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Sentenza 31 marzo 2025
Sentenza 31 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 31/03/2025, n. 1560 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 1560 |
| Data del deposito : | 31 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 14470/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Alberto Tetamo Presidente dott. Serafina Aceto Giudice Rel./Est. dott. Isabella Messina Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 14470/2024 avente ad oggetto: Separazione giudiziale promossa da:
, con il patrocinio dell'avv. TARANZANO LUISA FRANCESCA Parte_1
che la rappresenta e difende in virtù di procura in atti ricorrente contro
, con il patrocinio dell'avv. D'ANGELO ALESSANDRA che lo Controparte_1
rappresenta e difende in virtù di procura in atti resistente
Con l'intervento del Pubblico Ministero
Collegio del 14/3/2025
CONCLUSIONI
Per parte ricorrente per parte resistente: come da verbale di udienza del 12.2.2025
Per il Pubblico Ministero
“Visto, nulla si oppone”
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione I signori e contraevano matrimonio Parte_1 Controparte_1
con rito civile in BOVES (CN) il 25.01.2020.
L'atto di matrimonio veniva iscritto nei registri dello Stato Civile del Comune di TORINO (atto n. 103 parte II serie C del registro degli atti di matrimonio dell'anno 2020).
Dal matrimonio non sono nati figli.
Con ricorso depositato il 07.08.2024, chiedeva unicamente a questo Parte_1
Tribunale di pronunciare la separazione personale dei coniugi allegando che la prosecuzione della convivenza era divenuta intollerabile.
Con decreto del 5.9.2024, il Giudice fissava udienza di convocazione delle parti avanti a sé al 12.2.2025.
Si costituiva ritualmente anch'egli formulando unicamente domanda Controparte_1
in punto pronuncia di separazione.
All'udienza del 12.2.2025, le parti, congiuntamente, insistevano sulla domanda in punto separazione;
pertanto, il Giudice autorizzava i coniugi a vivere separati e rimetteva la causa al Collegio per la decisione.
Il Pubblico Ministero nulla ha opposto all'accoglimento della domanda.
*** §§§§§ ***
La domanda di separazione appare accoglibile, poiché risulta configurata la fattispecie di cui all'art. 151 co. 1 c.c.
È provato che si sono verificati fatti tali da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza;
i coniugi, infatti, vivono separati ormai da tempo e dal comportamento tenuto nel corso degli anni, dalle difese e dalle domande formulate si evince che la prosecuzione della convivenza non sarebbe tollerabile.
Le spese di lite sono compensate in conformità all'accordo raggiunto tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, visto l'art. 473-bis.22 c.p.c.
Pronuncia la separazione personale tra e Parte_1 CP_1
ai sensi dell'art. 151 co. 1 c.c.
[...]
Ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di TORINO di annotare la sentenza e di provvedere alle incombenze di legge.
DICHIARA compensate le spese di lite tra le parti.
Manda alla Cancelleria ed ai Servizi sociali in sede per quanto di competenza.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data 14/3/2025. Il Giudice Rel./Est. Il Presidente
Dott. Serafina Aceto Dott. Alberto Tetamo
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Alberto Tetamo Presidente dott. Serafina Aceto Giudice Rel./Est. dott. Isabella Messina Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 14470/2024 avente ad oggetto: Separazione giudiziale promossa da:
, con il patrocinio dell'avv. TARANZANO LUISA FRANCESCA Parte_1
che la rappresenta e difende in virtù di procura in atti ricorrente contro
, con il patrocinio dell'avv. D'ANGELO ALESSANDRA che lo Controparte_1
rappresenta e difende in virtù di procura in atti resistente
Con l'intervento del Pubblico Ministero
Collegio del 14/3/2025
CONCLUSIONI
Per parte ricorrente per parte resistente: come da verbale di udienza del 12.2.2025
Per il Pubblico Ministero
“Visto, nulla si oppone”
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione I signori e contraevano matrimonio Parte_1 Controparte_1
con rito civile in BOVES (CN) il 25.01.2020.
L'atto di matrimonio veniva iscritto nei registri dello Stato Civile del Comune di TORINO (atto n. 103 parte II serie C del registro degli atti di matrimonio dell'anno 2020).
Dal matrimonio non sono nati figli.
Con ricorso depositato il 07.08.2024, chiedeva unicamente a questo Parte_1
Tribunale di pronunciare la separazione personale dei coniugi allegando che la prosecuzione della convivenza era divenuta intollerabile.
Con decreto del 5.9.2024, il Giudice fissava udienza di convocazione delle parti avanti a sé al 12.2.2025.
Si costituiva ritualmente anch'egli formulando unicamente domanda Controparte_1
in punto pronuncia di separazione.
All'udienza del 12.2.2025, le parti, congiuntamente, insistevano sulla domanda in punto separazione;
pertanto, il Giudice autorizzava i coniugi a vivere separati e rimetteva la causa al Collegio per la decisione.
Il Pubblico Ministero nulla ha opposto all'accoglimento della domanda.
*** §§§§§ ***
La domanda di separazione appare accoglibile, poiché risulta configurata la fattispecie di cui all'art. 151 co. 1 c.c.
È provato che si sono verificati fatti tali da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza;
i coniugi, infatti, vivono separati ormai da tempo e dal comportamento tenuto nel corso degli anni, dalle difese e dalle domande formulate si evince che la prosecuzione della convivenza non sarebbe tollerabile.
Le spese di lite sono compensate in conformità all'accordo raggiunto tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, visto l'art. 473-bis.22 c.p.c.
Pronuncia la separazione personale tra e Parte_1 CP_1
ai sensi dell'art. 151 co. 1 c.c.
[...]
Ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di TORINO di annotare la sentenza e di provvedere alle incombenze di legge.
DICHIARA compensate le spese di lite tra le parti.
Manda alla Cancelleria ed ai Servizi sociali in sede per quanto di competenza.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data 14/3/2025. Il Giudice Rel./Est. Il Presidente
Dott. Serafina Aceto Dott. Alberto Tetamo
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.