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Sentenza 3 novembre 2025
Sentenza 3 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 03/11/2025, n. 10012 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 10012 |
| Data del deposito : | 3 novembre 2025 |
Testo completo
N. 627/2021 R.Gen.Aff.Cont.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI
XII SEZIONE CIVILE
Il giudice, dott. Alfonso Tinto, pronunzia la seguente
S E N T E N Z A
definitiva ai sensi dell'art.190 c.p.c. nella causa iscritta al n. 627/2021 r.g.a.c.
TRA
(c.f.: rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1
congiuntamente e disgiuntamente dagli avv.ti Ivo OR (c.f.:
e RI OR (c.f.: , C.F._2 C.F._3
elettivamente domiciliato presso il loro studio in Napoli, Via Saldor Dalì, 22,
giusta procura in atti
- ATTRICE-
E
in persona del legale rappresentante p.t. (c.f.:), Controparte_1
rappresentata e difesa congiuntamente e disgiuntamente dagli avv.ti Remo
PE (c.f.: ) e NI NC (c.f.: C.F._4
), presso i quali elettivamente domicilia in Aversa, alla C.F._5
Via Botticelli, 25, giusta procura in atti
-CONVENUTA IN RICONVENZIONALE-
Avente ad oggetto: Inadempimento contrattuale e risarcimento del danno
Conclusioni come da atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La sentenza viene redatta in conformità al nuovo testo degli artt.132 c.p.c. e 118
disp.att. c.p.c., immediatamente applicabile anche nei giudizi in corso alla data di entrata in vigore della riforma, ai sensi dell'art.58 della legge n.69/09, pertanto,
devono ritenersi integralmente richiamati dalla presente pronuncia, sia gli atti introduttivi e di costituzione delle parti, sia i verbali di causa.
Sicché ai fini della decisione è sufficiente evidenziare che con atto di citazione ritualmente notificato, il sig. conveniva in giudizio la società “ Parte_1 [...]
, per sentirla condannare, previo accertamento del lamentato CP_1
inadempimento contrattuale, al pagamento in suo favore, a titolo di risarcimento
- 2 -
danni, della somma quantificata in complessivi euro 15.000,00, oltre interessi e rivalutazione monetaria.
A sostegno della spiegata domanda l'attore deduceva di essersi recato nel mese di dicembre dell'anno 2017 presso i locali della convenuta società per acquistare una cucina, scegliendo quindi dopo averne vagliate diverse, quella di marca “DADA”
modello “Hi Line”.
La società venditrice provvedeva quindi a redigere un ordine/contratto, nel quale venivano fissate tra le altre clausole quella di consegna, stabilita per il mese di settembre 2018, al prezzo di vendita di € 22.400,00, con versamento di acconto pari ad € 6.700,00, corrisposto in data 20 dicembre 2017.
Solo dopo lungo tempo, tuttavia, in data 29 marzo 2019, riattivatisi i contatti tra le parti, queste convenivano una serie di modifiche da apportare al contratto precedente, relative sia alle misure della cucina che alla tipologia dei materiali precedentemente scelti, indicandosi quindi quale nuova data di consegna il 30
ottobre 2019, con versamento di un ulteriore acconto di € 1.200,00.
L'istante, tuttavia, non soddisfatto delle interlocuzioni avute con la venditrice, dopo una accurata lettura degli ordini sottoscritti dalle parti, rilevava una serie di incongruenze delle quali chiedeva conto alla , non ottenendo tuttavia CP_1
alcun adeguato riscontro.
In data 29 luglio 2019 la società venditrice su richiesta dell'acquirente effettuava quindi un nuovo ordine/contratto, con il quale venivano apportate ulteriori
- 3 -
modifiche rispetto a quanto precedentemente convenuto, indicandosi quale nuova data di consegna, il 30 novembre 2019.
A fronte quindi delle numerose modifiche apportate nel corso degli anni al progetto iniziale e stante la condotta perpetrata dalla convenuta società che, secondo l'assunto di parte attrice non avrebbe fornito adeguate rassicurazioni sulla corrispondenza tra quanto definitivamente ordinato e quanto risultante dalla documentazione in possesso della stessa, sospendeva il pagamento del saldo dovuto per la consegna della cucina che, pertanto, mai giungeva a destinazione, con conseguente inadempimento da parte della degli obblighi Controparte_1
contrattualmente convenuti.
