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Sentenza 29 luglio 2025
Sentenza 29 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Reggio Calabria, sentenza 29/07/2025, n. 735 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Reggio Calabria |
| Numero : | 735 |
| Data del deposito : | 29 luglio 2025 |
Testo completo
Proc. n. 613/2024 RG
R E P U B B L I C A I T A L I A N A I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
Corte D'Appello di Reggio di Calabria Sezione Civile
La Corte di Appello di Reggio Calabria, Sezione Civile, composta dai Sigg.ri Magistrati:
1) dott. Patrizia Morabito Presidente,
2) dott. Natalino Sapone Consigliere,
3) dott. Viviana Cusolito Consigliera rel., ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 613/2024 R.G., posta in decisione con provvedimento del
24-27.7.2025 emesso in esito alla udienza del 23.6.2025, sostituita ex art. 127 ter cpc, e promossa da
, c.fisc. , elettivamente domiciliata presso lo Parte_1 C.F._1 studio dell'avv. che la rappresenta e difende giusta procura in Parte_2 atti
APPELLANTE- APPELLATA INCIDENTALE
E
c.fisc. , Controparte_1 C.F._2 elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. NUCERA ALBINA che lo rappresenta e difende giusta procura in atti
APPELLATO- APPELLANTE INCIDENTALE
E
AVV. (c.f. ), nata a [...] il [...], CP_2 C.F._3 elettivamente domiciliata in Villa San Giovanni (RC) in via Torre Telegrafo snc, presso il proprio studio, difesa da sé medesima, nella qualità di curatore speciale e nell'interesse dei minori nato a [...] il [...] e Controparte_1 [...]
, nata a [...] il [...], giusta nomina del Tribunale Ordinario Per_1 di Reggio Calabria del 04.04.2024, ed elettivamente domiciliati presso lo studio dell'avv. del foro di Reggio Calabria in Via Torre Telegrafo n. 2 sito in Villa San CP_2
Giovanni
1 E con l'intervento obbligatorio del Procuratore Generale presso la Corte di Appello di
Reggio Calabria
OGGETTO: Regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale
(contenzioso) - appello avverso la Sentenza n. 1452/2024 del Tribunale di Reggio
Calabria pubblicata in data 24/10/2024, emessa nell'ambito del procedimento recante N. 3041/2023 R.G.
FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione in appello iscritto a ruolo in data 03/12/2024 parte appellante Pt_1
impugnava la sentenza n. 1452/2024 emessa e pubblicata dal Tribunale di Reggio
[...]
Calabria in data 24/10/2024 a seguito del ricorso proposto da per la Controparte_1 regolamentazione della responsabilità genitoriale e aspetti economici relativi ai figli minori nato a [...] il [...] e Controparte_1 Persona_1 nata a [...] il [...], sentenza che così aveva disposto:
“1) dispone la limitazione della responsabilità genitoriale di entrambi i genitori, con contestuale co-affidamento dei minori e al Servizio Persona_1 Controparte_1
Sociale competente per territorio, demandandogli altresì la necessaria attività di vigilanza, assistenza e sostegno psicologico e la prosecuzione delle misure ritenute più idonee per il pieno recupero delle competenze genitoriali di ciascuna parte, e onerando i medesimi servizi sociali incaricati di riferirne con cadenza semestrale.
2) assegna la casa familiare sita a Reggio Calabria in via Fra' Gesualdo Melacrinò n. 52 int. 41, a quale genitore collocatario;
Controparte_1
3) dispone l'affido condiviso dei minori e con Persona_1 Controparte_1 collocazione prevalente presso l'abitazione di e con facoltà di Controparte_1 incontro con la madre come individuata in parte motiva;
onera del mantenimento dei Pt_1 figli per euro 250,00 da versarsi a entro il 5 di ogni mese, a Controparte_1 partire dal mese di aprile 2024, rivalutabili annualmente secondo gli indici ISTAT. Le spese straordinarie resteranno in capo al al 70% e per il residuo Controparte_1
30% ad;
l'A.U.U. sarà percepito in egual misura dai genitori. Parte_1
4) ordina che le agenzie competenti attivino un'educativa domiciliare presso l'abitazione materna almeno due volte la settimana nelle giornate indicate in parte motiva o in diversa giornata da individuarsi di concerto con i genitori;
5) dispone che sia trasmessa copia del presente provvedimento al giudice tutelare per le prescritte annotazioni sul registro delle tutele.
6) spese compensate.”
Rilevava l'appellante la contraddittorietà di tale decisione nella parte in cui – nonostante i comportamenti del espressamente richiamati in sentenza - i minori erano stati CP_1 collocati presso lo stesso. Rilevava in particolare che, mentre nella sentenza si dava atto che ella era stata disponibile a seguire i percorsi proposti dal servizio, il aveva di fatto CP_1
2 impedito i rapporti fra lei ed i minori e non aveva nemmeno consentito che si svolgesse il servizio di educativa domiciliare disposto. Contestava, ancora, la decisione relativa alla assegnazione della casa familiare al atteso che nella stessa sentenza si dava atto che CP_1
i minori, già dal 2023, erano andati a vivere presso la abitazione della nonna paterna e che, pertanto, non sussistevano i presupposti per ritenere esistente un habitat familiare da tutelare.
Aggiungeva inoltre che, al contrario, ella non godeva di condizioni economiche che le permettessero di reperire altra abitazione mentre il continuava ad avere a CP_1 disposizione la casa della madre, nella quale da anni abitava unitamente ai minori.
Lamentava, infine, che non fosse stato disposto accertamento sulle competenze genitoriali, più volte richiesto anche al curatore speciale. Concludeva, pertanto, chiedendo che fosse disposto l'affido condiviso dei minori con domiciliazione presso di sé nella casa familiare, con regolamentazione dei tempi di permanenza dei minori presso il padre ed obbligo in capo allo stesso di versare la somma di € 600,00 mensili, a titolo di contributo per il mantenimento, o, in subordine, la conferma della attuale domiciliazione prevalente dei minori presso la abitazione paterna, con facoltà per la stessa di rimanere nella casa familiare, con organizzazione di incontri funzionali al recupero del rapporto madre-figli.
Con comparsa di costituzione e risposta in appello depositata in data 28.3.2025 si costituiva contestando il contenuto dell'atto di appello e Controparte_1 chiedendone il rigetto. Rilevava che l'affidamento dei minori e la collocazione degli stessi presso di sé erano conseguenza delle condotte della condotte che avevano Pt_1 determinato, prima della instaurazione del presente giudizio, il provvedimento del Tribunale per i Minorenni di Reggio Calabria che aveva disposto, in capo a lui, l'affido esclusivo.
Rilevava che correttamente il giudice di primo grado aveva assegnato a lui la casa familiare,
a tutela dell'habitat dei figli minori presso di lui collocati e che - contrariamente a quanto affermato da parte appellante - completa doveva ritenersi la istruttoria svolta. Infine, spiegava appello incidentale chiedendo che, a modifica della sentenza di primo grado, fosse disposto l'affido esclusivo a sé dei minori con revoca della limitazione alla sua responsabilità genitoriale e conferma della domiciliazione dei minori e della assegnazione della casa coniugale.
Con comparsa depositata in data 5.4.2025 si costituiva l'avv. curatore speciale dei CP_2 minori, nominata con provvedimento del 4.4.2024 nel giudizio di primo grado, la quale, dopo avere ripercorso l'excursus dei giudizi svolti fra le parti davanti al Tribunale per i Minorenni
e, successivamente, davanti al Tribunale ordinario, rilevava la correttezza della decisione di primo grado, considerato che, nel corso di tali giudizi, erano emersi profili di criticità in capo ad entrambe le figure genitoriali. Rilevava che la limitazione della responsabilità di entrambi i genitori appariva funzionale a garantire il soddisfacimento delle esigenze dei minori, sia perché limitava le occasioni di contrasto fra i genitori in ordine alle scelte di maggiore importanza (attribuite al servizio) sia in quanto funzionale a limitare le condotte ostative del
3 il quale non aveva mai consentito la attivazione del programma di educativa CP_1 domiciliare disposta in primo grado. Contestava anche i motivi di appello svolti dalla Pt_1 rilevando che - stante l'attuale stato dei rapporti fra madre e figli – non appariva conforme agli interessi degli stessi la domiciliazione prevalente presso di lei. Aggiungeva, inoltre, che priva di supporto appariva la richiesta di modifica della disposta assegnazione della casa familiare. Concludeva, pertanto, chiedendo il rigetto dell'appello proposto dalla Pt_1
In data 5.4.2025 l'appellante depositava memoria nella quale dava atto di avere depositato davanti al giudice di primo grado - a causa delle condotte del ostative al diritto di CP_1 visita e non adempienti rispetto al disposto progetto di educativa domiciliare –istanza di attuazione. Il depositava memoria ex art. 473bis.32 cpc contestando quanto CP_1 affermato sia dalla controparte che dalla curatrice, evidenziando che il servizio di educativa domiciliare era regolarmente in corso sin dal dicembre 2024; che il minore – ad CP_1 eccezione che da ultimo – aveva sempre incontrato la madre, mentre aveva Per_1 espresso un rifiuto.
