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Sentenza 18 settembre 2025
Sentenza 18 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lagonegro, sentenza 18/09/2025, n. 148 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lagonegro |
| Numero : | 148 |
| Data del deposito : | 18 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI LAGONEGRO SEZIONE CIVILE-LAVORO Il Tribunale Ordinario di Lagonegro, nella persona della dott.ssa Gerardina
Guglielmo, quale giudice del lavoro, alla udienza del 10.09.2025, mediante deposito telematico secondo le modalità e i termini di cui all'art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato e pubblicato la seguente SENTENZA nella causa iscritta al n. 1403/2018 R.G.
TRA
, nato a [...] il Parte_1
05.12.1925, c.f. , rappresentato e difeso dall'avv. C.F._1
Donatella Martuscelli, come in atti Ricorrente
E
, C.F. in persona del legale rappresentate pro-tempore, CP_1 P.IVA_1 rappresentato e difeso dall'avv. Vito Dinoia, come in atti;
Resistente Nonché
codice fiscale e P. Iva Controparte_2
con sede in Roma, alla Via Giuseppe Grezar n. 14 - 00142, P.IVA_2 rappresentata e difesa dall'Avv. Antonio Zottarelli, come in atti;
Resistente Nonché
Controparte_3
C.F. in persona del legale rappresentante pro-tempore,
[...] P.IVA_3 rapp.to e difeso, giusta procura generale alle liti con atto per Notar C. Per_1
in data 15.05.2013 rep. N.83111, dall' Avv. Ippolito Arabia
[...]
( ), come in atti;
C.F._2
Resistente
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in cancelleria in data 04.07.2018 l'epigrafato ricorrente ha dedotto di essere venuto a conoscenza in data 14.06.2018, a mezzo di plurimi estratti di ruolo, di una serie di cartelle di pagamento aventi ad oggetto contributi previdenziali e premi assicurativi dovuti all' : CP_1 CP_3
ENTE IMPOSITORE: CP_1
01) ruolo n. 0000578 /2000 afferente alla cartella di pagamento n. 09220010037613257 000; 02) ruolo n. 0000133/ 2002 afferente alla cartella di pagamento n. 09220020040301546 000; 03) ruolo n. 0000024/ 2000 afferente alla cartella di pagamento n. 09220000018418074 000; 04) ruolo n. 0000855/ 2009 afferente alla cartella di pagamento n. 09220090012638565 000; 05) ruolo n. 0000288/ 2003 afferente alla cartella di pagamento n. 09220040000221744 000; 06) ruolo n. 0000440/ 2007 afferente alla cartella di pagamento n. 09220070026266541 000; 07) ruolo n. 0000498/ 2005 afferente alla cartella di pagamento n. 09220050021886477 000; 08) ruolo n. 0000100/ 2000 afferente alla cartella di pagamento n.
09220000024530303 000; 09) ruolo n. 0000136/ 2009 afferente alla cartella di pagamento n. 09220090001585014 000; 10) ruolo n. 0000984/ 2008 afferente alla cartella di pagamento n. 09220080021291428 000;
11) ruolo n. 0000031/ 2005 afferente alla cartella di pagamento n. 09220050000251950 000; 12) ruolo n. 0000803/ 2006 afferente alla cartella di pagamento n. 09220070000206426 000; 13) ruolo n. 0000073/ 2004 afferente alla cartella di pagamento n. 09220040004315259 000;
14) ruolo n. 0000356/ 2008 afferente alla cartella di pagamento n. 09220080013105711 000; 15) ruolo n. 0000591/ 2008 afferente alla cartella di pagamento n. 09220080013105711 000;
16) ruolo n. 0000492 / 2009 afferente alla cartella di pagamento n. 09220090005697331 000;
Pag. 2 di 8 17) ruolo n. 0000610/ 2006 afferente alla cartella di pagamento n. 09220060025110833 000.
ENTE IMPOSITORE: CP_3
01) ruolo n. 0000082/ 2013 afferente alla cartella di pagamento n. 09220140000309205 000; 02) ruolo n. 0001198/ 2000 afferente alla cartella di pagamento n. 09220000020991548 000; 03) ruolo n. 0000001/ 2006 afferente alla cartella di pagamento 09220060026910076 000; 04) ruolo n. 0000001/ 2005 afferente alla cartella di pagamento n.
09220050018250783 000; 05) ruolo n. 0000002/ 2005 afferente alla cartella di pagamento n. 09220050019538534 000; 06) ruolo n. 0000072/ 2017 afferente alla cartella di pagamento n.