Dopo aver quindi articolato le ragioni poste a fondamento della proposta domanda,
concludeva affinché l'adito tribunale volesse: “Nel merito: 1)Accertare e dichiarare
l'esclusiva responsabilità contrattuale della società convenuta per la mancata
consegna di quanto indicato negli ordini/contratti, nonché per la mancata consegna
dei documenti obbligatori e necessari per Legge per poter individuare
dettagliatamente le condizioni contrattuali e, per l'effetto, condannarla, alla
restituzione dell'acconto versato pari ad euro 7.995,00
(settemilanovecentonovantacinque/00) e al risarcimento di tutti i danni in favore
dell'istante conseguenti ai disagi vissuti dell'acquirente per la mancata consegna
della cucina fondamentale per l'arredo della propria casa, nella misura che sarà
provata nell'ulteriore prosieguo, ma che si quantifica si d'ora in € 7.005.00
(settemilacinque/00) e/o diversa somma secondo valutazione equitativa dell'Ill.mo
- 4 -
giudice adito, opportunamente rivalutata, e/o alla minor somma che l'On.le
Giudicante vorrà ritenere di giustizia ammontanti ad € 15.000,00 (quindicimila/00)
complessivi. 2) Con vittoria di spese, diritti ed onorari con attribuzione diretta ai
sottoscritti procuratori per fattane partecipazione. In via istruttoria si chiede: 1)
Co Deferirsi interrogatorio formale al legale rappresentante della società ella Corte”
sulle circostanze di luogo, tempo e persone di cui ai capi “a,b,c,d,e,f,g,h” del libello
introduttivo che qui abbiasi integralmente per ripetuti e trascritti, preceduti dalla
locuzione “vero è che”. 2)Ammettersi prova testimoniale sui medesimi capi, con
riserva di indicare testi. 3)Nominare, se del caso, C.T.U. per la quantificazione e
qualificazione dei danni lamentati dall'istante. Con ogni più ampia riserva nel merito
ed istruttoria anche in conseguenza di quanto dedotto ed eccepito eventualmente
dalla società convenuta. Si dichiara, ai fini del versamento del contributo unificato,
che il valore della presente controversia è pari ad € 15.000.00 (quindicimila/00)”;
Si costituiva quindi in giudizio la convenuta contestando Controparte_1
preliminarmente l'evento storico così come descritto e riportato nell'atto di citazione, spiegando contestualmente domanda riconvenzionale, volta ad ottenere il riconoscimento del diritto della società al pagamento dell'importo dovuto dal sig.
, quale prezzo di vendita della cucina acquistata, detratti gli acconti Parte_1
corrisposti, dovendosi quindi dare esecuzione al sottoscritto contratto di vendita.
La convenuta società effettuava quindi una ricostruzione del fatto storico in parte divergente rispetto a quella fornita da parte attrice, rilevando come in data 15
dicembre 2017 il SI. avesse acquistato, presso la , Parte_1 Controparte_2
- 5 -
dapprima un divano Molteni al prezzo di € 4.200,00, firmando un contratto di acquisto e versando un acconto del 30%, pari ad € 1.200,00 e, successivamente, in data 20 dicembre 2017, una cucina DADA modello Hi Line, per un totale di €
22.400,00, con contestuale versamento di acconto del 30% pari ad € 6.700,00, con consegna prevista per il mese di settembre 2018.
Secondo la tesi sostenuta da parte convenuta in data 29 Marzo 2019 il sig.
[...]
, a seguito di sue specifiche richieste, avrebbe firmato una dettagliatissima Pt_1
variante al contratto precedentemente sottoscritto, composta da n. 03 pagine sottoscritte dall'attore e da n. 12 allegati, sottoscritti dalla SI.ra , Persona_1
moglie del SI. , per un totale in aumento di € 9.600,00, nella quale si Parte_1
modificava anche la data di consegna, prevedendola per il 30 Ottobre 2019.
Tuttavia, in data 29 Luglio 2019 il SI. firmava una ulteriore variante Parte_1
al contratto del 29 Marzo 2019 che, prevedeva una serie di modifiche nelle finiture,
nonché nei codici degli elettrodomestici e nel top della cucina, stabilendosi all'esito di defalcare dall'estratto conto cucina l'importo di € 3.400,00 e l'importo di € 400,00
concernente il prezzo del totem elettrico, con consegna differita al 30 novembre
2019.
Anche tale ordine-contratto, veniva regolarmente sottoscritto per accettazione dal
SI. . Parte_1
La sig.ra tuttavia, ancora non convinta circa il buon esito dell'acquisto, Per_1
chiedeva ancora una volta un ragguaglio sull'ordine effettuato che, veniva puntualmente fornito dall'architetto della convenuta società.
- 6 -
Pertanto, con e-mail del 9 luglio 2020 la sollecitava il Parte_2
pagamento della somma pattuita di € 23.750,00, previsto entro giugno 2020,
mostrando l'intenzione di voler consegnare la cucina ordinata dalla controparte al più presto.
Alla perveniva tuttavia in risposta una e-mail da parte del Parte_2
procuratore costituito per conto del SI. , contenente una serie di Parte_1
contestazioni, tra cui la circostanza di dover effettuare il pagamento dopo e non prima della consegna.
Pertanto, al fine di dirimere la insorgenda controversia la convenuta società, inviava all'istante tutta la documentazione relativa alla cucina acquistata, dimostrando la volontà di procedere alla consegna della stessa, purché ovviamente la parte acquirente saldasse il prezzo della medesima di € 23.750,00, entro e non oltre il 10
settembre 2020.
Stante quindi il mancato perfezionamento del pagamento da parte dell'istante, la cucina non veniva consegnata, rimanendo custodita nei depositi della convenuta società.
Alcun inadempimento contrattuale sarebbe stato quindi ascrivibile alla società
convenuta che, pertanto, spiegava formale domanda riconvenzionale, volta ad ottenere l'adempimento del contratto sottoscritto, relativamente alla consegna della cucina nonché degli accessori ordinati, a fronte del pagamento a saldo in proprio favore da parte del SI. , della somma di € 23.750,00, già Parte_1
detratti gli acconti versati.
