TRIB
Sentenza 13 ottobre 2025
Sentenza 13 ottobre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Taranto, sentenza 13/10/2025, n. 2617 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Taranto |
| Numero : | 2617 |
| Data del deposito : | 13 ottobre 2025 |
Testo completo
Tribunale di Taranto
Sezione Lavoro
Repubblica Italiana
In nome del popolo italiano
Il Tribunale, in funzione di Giudice del Lavoro, in composizione monocratica nella persona della dott. ssa Maria LEONE, ha pronunciato la seguente
Sentenza ex art.429 cpc nella causa per controversia di previdenza ed assistenza sociale recate R.G. N° 10238 2024 promossa da:
rappresentato e difeso dall' avv. MARZULLI PIETRO CATALDO Parte_1
- Ricorrente - contro
in persona del legale Controparte_1
rappresentante pro tempore, rappr. e dif. dagli avv.ti BATTIATO RITA, ANDRIULLI, CERTOMA'
- Convenuto –
OGGETTO: “PENSIONE DI VECCHIAIA EX ART. 1, CO. 8, D. LGS. N° 503/92”
Fatto e diritto
Con ricorso depositato il 24/10/2024 la parte ricorrente espose che aveva inutilmente richiesto la pensione di vecchiaia, ai sensi dell'art. 1, co. 8, D. Lgs. n° 503/92, norma che, nel prevedere la progressiva elevazione dei limiti di età per il pensionamento di vecchiaia, ha espressamente previsto che tale elevazione “non si applica agli invalidi in misura non inferiore all'80%”.
Asserendo dunque la ricorrente di versare in questa situazione, chiedeva dichiararsi il proprio diritto al riconoscimento della suddetta prestazione e, conseguentemente, condannarsi l' al CP_1
pagamento della stessa, oltre accessori di legge e rifusione delle spese.
L' si è costituito ed ha contestato, in via esclusiva, l'effettiva sussistenza della situazione di CP_1 invalidità in misura sufficiente a giustificare l'operatività della norma invocata.
Nel corso del giudizio è stata disposta ed espletata l'invocata consulenza tecnica in esito alla quale la causa, all'udienza odierna, è stata decisa come da dispositivo.
La domanda è fondata e, conseguentemente, deve essere accolta per quanto di ragione.
Ed invero la espletata indagine tecnica ha consentito di accertare che la parte ricorrente risulta invalida nella misura dell'83% dalla visita peritale del 13/02/2025. Le conclusioni cui il consulente è pervenuto, a seguito di accurati esami clinici e strumentali e di attento studio della documentazione prodotta, appaiono pienamente condivisibili in quanto sorrette da adeguata motivazione medico-legale, peraltro del tutto immune da vizi logico-giuridici.
Ricorrono, pertanto, le condizioni per il riconoscimento della pensione di vecchiaia, ai sensi dell'art. 1, co. 8, D. Lgs. n° 503/92, essendo stata comprovata la sussistenza di invalidità in misura non inferiore all'80% e non essendovi alcuna contestazione, da parte dell' convenuto, in ordine agli CP_1
altri requisiti del diritto.
L' , pertanto, va condannato al pagamento dei relativi importi, oltre a rivalutazione e CP_1
interessi legali ex art. 16, co. 6, L.30.12.91 n. 412, sui ratei maturati medio tempore, con la decorrenza e nella misura di legge, ossia dalla prima finestra utile.