La curatrice, nella memoria ex art. 47bis.32 cpc, contestava le deduzioni del e CP_1 rilevava che, in esito al ricorso ex art. 473bis.39 cpc, il Tribunale di Reggio Calabria aveva così provveduto: “Dispone in via provvisoria ed urgente che i SS che hanno in carico il nucleo familiare dei minori provvedano senza indugio ad organizzare gli incontri CP_1 tra la madre e nei due giorni settimanali previsti in ottemperanza alla sentenza n. CP_1
1452/2024 nonché ad avviare il percorso di recupero della genitorialità con riferimento alla figlia;
- ordina al IC di adottare una condotta collaborativa e di Per_1 consentire gli incontri tra la madre ed i figli nel pieno rispetto del dictum della sentenza, avvertendolo che in mancanza si farà ricorso alla forza pubblica per come previsto dall'art. 473bis.38 c. 5 c.p.c.; - ammonisce il IC al rispetto delle modalità di visita previste in sentenza tra madre e figli, con espresso avviso che, in mancanza, saranno irrogate le sanzioni economiche previste dall'art. 473bis.39 c.p.c.; - onera la ricorrente a sottoporsi immediatamente a visita presso il SERD ed a rispettare scrupolosamente le prescrizioni ivi impartitele, sottoponendosi ai controlli prescritti con puntualità e costanza;
- dispone che la ricorrente depositi le attestazioni e certificazioni di volta in volta rilasciate dal SERD ed onera anche il SERD a comunicare a questo ufficio le attività di volta in volta espletate sulla ricorrente;
- dispone che i SS relazionino sull'andamento degli incontri tra madre e figli e sul percorso di recupero della genitorialità entro 40 giorni dalla ricezione del presente provvedimento;
- fissa per l'audizione di l'udienza del Persona_1
21.05.2025, ore 13,30, stanza del Giudice, IV Piano, Torre 2, Ce.Dir.”.
Nel presente giudizio, in esito alla udienza del 28.4.2025, sostituita con il deposito di note ex art. 127 ter cpc, la causa veniva assunta in decisione.
In data 30.5.2025 la curatrice, avv. depositava istanza urgente ex art. 473bis.34 cpc CP_2 rappresentando gli ultimi accadimenti e articolando le seguenti conclusioni: “disporre la
4 sospensione della responsabilità genitoriale del sig. , pur confermando il Controparte_1 collocamento dei minori presso il padre - al sol fine di evitare l'ulteriore pregiudizio che potrebbe derivare dall'ennesimo allontanamento dalle figure adulte di riferimento senza il corretto supporto psicologico;
- disporre l'avvio di percorsi di sostegno psicologico per entrambi i minori, così per come anche richiesto personalmente dalla minore nel corso dell'audizione Persona_1 del 21 maggio 2025;
- confermare le statuizioni afferenti al diritto di visita della sig.ra per come previste Pt_1 nella sentenza n. 1452/2024 emessa data 24.10.2024 dal Tribunale di Reggio Calabria.”
Con ordinanza del 4.6.2025, la Corte – al fine di consentire alle parti di interloquire su detta istanza – rimetteva la causa sul ruolo richiedendo al Servizio Sociale affidatario relazione aggiornata sui fatti indicati dalla curatrice nella istanza suindicata, onerando il curatore di provvedere al deposito della relazione stessa.
Acquisita detta relazione, ed in esito al deposito di note ex art. 127 ter cpc sostitutive della udienza del 23.6.2025, la causa veniva assunta in decisione.
Si rileva, preliminarmente, che il Tribunale di primo grado ha definito il giudizio, come sopra riportato, nei seguenti termini:
“1) dispone la limitazione della responsabilità genitoriale di entrambi i genitori, con contestuale co-affidamento dei minori e al Servizio Persona_1 Controparte_1
Sociale competente per territorio, demandandogli altresì la necessaria attività di vigilanza, assistenza e sostegno psicologico e la prosecuzione delle misure ritenute più idonee per il pieno recupero delle competenze genitoriali di ciascuna parte, e onerando i medesimi servizi sociali incaricati di riferirne con cadenza semestrale.
2) assegna la casa familiare sita a Reggio Calabria in via Fra' Gesualdo Melacrinò n. 52 int. 41, a quale genitore collocatario;
Controparte_1
3) dispone l'affido condiviso dei minori e con Persona_1 Controparte_1 collocazione prevalente presso l'abitazione di e con facoltà di Controparte_1 incontro con la madre come individuata in parte motiva;
onera del mantenimento dei Pt_1 figli per euro 250,00 da versarsi a entro il 5 di ogni mese, a Controparte_1 partire dal mese di aprile 2024, rivalutabili annualmente secondo gli indici ISTAT. Le spese straordinarie resteranno in capo al al 70% e per il residuo Controparte_1
30% ad;
l'A.U.U. sarà percepito in egual misura dai genitori. Parte_1
4) ordina che le agenzie competenti attivino un'educativa domiciliare presso l'abitazione materna almeno due volte la settimana nelle giornate indicate in parte motiva o in diversa giornata da individuarsi di concerto con i genitori;
5) dispone che sia trasmessa copia del presente provvedimento al giudice tutelare per le prescritte annotazioni sul registro delle tutele.
6) spese compensate.”
5 In motivazione il Tribunale ha così affermato “Quanto alla richiesta di affido dei figli minori, la domanda di affido esclusivo proposta da entrambe le parti deve essere recisamente rigettata. Deve essere invece accolta la richiesta di conferma della limitazione della responsabilità genitoriale delle parti, come già disposta in via temporanea dal Tribunale di
Minori con coaffido degli stessi al Servizio Sociale e agli enti sanitari preposti al monitoraggio e al sostegno del nucleo familiare”.
Si legge, ancora, in motivazione “Nel caso di specie, dall'istruttoria è risultato evidente che, pur ciascuno con le proprie criticità, entrambi i genitori siano capaci di crescere ed educare i propri figli e di stabilire significative relazioni affettive con gli stessi. lo ha fatto in Pt_1 maniera diretta e sotto l'osservazione degli operatori dello spazio neutro. Questi ultimi hanno descritto nelle relazioni prodotte al fascicolo, al cui contenuto integrale si rimanda, una figura materna che – pur con le proprie fragilità, limiti e frustrazioni – si è dimostrata capace nella gestione dei figli e, soprattutto, nel mantenere con gli stessi un rapporto quanto più possibile sereno ogniqualvolta le sia stata data la possibilità. La capacità genitoriale di a CP_1 fronte del rifiuto del genitore di effettuare qualsivoglia percorso di sostegno o di aderire alle attività proposte dalle agenzie interessate, si desume indirettamente dalla serenità dimostrata dai minori ogniqualvolta hanno interloquito con le agenzie demandate, dal buon andamento scolastico. Parimenti, è conclamata l'elevata conflittualità esistente tra i genitori, i quali hanno dimostrato in udienza e documentato reciprocamente le rispettive intemperanze caratteriali e la limitata capacità di gestione dei propri. Le risultanze processuali hanno dimostrato che tale conflittualità e incomunicabilità tra le parti si è riverberata nella gestione dei minori con diretto pregiudizio per questi ultimi.” ed ancora, sempre in motivazione,
“Appare dunque prioritaria la necessità che recuperi il ruolo genitoriale della Per_1 madre nonché l'imprescindibile rapporto affettivo con la stessa che possa essere di ausilio per un suo sviluppo psico-fisico sano e sereno e che, pertanto, allo stato e al solo scopo (non già punitivo), di creare un contesto di vita che risulti più adeguato a soddisfare le esigenze morali, psicologiche e materiali della minore nell'effettivo (e non solo teorico) rispetto del principio di bigenitorialità, che si rende inevitabile adottare la misura del co-affidamento del minore, in limitazione della responsabilità genitoriale di entrambi i genitori, al Servizio
Sociale competente per territorio, per la necessaria attività di vigilanza, assistenza e sostegno psicologico, disponendo altresì che a cura dei Servizi Sociali venga attivata l'assistenza domiciliare almeno due volte a settimana in favore di presso l'abitazione della Per_1 madre, prescrivendo nel contempo ad entrambi i genitori di astenersi da qualunque condotta pregiudizievole per l'integrità psicofisica dei figli e di rispettare le prescrizioni impartite dagli operatori sociali per il recupero delle competenze genitoriali e un corretto approccio con i figli, a pena di più drastici provvedimenti” e che “In definitiva, quanto alle modalità di affidamento dei minori, può esserne disposto l'affidamento condiviso con collocazione presso l'abitazione del padre”.
6 Il curatore speciale, nella sua comparsa di costituzione, ha affermato che “L'affidamento ai servizi sociali, se concretamente attuato, in questo caso specifico garantisce due importanti benefici ai minori: a) la drastica riduzione delle occasioni di contrasto tra l'appellante e l'appellato rispetto alla gestione delle scelte più importanti afferenti ai propri figli;
b) depotenzierebbe il genitore 'dominante', il che svolge in modo arbitrario il proprio CP_1 ruolo”.
Al fine di decidere, considerato quanto esposto dalle parti e dal curatore, e valutata la relazione da ultimo depositata, deve tuttavia dapprima esporsi quali misure possono essere adottate nell'interesse dei minori, sia in ordine alla titolarità che all'esercizio della responsabilità genitoriale.
La Suprema Corte, in particolare con le decisioni. n. 32290 del 2023 e Cass. n. 12717 del
2024, da ultimo ribadite dalla recentissima decisione del 23.7.2025 n. 20897/2025, ha affermato che “Nei procedimenti nei quali si discuta dell'affidamento della prole ai servizi sociali - anche prima dell'entrata in vigore dell'art.
5-bis della l. n. 184 del 1983 - si distingue l'ipotesi che a questi ultimi siano attribuiti compiti di vigilanza, supporto e assistenza senza limitazione di responsabilità genitoriale da quella in cui l'affidamento sia conseguente a un provvedimento limitativo della responsabilità genitoriale;
nel primo caso - che è possibile definire mandato di vigilanza e supporto - l'affidamento, non incidendo per sottrazione sulla responsabilità genitoriale, non richiede, nella fase processuale che precede la sua adozione, la nomina di un curatore speciale, salvo che il giudice non ravvisi comunque, in concreto, un conflitto di interessi, e non esclude che i servizi possano attuare anche altri interventi di sostegno rientranti nei loro compiti istituzionali;
nel secondo caso, l'affidamento, giustificato dalla necessità di non potersi provvedere diversamente all'attuazione degli interessi morali e materiali del minore, necessita della nomina di un curatore speciale che ne curi gli interessi e il provvedimento deve evidenziare i compiti specifici attribuiti al predetto curatore e ai servizi sociali, i quali debbono svolgere la loro funzione nell'ambito esclusivo di quanto individuato nel provvedimento di nomina.”.
