parte dell'ufficiale dello stato civile, egli opera come semplice esercente una professione sanitaria, essendo indifferente che egli sia anche un funzionario del Servizio sanitario nazionale. Ne consegue che, in caso di falsità ideologica del certificato, il reato ipotizzabile è quello di cui all'art. 481 cod. pen., la cui pena edittale è preclusiva dell'applicazione di misure cautelari, anche soltanto interdittive (Fattispecie in tema di attestazione, da parte di medici curanti, dell'ora e luogo del decesso di pazienti, invece non sottoposti a visita dopo la morte).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. V, sentenza 10/10/2006, n. 36778
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 36778
    Data del deposito : 10 ottobre 2006

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