09220170002718957 000; 07) ruolo n. 0000062/ 2009 afferente alla cartella di pagamento n. 09220090016531023 000; 08) ruolo n. 0000069/ 2008 afferente alla cartella di pagamento n. 09220080017378249 000; 09) ruolo n. 0000149/ 2017 afferente alla cartella di pagamento n.
09220170009485216 000; 10) ruolo n. 0000070/ 2011 afferente alla cartella di pagamento n. 09220110015162770 000; 11) ruolo n. 0000145/ 2012 afferente alla cartella di pagamento n. 09220130000528273 000;
12) ruolo n. 0000061/ 2010 afferente alla cartella di pagamento n. 09220100030098284 000; 13) ruolo n. 0000081/ 2014 afferente alla cartella di pagamento n. 09220140007236788 000; 14) ruolo n. 0000076/2015 afferente alla cartella di pagamento n.
09220150005170050 000; 15) ruolo n. 0000156/ 2015 afferente alla cartella di pagamento n. 09220150010387047 000. Sostiene parte ricorrente che le suddette cartelle non le sarebbero mai state notificate e comunque per esse sarebbe intervenuta la prescrizione quinquennale dei crediti e ivi riportati. Eccepisce, altresì, la decadenza dell'Ente CP_1 CP_3 impositore dal diritto alla riscossione ai sensi dell'art. 25, D.lgs. 46/1999 nonché la sussistenza di vizi relativi al calcolo delle sanzioni, degli interessi di mora e dei compensi di riscossione.
Pag. 3 di 8 Il ricorrente ha quindi concluso chiedendo “ 1) dichiararsi, previa sospensione dell'esecutività delle procedure di riscossione avviate, dei ruoli e delle cartelle di pagamento ascritte al Sig. l'invalidità e/o l'inesistenza e/o Pt_1
l'irregolarità della notifica delle cartelle impugnate e, conseguentemente, dichiararsi inesistenti e/o invalide e/o illegittime le cartelle medesime e le relative iscrizioni a ruolo;
2) dichiararsi illegittime e non dovute le somme indicate in ciascun estratto di ruolo imputate a titolo di imposta, interessi di mora, sanzioni, compensi e spese di riscossione, per i motivi dedotti in narrativa;
3) dichiararsi prescritti i crediti risultanti dagli estratti di ruolo impugnati, nonché dichiararsi la decadenza degli Enti impositori dal diritto alla riscossione dei crediti;
4) con rifusione di spese ed onorari di causa, con attribuzione diretta per fattone anticipo”.
Si è costituita in giudizio l' , ed Controparte_4 adducendo vari motivi in fatto ed in diritto, tra cui, in particolare, l'inammissibilità del ricorso attesa la tardività e la non impugnabilità dell'estratto di ruolo, nonché l'avvenuta notifica delle cartelle, ha chiesto: “A. rigettare la domanda di sospensiva degli atti impugnati per mancanza dei presupposti in fatto ed in diritto, per le ragioni esposte nel presente atto. B. IN RITO:
1. dichiarare inammissibile, per mancanza tanto dei presupposti in fatto che in diritto per proporre il sindacato giurisdizionale avverso l'opposizione all'estratto di ruolo, per le diffuse ragioni esposte nel presente atto;
2. accertare e dichiarare la carenza di legittimazione passiva della Controparte_2
, in relazione a tutte le doglianze volte a sindacare gli atti
[...] presupposti alla notifica della cartella di pagamento, per le ragioni spiegate nel presente atto;
3. accertare e dichiarare l'inammissibilità della domanda introduttiva ex art. 617 c.p.c., per le ragioni esposte nel presente atto. C. NEL MERITO:
1. rigettare la domanda introduttiva, poiché infondata, quantomeno in relazione alle doglianze volte a sindacare l'azione di riscossione di competenza ed intrapresa dall' , per le diffuse ragioni, spiegate nel Controparte_5 presente scritto difensivo;
2. in via subordinata, ed in caso di accoglimento della domanda introduttiva, accertare e dichiarare la carenza di legittimazione passiva dell' e/o comunque la sua estraneità Controparte_6 dal rapporto controverso, quantomeno sotto il profilo sostanziale, alla stregua delle deduzioni offerte nel presente scritto difensivo, con ogni conseguenza di legge, anche in ordina alla soccombenza alle spese di giustizia.