La Suprema Corte ha chiarito che “l'affidamento ai servizi sociali costituisce una species del più ampio genus dell'affidamento a terzi, ma presenta alcune peculiarità, in ragione della natura e delle funzioni dei servizi sociali ed anche delle ragioni che determinano il giudice della famiglia a scegliere un soggetto pubblico, avente compiti istituzionali suoi propri, prefissati per legge, e non una persona fisica individuata in ambito familiare. Qualora sia disposto l'affidamento del minore ai servizi sociali occorre distinguere, anche nel regime previgente all'entrata in vigore dell'art.
5-bis della legge 184/1983 (che trova la sua base normativa negli artt. 25 e 26 del r.d.l. n. 1404/1934, convertito dalla legge n. 835/1935, e successive modifiche), l'affidamento con compiti di vigilanza, supporto ed assistenza, senza limitazione di responsabilità genitoriale (cd. mandato di vigilanza e di supporto), dall'affidamento conseguente ad un provvedimento limitativo della responsabilità
7 genitoriale. Nel primo caso, si tratta del conferimento, da parte del giudice di un mandato con l'individuazione di compiti specifici per assicurare la funzione di supporto ed assistenza ai genitori ed ai figli e per vigliare sulla corretta attuazione dell'interesse del minore. Questa tipologia di “affidamento” ai servizi, da definire come mandato di vigilanza e supporto, non incidendo per sottrazione sulla responsabilità genitoriale, non richiede, nella fase processuale che precede la sua adozione, la nomina di un curatore speciale, salvo che il giudice non ravvisi comunque, in concreto, un conflitto di interessi, e non esclude che i servizi possano attuare anche altri interventi di sostegno rientranti nei loro compiti istituzionali;
richiede, tuttavia, che il provvedimento del giudice sia sufficientemente dettagliato sui compiti demandati — con esclusione di poteri decisori— e che siano definiti i tempi della loro attuazione, che devono essere il più rapidi possibili. Nel secondo caso, invece, il provvedimento di affidamento consegue ad un provvedimento limitativo (anche provvisorio) della responsabilità genitoriale. Esso costituisce un'ingerenza nella vita privata e familiare
(similmente all'affidamento familiare. Sul punto, cfr. Cass. n. 16569 del 2021) e, pertanto, deve essere giustificato dalla necessità di non potersi provvedere diversamente all'attuazione degli interessi morali e materiali del minore, non avendo sortito effetto i programmi di supporto e sostegno già svolti in favore della genitorialità; l'adozione di questo provvedimento presuppone la sua discussione nel contraddittorio, esteso anche al minore, i cui interessi devono essere imparzialmente rappresentati da un curatore speciale;
i contenuti del provvedimento, inoltre, devono essere conformati al principio di proporzionalità tra la misura adottata e l'obiettivo perseguito e il giudice deve esercitare un'adeguata vigilanza sull'operato dei servizi. Pertanto si richiede, anche nel regime previgente alla entrata in vigore dell'art.
5-bis della legge n. 184/1983, che i compiti dei servizi siano specificamente descritti nel provvedimento stesso, in relazione a quelli che sono i doveri ed i poteri sottratti dall'ambito della responsabilità genitoriale e distinti dai compiti che sono eventualmente demandati al soggetto collocatario se questi è persona diversa da i genitori;
i servizi non possono svolgere funzioni e compiti propri della responsabilità genitoriale se non specificamente individuati nel provvedimento limitativo e deve essere necessariamente nominato un curatore speciale del minore, i cui compiti vanno pure precisati”.
Ciò premesso si rileva che il presente giudizio è stato instaurato, in primo grado, in data
23.11.2023 e pertanto lo stesso è soggetto, sia sotto il profilo sostanziale che quello processuale, alle norme introdotte dal D.lgs 149/2022.
Ritiene la Corte, tenuto conto dei principi espressi dalla Suprema Corte con le decisioni suindicate, che la sentenza di primo grado debba essere riformata.
Appare, invero, necessario, chiarire e disporre, nel superiore interesse dei due minori coinvolti, in ordine al regime di affidamento, tenuto conto che nel caso in cui si ritenga di attribuire al servizio affidatario l'affidamento dei minori non solo limitato al monitoraggio ed alla vigilanza (che, come chiarito dalla Suprema Corte nelle decisioni sopra richiamate, non
8 richiede previsione di limitazione della responsabilità) ma con attribuzione dei poteri di assumere le decisioni nell'interesse dei minori, deve – alla luce delle modifiche introdotte all'art. 5 bis L. 184/1983 applicabile non solo nei procedimento di adozione ma in tutte le ipotesi in cui deve disporsi un affidamento al servizio – prevedere tanto i compiti da attribuirsi al servizio stesso, quanto la durata di detto affidamento.
Invero, la limitazione della responsabilità genitoriale - a differenza dalla decadenza che comporta la attribuzione di tutti i poteri spettanti ai genitori ad un soggetto terzo che a questi ultimi interamente si sostituisce – deve essere “riempita di contenuti”, con individuazione dei poteri che rimangono in capo ai genitori e di quelli, invece, da attribuirsi al servizio.
Nel caso di specie, invece, il tribunale – pur avendo dato atto di avere disposto una limitazione della responsabilità genitoriale con co-affidamento dei minori al servizio
“demandandogli altresì la necessaria attività di vigilanza, assistenza e sostegno psicologico
e la prosecuzione delle misure ritenute più idonee per il pieno recupero delle competenze genitoriali di ciascuna parte, e onerando i medesimi servizi sociali incaricati di riferirne con cadenza semestrale” – ha comunque disposto l'affidamento condiviso dei minori ad entrambi i genitori.
Il curatore speciale dei minori, come sopra ricordato, ha affermato che detta limitazione appariva conforme all'interesse dei minori perché limitava le occasioni di conflitto fra i genitori per le scelte di maggiore importanza.
Da detta affermazione potrebbe desumersi che l'affidamento disposto in sentenza - come detto previsto espressamente “in limitazione della responsabilità genitoriale” - sia un affidamento non solo limitato alla vigilanza e monitoraggio ed alle altre attività demandate ai servizi nell'interesse dei minori (come potrebbe, inoltre, desumersi dalla espressione “altresì” contenuta nel richiamato dispositivo) ma un affidamento con attribuzione dell'esercizio della responsabilità corrispondente a quella genitoriale al servizio, senza, tuttavia, che ne siano indicati i compiti né, secondo la previsione contenuta nell'art. 5 bis L. 184/1983, la durata.
Ciò premesso, ritiene la Corte che, nell'interesse superiore dei minori debba essere confermata la limitazione della responsabilità di entrambi i genitori e disposto l'affidamento dei minori al servizio sociale con attribuzione allo stesso del potere di assumere nell'interesse degli stessi, le decisioni, anche di maggiore importanza, in relazione all'ambito scolastico
(iscrizioni, scelte di partecipazione a gite ed attività extrascolastiche, rapporto con la istituzione scolastica) e sanitario, in particolare in relazione a quest'ultimo, con attribuzione del potere di prestare il consenso informato per atti sanitari ai quali i minori debbano essere sottoposti. Deve, altresì, essere attribuito al servizio sociale affidatario anche il potere di assumere nell'interesse dei minori eventuali altre scelte, anche di carattere patrimoniale, da qualificarsi come atti di straordinaria amministrazione (a titolo esemplificativo ma non esaustivo, richiesta e gestione di indennità o provvidenze nell'interesse dei minori, accettazione di eredità, amministrazione di beni eventualmente intestati agli stessi).
9 Rimarrà, invece, in capo ai genitori il potere di assumere, quando i minori si trovano presso ciascuno di essi, e, dunque, anche separatamente, le decisioni ordinarie nell'interesse degli stessi, oltre che il potere di vigilanza previsto dall'art. 337 quater, ultimo comma c.c.
Invero, alla luce dell'intero andamento del giudizio di primo grado e considerati, altresì, gli accadimenti relativi tanto al giudizio svoltosi presso il Tribunale dei minorenni e, da ultimo, nella pendenza del presente grado di giudizio, ritiene la Corte che le condotte poste in essere dai genitori abbiano già determinato in capo ai minori un pregiudizio.
Come è stato evidenziato nella sentenza di primo grado, e senza che sia necessario disporre in questa sede accertamento sulla capacità genitoriale, la estrema conflittualità esistente fra le parti ha inciso sulla capacità genitoriale delle stesse, finendo per minare la serenità dei minori.
Come è noto, invero, la mera conflittualità esistente fra i genitori non è sufficiente per disporre affidamento esclusivo o a soggetti terzi. Al contrario la conflittualità assume rilievo quando la stessa incide sulla capacità genitoriale e diventa causa della incapacità dei genitori di provvedere alle esigenze dei minori.
Deve darsi atto che, nonostante tutti gli strumenti disposti a supporto del nucleo familiare nel corso del lungo iter processuale sin dalla instaurazione del giudizio davanti al Tribunale per i
Minorenni, le parti non sono apparse in grado di limitare la conflittualità esistente, come dimostrano da ultimo gli accadimenti rappresentati dal curatore e relativi al maggio 2025.
Non appare, al contrario, dirimente quanto riferito dal servizio sociale nella ultima relazione nella quale si dà atto dei “piccoli progressi” considerato che lo stesso servizio riferisce non già di una situazione di equilibrio consolidata, ma si esprime affermando che gli episodi dai quali sembra emergere una minore conflittualità e una maggiore capacità delle parti di comprendere le esigenze dei minori (quali la scelta relativa alla Prima Comunione del minore e l'avvio dello stesso alle attività di logopedia e psicomotricità) “fanno presagire CP_1 un graduale miglioramento della situazione familiare”.
Tuttavia, come riferito dallo stesso servizio, i minori subiscono ancora – probabilmente anche a causa della pendenza dei giudizi fra le parti – una notevole pressione che ha determinato sia il protrarsi del rifiuto di di instaurare un rapporto sereno con la Per_1 madre e, da ultimo, anche uno stato di disagio in che, a differenza che nei periodi CP_1 passati, dimostra attualmente delle difficoltà nel rapportarsi con la Pt_1
Non può che ritenersi, dunque, che lo stato di conflitto ancora esistente fra le parti, nonostante i riferiti “piccoli miglioramenti”, incida sulla serenità dei minori, i quali – tenuto conto anche delle dinamiche processuali che necessariamente li vedono coinvolti – non si sentono liberi di mantenere con ciascuna figura genitoriale un rapporto spontaneo e sereno.