- 7 -
Dopo aver quindi articolato le proprie difese e spiegate le ragioni poste a base della formulata domanda riconvenzionale, concludeva affinchè l'adito tribunale volesse:
“In via preliminare: 1) Dichiarare la improcedibilità della domanda per mancato
esperimento del procedimento di mediazione obbligatoria ex D.Lgs. n. 28/2010; In
via gradata: 2) Rigettare la domanda di parte attrice in quanto del tutto
improponibile, inammissibile e improcedibile, nonché assolutamente infondata sia in
fatto che in diritto;
Nel merito: 3) Accogliere la spiegata domanda riconvenzionale e,
per l'effetto, Condannare il SI. ., al pagamento in favore della Parte_1 [...]
dell'intero importo dovuto in relazione alla cucina da consegnare, Parte_2
e pertanto della somma a saldo di € 23.750,00, oltre interessi e rivalutazione
monetaria dalla data di scadenza della fattura fino all'effettivo soddisfo, il tutto in
ogni caso da contenersi entro i limiti della competenza per valore del Giudice adito
in € 26.000,00, con contestuale ordine alla in persona del Parte_2
suo legale rapp.te p.t., di effettuare la consegna della cucina in favore del sig.
[...]
, come da contratto sottoscritto in data 20/12/2017, e successive Pt_1
integrazioni e modifiche;
In ogni caso: 4) Condannare l'attore , al Parte_1
pagamento delle spese e competenze del presente giudizio, oltre 15% rimb. spese
generali, CPA e IVA, con attribuzione in favore dei sottoscritti procuratori
antistatarii”.
La prima udienza di comparizione si teneva nel contradditorio delle parti in data 12
aprile 2021 ed all'esito il G.I,. rilevato che parte attrice aveva omesso di avviare il procedimento di negoziazione assistita, integrante condizione di procedibilità
dell'azione, assegnava termine di 15 giorni per dare impulso al procedimento,
- 8 -
rinviando la causa all'udienza del 28 ottobre 2021, poi rinviata d'ufficio al 7 marzo
2022.
All'esito della suindicata udienza il G.I. assegnava alle parti i termini per l'articolazione dei mezzi istruttori, rinviando al 18 luglio 2022 la eventuale ammissione.
Ritenendo tuttavia opportuno, prima di provvedere sulle richieste istruttorie articolate dalle parti, esperire un tentativo di bonario componimento, disponeva la comparizione personale delle parti, fissata per l'udienza del 17 novembre 2022.
All'esito della suindicata udienza, stante la inconciliabilità delle posizioni assunte dalle parti il G.I., si riservava sulla opportunità di procedere alla nomina di un CTU, al fine di riscontrare le eventuali difformità tra quanto richiesto per iscritto ed offerto nei documenti prodotti.
Con ordinanza del 7 dicembre 2022 ritenendo necessaria la nomina di un CTU, al fine di verificare la corrispondenza o meno tra la cucina ordinata da parte istante,
comprensiva delle modifiche concordate e quella presente nei depositi della
[...]
e di rilevare le eventuali difformità, fissava per il conferimento incarico CP_1
l'udienza del 26 gennaio 2023, successivamente rinviata per assenza del CTU
nominato e sostituzione dello stesso al 6 marzo 2023.
All'esito dell'espletato del suddetto mezzo istruttorio il G.I. rinviava la causa per la precisazione delle conclusioni al 12 settembre 2024, poi rinviata in prosieguo al 16
maggio 2025.
- 9 -
All'sito della suindicata udienza la causa veniva introitata a sentenza, con concessione alle parti dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali ed eventuali repliche.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Ebbene, tali essendo i fatti così come esposti da parte attrice, ritiene questo giudice che la domanda proposta dall'istante debba essere rigettata per i motivi e nei termini di seguito esplicitati.
Ed invero occorre rilevare come dall'istruttoria complessivamente considerata, sia emersa la responsabilità del sig. per la mancata consegna della Parte_1
cucina da questi ordinata.
Ed infatti dagli atti di causa è effettivamente emerso che in data 20 dicembre 2017,
il sig. sottoscriveva un contratto di acquisto di una cucina modello Parte_1
“Dada” “Hi Line”, al costo di € 22.400,00, versando un acconto alla società
venditrice di € 6.400,00. CP_1
Nel corso degli anni a seguire, esclusivamente su richiesta degli acquirenti e per esigenze da questi a più riprese manifestate, furono apportate continue varianti al contratto supra menzionato, fino alla data del 29 luglio 2019, in cui fu sottoscritto un nuovo ordine, al quale in ogni caso fecero seguito ulteriori modifiche e variazioni fino al mese di giugno 2020.
Appare dunque evidente come il ritardo nella consegna della merce ordinata non sia imputabile alla società la quale, proprio al fine di meglio Controparte_1
- 10 -
soddisfare le richieste dei propri clienti, avrebbe acconsentito ad apportare modifiche alla cucina così come originariamente pattuite.
Peraltro, appena completata la cucina e pronta per la consegna, la società
venditrice non avrebbe tardato ad avvisare i clienti, dimostrandosi disponibile ad adempiere agli obblighi assunti ed a consegnare quanto pattuito, chiedendo in cambio, così come previsto nell'accordo contrattuale, il pagamento anticipato della somma.
Il sig. si sarebbe quindi rifiutato in maniera immotivata di Parte_1
effettuare il pagamento, venendo meno agli obblighi contrattualmente assunti.
Tale inadempimento configurandosi alla stregua di una interruzione del rapporto sinallagmatico tipico della compravendita, avrebbe ingenerato il diniego della società venditrice di consegnare la cucina.