3. Vittoria di spese e competenza di causa”. Con memoria del 06.11.2018, si è costituito l' eccependo la carenza CP_3 di legittimazione passiva e l'inammissibilità dell'opposizione avverso l'estratto di ruolo stante la regolarità della notifica delle cartelle di pagamento. Pertanto, ha
Pag. 4 di 8 chiesto: “… dichiarare in via preliminare l'inammissibilità del ricorso per tutte le motivazioni di cui in narrativa e comunque rigettarlo in quanto infondato con riferimento alle cartelle di cui alle lettere a-h di cui sopra;
dichiarare cessata la materia del contendere con riferimento alle restanti cartelle. In via subordinata, nella denegata ipotesi di soccombenza, si chiede che ogni spesa venga posta a carico di che, come detto, è delegata per legge alla Controparte_2 riscossione dei crediti . CP_3
Disposta la rinnovazione della notifica del ricorso e degli atti successivi nei confronti dell' , quest'ultimo, in data 20.02.2019, si è costituito in CP_1 giudizio, sollevando le seguenti eccezioni: mancata evocazione in giudizio della difetto di legittimazione passiva;
carenza di interesse ad agire di parte CP_7 ricorrente;
infondatezza della domanda. Quindi, chiedeva: “- preliminarmente ordinare al ricorrente di integrare il contraddittorio nei confronti di;
- CP_7 rigettare l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva dei ruoli esattoriali opposti, non solo per non avere offerto la benché minima prova documentale concreta circa il così detto periculum in mora (per esempio con riferimento alla situazione patrimoniale e finanziaria dell'opponente), ma anche in considerazione della sussistenza di precedente sentenza del Tribunale di Potenza che ha già rigettato l'opposizione alla cartella esattoriale più rilevante dal punto di vista contributivo;
- in rito dichiarare inammissibile l'opposizione; - in via subordinata e salvo gravame, dichiarare infondate in fatto e in diritto le domande introduttive del giudizio;
- in via ulteriormente subordinata, in caso di invalidazione anche parziale dei ruoli e delle cartelle di pagamento opposti, condannare il ricorrente a pagare la maggiore o minore somma per contributi, somme aggiuntive e interessi di mora che venisse accertata nel corso del giudizio, oltre accessori maturati e maturandi;
- in ogni caso con vittoria di spese, diritti e onorari del giudizio”. Con provvedimento del 27.04.2019, rigettata l'istanza di sospensione, la causa è stata rinviata per discussione e decisione. Con note del 25.01.2023, l' ha chiesto Controparte_6 dichiararsi “… l'inammissibilità della spiegata opposizione, avente ad oggetto l'impugnazione di meri estratti di ruolo, anche alla luce del principio di recente espresso dalle Sezioni Unite della Cassazione con la sentenza n. 26283/2022 in merito all'applicabilità anche ai giudizi già pendenti della previsione di cui al comma 4 bis dell'art. 12 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, introdotto dall'art. 3 bis del d.l. 21 ottobre 2021, n. 146, inserito in sede di conversione dalla legge 17 dicembre 2021, n. 215, il quale statuisce la non impugnabilità dell'estratto di ruolo fuori dalle ipotesi tassativamente indicate tra cui non rientra quella oggetto di causa …”. Quindi, con note del 26.04.2023, la parte
Pag. 5 di 8 ricorrente ha dedotto che: “la nuova normativa relativa alla non impugnabilità dell'estratto ruolo è riferibile esclusivamente ai ruoli relativi ai tributi, e non è riferibile ai crediti previdenziali”, insistendo per l'accoglimento delle rassegnate conclusioni. Esaurita l'istruttoria mediante l'acquisizione agli atti dei documenti allegati, la causa subiva rinvii determinati dall'esorbitante carico di ruolo. All'udienza del 10.09.2025, la scrivente, che giusta decreto Presidenziale n.
2/2025 e successive proroghe sostituisce la dott.ssa Crisci sul ruolo, decide la causa come da sentenza depositata nel termine di trenta giorni dalla scadenza di quello assegnato per il deposito delle note ex art. 127 ter c.p.c.
******* L'interesse ad agire, requisito imprescindibile della domanda giudiziale, consiste, secondo il dato normativo e la monocorde interpretazione giurisprudenziale, nella esigenza di ottenere un risultato utile, giuridicamente apprezzabile e non conseguibile senza l'intervento del giudice (si veda, ex multis, Cass. n. 20675/2020: “l'interesse ad agire deve essere concreto ed attuale e richiede non solo l'accertamento di una situazione giuridica, ma anche che la parte prospetti l'esigenza di ottenere un risultato utile giuridicamente apprezzabile e non conseguibile senza l'intervento del giudice, poiché il processo non può essere utilizzato solo in previsione di possibili effetti futuri pregiudizievoli per l'attore, senza che siano ammissibili questioni d'interpretazioni di norme, se non in via incidentale e strumentale alla pronuncia sulla domanda principale di tutela del diritto ed alla prospettazione del risultato utile e concreto che la parte in tal modo intende perseguire”). Difatti, l'accertamento e la valutazione dell'interesse ad agire si risolvono in un'indagine sull'idoneità astratta della pronuncia richiesta al conseguimento del risultato utile sperato e, pertanto, il suo accertamento è da compiersi in via preliminare e prescindendo da ogni indagine sul merito della causa, ma unicamente sul suo prevedibile esito, in punto di prognosi, ove favorevole a parte ricorrente. (Cass. n. 15019/2016). Il ricorso, con le precisazioni conseguenti all'entrata in vigore dei più recenti interventi normativi in materia di opposizione all' estratto di ruolo sui quali è stata sollecitata la discussione delle parti ed alla luce della sentenza a
Sezioni Unite n. 26283 del 2022, va dichiarato inammissibile. Invero, di recente è stato introdotto l'art.