Avuto riguardo al fatto che la decorrenza del requisito sanitario è successiva alla domanda amministrativa, appare equo compensare le spese del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, uditi i procuratori delle parti ed attese le conclusioni dagli stessi formulate, così provvede:
1. accoglie il ricorso e, per l'effetto – dichiarato il diritto della ricorrente al conseguimento della pensione di vecchiaiaex art. 1, co. 8, D. Lgs. n° 503/92 dal 13.02.2025 - condanna il convenuto a corrisponderne i relativi importi con la decorrenza dalla prima finestra utile e nella misura dovuta per legge, oltre agli interessi legali sui ratei dovuti dopo il 120° giorno dalla data predetta sino al soddisfo;
2. spese compensate
Così deciso in Taranto, 13.10.2025
IL TRIBUNALE - GIUDICE DEL LAVORO
Il Cancelliere (dott.ssa Maria LEONE)
Sezione Lavoro
Repubblica Italiana
In nome del popolo italiano
Il Tribunale, in funzione di Giudice del Lavoro, in composizione monocratica nella persona della dott. ssa Maria LEONE, ha pronunciato la seguente
Sentenza ex art.429 cpc nella causa per controversia di previdenza ed assistenza sociale recate R.G. N° 10238 2024 promossa da:
rappresentato e difeso dall' avv. MARZULLI PIETRO CATALDO Parte_1
- Ricorrente - contro
in persona del legale Controparte_1
rappresentante pro tempore, rappr. e dif. dagli avv.ti BATTIATO RITA, ANDRIULLI, CERTOMA'
- Convenuto –
OGGETTO: “PENSIONE DI VECCHIAIA EX ART. 1, CO. 8, D. LGS. N° 503/92”
Fatto e diritto
Con ricorso depositato il 24/10/2024 la parte ricorrente espose che aveva inutilmente richiesto la pensione di vecchiaia, ai sensi dell'art. 1, co. 8, D. Lgs. n° 503/92, norma che, nel prevedere la progressiva elevazione dei limiti di età per il pensionamento di vecchiaia, ha espressamente previsto che tale elevazione “non si applica agli invalidi in misura non inferiore all'80%”.
Asserendo dunque la ricorrente di versare in questa situazione, chiedeva dichiararsi il proprio diritto al riconoscimento della suddetta prestazione e, conseguentemente, condannarsi l' al CP_1
pagamento della stessa, oltre accessori di legge e rifusione delle spese.
L' si è costituito ed ha contestato, in via esclusiva, l'effettiva sussistenza della situazione di CP_1 invalidità in misura sufficiente a giustificare l'operatività della norma invocata.
Nel corso del giudizio è stata disposta ed espletata l'invocata consulenza tecnica in esito alla quale la causa, all'udienza odierna, è stata decisa come da dispositivo.
La domanda è fondata e, conseguentemente, deve essere accolta per quanto di ragione.
Ed invero la espletata indagine tecnica ha consentito di accertare che la parte ricorrente risulta invalida nella misura dell'83% dalla visita peritale del 13/02/2025. Le conclusioni cui il consulente è pervenuto, a seguito di accurati esami clinici e strumentali e di attento studio della documentazione prodotta, appaiono pienamente condivisibili in quanto sorrette da adeguata motivazione medico-legale, peraltro del tutto immune da vizi logico-giuridici.
Ricorrono, pertanto, le condizioni per il riconoscimento della pensione di vecchiaia, ai sensi dell'art. 1, co. 8, D. Lgs. n° 503/92, essendo stata comprovata la sussistenza di invalidità in misura non inferiore all'80% e non essendovi alcuna contestazione, da parte dell' convenuto, in ordine agli CP_1
altri requisiti del diritto.
L' , pertanto, va condannato al pagamento dei relativi importi, oltre a rivalutazione e CP_1
interessi legali ex art. 16, co. 6, L.30.12.91 n. 412, sui ratei maturati medio tempore, con la decorrenza e nella misura di legge, ossia dalla prima finestra utile.
Avuto riguardo al fatto che la decorrenza del requisito sanitario è successiva alla domanda amministrativa, appare equo compensare le spese del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, uditi i procuratori delle parti ed attese le conclusioni dagli stessi formulate, così provvede:
1. accoglie il ricorso e, per l'effetto – dichiarato il diritto della ricorrente al conseguimento della pensione di vecchiaiaex art. 1, co. 8, D. Lgs. n° 503/92 dal 13.02.2025 - condanna il convenuto a corrisponderne i relativi importi con la decorrenza dalla prima finestra utile e nella misura dovuta per legge, oltre agli interessi legali sui ratei dovuti dopo il 120° giorno dalla data predetta sino al soddisfo;
2. spese compensate
Così deciso in Taranto, 13.10.2025
IL TRIBUNALE - GIUDICE DEL LAVORO
Il Cancelliere (dott.ssa Maria LEONE)