Ed invero sul punto interviene una recente sentenza della Corte di Cassazione la quale ha rilevato che: “in tema di compravendita, se è vero che il compratore può
sollevare l'eccezione di inadempimento, ai sensi dell'art. 1460 c.c., sia quando venga
completamente a mancare la prestazione della controparte, sia quando dall'inesatto
adempimento del venditore derivi l'inidoneità della cosa venduta all'uso cui è
destinata, è altrettanto vero che il rifiuto di pagamento del prezzo deve risultare
giustificato dall'oggettiva proporzione dei rispettivi inadempimenti, riguardato con
riferimento al complessivo equilibrio sinallagmatico del contratto ed all'obbligo di
comportarsi secondo buona fede” (Cass. n. 17878 del 22 giugno 2023).
- 11 -
Orbene va rilevato che, nel corso del procedimento ed all'esito dell'espletata
C.t.u., la tesi sostenuta da parte attrice, circa la presunta non corrispondenza tra quanto da ultimo ordinato e quanto presente nel deposito della venditrice è stata smentita..
Ciò non solo perché dagli atti di causa è emerso che il sig. e la sua Parte_1
consorte fossero stati costantemente aggiornati circa gli adattamenti e modifiche da loro apportate negli anni alla cucina ma, anche da quanto emerso dalla consulenza tecnica depositata che ha contribuito a fugare ogni dubbio circa la conformità della cucina presente in deposito all'ultimo ordine concordato tra le parti.
Ed invero il consulente ha rilevato, rispetto al quesito formulato dal giudice volto alla “verifica della corrispondenza o meno tra la cucina così come ordinata da parte
istante, comprensiva delle modifiche successivamente concordate tra le parti (di cui
alla documentazione in atti) e quella presente nei depositi della S.r.l. Della Corte,
rilevando e descrivendo, qualora riscontrate, le eventuali difformità” che: “la cucina
visionata e rilevata, corrisponde perfettamente per tipologia, dimensioni,
componenti e finiture, a quella dettagliata dagli elaborati grafici e dalle specifiche
tecniche allegate alle mail del 3 settembre 2020 e del 16 ottobre 2020, entrambe
contenute nella documentazione depositata da . Controparte_1
La risposta fornita dall'Ausiliario appare esaustiva rispetto alle finalità per le quali l'incarico veniva conferito e le conclusioni a cui è addivenuto il C.t.u. vengono condivise da questo Magistrato.
- 12 -
In definitiva, quindi, dall'istruttoria complessivamente considerata nonché dalla documentazione prodotta in atti, appare chiaro che la domanda così come proposta da parte attrice risulti infondata e che debba, pertanto, essere rigettata.
In relazione alla domanda riconvenzionale spiegata dalla convenuta società, si rileva che la stessa, anche alla luce della documentazione depositata in atti, risulti fondata.
Invero, la si è dichiarata fin dall'inizio disponibile alla consegna Controparte_1
della cucina in favore del SI. ciò previo pagamento, così come da contratto, Pt_1
della somma/saldo di € 23.750,00, dalla quale era stata già decurtata la somma di €
7.900,00, versata a titolo di acconto. Ebbene, a fronte del rifiuto più volte manifestato dall'attore, di provvedere alla corresponsione della somma dovuta, la cucina è rimasta nei depositi della convenuta società, imballata ed in attesa di consegna.
Alcuna responsabilità potrà quindi essere attribuita alla convenuta società circa la mancata consegna ciò per cui la stessa ha pieno diritto, in esecuzione del contratto sottoscritto tra le parti, a vedersi corrispondere l'importo di € 23.750,00, quale saldo/prezzo di vendita della cucina ordinata dal . Pt_1
Per tutto quanto esposto, la domanda proposta da parte attrice andrà rigettata mentre andrà accolta la domanda riconvenzionale proposta dalla convenuta.
Le spese di lite, in considerazione del valore della controversia e dell'attività
processuale effettivamente svolta, seguono la soccombenza e sono liquidate come
- 13 -
da dispositivo e di esse andrà disposta l'attribuzione in favore dei difensori dichiaratisi antistatari.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, XII Sezione Civile, in composizione monocratica, nella causa iscritta al n. 627/2021 R.G., tra e società “ in Parte_1 Controparte_1
persona del legale rappresentante p.t., respinta ogni altra istanza ed eccezione,
definitivamente pronunciando, così provvede:
- Rigetta la domanda proposta da parte attrice;
- Accoglie la domanda riconvenzionale spiegata da parte convenuta e per l'effetto,
condanna al pagamento della somma di € 23.750,00, quale Parte_1
corrispettivo dovuto per l'acquisto della cucina “Dada” modello “Hi Line”, oltre interessi e rivalutazione monetaria dalla emissione della fattura al soddisfo;
- Condanna altresì al pagamento delle spese e competenze Parte_1
professionali del presente giudizio, liquidate in €. 5.077,00, oltre rimborso spese forfettario, cpa ed iva come per legge, con attribuzione in favore degli avvocati
Remo PE e NI NC, dichiaratisi antistatari.
Così deciso in Napoli, in data 3 novembre 2025
Il Giudice Onorario
Avv. Alfonso Tinto
- 14 -
L'originale di questo provvedimento è un documento informatico sottoscritto con firma digitale (artt. 1, lett. s, 21 e 24 D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82) e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi degli artt. 15 e 35, co. I, D.M. 21 febbraio 2011, n. 44, come modificato dal D.M. 15 ottobre 2012 n. 209.