3-bis D.L. 146/2021 (Non impugnabilità dell'estratto di ruolo e limiti all'impugnabilità del ruolo) che ha modificato l'art. 12 del DPR n. 602 del 1973, inserendovi il comma 4-bis, ai sensi del quale “L'estratto di ruolo non è impugnabile. Il ruolo e la cartella di pagamento che si assume invalidamente notificata sono suscettibili di diretta
Pag. 6 di 8 impugnazione nei soli casi in cui il debitore che agisce in giudizio dimostri che dall'iscrizione a ruolo possa derivargli un pregiudizio per la partecipazione a una procedura di appalto, per effetto di quanto previsto nell'articolo 80, comma 4, del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, oppure per la riscossione di somme allo stesso dovute dai soggetti pubblici di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a) , del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 18 gennaio 2008, n. 40, per effetto delle verifiche di cui all'articolo 48 -bis del presente decreto o infine per la perdita di un beneficio nei rapporti con una pubblica amministrazione” (nuovo comma 4- bis dell'art. 12, del DPR n. 602/1973, introdotto dall'art.
3-bis del DL n. 146/2021 convertito, con modificazioni, in legge n. 125 del 2021). Le Sezioni Unite della Cassazione (dopo aver respinto qualsiasi dubbio di compatibilità costituzionale della novella legislativa) hanno chiarito la diretta applicabilità anche ai giudizi introdotti antecedentemente all'entrata in vigore della stessa. L'indagine in ordine all'interesse ad agire ai sensi dell'art. 100 c.p.c. deve essere, pertanto, particolarmente rigorosa, in adeguamento al precetto imposto dal legislatore, e richiede, ad opera della parte ricorrente, l'allegazione e dimostrazione in giudizio di un pregiudizio qualificato, relativo: a) alla partecipazione ad una procedura di appalto pubblico;
b) alla riscossione di somme dovute dai soggetti pubblici per il pagamento di importi superiori ad € 5.000,00 (dal 01.01.2018); c) alla perdita di un beneficio nei rapporti con una pubblica amministrazione: pregiudizio che parte ricorrente non ha allegato e dimostrato di avere. Alla luce dell'interpretazione giurisprudenziale particolarmente rigorosa suesposta, va, quindi, ritenuto che, nella specie, non sussista l'interesse ad agire del ricorrente, non rientrando la fattispecie in una delle tre ipotesi eccezionali delineate dal legislatore nella disposizione entrata in vigore nel dicembre 2021; compulsato sul punto, il ricorrente medesimo ha riferito che “la nuova normativa relativa alla non impugnabilità dell'estratto ruolo è riferibile esclusivamente ai ruoli relativi ai tributi, e non è riferibile ai crediti previdenziali.” - ed applicabile ai giudizi pendenti, con conseguente inammissibilità del ricorso. La prima deduzione non è fondata, tenuto conto che la norma fa riferimento a tutti i crediti incorporati in ruoli esattoriali. Del resto, l' nei propri scritti difensivi Controparte_6 ha espressamente allegato le notifiche degli atti de quibus ovvero di intimazioni successivamente emesse e che avrebbero dovuto essere oggetto di una tempestiva impugnazione da parte della ricorrente, la quale, inoltre, non ha provveduto neppure ad una contestazione specifica su tali affermazioni ed allegazioni.
Pag. 7 di 8 Alla luce delle incertezze giurisprudenziali che hanno contraddistinto il contenzioso in materia di impugnazione di estratto di ruolo e delle novità normative e giurisprudenziali, che hanno animato la presente decisione sussistono i motivi di cui all'art. 92 cpc per l'integrale compensazione delle spese del giudizio.