Come suggerito, invero, dal servizio nella relazione depositata dal curatore, a seguito della richiesta del Collegio, sarebbe opportuno che, nell'interesse dei minori, venga ridotta la tensione derivante dalla esistente dei contenziosi in atto.
10 Tuttavia, poiché, per tutto quanto esposto, risulta che ancora le parti non sono pienamente in grado di rapportarsi fra di loro al fine di compiere le scelte nell'interesse dei figli, appare necessario, al fine di evitare che il confitto determini una stasi nelle decisioni da assumere con conseguente vulnus dei diritti dei minori stessi, confermare la limitazione della responsabilità genitoriale attribuendo l'affido dei minori al servizio sociale affinchè lo stesso compia (comunque sentiti i genitori) le scelte in ambito scolastico, sanitario e relative agli aspetti patrimoniali come sopra individuate.
Invero, in assenza di una ritrovata serenità fra le parti, sarebbe non conforme all'interesse dei minori non solo un affido condiviso fra le stesse (per il rischio, già richiamato, che la necessaria collaborazione, ove non raggiunta, renda impossibile assumere decisioni menomando gli interessi dei minori) ma anche un affido esclusivo in capo ad uno dei due genitori.
In particolare, ritiene la Corte che non possa essere accolta la istanza del di disporre CP_1 in capo a lui l'affido esclusivo considerato che lo stesso, come evidenziato dai servizi, dimostra una capacità genitoriale carente sotto il profilo dell'accesso, da parte dei figli, alla altra figura genitoriale, oltre che una resistenza ad accogliere i suggerimenti ed i supporti forniti dagli enti deputati al supporto del nucleo familiare.
Analogamente non appare conforme all'interesse dei minori l'ipotesi di un affido alla Pt_1
(invero, nemmeno richiesto dalla stessa) atteso che lo stato attuale dei rapporti fra questa ed i minori, oltre che la persistente conflittualità esistente con il e le fragilità dimostrate, CP_1 fanno ritenere concreto il rischio che la stessa non sia in grado di provvedere adeguatamente sotto il profilo decisionale alle esigenze degli stessi. Deve, inoltre, rilevarsi che sintomatica di una non completa capacità genitoriale della stessa è il mancato adempimento agli obblighi di mantenimento nei confronti dei figli, circostanza allegata dal e non contestata CP_1 dalla Pt_1
Quanto alla durata di detto affido, da prevedersi, giusto il disposto dell'art. 5 bis l. 184/1983, ritiene la Corte che sia opportuno – al fine di garantire il soddisfacimento delle esigenze dei minori in un tempo presumibilmente adeguato per consentire il pieno recupero delle competenze genitoriali in capo alle parti – fissare la stessa in due anni dalla presente decisione.
Oltre i poteri attribuiti al servizio quale affidatario, devono essere confermate tutte le prescrizioni già allo stesso impartite in ordine alle attività di sostegno da compiersi nell'interesse dei minori (“necessaria attività di vigilanza, assistenza e sostegno psicologico
e la prosecuzione delle misure ritenute più idonee per il pieno recupero delle competenze genitoriali di ciascuna parte, e onerando i medesimi servizi sociali incaricati di riferirne con cadenza semestrale.” ed “ordina che le agenzie competenti attivino un'educativa domiciliare presso l'abitazione materna almeno due volte la settimana nelle giornate indicate in parte motiva o in diversa giornata da individuarsi di concerto con i genitori;
”).
11 Ancora, deve ribadirsi la prescrizione al servizio sociale affidatario di fare prendere in carico la minore dal servizio di neuropsichiatria al fine di indagare e superare la Per_1 condizione di disagio dalla stessa mostrata per un effettivo e duraturo recupero del rapporto con la madre.
Infine, deve prescriversi ad entrambi i genitori di osservare il contenuto del presente provvedimento e degli altri ancora in vigore e di collaborare sia con il servizio affidatario che con gli enti che svolgono attività di supporto al nucleo familiare.
Tenuto conto che detta prescrizione era stata già disposta, deve prevedersi che, nel caso nel caso di inosservanza della stessa da parte di uno o entrambi i genitori, il servizio sociale affidatario dovrà, con assoluta urgenza, disporre la trasmissione degli atti alla Procura presso il Tribunale per i minorenni, al fine di sollecitare eventuali provvedimenti ancora più incisivi tanto in ordine alla titolarità ed all'esercizio della responsabilità genitoriale che alla domiciliazione dei minori.
Deve, infine, essere confermata la domiciliazione prevalente dei minori presso il padre, accogliendo, in proposito, la indicazione contenta nella ultima relazione depositata dai
Servizi i quali hanno affermato che appare preferibile non modificare la situazione attuale, tenuto conto del legame esistente fra i minori ed il padre, dal quale si sentono accuditi, conclusione indicata anche dal curatore speciale.
Deciso, pertanto, in ordine al regime dell'affido (oggetto dell'appello tanto delle parti che del curatore) che alla domiciliazione, deve decidersi in ordine al motivo di appello spiegato dalla sulla assegnazione della casa familiare. Pt_1
Ritiene la Corte che – come rilevato dal giudice di primo grado – tenuto conto della domiciliazione dei minori presso il padre, debba essere confermata la assegnazione della casa familiare al padre.
Invero, seppur è emerso dagli atti che i minori, unitamente al padre, si sono allontanati dalla casa familiare nel 2023, a seguito dei conflitti con la non può dubitarsi che detta Pt_1 abitazione costituisca comunque l'habitat familiare in cui i minori sono cresciuti che va, dunque, preservato. Deve, peraltro, evidenziarsi che l'allontanamento dalla abitazione familiare non risulta essere stata una libera scelta da parte del quanto, piuttosto, una CP_1 necessità conseguente agli accadimenti del 17.3.2023, nel corso dei quali si era reso necessario anche l'intervento delle Forze dell'Ordine che avevano formalmente consegnato il minore al padre (che aveva già con sé, per i fatti indicati in atti, la figlia CP_1
). Per_1
A fronte delle esigenze dei minori da tutelare in ordine alla conservazione dell'habitat domestico, irrilevanti appaiono invece le motivazioni economiche addotte dalla Pt_1
È ius receptum, infatti, che la casa familiare deve essere assegnata tenendo prioritariamente conto dell'interesse dei figli minorenni e dei figli maggiorenni non autosufficienti a permanere nell'ambiente domestico in cui sono cresciuti, per garantire il mantenimento delle
12 loro consuetudini di vita e delle relazioni sociali che in tale ambiente si sono radicate, sicchè
è estranea a tale decisione ogni valutazione relativa alla ponderazione tra interessi di natura solo economica dei coniugi o dei figli, ove in tali valutazioni non entrino in gioco le esigenze della prole di rimanere nel quotidiano ambiente domestico.
Anche tale motivo deve, dunque, essere rigettato.
La decisione di primo grado deve, invece essere confermata tanto in relazione alle modalità di incontro fra i minori e la madre, che sull'obbligo di relazionare - e sui relativi tempi - già previsto in capo al servizio, oltre che sugli aspetti economici, questi ultimi non oggetto di gravame.
Le spese del presente giudizio, rilevato che la decisione è stata assunta nel superiore interesse dei minori, possono essere interamente compensate
Ai fini dell'art. 13 comma 1 quater DPR 115/2002 si dà atto che è stato integralmente rigettato l'appello proposto da e l'appello incidentale proposto da Parte_1 [...]
. Controparte_1
P.Q.M
La Corte di Appello di Reggio Calabria, Sezione Civile, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa, definitivamente pronunciando nella causa promossa da Pt_1
contro e avv. n.q. di
[...] Controparte_1 CP_2 curatore speciale dei minori e , così decide: Persona_1 Controparte_1
1) A parziale modifica della sentenza impugnata dispone, in limitazione della responsabilità genitoriale di e l'affido, ex Parte_1 Controparte_1 art. 5 bis L. 184/1983, dei minori e al Sevizio Persona_1 Controparte_1
Sociale del Comune di Reggio Calabria per la durata di anni due, attribuendo a detto servizio il potere di assumere nell'interesse dei minori, le decisioni di maggiore importanza in relazione all'ambito scolastico (iscrizioni, scelte di partecipazione a gite ed attività extrascolastiche, rapporto con la istituzione scolastica) e sanitario
(attribuzione del potere di prestare il consenso informato per atti sanitari ai quali i minori debbano essere sottoposti) nonché il potere di assumere eventuali altre scelte, anche di carattere patrimoniale da qualificarsi come atti di straordinaria amministrazione (a titolo esemplificativo ma non esaustivo, richiesta e gestione di indennità o provvidenze nell'interesse dei minori, accettazione di eredità, amministrazione di beni eventualmente intestati agli stessi), permanendo in capo a ciascun genitore il potere di assumere le decisioni ordinarie nell'interesse dei figli quando sono con gli stessi;
2) Conferma le prescrizioni già imposte al servizio sociale affidatario, come riportate in motivazione;
3) Prescrive ai genitori di attenersi a quanto previsto nel presente provvedimento e negli altri ancora in vigore, onerando il servizio sociale affidatario, in caso di accertata
13 inottemperanza, di darne comunicazione, con assoluta urgenza, alla Parte_3 presso il Tribunale per i minorenni per le iniziative di competenza sia in
[...] ordine al regime dell'affido che alla domiciliazione dei minori;
4) Rigetta gli altri motivi proposti dalle parti e conferma, per il resto, la impugnata sentenza;
5) Compensa integralmente le spese del giudizio;
6) Dà atto Ai fini dell'art. 13 comma 1 quater DPR 115/2002 si dà atto che è stato integralmente rigettato l'appello proposto da e l'appello incidentale Parte_1 proposto da . Controparte_1
Così deciso in Reggio Calabria, nella camera di consiglio della Sezione Civile del
29/07/2025.