- 15 -
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI
XII SEZIONE CIVILE
Il giudice, dott. Alfonso Tinto, pronunzia la seguente
S E N T E N Z A
definitiva ai sensi dell'art.190 c.p.c. nella causa iscritta al n. 627/2021 r.g.a.c.
TRA
(c.f.: rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1
congiuntamente e disgiuntamente dagli avv.ti Ivo OR (c.f.:
e RI OR (c.f.: , C.F._2 C.F._3
elettivamente domiciliato presso il loro studio in Napoli, Via Saldor Dalì, 22,
giusta procura in atti
- ATTRICE-
E
in persona del legale rappresentante p.t. (c.f.:), Controparte_1
rappresentata e difesa congiuntamente e disgiuntamente dagli avv.ti Remo
PE (c.f.: ) e NI NC (c.f.: C.F._4
), presso i quali elettivamente domicilia in Aversa, alla C.F._5
Via Botticelli, 25, giusta procura in atti
-CONVENUTA IN RICONVENZIONALE-
Avente ad oggetto: Inadempimento contrattuale e risarcimento del danno
Conclusioni come da atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La sentenza viene redatta in conformità al nuovo testo degli artt.132 c.p.c. e 118
disp.att. c.p.c., immediatamente applicabile anche nei giudizi in corso alla data di entrata in vigore della riforma, ai sensi dell'art.58 della legge n.69/09, pertanto,
devono ritenersi integralmente richiamati dalla presente pronuncia, sia gli atti introduttivi e di costituzione delle parti, sia i verbali di causa.
Sicché ai fini della decisione è sufficiente evidenziare che con atto di citazione ritualmente notificato, il sig. conveniva in giudizio la società “ Parte_1 [...]
, per sentirla condannare, previo accertamento del lamentato CP_1
inadempimento contrattuale, al pagamento in suo favore, a titolo di risarcimento
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danni, della somma quantificata in complessivi euro 15.000,00, oltre interessi e rivalutazione monetaria.
A sostegno della spiegata domanda l'attore deduceva di essersi recato nel mese di dicembre dell'anno 2017 presso i locali della convenuta società per acquistare una cucina, scegliendo quindi dopo averne vagliate diverse, quella di marca “DADA”
modello “Hi Line”.
La società venditrice provvedeva quindi a redigere un ordine/contratto, nel quale venivano fissate tra le altre clausole quella di consegna, stabilita per il mese di settembre 2018, al prezzo di vendita di € 22.400,00, con versamento di acconto pari ad € 6.700,00, corrisposto in data 20 dicembre 2017.
Solo dopo lungo tempo, tuttavia, in data 29 marzo 2019, riattivatisi i contatti tra le parti, queste convenivano una serie di modifiche da apportare al contratto precedente, relative sia alle misure della cucina che alla tipologia dei materiali precedentemente scelti, indicandosi quindi quale nuova data di consegna il 30
ottobre 2019, con versamento di un ulteriore acconto di € 1.200,00.
L'istante, tuttavia, non soddisfatto delle interlocuzioni avute con la venditrice, dopo una accurata lettura degli ordini sottoscritti dalle parti, rilevava una serie di incongruenze delle quali chiedeva conto alla , non ottenendo tuttavia CP_1
alcun adeguato riscontro.
In data 29 luglio 2019 la società venditrice su richiesta dell'acquirente effettuava quindi un nuovo ordine/contratto, con il quale venivano apportate ulteriori
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modifiche rispetto a quanto precedentemente convenuto, indicandosi quale nuova data di consegna, il 30 novembre 2019.
A fronte quindi delle numerose modifiche apportate nel corso degli anni al progetto iniziale e stante la condotta perpetrata dalla convenuta società che, secondo l'assunto di parte attrice non avrebbe fornito adeguate rassicurazioni sulla corrispondenza tra quanto definitivamente ordinato e quanto risultante dalla documentazione in possesso della stessa, sospendeva il pagamento del saldo dovuto per la consegna della cucina che, pertanto, mai giungeva a destinazione, con conseguente inadempimento da parte della degli obblighi Controparte_1
contrattualmente convenuti.