PQM
Il Tribunale di Lagonegro, in persona della dott.ssa GERARDINA
GUGLIELMO, quale giudice del lavoro e della previdenza, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza disattesa, così provvede:
- dichiara inammissibile il ricorso;
- compensa integralmente le spese di lite tra le parti. Lagonegro, 18.09.2025
Il giudice del lavoro Dott.ssa Gerardina Guglielmo
Pag. 8 di 8
Guglielmo, quale giudice del lavoro, alla udienza del 10.09.2025, mediante deposito telematico secondo le modalità e i termini di cui all'art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato e pubblicato la seguente SENTENZA nella causa iscritta al n. 1403/2018 R.G.
TRA
, nato a [...] il Parte_1
05.12.1925, c.f. , rappresentato e difeso dall'avv. C.F._1
Donatella Martuscelli, come in atti Ricorrente
E
, C.F. in persona del legale rappresentate pro-tempore, CP_1 P.IVA_1 rappresentato e difeso dall'avv. Vito Dinoia, come in atti;
Resistente Nonché
codice fiscale e P. Iva Controparte_2
con sede in Roma, alla Via Giuseppe Grezar n. 14 - 00142, P.IVA_2 rappresentata e difesa dall'Avv. Antonio Zottarelli, come in atti;
Resistente Nonché
Controparte_3
C.F. in persona del legale rappresentante pro-tempore,
[...] P.IVA_3 rapp.to e difeso, giusta procura generale alle liti con atto per Notar C. Per_1
in data 15.05.2013 rep. N.83111, dall' Avv. Ippolito Arabia
[...]
( ), come in atti;
C.F._2
Resistente
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in cancelleria in data 04.07.2018 l'epigrafato ricorrente ha dedotto di essere venuto a conoscenza in data 14.06.2018, a mezzo di plurimi estratti di ruolo, di una serie di cartelle di pagamento aventi ad oggetto contributi previdenziali e premi assicurativi dovuti all' : CP_1 CP_3
ENTE IMPOSITORE: CP_1
01) ruolo n. 0000578 /2000 afferente alla cartella di pagamento n. 09220010037613257 000; 02) ruolo n. 0000133/ 2002 afferente alla cartella di pagamento n. 09220020040301546 000; 03) ruolo n. 0000024/ 2000 afferente alla cartella di pagamento n. 09220000018418074 000; 04) ruolo n. 0000855/ 2009 afferente alla cartella di pagamento n. 09220090012638565 000; 05) ruolo n. 0000288/ 2003 afferente alla cartella di pagamento n. 09220040000221744 000; 06) ruolo n. 0000440/ 2007 afferente alla cartella di pagamento n. 09220070026266541 000; 07) ruolo n. 0000498/ 2005 afferente alla cartella di pagamento n. 09220050021886477 000; 08) ruolo n. 0000100/ 2000 afferente alla cartella di pagamento n.
09220000024530303 000; 09) ruolo n. 0000136/ 2009 afferente alla cartella di pagamento n. 09220090001585014 000; 10) ruolo n. 0000984/ 2008 afferente alla cartella di pagamento n. 09220080021291428 000;
11) ruolo n. 0000031/ 2005 afferente alla cartella di pagamento n. 09220050000251950 000; 12) ruolo n. 0000803/ 2006 afferente alla cartella di pagamento n. 09220070000206426 000; 13) ruolo n. 0000073/ 2004 afferente alla cartella di pagamento n. 09220040004315259 000;
14) ruolo n. 0000356/ 2008 afferente alla cartella di pagamento n. 09220080013105711 000; 15) ruolo n. 0000591/ 2008 afferente alla cartella di pagamento n. 09220080013105711 000;
16) ruolo n. 0000492 / 2009 afferente alla cartella di pagamento n. 09220090005697331 000;
Pag. 2 di 8 17) ruolo n. 0000610/ 2006 afferente alla cartella di pagamento n. 09220060025110833 000.
ENTE IMPOSITORE: CP_3
01) ruolo n. 0000082/ 2013 afferente alla cartella di pagamento n. 09220140000309205 000; 02) ruolo n. 0001198/ 2000 afferente alla cartella di pagamento n. 09220000020991548 000; 03) ruolo n. 0000001/ 2006 afferente alla cartella di pagamento 09220060026910076 000; 04) ruolo n. 0000001/ 2005 afferente alla cartella di pagamento n.
09220050018250783 000; 05) ruolo n. 0000002/ 2005 afferente alla cartella di pagamento n. 09220050019538534 000; 06) ruolo n. 0000072/ 2017 afferente alla cartella di pagamento n.
09220170002718957 000; 07) ruolo n. 0000062/ 2009 afferente alla cartella di pagamento n. 09220090016531023 000; 08) ruolo n. 0000069/ 2008 afferente alla cartella di pagamento n. 09220080017378249 000; 09) ruolo n. 0000149/ 2017 afferente alla cartella di pagamento n.