LA CONSIGLIERA EST. LA PRESIDENTE
(dott. Viviana Cusolito) (dott. Patrizia Morabito,)
14
R E P U B B L I C A I T A L I A N A I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
Corte D'Appello di Reggio di Calabria Sezione Civile
La Corte di Appello di Reggio Calabria, Sezione Civile, composta dai Sigg.ri Magistrati:
1) dott. Patrizia Morabito Presidente,
2) dott. Natalino Sapone Consigliere,
3) dott. Viviana Cusolito Consigliera rel., ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 613/2024 R.G., posta in decisione con provvedimento del
24-27.7.2025 emesso in esito alla udienza del 23.6.2025, sostituita ex art. 127 ter cpc, e promossa da
, c.fisc. , elettivamente domiciliata presso lo Parte_1 C.F._1 studio dell'avv. che la rappresenta e difende giusta procura in Parte_2 atti
APPELLANTE- APPELLATA INCIDENTALE
E
c.fisc. , Controparte_1 C.F._2 elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. NUCERA ALBINA che lo rappresenta e difende giusta procura in atti
APPELLATO- APPELLANTE INCIDENTALE
E
AVV. (c.f. ), nata a [...] il [...], CP_2 C.F._3 elettivamente domiciliata in Villa San Giovanni (RC) in via Torre Telegrafo snc, presso il proprio studio, difesa da sé medesima, nella qualità di curatore speciale e nell'interesse dei minori nato a [...] il [...] e Controparte_1 [...]
, nata a [...] il [...], giusta nomina del Tribunale Ordinario Per_1 di Reggio Calabria del 04.04.2024, ed elettivamente domiciliati presso lo studio dell'avv. del foro di Reggio Calabria in Via Torre Telegrafo n. 2 sito in Villa San CP_2
Giovanni
1 E con l'intervento obbligatorio del Procuratore Generale presso la Corte di Appello di
Reggio Calabria
OGGETTO: Regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale
(contenzioso) - appello avverso la Sentenza n. 1452/2024 del Tribunale di Reggio
Calabria pubblicata in data 24/10/2024, emessa nell'ambito del procedimento recante N. 3041/2023 R.G.
FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione in appello iscritto a ruolo in data 03/12/2024 parte appellante Pt_1
impugnava la sentenza n. 1452/2024 emessa e pubblicata dal Tribunale di Reggio
[...]
Calabria in data 24/10/2024 a seguito del ricorso proposto da per la Controparte_1 regolamentazione della responsabilità genitoriale e aspetti economici relativi ai figli minori nato a [...] il [...] e Controparte_1 Persona_1 nata a [...] il [...], sentenza che così aveva disposto:
“1) dispone la limitazione della responsabilità genitoriale di entrambi i genitori, con contestuale co-affidamento dei minori e al Servizio Persona_1 Controparte_1
Sociale competente per territorio, demandandogli altresì la necessaria attività di vigilanza, assistenza e sostegno psicologico e la prosecuzione delle misure ritenute più idonee per il pieno recupero delle competenze genitoriali di ciascuna parte, e onerando i medesimi servizi sociali incaricati di riferirne con cadenza semestrale.
2) assegna la casa familiare sita a Reggio Calabria in via Fra' Gesualdo Melacrinò n. 52 int. 41, a quale genitore collocatario;
Controparte_1
3) dispone l'affido condiviso dei minori e con Persona_1 Controparte_1 collocazione prevalente presso l'abitazione di e con facoltà di Controparte_1 incontro con la madre come individuata in parte motiva;
onera del mantenimento dei Pt_1 figli per euro 250,00 da versarsi a entro il 5 di ogni mese, a Controparte_1 partire dal mese di aprile 2024, rivalutabili annualmente secondo gli indici ISTAT. Le spese straordinarie resteranno in capo al al 70% e per il residuo Controparte_1
30% ad;
l'A.U.U. sarà percepito in egual misura dai genitori. Parte_1
4) ordina che le agenzie competenti attivino un'educativa domiciliare presso l'abitazione materna almeno due volte la settimana nelle giornate indicate in parte motiva o in diversa giornata da individuarsi di concerto con i genitori;
5) dispone che sia trasmessa copia del presente provvedimento al giudice tutelare per le prescritte annotazioni sul registro delle tutele.
6) spese compensate.”
Rilevava l'appellante la contraddittorietà di tale decisione nella parte in cui – nonostante i comportamenti del espressamente richiamati in sentenza - i minori erano stati CP_1 collocati presso lo stesso. Rilevava in particolare che, mentre nella sentenza si dava atto che ella era stata disponibile a seguire i percorsi proposti dal servizio, il aveva di fatto CP_1
2 impedito i rapporti fra lei ed i minori e non aveva nemmeno consentito che si svolgesse il servizio di educativa domiciliare disposto. Contestava, ancora, la decisione relativa alla assegnazione della casa familiare al atteso che nella stessa sentenza si dava atto che CP_1
i minori, già dal 2023, erano andati a vivere presso la abitazione della nonna paterna e che, pertanto, non sussistevano i presupposti per ritenere esistente un habitat familiare da tutelare.
Aggiungeva inoltre che, al contrario, ella non godeva di condizioni economiche che le permettessero di reperire altra abitazione mentre il continuava ad avere a CP_1 disposizione la casa della madre, nella quale da anni abitava unitamente ai minori.
Lamentava, infine, che non fosse stato disposto accertamento sulle competenze genitoriali, più volte richiesto anche al curatore speciale. Concludeva, pertanto, chiedendo che fosse disposto l'affido condiviso dei minori con domiciliazione presso di sé nella casa familiare, con regolamentazione dei tempi di permanenza dei minori presso il padre ed obbligo in capo allo stesso di versare la somma di € 600,00 mensili, a titolo di contributo per il mantenimento, o, in subordine, la conferma della attuale domiciliazione prevalente dei minori presso la abitazione paterna, con facoltà per la stessa di rimanere nella casa familiare, con organizzazione di incontri funzionali al recupero del rapporto madre-figli.
Con comparsa di costituzione e risposta in appello depositata in data 28.3.2025 si costituiva contestando il contenuto dell'atto di appello e Controparte_1 chiedendone il rigetto. Rilevava che l'affidamento dei minori e la collocazione degli stessi presso di sé erano conseguenza delle condotte della condotte che avevano Pt_1 determinato, prima della instaurazione del presente giudizio, il provvedimento del Tribunale per i Minorenni di Reggio Calabria che aveva disposto, in capo a lui, l'affido esclusivo.
Rilevava che correttamente il giudice di primo grado aveva assegnato a lui la casa familiare,
a tutela dell'habitat dei figli minori presso di lui collocati e che - contrariamente a quanto affermato da parte appellante - completa doveva ritenersi la istruttoria svolta. Infine, spiegava appello incidentale chiedendo che, a modifica della sentenza di primo grado, fosse disposto l'affido esclusivo a sé dei minori con revoca della limitazione alla sua responsabilità genitoriale e conferma della domiciliazione dei minori e della assegnazione della casa coniugale.
Con comparsa depositata in data 5.4.2025 si costituiva l'avv. curatore speciale dei CP_2 minori, nominata con provvedimento del 4.4.2024 nel giudizio di primo grado, la quale, dopo avere ripercorso l'excursus dei giudizi svolti fra le parti davanti al Tribunale per i Minorenni
e, successivamente, davanti al Tribunale ordinario, rilevava la correttezza della decisione di primo grado, considerato che, nel corso di tali giudizi, erano emersi profili di criticità in capo ad entrambe le figure genitoriali. Rilevava che la limitazione della responsabilità di entrambi i genitori appariva funzionale a garantire il soddisfacimento delle esigenze dei minori, sia perché limitava le occasioni di contrasto fra i genitori in ordine alle scelte di maggiore importanza (attribuite al servizio) sia in quanto funzionale a limitare le condotte ostative del
3 il quale non aveva mai consentito la attivazione del programma di educativa CP_1 domiciliare disposta in primo grado. Contestava anche i motivi di appello svolti dalla Pt_1 rilevando che - stante l'attuale stato dei rapporti fra madre e figli – non appariva conforme agli interessi degli stessi la domiciliazione prevalente presso di lei. Aggiungeva, inoltre, che priva di supporto appariva la richiesta di modifica della disposta assegnazione della casa familiare. Concludeva, pertanto, chiedendo il rigetto dell'appello proposto dalla Pt_1
In data 5.4.2025 l'appellante depositava memoria nella quale dava atto di avere depositato davanti al giudice di primo grado - a causa delle condotte del ostative al diritto di CP_1 visita e non adempienti rispetto al disposto progetto di educativa domiciliare –istanza di attuazione. Il depositava memoria ex art. 473bis.32 cpc contestando quanto CP_1 affermato sia dalla controparte che dalla curatrice, evidenziando che il servizio di educativa domiciliare era regolarmente in corso sin dal dicembre 2024; che il minore – ad CP_1 eccezione che da ultimo – aveva sempre incontrato la madre, mentre aveva Per_1 espresso un rifiuto.
La curatrice, nella memoria ex art. 47bis.32 cpc, contestava le deduzioni del e CP_1 rilevava che, in esito al ricorso ex art. 473bis.39 cpc, il Tribunale di Reggio Calabria aveva così provveduto: “Dispone in via provvisoria ed urgente che i SS che hanno in carico il nucleo familiare dei minori provvedano senza indugio ad organizzare gli incontri CP_1 tra la madre e nei due giorni settimanali previsti in ottemperanza alla sentenza n. CP_1
1452/2024 nonché ad avviare il percorso di recupero della genitorialità con riferimento alla figlia;
- ordina al IC di adottare una condotta collaborativa e di Per_1 consentire gli incontri tra la madre ed i figli nel pieno rispetto del dictum della sentenza, avvertendolo che in mancanza si farà ricorso alla forza pubblica per come previsto dall'art. 473bis.38 c. 5 c.p.c.; - ammonisce il IC al rispetto delle modalità di visita previste in sentenza tra madre e figli, con espresso avviso che, in mancanza, saranno irrogate le sanzioni economiche previste dall'art. 473bis.39 c.p.c.; - onera la ricorrente a sottoporsi immediatamente a visita presso il SERD ed a rispettare scrupolosamente le prescrizioni ivi impartitele, sottoponendosi ai controlli prescritti con puntualità e costanza;
- dispone che la ricorrente depositi le attestazioni e certificazioni di volta in volta rilasciate dal SERD ed onera anche il SERD a comunicare a questo ufficio le attività di volta in volta espletate sulla ricorrente;
- dispone che i SS relazionino sull'andamento degli incontri tra madre e figli e sul percorso di recupero della genitorialità entro 40 giorni dalla ricezione del presente provvedimento;
- fissa per l'audizione di l'udienza del Persona_1
21.05.2025, ore 13,30, stanza del Giudice, IV Piano, Torre 2, Ce.Dir.”.