Dopo aver quindi articolato le ragioni poste a fondamento della proposta domanda,
concludeva affinché l'adito tribunale volesse: “Nel merito: 1)Accertare e dichiarare
l'esclusiva responsabilità contrattuale della società convenuta per la mancata
consegna di quanto indicato negli ordini/contratti, nonché per la mancata consegna
dei documenti obbligatori e necessari per Legge per poter individuare
dettagliatamente le condizioni contrattuali e, per l'effetto, condannarla, alla
restituzione dell'acconto versato pari ad euro 7.995,00
(settemilanovecentonovantacinque/00) e al risarcimento di tutti i danni in favore
dell'istante conseguenti ai disagi vissuti dell'acquirente per la mancata consegna
della cucina fondamentale per l'arredo della propria casa, nella misura che sarà
provata nell'ulteriore prosieguo, ma che si quantifica si d'ora in € 7.005.00
(settemilacinque/00) e/o diversa somma secondo valutazione equitativa dell'Ill.mo
- 4 -
giudice adito, opportunamente rivalutata, e/o alla minor somma che l'On.le
Giudicante vorrà ritenere di giustizia ammontanti ad € 15.000,00 (quindicimila/00)
complessivi. 2) Con vittoria di spese, diritti ed onorari con attribuzione diretta ai
sottoscritti procuratori per fattane partecipazione. In via istruttoria si chiede: 1)
Co Deferirsi interrogatorio formale al legale rappresentante della società ella Corte”
sulle circostanze di luogo, tempo e persone di cui ai capi “a,b,c,d,e,f,g,h” del libello
introduttivo che qui abbiasi integralmente per ripetuti e trascritti, preceduti dalla
locuzione “vero è che”. 2)Ammettersi prova testimoniale sui medesimi capi, con
riserva di indicare testi. 3)Nominare, se del caso, C.T.U. per la quantificazione e
qualificazione dei danni lamentati dall'istante. Con ogni più ampia riserva nel merito
ed istruttoria anche in conseguenza di quanto dedotto ed eccepito eventualmente
dalla società convenuta. Si dichiara, ai fini del versamento del contributo unificato,
che il valore della presente controversia è pari ad € 15.000.00 (quindicimila/00)”;
Si costituiva quindi in giudizio la convenuta contestando Controparte_1
preliminarmente l'evento storico così come descritto e riportato nell'atto di citazione, spiegando contestualmente domanda riconvenzionale, volta ad ottenere il riconoscimento del diritto della società al pagamento dell'importo dovuto dal sig.
, quale prezzo di vendita della cucina acquistata, detratti gli acconti Parte_1
corrisposti, dovendosi quindi dare esecuzione al sottoscritto contratto di vendita.
La convenuta società effettuava quindi una ricostruzione del fatto storico in parte divergente rispetto a quella fornita da parte attrice, rilevando come in data 15
dicembre 2017 il SI. avesse acquistato, presso la , Parte_1 Controparte_2
- 5 -
dapprima un divano Molteni al prezzo di € 4.200,00, firmando un contratto di acquisto e versando un acconto del 30%, pari ad € 1.200,00 e, successivamente, in data 20 dicembre 2017, una cucina DADA modello Hi Line, per un totale di €
22.400,00, con contestuale versamento di acconto del 30% pari ad € 6.700,00, con consegna prevista per il mese di settembre 2018.
Secondo la tesi sostenuta da parte convenuta in data 29 Marzo 2019 il sig.
[...]
, a seguito di sue specifiche richieste, avrebbe firmato una dettagliatissima Pt_1
variante al contratto precedentemente sottoscritto, composta da n. 03 pagine sottoscritte dall'attore e da n. 12 allegati, sottoscritti dalla SI.ra , Persona_1
moglie del SI. , per un totale in aumento di € 9.600,00, nella quale si Parte_1
modificava anche la data di consegna, prevedendola per il 30 Ottobre 2019.
Tuttavia, in data 29 Luglio 2019 il SI. firmava una ulteriore variante Parte_1
al contratto del 29 Marzo 2019 che, prevedeva una serie di modifiche nelle finiture,
nonché nei codici degli elettrodomestici e nel top della cucina, stabilendosi all'esito di defalcare dall'estratto conto cucina l'importo di € 3.400,00 e l'importo di € 400,00
concernente il prezzo del totem elettrico, con consegna differita al 30 novembre
2019.
Anche tale ordine-contratto, veniva regolarmente sottoscritto per accettazione dal
SI. . Parte_1
La sig.ra tuttavia, ancora non convinta circa il buon esito dell'acquisto, Per_1
chiedeva ancora una volta un ragguaglio sull'ordine effettuato che, veniva puntualmente fornito dall'architetto della convenuta società.
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Pertanto, con e-mail del 9 luglio 2020 la sollecitava il Parte_2
pagamento della somma pattuita di € 23.750,00, previsto entro giugno 2020,
mostrando l'intenzione di voler consegnare la cucina ordinata dalla controparte al più presto.
Alla perveniva tuttavia in risposta una e-mail da parte del Parte_2
procuratore costituito per conto del SI. , contenente una serie di Parte_1
contestazioni, tra cui la circostanza di dover effettuare il pagamento dopo e non prima della consegna.
Pertanto, al fine di dirimere la insorgenda controversia la convenuta società, inviava all'istante tutta la documentazione relativa alla cucina acquistata, dimostrando la volontà di procedere alla consegna della stessa, purché ovviamente la parte acquirente saldasse il prezzo della medesima di € 23.750,00, entro e non oltre il 10
settembre 2020.
Stante quindi il mancato perfezionamento del pagamento da parte dell'istante, la cucina non veniva consegnata, rimanendo custodita nei depositi della convenuta società.
Alcun inadempimento contrattuale sarebbe stato quindi ascrivibile alla società
convenuta che, pertanto, spiegava formale domanda riconvenzionale, volta ad ottenere l'adempimento del contratto sottoscritto, relativamente alla consegna della cucina nonché degli accessori ordinati, a fronte del pagamento a saldo in proprio favore da parte del SI. , della somma di € 23.750,00, già Parte_1
detratti gli acconti versati.