09220170009485216 000; 10) ruolo n. 0000070/ 2011 afferente alla cartella di pagamento n. 09220110015162770 000; 11) ruolo n. 0000145/ 2012 afferente alla cartella di pagamento n. 09220130000528273 000;
12) ruolo n. 0000061/ 2010 afferente alla cartella di pagamento n. 09220100030098284 000; 13) ruolo n. 0000081/ 2014 afferente alla cartella di pagamento n. 09220140007236788 000; 14) ruolo n. 0000076/2015 afferente alla cartella di pagamento n.
09220150005170050 000; 15) ruolo n. 0000156/ 2015 afferente alla cartella di pagamento n. 09220150010387047 000. Sostiene parte ricorrente che le suddette cartelle non le sarebbero mai state notificate e comunque per esse sarebbe intervenuta la prescrizione quinquennale dei crediti e ivi riportati. Eccepisce, altresì, la decadenza dell'Ente CP_1 CP_3 impositore dal diritto alla riscossione ai sensi dell'art. 25, D.lgs. 46/1999 nonché la sussistenza di vizi relativi al calcolo delle sanzioni, degli interessi di mora e dei compensi di riscossione.
Pag. 3 di 8 Il ricorrente ha quindi concluso chiedendo “ 1) dichiararsi, previa sospensione dell'esecutività delle procedure di riscossione avviate, dei ruoli e delle cartelle di pagamento ascritte al Sig. l'invalidità e/o l'inesistenza e/o Pt_1
l'irregolarità della notifica delle cartelle impugnate e, conseguentemente, dichiararsi inesistenti e/o invalide e/o illegittime le cartelle medesime e le relative iscrizioni a ruolo;
2) dichiararsi illegittime e non dovute le somme indicate in ciascun estratto di ruolo imputate a titolo di imposta, interessi di mora, sanzioni, compensi e spese di riscossione, per i motivi dedotti in narrativa;
3) dichiararsi prescritti i crediti risultanti dagli estratti di ruolo impugnati, nonché dichiararsi la decadenza degli Enti impositori dal diritto alla riscossione dei crediti;
4) con rifusione di spese ed onorari di causa, con attribuzione diretta per fattone anticipo”.
Si è costituita in giudizio l' , ed Controparte_4 adducendo vari motivi in fatto ed in diritto, tra cui, in particolare, l'inammissibilità del ricorso attesa la tardività e la non impugnabilità dell'estratto di ruolo, nonché l'avvenuta notifica delle cartelle, ha chiesto: “A. rigettare la domanda di sospensiva degli atti impugnati per mancanza dei presupposti in fatto ed in diritto, per le ragioni esposte nel presente atto. B. IN RITO:
1. dichiarare inammissibile, per mancanza tanto dei presupposti in fatto che in diritto per proporre il sindacato giurisdizionale avverso l'opposizione all'estratto di ruolo, per le diffuse ragioni esposte nel presente atto;
2. accertare e dichiarare la carenza di legittimazione passiva della Controparte_2
, in relazione a tutte le doglianze volte a sindacare gli atti
[...] presupposti alla notifica della cartella di pagamento, per le ragioni spiegate nel presente atto;
3. accertare e dichiarare l'inammissibilità della domanda introduttiva ex art. 617 c.p.c., per le ragioni esposte nel presente atto. C. NEL MERITO:
1. rigettare la domanda introduttiva, poiché infondata, quantomeno in relazione alle doglianze volte a sindacare l'azione di riscossione di competenza ed intrapresa dall' , per le diffuse ragioni, spiegate nel Controparte_5 presente scritto difensivo;
2. in via subordinata, ed in caso di accoglimento della domanda introduttiva, accertare e dichiarare la carenza di legittimazione passiva dell' e/o comunque la sua estraneità Controparte_6 dal rapporto controverso, quantomeno sotto il profilo sostanziale, alla stregua delle deduzioni offerte nel presente scritto difensivo, con ogni conseguenza di legge, anche in ordina alla soccombenza alle spese di giustizia.