Nel presente giudizio, in esito alla udienza del 28.4.2025, sostituita con il deposito di note ex art. 127 ter cpc, la causa veniva assunta in decisione.
In data 30.5.2025 la curatrice, avv. depositava istanza urgente ex art. 473bis.34 cpc CP_2 rappresentando gli ultimi accadimenti e articolando le seguenti conclusioni: “disporre la
4 sospensione della responsabilità genitoriale del sig. , pur confermando il Controparte_1 collocamento dei minori presso il padre - al sol fine di evitare l'ulteriore pregiudizio che potrebbe derivare dall'ennesimo allontanamento dalle figure adulte di riferimento senza il corretto supporto psicologico;
- disporre l'avvio di percorsi di sostegno psicologico per entrambi i minori, così per come anche richiesto personalmente dalla minore nel corso dell'audizione Persona_1 del 21 maggio 2025;
- confermare le statuizioni afferenti al diritto di visita della sig.ra per come previste Pt_1 nella sentenza n. 1452/2024 emessa data 24.10.2024 dal Tribunale di Reggio Calabria.”
Con ordinanza del 4.6.2025, la Corte – al fine di consentire alle parti di interloquire su detta istanza – rimetteva la causa sul ruolo richiedendo al Servizio Sociale affidatario relazione aggiornata sui fatti indicati dalla curatrice nella istanza suindicata, onerando il curatore di provvedere al deposito della relazione stessa.
Acquisita detta relazione, ed in esito al deposito di note ex art. 127 ter cpc sostitutive della udienza del 23.6.2025, la causa veniva assunta in decisione.
Si rileva, preliminarmente, che il Tribunale di primo grado ha definito il giudizio, come sopra riportato, nei seguenti termini:
“1) dispone la limitazione della responsabilità genitoriale di entrambi i genitori, con contestuale co-affidamento dei minori e al Servizio Persona_1 Controparte_1
Sociale competente per territorio, demandandogli altresì la necessaria attività di vigilanza, assistenza e sostegno psicologico e la prosecuzione delle misure ritenute più idonee per il pieno recupero delle competenze genitoriali di ciascuna parte, e onerando i medesimi servizi sociali incaricati di riferirne con cadenza semestrale.
2) assegna la casa familiare sita a Reggio Calabria in via Fra' Gesualdo Melacrinò n. 52 int. 41, a quale genitore collocatario;
Controparte_1
3) dispone l'affido condiviso dei minori e con Persona_1 Controparte_1 collocazione prevalente presso l'abitazione di e con facoltà di Controparte_1 incontro con la madre come individuata in parte motiva;
onera del mantenimento dei Pt_1 figli per euro 250,00 da versarsi a entro il 5 di ogni mese, a Controparte_1 partire dal mese di aprile 2024, rivalutabili annualmente secondo gli indici ISTAT. Le spese straordinarie resteranno in capo al al 70% e per il residuo Controparte_1
30% ad;
l'A.U.U. sarà percepito in egual misura dai genitori. Parte_1
4) ordina che le agenzie competenti attivino un'educativa domiciliare presso l'abitazione materna almeno due volte la settimana nelle giornate indicate in parte motiva o in diversa giornata da individuarsi di concerto con i genitori;
5) dispone che sia trasmessa copia del presente provvedimento al giudice tutelare per le prescritte annotazioni sul registro delle tutele.
6) spese compensate.”
5 In motivazione il Tribunale ha così affermato “Quanto alla richiesta di affido dei figli minori, la domanda di affido esclusivo proposta da entrambe le parti deve essere recisamente rigettata. Deve essere invece accolta la richiesta di conferma della limitazione della responsabilità genitoriale delle parti, come già disposta in via temporanea dal Tribunale di
Minori con coaffido degli stessi al Servizio Sociale e agli enti sanitari preposti al monitoraggio e al sostegno del nucleo familiare”.
Si legge, ancora, in motivazione “Nel caso di specie, dall'istruttoria è risultato evidente che, pur ciascuno con le proprie criticità, entrambi i genitori siano capaci di crescere ed educare i propri figli e di stabilire significative relazioni affettive con gli stessi. lo ha fatto in Pt_1 maniera diretta e sotto l'osservazione degli operatori dello spazio neutro. Questi ultimi hanno descritto nelle relazioni prodotte al fascicolo, al cui contenuto integrale si rimanda, una figura materna che – pur con le proprie fragilità, limiti e frustrazioni – si è dimostrata capace nella gestione dei figli e, soprattutto, nel mantenere con gli stessi un rapporto quanto più possibile sereno ogniqualvolta le sia stata data la possibilità. La capacità genitoriale di a CP_1 fronte del rifiuto del genitore di effettuare qualsivoglia percorso di sostegno o di aderire alle attività proposte dalle agenzie interessate, si desume indirettamente dalla serenità dimostrata dai minori ogniqualvolta hanno interloquito con le agenzie demandate, dal buon andamento scolastico. Parimenti, è conclamata l'elevata conflittualità esistente tra i genitori, i quali hanno dimostrato in udienza e documentato reciprocamente le rispettive intemperanze caratteriali e la limitata capacità di gestione dei propri. Le risultanze processuali hanno dimostrato che tale conflittualità e incomunicabilità tra le parti si è riverberata nella gestione dei minori con diretto pregiudizio per questi ultimi.” ed ancora, sempre in motivazione,
“Appare dunque prioritaria la necessità che recuperi il ruolo genitoriale della Per_1 madre nonché l'imprescindibile rapporto affettivo con la stessa che possa essere di ausilio per un suo sviluppo psico-fisico sano e sereno e che, pertanto, allo stato e al solo scopo (non già punitivo), di creare un contesto di vita che risulti più adeguato a soddisfare le esigenze morali, psicologiche e materiali della minore nell'effettivo (e non solo teorico) rispetto del principio di bigenitorialità, che si rende inevitabile adottare la misura del co-affidamento del minore, in limitazione della responsabilità genitoriale di entrambi i genitori, al Servizio
Sociale competente per territorio, per la necessaria attività di vigilanza, assistenza e sostegno psicologico, disponendo altresì che a cura dei Servizi Sociali venga attivata l'assistenza domiciliare almeno due volte a settimana in favore di presso l'abitazione della Per_1 madre, prescrivendo nel contempo ad entrambi i genitori di astenersi da qualunque condotta pregiudizievole per l'integrità psicofisica dei figli e di rispettare le prescrizioni impartite dagli operatori sociali per il recupero delle competenze genitoriali e un corretto approccio con i figli, a pena di più drastici provvedimenti” e che “In definitiva, quanto alle modalità di affidamento dei minori, può esserne disposto l'affidamento condiviso con collocazione presso l'abitazione del padre”.
6 Il curatore speciale, nella sua comparsa di costituzione, ha affermato che “L'affidamento ai servizi sociali, se concretamente attuato, in questo caso specifico garantisce due importanti benefici ai minori: a) la drastica riduzione delle occasioni di contrasto tra l'appellante e l'appellato rispetto alla gestione delle scelte più importanti afferenti ai propri figli;
b) depotenzierebbe il genitore 'dominante', il che svolge in modo arbitrario il proprio CP_1 ruolo”.
Al fine di decidere, considerato quanto esposto dalle parti e dal curatore, e valutata la relazione da ultimo depositata, deve tuttavia dapprima esporsi quali misure possono essere adottate nell'interesse dei minori, sia in ordine alla titolarità che all'esercizio della responsabilità genitoriale.
La Suprema Corte, in particolare con le decisioni. n. 32290 del 2023 e Cass. n. 12717 del
2024, da ultimo ribadite dalla recentissima decisione del 23.7.2025 n. 20897/2025, ha affermato che “Nei procedimenti nei quali si discuta dell'affidamento della prole ai servizi sociali - anche prima dell'entrata in vigore dell'art.
5-bis della l. n. 184 del 1983 - si distingue l'ipotesi che a questi ultimi siano attribuiti compiti di vigilanza, supporto e assistenza senza limitazione di responsabilità genitoriale da quella in cui l'affidamento sia conseguente a un provvedimento limitativo della responsabilità genitoriale;
nel primo caso - che è possibile definire mandato di vigilanza e supporto - l'affidamento, non incidendo per sottrazione sulla responsabilità genitoriale, non richiede, nella fase processuale che precede la sua adozione, la nomina di un curatore speciale, salvo che il giudice non ravvisi comunque, in concreto, un conflitto di interessi, e non esclude che i servizi possano attuare anche altri interventi di sostegno rientranti nei loro compiti istituzionali;
nel secondo caso, l'affidamento, giustificato dalla necessità di non potersi provvedere diversamente all'attuazione degli interessi morali e materiali del minore, necessita della nomina di un curatore speciale che ne curi gli interessi e il provvedimento deve evidenziare i compiti specifici attribuiti al predetto curatore e ai servizi sociali, i quali debbono svolgere la loro funzione nell'ambito esclusivo di quanto individuato nel provvedimento di nomina.”.
La Suprema Corte ha chiarito che “l'affidamento ai servizi sociali costituisce una species del più ampio genus dell'affidamento a terzi, ma presenta alcune peculiarità, in ragione della natura e delle funzioni dei servizi sociali ed anche delle ragioni che determinano il giudice della famiglia a scegliere un soggetto pubblico, avente compiti istituzionali suoi propri, prefissati per legge, e non una persona fisica individuata in ambito familiare. Qualora sia disposto l'affidamento del minore ai servizi sociali occorre distinguere, anche nel regime previgente all'entrata in vigore dell'art.