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Dopo aver quindi articolato le proprie difese e spiegate le ragioni poste a base della formulata domanda riconvenzionale, concludeva affinchè l'adito tribunale volesse:
“In via preliminare: 1) Dichiarare la improcedibilità della domanda per mancato
esperimento del procedimento di mediazione obbligatoria ex D.Lgs. n. 28/2010; In
via gradata: 2) Rigettare la domanda di parte attrice in quanto del tutto
improponibile, inammissibile e improcedibile, nonché assolutamente infondata sia in
fatto che in diritto;
Nel merito: 3) Accogliere la spiegata domanda riconvenzionale e,
per l'effetto, Condannare il SI. ., al pagamento in favore della Parte_1 [...]
dell'intero importo dovuto in relazione alla cucina da consegnare, Parte_2
e pertanto della somma a saldo di € 23.750,00, oltre interessi e rivalutazione
monetaria dalla data di scadenza della fattura fino all'effettivo soddisfo, il tutto in
ogni caso da contenersi entro i limiti della competenza per valore del Giudice adito
in € 26.000,00, con contestuale ordine alla in persona del Parte_2
suo legale rapp.te p.t., di effettuare la consegna della cucina in favore del sig.
[...]
, come da contratto sottoscritto in data 20/12/2017, e successive Pt_1
integrazioni e modifiche;
In ogni caso: 4) Condannare l'attore , al Parte_1
pagamento delle spese e competenze del presente giudizio, oltre 15% rimb. spese
generali, CPA e IVA, con attribuzione in favore dei sottoscritti procuratori
antistatarii”.
La prima udienza di comparizione si teneva nel contradditorio delle parti in data 12
aprile 2021 ed all'esito il G.I,. rilevato che parte attrice aveva omesso di avviare il procedimento di negoziazione assistita, integrante condizione di procedibilità
dell'azione, assegnava termine di 15 giorni per dare impulso al procedimento,
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rinviando la causa all'udienza del 28 ottobre 2021, poi rinviata d'ufficio al 7 marzo
2022.
All'esito della suindicata udienza il G.I. assegnava alle parti i termini per l'articolazione dei mezzi istruttori, rinviando al 18 luglio 2022 la eventuale ammissione.
Ritenendo tuttavia opportuno, prima di provvedere sulle richieste istruttorie articolate dalle parti, esperire un tentativo di bonario componimento, disponeva la comparizione personale delle parti, fissata per l'udienza del 17 novembre 2022.
All'esito della suindicata udienza, stante la inconciliabilità delle posizioni assunte dalle parti il G.I., si riservava sulla opportunità di procedere alla nomina di un CTU, al fine di riscontrare le eventuali difformità tra quanto richiesto per iscritto ed offerto nei documenti prodotti.
Con ordinanza del 7 dicembre 2022 ritenendo necessaria la nomina di un CTU, al fine di verificare la corrispondenza o meno tra la cucina ordinata da parte istante,
comprensiva delle modifiche concordate e quella presente nei depositi della
[...]
e di rilevare le eventuali difformità, fissava per il conferimento incarico CP_1
l'udienza del 26 gennaio 2023, successivamente rinviata per assenza del CTU
nominato e sostituzione dello stesso al 6 marzo 2023.
All'esito dell'espletato del suddetto mezzo istruttorio il G.I. rinviava la causa per la precisazione delle conclusioni al 12 settembre 2024, poi rinviata in prosieguo al 16
maggio 2025.
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All'sito della suindicata udienza la causa veniva introitata a sentenza, con concessione alle parti dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali ed eventuali repliche.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Ebbene, tali essendo i fatti così come esposti da parte attrice, ritiene questo giudice che la domanda proposta dall'istante debba essere rigettata per i motivi e nei termini di seguito esplicitati.
Ed invero occorre rilevare come dall'istruttoria complessivamente considerata, sia emersa la responsabilità del sig. per la mancata consegna della Parte_1
cucina da questi ordinata.
Ed infatti dagli atti di causa è effettivamente emerso che in data 20 dicembre 2017,
il sig. sottoscriveva un contratto di acquisto di una cucina modello Parte_1
“Dada” “Hi Line”, al costo di € 22.400,00, versando un acconto alla società
venditrice di € 6.400,00. CP_1
Nel corso degli anni a seguire, esclusivamente su richiesta degli acquirenti e per esigenze da questi a più riprese manifestate, furono apportate continue varianti al contratto supra menzionato, fino alla data del 29 luglio 2019, in cui fu sottoscritto un nuovo ordine, al quale in ogni caso fecero seguito ulteriori modifiche e variazioni fino al mese di giugno 2020.
Appare dunque evidente come il ritardo nella consegna della merce ordinata non sia imputabile alla società la quale, proprio al fine di meglio Controparte_1
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soddisfare le richieste dei propri clienti, avrebbe acconsentito ad apportare modifiche alla cucina così come originariamente pattuite.
Peraltro, appena completata la cucina e pronta per la consegna, la società
venditrice non avrebbe tardato ad avvisare i clienti, dimostrandosi disponibile ad adempiere agli obblighi assunti ed a consegnare quanto pattuito, chiedendo in cambio, così come previsto nell'accordo contrattuale, il pagamento anticipato della somma.
Il sig. si sarebbe quindi rifiutato in maniera immotivata di Parte_1
effettuare il pagamento, venendo meno agli obblighi contrattualmente assunti.
Tale inadempimento configurandosi alla stregua di una interruzione del rapporto sinallagmatico tipico della compravendita, avrebbe ingenerato il diniego della società venditrice di consegnare la cucina.