3. Vittoria di spese e competenza di causa”. Con memoria del 06.11.2018, si è costituito l' eccependo la carenza CP_3 di legittimazione passiva e l'inammissibilità dell'opposizione avverso l'estratto di ruolo stante la regolarità della notifica delle cartelle di pagamento. Pertanto, ha
Pag. 4 di 8 chiesto: “… dichiarare in via preliminare l'inammissibilità del ricorso per tutte le motivazioni di cui in narrativa e comunque rigettarlo in quanto infondato con riferimento alle cartelle di cui alle lettere a-h di cui sopra;
dichiarare cessata la materia del contendere con riferimento alle restanti cartelle. In via subordinata, nella denegata ipotesi di soccombenza, si chiede che ogni spesa venga posta a carico di che, come detto, è delegata per legge alla Controparte_2 riscossione dei crediti . CP_3
Disposta la rinnovazione della notifica del ricorso e degli atti successivi nei confronti dell' , quest'ultimo, in data 20.02.2019, si è costituito in CP_1 giudizio, sollevando le seguenti eccezioni: mancata evocazione in giudizio della difetto di legittimazione passiva;
carenza di interesse ad agire di parte CP_7 ricorrente;
infondatezza della domanda. Quindi, chiedeva: “- preliminarmente ordinare al ricorrente di integrare il contraddittorio nei confronti di;
- CP_7 rigettare l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva dei ruoli esattoriali opposti, non solo per non avere offerto la benché minima prova documentale concreta circa il così detto periculum in mora (per esempio con riferimento alla situazione patrimoniale e finanziaria dell'opponente), ma anche in considerazione della sussistenza di precedente sentenza del Tribunale di Potenza che ha già rigettato l'opposizione alla cartella esattoriale più rilevante dal punto di vista contributivo;
- in rito dichiarare inammissibile l'opposizione; - in via subordinata e salvo gravame, dichiarare infondate in fatto e in diritto le domande introduttive del giudizio;
- in via ulteriormente subordinata, in caso di invalidazione anche parziale dei ruoli e delle cartelle di pagamento opposti, condannare il ricorrente a pagare la maggiore o minore somma per contributi, somme aggiuntive e interessi di mora che venisse accertata nel corso del giudizio, oltre accessori maturati e maturandi;
- in ogni caso con vittoria di spese, diritti e onorari del giudizio”. Con provvedimento del 27.04.2019, rigettata l'istanza di sospensione, la causa è stata rinviata per discussione e decisione. Con note del 25.01.2023, l' ha chiesto Controparte_6 dichiararsi “… l'inammissibilità della spiegata opposizione, avente ad oggetto l'impugnazione di meri estratti di ruolo, anche alla luce del principio di recente espresso dalle Sezioni Unite della Cassazione con la sentenza n. 26283/2022 in merito all'applicabilità anche ai giudizi già pendenti della previsione di cui al comma 4 bis dell'art. 12 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, introdotto dall'art. 3 bis del d.l. 21 ottobre 2021, n. 146, inserito in sede di conversione dalla legge 17 dicembre 2021, n. 215, il quale statuisce la non impugnabilità dell'estratto di ruolo fuori dalle ipotesi tassativamente indicate tra cui non rientra quella oggetto di causa …”. Quindi, con note del 26.04.2023, la parte
Pag. 5 di 8 ricorrente ha dedotto che: “la nuova normativa relativa alla non impugnabilità dell'estratto ruolo è riferibile esclusivamente ai ruoli relativi ai tributi, e non è riferibile ai crediti previdenziali”, insistendo per l'accoglimento delle rassegnate conclusioni. Esaurita l'istruttoria mediante l'acquisizione agli atti dei documenti allegati, la causa subiva rinvii determinati dall'esorbitante carico di ruolo. All'udienza del 10.09.2025, la scrivente, che giusta decreto Presidenziale n.
2/2025 e successive proroghe sostituisce la dott.ssa Crisci sul ruolo, decide la causa come da sentenza depositata nel termine di trenta giorni dalla scadenza di quello assegnato per il deposito delle note ex art. 127 ter c.p.c.
******* L'interesse ad agire, requisito imprescindibile della domanda giudiziale, consiste, secondo il dato normativo e la monocorde interpretazione giurisprudenziale, nella esigenza di ottenere un risultato utile, giuridicamente apprezzabile e non conseguibile senza l'intervento del giudice (si veda, ex multis, Cass. n. 20675/2020: “l'interesse ad agire deve essere concreto ed attuale e richiede non solo l'accertamento di una situazione giuridica, ma anche che la parte prospetti l'esigenza di ottenere un risultato utile giuridicamente apprezzabile e non conseguibile senza l'intervento del giudice, poiché il processo non può essere utilizzato solo in previsione di possibili effetti futuri pregiudizievoli per l'attore, senza che siano ammissibili questioni d'interpretazioni di norme, se non in via incidentale e strumentale alla pronuncia sulla domanda principale di tutela del diritto ed alla prospettazione del risultato utile e concreto che la parte in tal modo intende perseguire”). Difatti, l'accertamento e la valutazione dell'interesse ad agire si risolvono in un'indagine sull'idoneità astratta della pronuncia richiesta al conseguimento del risultato utile sperato e, pertanto, il suo accertamento è da compiersi in via preliminare e prescindendo da ogni indagine sul merito della causa, ma unicamente sul suo prevedibile esito, in punto di prognosi, ove favorevole a parte ricorrente. (Cass. n. 15019/2016). Il ricorso, con le precisazioni conseguenti all'entrata in vigore dei più recenti interventi normativi in materia di opposizione all' estratto di ruolo sui quali è stata sollecitata la discussione delle parti ed alla luce della sentenza a
Sezioni Unite n. 26283 del 2022, va dichiarato inammissibile. Invero, di recente è stato introdotto l'art.
