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Sentenza 24 gennaio 2025
Sentenza 24 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Avellino, sentenza 24/01/2025, n. 93 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Avellino |
| Numero : | 93 |
| Data del deposito : | 24 gennaio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI AVELLINO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice dott. Ciro Luce, in funzione del giudice del lavoro, alla udienza del 24 gennaio 2025, ha pronunciato e pubblicato mediante lettura del dispositivo la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al nr.2456/2022 R.G. Lavoro e vertente
TRA
( ), rappresentato e difeso dall'Avv.to Parte_1 C.F._1
Nicola Fontanella ed elettivamente domiciliato in Afragola, alla via Milano n. 17, giusta mandato come in atti;
RICORRENTE
E
Con ( ) in persona del legale rapp.te Controparte_2 P.IVA_1
p.t., rapp.ta e difesa dall'Avv.to Antonio Mercogliano ed elett.te domiciliata in in
Avellino, alla via S. Moccia n. 90, giusta mandato come in atti;
RESISTENTE
Conclusioni: come in atti
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso in atti la parte in epigrafe, asserendo di aver prestato attività lavorativa di tipo subordinato alle dipendenze della resistente dallo 04.10.2000 al 25.10.2020 e dallo
01.01.2021 al 28.02.2022, rivendica differenze retributive per la complessiva somma di
€#205.035,41# (duecentocinquemilatrentacinque,41), comprensiva anche del Tfr. La resistente si è costituita.
La domanda va rigettata.
1 Il ricorrente afferma di aver lavorato in regime di subordinazione con mansioni di macellaio abbattitore di animali di cui al livello VI del CCNL di settore, osservando un orario di lavoro di quattro giorni a settimana (lunedì, martedì, venerdì e sabato) dalle ore
05.00 di mattina alle ore 19.00-20.00.
Il Giudice ha disposto approfondimento istruttorio.
: “Conosco le vicende lavorative del signor perché Controparte_3 Parte_1
anche prima di aver sposato il figlio del , nel 2002, ero fidanzata con mio Parte_1
marito dal 1998. Da quando mi sono sposata abito al piano di sopra di mio suocero. Mi
è capitato di andare a prendere al macello di Sperone al lavoro mio suocero quanto questi era impossibilitato a prendere la sua macchina, e questo forse un paio di volte al mese, anche se di solito il usava la sua macchina, e l'ultima volta è capitato Parte_1
forse quattro o cinque anni fa;
questo verso le ore 20.00, perché la mattina alle ore
04.30, 05.00 io non lo potevo accompagnare e quando serviva qualcuno lo veniva a prendere, anche lo stesso titolare . È capitato anche che mio suocero CP_2
dimenticasse la merenda, e io gliela portavo;
questo capitava eccezionalmente perché mio suocero è sempre stato organizzato. So quello che faceva mio suocero perché mio marito fa lo stesso lavoro e perché mio suocero mi raccontava del suo lavoro. Quando lavorava mio suocero usciva verso le 04.30, perché io lo sentivo, anche perché mio marito esce alla stessa ora, grosso modo, e io mi sveglio per fargli il caffè e salutarlo.
Mio suocero rientrava il lunedì verso le ore 20.00, negli altri giorni grosso modo sempre verso queste ore;
capitava anche che facesse più tardi, specialmente sotto le feste, e capitava che mia suocera venisse da me, perché io chiamassi con il cellulare e mi accertassi che mio suocero stava bene e stava ancora a lavoro. Inoltre, mio suocero aveva l'abitudine di chiamare per avvisare che rientrava e si preparasse la cena, di solito chiamava la moglie ma a volte questa non rispondeva o altro e allora chiamava me. Io ho sempre chiamato quando dovevo chiedere qualche cosa, così come ho detto, il sig.
, e se questi non rispondeva chiamavo direttamente al macello. Negli CP_2
anni ho anche visto video e foto che ritraevano mio suocero al lavoro. La domenica mio suocero non lavorava come nemmeno il mercoledì ed il giovedì”.
: “Sono amico di . Lo conosco da più di venti anni. Testimone_1 Parte_1
So che ha lavorato a Sperone facendo il macellaio;
lavorava nel macello. Parte_1
Anche io ho lavorato nella zona di Avellino come muratore. Sapendo che il Parte_1
lavorava nel macello, a volte mi andavo a fare una camminata al macello per andarlo a trovare, lo facevo chiamare e dopo dieci minuti, un quarto d'ora usciva. Stava con un
2 camice pieno di sangue. Questo parecchi anni fa;
prima di Sperone non so quale comune ci sia, né so dire dove precisamente sta o stava il macello di Sperone, era una zona di campagna”.
: “Non conosco e non conosco . Controparte_4 Parte_1 CP_2
Lavoro da ottobre 2012 nel macello di Sperone alle dipendenze di . Nel Parte_2
macello lavoriamo io e altri due: e non conosco i cognomi. Tutti e Per_1 Per_2 tre stiamo sulla catena di macellazione. Da quando ci sto io non c'è mai stata una quarta persone. Io lavoro lunedì, martedì, mercoledì e venerdì e sabato dalle 08.00 alle 13.00. Co quando noi tre non lavoriamo il macello sta chiuso. Questo dal 2012. La mi indica due persone presenti nella aula, che io però non ho mai visto. Né nel macello né altrove.”