5-bis della legge 184/1983 (che trova la sua base normativa negli artt. 25 e 26 del r.d.l. n. 1404/1934, convertito dalla legge n. 835/1935, e successive modifiche), l'affidamento con compiti di vigilanza, supporto ed assistenza, senza limitazione di responsabilità genitoriale (cd. mandato di vigilanza e di supporto), dall'affidamento conseguente ad un provvedimento limitativo della responsabilità
7 genitoriale. Nel primo caso, si tratta del conferimento, da parte del giudice di un mandato con l'individuazione di compiti specifici per assicurare la funzione di supporto ed assistenza ai genitori ed ai figli e per vigliare sulla corretta attuazione dell'interesse del minore. Questa tipologia di “affidamento” ai servizi, da definire come mandato di vigilanza e supporto, non incidendo per sottrazione sulla responsabilità genitoriale, non richiede, nella fase processuale che precede la sua adozione, la nomina di un curatore speciale, salvo che il giudice non ravvisi comunque, in concreto, un conflitto di interessi, e non esclude che i servizi possano attuare anche altri interventi di sostegno rientranti nei loro compiti istituzionali;
richiede, tuttavia, che il provvedimento del giudice sia sufficientemente dettagliato sui compiti demandati — con esclusione di poteri decisori— e che siano definiti i tempi della loro attuazione, che devono essere il più rapidi possibili. Nel secondo caso, invece, il provvedimento di affidamento consegue ad un provvedimento limitativo (anche provvisorio) della responsabilità genitoriale. Esso costituisce un'ingerenza nella vita privata e familiare
(similmente all'affidamento familiare. Sul punto, cfr. Cass. n. 16569 del 2021) e, pertanto, deve essere giustificato dalla necessità di non potersi provvedere diversamente all'attuazione degli interessi morali e materiali del minore, non avendo sortito effetto i programmi di supporto e sostegno già svolti in favore della genitorialità; l'adozione di questo provvedimento presuppone la sua discussione nel contraddittorio, esteso anche al minore, i cui interessi devono essere imparzialmente rappresentati da un curatore speciale;
i contenuti del provvedimento, inoltre, devono essere conformati al principio di proporzionalità tra la misura adottata e l'obiettivo perseguito e il giudice deve esercitare un'adeguata vigilanza sull'operato dei servizi. Pertanto si richiede, anche nel regime previgente alla entrata in vigore dell'art.
5-bis della legge n. 184/1983, che i compiti dei servizi siano specificamente descritti nel provvedimento stesso, in relazione a quelli che sono i doveri ed i poteri sottratti dall'ambito della responsabilità genitoriale e distinti dai compiti che sono eventualmente demandati al soggetto collocatario se questi è persona diversa da i genitori;
i servizi non possono svolgere funzioni e compiti propri della responsabilità genitoriale se non specificamente individuati nel provvedimento limitativo e deve essere necessariamente nominato un curatore speciale del minore, i cui compiti vanno pure precisati”.
Ciò premesso si rileva che il presente giudizio è stato instaurato, in primo grado, in data
23.11.2023 e pertanto lo stesso è soggetto, sia sotto il profilo sostanziale che quello processuale, alle norme introdotte dal D.lgs 149/2022.
Ritiene la Corte, tenuto conto dei principi espressi dalla Suprema Corte con le decisioni suindicate, che la sentenza di primo grado debba essere riformata.
Appare, invero, necessario, chiarire e disporre, nel superiore interesse dei due minori coinvolti, in ordine al regime di affidamento, tenuto conto che nel caso in cui si ritenga di attribuire al servizio affidatario l'affidamento dei minori non solo limitato al monitoraggio ed alla vigilanza (che, come chiarito dalla Suprema Corte nelle decisioni sopra richiamate, non
8 richiede previsione di limitazione della responsabilità) ma con attribuzione dei poteri di assumere le decisioni nell'interesse dei minori, deve – alla luce delle modifiche introdotte all'art. 5 bis L. 184/1983 applicabile non solo nei procedimento di adozione ma in tutte le ipotesi in cui deve disporsi un affidamento al servizio – prevedere tanto i compiti da attribuirsi al servizio stesso, quanto la durata di detto affidamento.
Invero, la limitazione della responsabilità genitoriale - a differenza dalla decadenza che comporta la attribuzione di tutti i poteri spettanti ai genitori ad un soggetto terzo che a questi ultimi interamente si sostituisce – deve essere “riempita di contenuti”, con individuazione dei poteri che rimangono in capo ai genitori e di quelli, invece, da attribuirsi al servizio.
Nel caso di specie, invece, il tribunale – pur avendo dato atto di avere disposto una limitazione della responsabilità genitoriale con co-affidamento dei minori al servizio
“demandandogli altresì la necessaria attività di vigilanza, assistenza e sostegno psicologico
e la prosecuzione delle misure ritenute più idonee per il pieno recupero delle competenze genitoriali di ciascuna parte, e onerando i medesimi servizi sociali incaricati di riferirne con cadenza semestrale” – ha comunque disposto l'affidamento condiviso dei minori ad entrambi i genitori.
Il curatore speciale dei minori, come sopra ricordato, ha affermato che detta limitazione appariva conforme all'interesse dei minori perché limitava le occasioni di conflitto fra i genitori per le scelte di maggiore importanza.
Da detta affermazione potrebbe desumersi che l'affidamento disposto in sentenza - come detto previsto espressamente “in limitazione della responsabilità genitoriale” - sia un affidamento non solo limitato alla vigilanza e monitoraggio ed alle altre attività demandate ai servizi nell'interesse dei minori (come potrebbe, inoltre, desumersi dalla espressione “altresì” contenuta nel richiamato dispositivo) ma un affidamento con attribuzione dell'esercizio della responsabilità corrispondente a quella genitoriale al servizio, senza, tuttavia, che ne siano indicati i compiti né, secondo la previsione contenuta nell'art. 5 bis L. 184/1983, la durata.
Ciò premesso, ritiene la Corte che, nell'interesse superiore dei minori debba essere confermata la limitazione della responsabilità di entrambi i genitori e disposto l'affidamento dei minori al servizio sociale con attribuzione allo stesso del potere di assumere nell'interesse degli stessi, le decisioni, anche di maggiore importanza, in relazione all'ambito scolastico
(iscrizioni, scelte di partecipazione a gite ed attività extrascolastiche, rapporto con la istituzione scolastica) e sanitario, in particolare in relazione a quest'ultimo, con attribuzione del potere di prestare il consenso informato per atti sanitari ai quali i minori debbano essere sottoposti. Deve, altresì, essere attribuito al servizio sociale affidatario anche il potere di assumere nell'interesse dei minori eventuali altre scelte, anche di carattere patrimoniale, da qualificarsi come atti di straordinaria amministrazione (a titolo esemplificativo ma non esaustivo, richiesta e gestione di indennità o provvidenze nell'interesse dei minori, accettazione di eredità, amministrazione di beni eventualmente intestati agli stessi).
9 Rimarrà, invece, in capo ai genitori il potere di assumere, quando i minori si trovano presso ciascuno di essi, e, dunque, anche separatamente, le decisioni ordinarie nell'interesse degli stessi, oltre che il potere di vigilanza previsto dall'art. 337 quater, ultimo comma c.c.
Invero, alla luce dell'intero andamento del giudizio di primo grado e considerati, altresì, gli accadimenti relativi tanto al giudizio svoltosi presso il Tribunale dei minorenni e, da ultimo, nella pendenza del presente grado di giudizio, ritiene la Corte che le condotte poste in essere dai genitori abbiano già determinato in capo ai minori un pregiudizio.
Come è stato evidenziato nella sentenza di primo grado, e senza che sia necessario disporre in questa sede accertamento sulla capacità genitoriale, la estrema conflittualità esistente fra le parti ha inciso sulla capacità genitoriale delle stesse, finendo per minare la serenità dei minori.
Come è noto, invero, la mera conflittualità esistente fra i genitori non è sufficiente per disporre affidamento esclusivo o a soggetti terzi. Al contrario la conflittualità assume rilievo quando la stessa incide sulla capacità genitoriale e diventa causa della incapacità dei genitori di provvedere alle esigenze dei minori.
Deve darsi atto che, nonostante tutti gli strumenti disposti a supporto del nucleo familiare nel corso del lungo iter processuale sin dalla instaurazione del giudizio davanti al Tribunale per i
Minorenni, le parti non sono apparse in grado di limitare la conflittualità esistente, come dimostrano da ultimo gli accadimenti rappresentati dal curatore e relativi al maggio 2025.
Non appare, al contrario, dirimente quanto riferito dal servizio sociale nella ultima relazione nella quale si dà atto dei “piccoli progressi” considerato che lo stesso servizio riferisce non già di una situazione di equilibrio consolidata, ma si esprime affermando che gli episodi dai quali sembra emergere una minore conflittualità e una maggiore capacità delle parti di comprendere le esigenze dei minori (quali la scelta relativa alla Prima Comunione del minore e l'avvio dello stesso alle attività di logopedia e psicomotricità) “fanno presagire CP_1 un graduale miglioramento della situazione familiare”.
Tuttavia, come riferito dallo stesso servizio, i minori subiscono ancora – probabilmente anche a causa della pendenza dei giudizi fra le parti – una notevole pressione che ha determinato sia il protrarsi del rifiuto di di instaurare un rapporto sereno con la Per_1 madre e, da ultimo, anche uno stato di disagio in che, a differenza che nei periodi CP_1 passati, dimostra attualmente delle difficoltà nel rapportarsi con la Pt_1
Non può che ritenersi, dunque, che lo stato di conflitto ancora esistente fra le parti, nonostante i riferiti “piccoli miglioramenti”, incida sulla serenità dei minori, i quali – tenuto conto anche delle dinamiche processuali che necessariamente li vedono coinvolti – non si sentono liberi di mantenere con ciascuna figura genitoriale un rapporto spontaneo e sereno.