3-bis D.L. 146/2021 (Non impugnabilità dell'estratto di ruolo e limiti all'impugnabilità del ruolo) che ha modificato l'art. 12 del DPR n. 602 del 1973, inserendovi il comma 4-bis, ai sensi del quale “L'estratto di ruolo non è impugnabile. Il ruolo e la cartella di pagamento che si assume invalidamente notificata sono suscettibili di diretta
Pag. 6 di 8 impugnazione nei soli casi in cui il debitore che agisce in giudizio dimostri che dall'iscrizione a ruolo possa derivargli un pregiudizio per la partecipazione a una procedura di appalto, per effetto di quanto previsto nell'articolo 80, comma 4, del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, oppure per la riscossione di somme allo stesso dovute dai soggetti pubblici di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a) , del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 18 gennaio 2008, n. 40, per effetto delle verifiche di cui all'articolo 48 -bis del presente decreto o infine per la perdita di un beneficio nei rapporti con una pubblica amministrazione” (nuovo comma 4- bis dell'art. 12, del DPR n. 602/1973, introdotto dall'art.
3-bis del DL n. 146/2021 convertito, con modificazioni, in legge n. 125 del 2021). Le Sezioni Unite della Cassazione (dopo aver respinto qualsiasi dubbio di compatibilità costituzionale della novella legislativa) hanno chiarito la diretta applicabilità anche ai giudizi introdotti antecedentemente all'entrata in vigore della stessa. L'indagine in ordine all'interesse ad agire ai sensi dell'art. 100 c.p.c. deve essere, pertanto, particolarmente rigorosa, in adeguamento al precetto imposto dal legislatore, e richiede, ad opera della parte ricorrente, l'allegazione e dimostrazione in giudizio di un pregiudizio qualificato, relativo: a) alla partecipazione ad una procedura di appalto pubblico;
b) alla riscossione di somme dovute dai soggetti pubblici per il pagamento di importi superiori ad € 5.000,00 (dal 01.01.2018); c) alla perdita di un beneficio nei rapporti con una pubblica amministrazione: pregiudizio che parte ricorrente non ha allegato e dimostrato di avere. Alla luce dell'interpretazione giurisprudenziale particolarmente rigorosa suesposta, va, quindi, ritenuto che, nella specie, non sussista l'interesse ad agire del ricorrente, non rientrando la fattispecie in una delle tre ipotesi eccezionali delineate dal legislatore nella disposizione entrata in vigore nel dicembre 2021; compulsato sul punto, il ricorrente medesimo ha riferito che “la nuova normativa relativa alla non impugnabilità dell'estratto ruolo è riferibile esclusivamente ai ruoli relativi ai tributi, e non è riferibile ai crediti previdenziali.” - ed applicabile ai giudizi pendenti, con conseguente inammissibilità del ricorso. La prima deduzione non è fondata, tenuto conto che la norma fa riferimento a tutti i crediti incorporati in ruoli esattoriali. Del resto, l' nei propri scritti difensivi Controparte_6 ha espressamente allegato le notifiche degli atti de quibus ovvero di intimazioni successivamente emesse e che avrebbero dovuto essere oggetto di una tempestiva impugnazione da parte della ricorrente, la quale, inoltre, non ha provveduto neppure ad una contestazione specifica su tali affermazioni ed allegazioni.
Pag. 7 di 8 Alla luce delle incertezze giurisprudenziali che hanno contraddistinto il contenzioso in materia di impugnazione di estratto di ruolo e delle novità normative e giurisprudenziali, che hanno animato la presente decisione sussistono i motivi di cui all'art. 92 cpc per l'integrale compensazione delle spese del giudizio.
PQM
Il Tribunale di Lagonegro, in persona della dott.ssa GERARDINA
GUGLIELMO, quale giudice del lavoro e della previdenza, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza disattesa, così provvede:
- dichiara inammissibile il ricorso;
- compensa integralmente le spese di lite tra le parti. Lagonegro, 18.09.2025
Il giudice del lavoro Dott.ssa Gerardina Guglielmo
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