: “Ho lavorato per per tre o quattro anni, prima del Testimone_2 CP_2
Covid, a Sperone, facevo il macellatore, in un macello che penso era di . CP_2
Non ero a regola, andavo un paio di giorni, uno o due, non ricordo, andavo così, non ero fisso, sono passati parecchi anni. Io lavoravo a nero e non andavo fisso, andavo quando mi chiamavano. A seconda di quello che c'era da fare stavo lì un numero di ore che cambiava di volta in volta, non era sempre lo stesso orario. Mi pagavano sempre eguale.
La S.V. mi chiede se conosco la persona qui presente e che mi dice essere Parte_1
. Non sapevo prima di adesso come si chiamasse, sapevo chiamarsi ,
[...] Pt_1 ma questa persona l'ho vista qualche volta, non ricordo dove l'ho visto e quando l'ho visto. Non so neanche perché sto qua. Può darsi che io e questa persona abbiamo lavorato insieme, presso qualche macello, io ne giro tanti di macelli perché l'ho visto in un macello. Non ricordo se ho visto il signore qui presente nel macello di Sperone, o comunque nel macello del sig. Quanto alla assenza della ultima volta, io non CP_2
ricordo se mia moglie mi ha dato la convocazione, comunque non è che non volessi venire”.
L'elemento che contraddistingue il rapporto di lavoro subordinato rispetto al rapporto di lavoro autonomo è il vincolo di soggezione personale del lavoratore al potere organizzativo, direttivo e disciplinare del datore di lavoro, con conseguente limitazione della sua autonomia ed inserimento nell'organizzazione aziendale, mentre altri elementi, quali l'assenza di rischio, la continuità della prestazione, l'osservanza di un orario e la forma della retribuzione, pur avendo natura meramente sussidiaria e non decisiva, possono costituire indici rivelatori della subordinazione, idonei anche a prevalere
3 sull'eventuale volontà contraria manifestata dalle parti, ove incompatibili con l'assetto previsto dalle stesse” ( da ultimo Cass. n. 18943/2021).
Ai fini di una corretta qualificazione del rapporto in termini di subordinazione, appare di primaria importanza l'accertamento della c.d. “eterodirezione”. Allorquando il carattere della subordinazione non sia immediatamente percepibile per la particolarità delle mansioni svolte e per il concreto atteggiarsi del rapporto, il giudice può, però, ricorrere a criteri complementari e sussidiari, rispetto a quelli della sottoposizione del lavoratore al potere gerarchico e disciplinare del datore ex artt. 2084 e 2086 c.c., da valutare complessivamente come indizi del rapporto subordinato: “gli indici sintomatici della
"subordinazione", sono costituiti dalla messa a disposizione di energie lavorative in favore del datore di lavoro, con assunzione del relativo rischio in capo a quest'ultimo e dall'assoggettamento del lavoratore al potere direttivo, di controllo e gerarchico del datore di lavoro, il quale, nell'impartire direttive, sebbene di carattere programmatico, interferisce nella definizione delle modalità e dei tempi della prestazione di lavoro e nel suo contenuto (c.d. eterodeterminazione della prestazione).
Al contrario appaiono meramente indiziari e/o sussidiari rispetto all'unico elemento avente valore determinante rappresentato dalla dimostrazione dell'esistenza della subordinazione, gli altri elementi comunemente individuabili in tale materia, quali la collaborazione, l'assenza di rischio economico, la natura della prestazione che si configura come un'obbligazione di mezzi e non come un'obbligazione di risultato nella quale il relativo rischio ricade sullo stesso lavoratore, la continuità della stessa prestazione o anche detta "disponibilità funzionale del prestatore", la forma della retribuzione, l'osservanza di un orario di lavoro, il coordinamento dell'attività lavorativa all'assetto organizzativo dato dal datore di lavoro.
Secondo il generale principio di ripartizione degli oneri probatori ex art. 2697 c.c., spetta, poi, al lavoratore che chiede il riconoscimento della natura subordinata del rapporto di lavoro dimostrare la sussistenza dei suddetti elementi caratteristici della subordinazione.
Nel caso di specie, dall'istruttoria espletata, non emerge la prova che il rapporto si sia svolto secondo le modalità descritte, in ricorso, e quindi in termini tali da giustificare la domanda per le differenze retributive.
Nessun testimone ha fornito dichiarazioni idonee a provare la tesi prospettata dal ricorrente, sia per quanto riguarda le modalità con cui la prestazione si è svolta negli anni per cui è causa, sia per l'impegno e la continuità nel tempo.
4 La prova, che deve essere attenta e rigorosa, e che deve essere offerta da chi rivendica diritti, deve afferire a tutti gli elementi del rapporto che si vuole valorizzare, ricostruendo in maniera certa la qualità e quantità della prestazione resa.