Come suggerito, invero, dal servizio nella relazione depositata dal curatore, a seguito della richiesta del Collegio, sarebbe opportuno che, nell'interesse dei minori, venga ridotta la tensione derivante dalla esistente dei contenziosi in atto.
10 Tuttavia, poiché, per tutto quanto esposto, risulta che ancora le parti non sono pienamente in grado di rapportarsi fra di loro al fine di compiere le scelte nell'interesse dei figli, appare necessario, al fine di evitare che il confitto determini una stasi nelle decisioni da assumere con conseguente vulnus dei diritti dei minori stessi, confermare la limitazione della responsabilità genitoriale attribuendo l'affido dei minori al servizio sociale affinchè lo stesso compia (comunque sentiti i genitori) le scelte in ambito scolastico, sanitario e relative agli aspetti patrimoniali come sopra individuate.
Invero, in assenza di una ritrovata serenità fra le parti, sarebbe non conforme all'interesse dei minori non solo un affido condiviso fra le stesse (per il rischio, già richiamato, che la necessaria collaborazione, ove non raggiunta, renda impossibile assumere decisioni menomando gli interessi dei minori) ma anche un affido esclusivo in capo ad uno dei due genitori.
In particolare, ritiene la Corte che non possa essere accolta la istanza del di disporre CP_1 in capo a lui l'affido esclusivo considerato che lo stesso, come evidenziato dai servizi, dimostra una capacità genitoriale carente sotto il profilo dell'accesso, da parte dei figli, alla altra figura genitoriale, oltre che una resistenza ad accogliere i suggerimenti ed i supporti forniti dagli enti deputati al supporto del nucleo familiare.
Analogamente non appare conforme all'interesse dei minori l'ipotesi di un affido alla Pt_1
(invero, nemmeno richiesto dalla stessa) atteso che lo stato attuale dei rapporti fra questa ed i minori, oltre che la persistente conflittualità esistente con il e le fragilità dimostrate, CP_1 fanno ritenere concreto il rischio che la stessa non sia in grado di provvedere adeguatamente sotto il profilo decisionale alle esigenze degli stessi. Deve, inoltre, rilevarsi che sintomatica di una non completa capacità genitoriale della stessa è il mancato adempimento agli obblighi di mantenimento nei confronti dei figli, circostanza allegata dal e non contestata CP_1 dalla Pt_1
Quanto alla durata di detto affido, da prevedersi, giusto il disposto dell'art. 5 bis l. 184/1983, ritiene la Corte che sia opportuno – al fine di garantire il soddisfacimento delle esigenze dei minori in un tempo presumibilmente adeguato per consentire il pieno recupero delle competenze genitoriali in capo alle parti – fissare la stessa in due anni dalla presente decisione.
Oltre i poteri attribuiti al servizio quale affidatario, devono essere confermate tutte le prescrizioni già allo stesso impartite in ordine alle attività di sostegno da compiersi nell'interesse dei minori (“necessaria attività di vigilanza, assistenza e sostegno psicologico
e la prosecuzione delle misure ritenute più idonee per il pieno recupero delle competenze genitoriali di ciascuna parte, e onerando i medesimi servizi sociali incaricati di riferirne con cadenza semestrale.” ed “ordina che le agenzie competenti attivino un'educativa domiciliare presso l'abitazione materna almeno due volte la settimana nelle giornate indicate in parte motiva o in diversa giornata da individuarsi di concerto con i genitori;
”).
11 Ancora, deve ribadirsi la prescrizione al servizio sociale affidatario di fare prendere in carico la minore dal servizio di neuropsichiatria al fine di indagare e superare la Per_1 condizione di disagio dalla stessa mostrata per un effettivo e duraturo recupero del rapporto con la madre.
Infine, deve prescriversi ad entrambi i genitori di osservare il contenuto del presente provvedimento e degli altri ancora in vigore e di collaborare sia con il servizio affidatario che con gli enti che svolgono attività di supporto al nucleo familiare.
Tenuto conto che detta prescrizione era stata già disposta, deve prevedersi che, nel caso nel caso di inosservanza della stessa da parte di uno o entrambi i genitori, il servizio sociale affidatario dovrà, con assoluta urgenza, disporre la trasmissione degli atti alla Procura presso il Tribunale per i minorenni, al fine di sollecitare eventuali provvedimenti ancora più incisivi tanto in ordine alla titolarità ed all'esercizio della responsabilità genitoriale che alla domiciliazione dei minori.
Deve, infine, essere confermata la domiciliazione prevalente dei minori presso il padre, accogliendo, in proposito, la indicazione contenta nella ultima relazione depositata dai
Servizi i quali hanno affermato che appare preferibile non modificare la situazione attuale, tenuto conto del legame esistente fra i minori ed il padre, dal quale si sentono accuditi, conclusione indicata anche dal curatore speciale.
Deciso, pertanto, in ordine al regime dell'affido (oggetto dell'appello tanto delle parti che del curatore) che alla domiciliazione, deve decidersi in ordine al motivo di appello spiegato dalla sulla assegnazione della casa familiare. Pt_1
Ritiene la Corte che – come rilevato dal giudice di primo grado – tenuto conto della domiciliazione dei minori presso il padre, debba essere confermata la assegnazione della casa familiare al padre.
Invero, seppur è emerso dagli atti che i minori, unitamente al padre, si sono allontanati dalla casa familiare nel 2023, a seguito dei conflitti con la non può dubitarsi che detta Pt_1 abitazione costituisca comunque l'habitat familiare in cui i minori sono cresciuti che va, dunque, preservato. Deve, peraltro, evidenziarsi che l'allontanamento dalla abitazione familiare non risulta essere stata una libera scelta da parte del quanto, piuttosto, una CP_1 necessità conseguente agli accadimenti del 17.3.2023, nel corso dei quali si era reso necessario anche l'intervento delle Forze dell'Ordine che avevano formalmente consegnato il minore al padre (che aveva già con sé, per i fatti indicati in atti, la figlia CP_1
). Per_1
A fronte delle esigenze dei minori da tutelare in ordine alla conservazione dell'habitat domestico, irrilevanti appaiono invece le motivazioni economiche addotte dalla Pt_1
È ius receptum, infatti, che la casa familiare deve essere assegnata tenendo prioritariamente conto dell'interesse dei figli minorenni e dei figli maggiorenni non autosufficienti a permanere nell'ambiente domestico in cui sono cresciuti, per garantire il mantenimento delle
12 loro consuetudini di vita e delle relazioni sociali che in tale ambiente si sono radicate, sicchè
è estranea a tale decisione ogni valutazione relativa alla ponderazione tra interessi di natura solo economica dei coniugi o dei figli, ove in tali valutazioni non entrino in gioco le esigenze della prole di rimanere nel quotidiano ambiente domestico.
Anche tale motivo deve, dunque, essere rigettato.
La decisione di primo grado deve, invece essere confermata tanto in relazione alle modalità di incontro fra i minori e la madre, che sull'obbligo di relazionare - e sui relativi tempi - già previsto in capo al servizio, oltre che sugli aspetti economici, questi ultimi non oggetto di gravame.
Le spese del presente giudizio, rilevato che la decisione è stata assunta nel superiore interesse dei minori, possono essere interamente compensate
Ai fini dell'art. 13 comma 1 quater DPR 115/2002 si dà atto che è stato integralmente rigettato l'appello proposto da e l'appello incidentale proposto da Parte_1 [...]
. Controparte_1
P.Q.M
La Corte di Appello di Reggio Calabria, Sezione Civile, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa, definitivamente pronunciando nella causa promossa da Pt_1
contro e avv. n.q. di
[...] Controparte_1 CP_2 curatore speciale dei minori e , così decide: Persona_1 Controparte_1
1) A parziale modifica della sentenza impugnata dispone, in limitazione della responsabilità genitoriale di e l'affido, ex Parte_1 Controparte_1 art. 5 bis L. 184/1983, dei minori e al Sevizio Persona_1 Controparte_1
Sociale del Comune di Reggio Calabria per la durata di anni due, attribuendo a detto servizio il potere di assumere nell'interesse dei minori, le decisioni di maggiore importanza in relazione all'ambito scolastico (iscrizioni, scelte di partecipazione a gite ed attività extrascolastiche, rapporto con la istituzione scolastica) e sanitario
(attribuzione del potere di prestare il consenso informato per atti sanitari ai quali i minori debbano essere sottoposti) nonché il potere di assumere eventuali altre scelte, anche di carattere patrimoniale da qualificarsi come atti di straordinaria amministrazione (a titolo esemplificativo ma non esaustivo, richiesta e gestione di indennità o provvidenze nell'interesse dei minori, accettazione di eredità, amministrazione di beni eventualmente intestati agli stessi), permanendo in capo a ciascun genitore il potere di assumere le decisioni ordinarie nell'interesse dei figli quando sono con gli stessi;
2) Conferma le prescrizioni già imposte al servizio sociale affidatario, come riportate in motivazione;
3) Prescrive ai genitori di attenersi a quanto previsto nel presente provvedimento e negli altri ancora in vigore, onerando il servizio sociale affidatario, in caso di accertata
13 inottemperanza, di darne comunicazione, con assoluta urgenza, alla Parte_3 presso il Tribunale per i minorenni per le iniziative di competenza sia in
[...] ordine al regime dell'affido che alla domiciliazione dei minori;
4) Rigetta gli altri motivi proposti dalle parti e conferma, per il resto, la impugnata sentenza;
5) Compensa integralmente le spese del giudizio;
6) Dà atto Ai fini dell'art. 13 comma 1 quater DPR 115/2002 si dà atto che è stato integralmente rigettato l'appello proposto da e l'appello incidentale Parte_1 proposto da . Controparte_1
Così deciso in Reggio Calabria, nella camera di consiglio della Sezione Civile del
29/07/2025.
LA CONSIGLIERA EST. LA PRESIDENTE
(dott. Viviana Cusolito) (dott. Patrizia Morabito,)
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