Ed invero sul punto interviene una recente sentenza della Corte di Cassazione la quale ha rilevato che: “in tema di compravendita, se è vero che il compratore può
sollevare l'eccezione di inadempimento, ai sensi dell'art. 1460 c.c., sia quando venga
completamente a mancare la prestazione della controparte, sia quando dall'inesatto
adempimento del venditore derivi l'inidoneità della cosa venduta all'uso cui è
destinata, è altrettanto vero che il rifiuto di pagamento del prezzo deve risultare
giustificato dall'oggettiva proporzione dei rispettivi inadempimenti, riguardato con
riferimento al complessivo equilibrio sinallagmatico del contratto ed all'obbligo di
comportarsi secondo buona fede” (Cass. n. 17878 del 22 giugno 2023).
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Orbene va rilevato che, nel corso del procedimento ed all'esito dell'espletata
C.t.u., la tesi sostenuta da parte attrice, circa la presunta non corrispondenza tra quanto da ultimo ordinato e quanto presente nel deposito della venditrice è stata smentita..
Ciò non solo perché dagli atti di causa è emerso che il sig. e la sua Parte_1
consorte fossero stati costantemente aggiornati circa gli adattamenti e modifiche da loro apportate negli anni alla cucina ma, anche da quanto emerso dalla consulenza tecnica depositata che ha contribuito a fugare ogni dubbio circa la conformità della cucina presente in deposito all'ultimo ordine concordato tra le parti.
Ed invero il consulente ha rilevato, rispetto al quesito formulato dal giudice volto alla “verifica della corrispondenza o meno tra la cucina così come ordinata da parte
istante, comprensiva delle modifiche successivamente concordate tra le parti (di cui
alla documentazione in atti) e quella presente nei depositi della S.r.l. Della Corte,
rilevando e descrivendo, qualora riscontrate, le eventuali difformità” che: “la cucina
visionata e rilevata, corrisponde perfettamente per tipologia, dimensioni,
componenti e finiture, a quella dettagliata dagli elaborati grafici e dalle specifiche
tecniche allegate alle mail del 3 settembre 2020 e del 16 ottobre 2020, entrambe
contenute nella documentazione depositata da . Controparte_1
La risposta fornita dall'Ausiliario appare esaustiva rispetto alle finalità per le quali l'incarico veniva conferito e le conclusioni a cui è addivenuto il C.t.u. vengono condivise da questo Magistrato.
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In definitiva, quindi, dall'istruttoria complessivamente considerata nonché dalla documentazione prodotta in atti, appare chiaro che la domanda così come proposta da parte attrice risulti infondata e che debba, pertanto, essere rigettata.
In relazione alla domanda riconvenzionale spiegata dalla convenuta società, si rileva che la stessa, anche alla luce della documentazione depositata in atti, risulti fondata.
Invero, la si è dichiarata fin dall'inizio disponibile alla consegna Controparte_1
della cucina in favore del SI. ciò previo pagamento, così come da contratto, Pt_1
della somma/saldo di € 23.750,00, dalla quale era stata già decurtata la somma di €
7.900,00, versata a titolo di acconto. Ebbene, a fronte del rifiuto più volte manifestato dall'attore, di provvedere alla corresponsione della somma dovuta, la cucina è rimasta nei depositi della convenuta società, imballata ed in attesa di consegna.
Alcuna responsabilità potrà quindi essere attribuita alla convenuta società circa la mancata consegna ciò per cui la stessa ha pieno diritto, in esecuzione del contratto sottoscritto tra le parti, a vedersi corrispondere l'importo di € 23.750,00, quale saldo/prezzo di vendita della cucina ordinata dal . Pt_1
Per tutto quanto esposto, la domanda proposta da parte attrice andrà rigettata mentre andrà accolta la domanda riconvenzionale proposta dalla convenuta.
Le spese di lite, in considerazione del valore della controversia e dell'attività
processuale effettivamente svolta, seguono la soccombenza e sono liquidate come
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da dispositivo e di esse andrà disposta l'attribuzione in favore dei difensori dichiaratisi antistatari.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, XII Sezione Civile, in composizione monocratica, nella causa iscritta al n. 627/2021 R.G., tra e società “ in Parte_1 Controparte_1
persona del legale rappresentante p.t., respinta ogni altra istanza ed eccezione,
definitivamente pronunciando, così provvede:
- Rigetta la domanda proposta da parte attrice;
- Accoglie la domanda riconvenzionale spiegata da parte convenuta e per l'effetto,
condanna al pagamento della somma di € 23.750,00, quale Parte_1
corrispettivo dovuto per l'acquisto della cucina “Dada” modello “Hi Line”, oltre interessi e rivalutazione monetaria dalla emissione della fattura al soddisfo;
- Condanna altresì al pagamento delle spese e competenze Parte_1
professionali del presente giudizio, liquidate in €. 5.077,00, oltre rimborso spese forfettario, cpa ed iva come per legge, con attribuzione in favore degli avvocati
Remo PE e NI NC, dichiaratisi antistatari.
Così deciso in Napoli, in data 3 novembre 2025
Il Giudice Onorario
Avv. Alfonso Tinto
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L'originale di questo provvedimento è un documento informatico sottoscritto con firma digitale (artt. 1, lett. s, 21 e 24 D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82) e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi degli artt. 15 e 35, co. I, D.M. 21 febbraio 2011, n. 44, come modificato dal D.M. 15 ottobre 2012 n. 209.
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