Non emerge che effettivamente il lavoro del ricorrente fosse eterodiretto, in ogni suo aspetto, anche quanto alla necessità di rispettare orario, di assecondare gli ordini dell'altro, di assoggettamento al potere disciplinare, insomma in quegli elementi che in toto contraddistinguono il rapporto di lavoro subordinato.
Segue il rigetto della domanda.
Le spese di lite vanno integralmente compensate tra le parti in quanto la domanda è rigettata per l'assenza di prova idonea.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando sul ricorso iscritto al n. 2456/2022, proposto da nei confronti di ogni Parte_1 Controparte_6
contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
1) Rigetta la domanda;
2) Compensa tra le parti le spese di lite.
3) Fissa in giorni trenta il termine per il deposito della motivazione.
Avellino, 24 gennaio 2025
Il GdL
Dott. Ciro LUCE
5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice dott. Ciro Luce, in funzione del giudice del lavoro, alla udienza del 24 gennaio 2025, ha pronunciato e pubblicato mediante lettura del dispositivo la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al nr.2456/2022 R.G. Lavoro e vertente
TRA
( ), rappresentato e difeso dall'Avv.to Parte_1 C.F._1
Nicola Fontanella ed elettivamente domiciliato in Afragola, alla via Milano n. 17, giusta mandato come in atti;
RICORRENTE
E
Con ( ) in persona del legale rapp.te Controparte_2 P.IVA_1
p.t., rapp.ta e difesa dall'Avv.to Antonio Mercogliano ed elett.te domiciliata in in
Avellino, alla via S. Moccia n. 90, giusta mandato come in atti;
RESISTENTE
Conclusioni: come in atti
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso in atti la parte in epigrafe, asserendo di aver prestato attività lavorativa di tipo subordinato alle dipendenze della resistente dallo 04.10.2000 al 25.10.2020 e dallo
01.01.2021 al 28.02.2022, rivendica differenze retributive per la complessiva somma di
€#205.035,41# (duecentocinquemilatrentacinque,41), comprensiva anche del Tfr. La resistente si è costituita.
La domanda va rigettata.
1 Il ricorrente afferma di aver lavorato in regime di subordinazione con mansioni di macellaio abbattitore di animali di cui al livello VI del CCNL di settore, osservando un orario di lavoro di quattro giorni a settimana (lunedì, martedì, venerdì e sabato) dalle ore
05.00 di mattina alle ore 19.00-20.00.
Il Giudice ha disposto approfondimento istruttorio.
: “Conosco le vicende lavorative del signor perché Controparte_3 Parte_1
anche prima di aver sposato il figlio del , nel 2002, ero fidanzata con mio Parte_1
marito dal 1998. Da quando mi sono sposata abito al piano di sopra di mio suocero. Mi
è capitato di andare a prendere al macello di Sperone al lavoro mio suocero quanto questi era impossibilitato a prendere la sua macchina, e questo forse un paio di volte al mese, anche se di solito il usava la sua macchina, e l'ultima volta è capitato Parte_1
forse quattro o cinque anni fa;
questo verso le ore 20.00, perché la mattina alle ore
04.30, 05.00 io non lo potevo accompagnare e quando serviva qualcuno lo veniva a prendere, anche lo stesso titolare . È capitato anche che mio suocero CP_2
dimenticasse la merenda, e io gliela portavo;
questo capitava eccezionalmente perché mio suocero è sempre stato organizzato. So quello che faceva mio suocero perché mio marito fa lo stesso lavoro e perché mio suocero mi raccontava del suo lavoro. Quando lavorava mio suocero usciva verso le 04.30, perché io lo sentivo, anche perché mio marito esce alla stessa ora, grosso modo, e io mi sveglio per fargli il caffè e salutarlo.
Mio suocero rientrava il lunedì verso le ore 20.00, negli altri giorni grosso modo sempre verso queste ore;
capitava anche che facesse più tardi, specialmente sotto le feste, e capitava che mia suocera venisse da me, perché io chiamassi con il cellulare e mi accertassi che mio suocero stava bene e stava ancora a lavoro. Inoltre, mio suocero aveva l'abitudine di chiamare per avvisare che rientrava e si preparasse la cena, di solito chiamava la moglie ma a volte questa non rispondeva o altro e allora chiamava me. Io ho sempre chiamato quando dovevo chiedere qualche cosa, così come ho detto, il sig.
, e se questi non rispondeva chiamavo direttamente al macello. Negli CP_2
anni ho anche visto video e foto che ritraevano mio suocero al lavoro. La domenica mio suocero non lavorava come nemmeno il mercoledì ed il giovedì”.
: “Sono amico di . Lo conosco da più di venti anni. Testimone_1 Parte_1
So che ha lavorato a Sperone facendo il macellaio;
lavorava nel macello. Parte_1
Anche io ho lavorato nella zona di Avellino come muratore. Sapendo che il Parte_1
lavorava nel macello, a volte mi andavo a fare una camminata al macello per andarlo a trovare, lo facevo chiamare e dopo dieci minuti, un quarto d'ora usciva. Stava con un
2 camice pieno di sangue. Questo parecchi anni fa;
prima di Sperone non so quale comune ci sia, né so dire dove precisamente sta o stava il macello di Sperone, era una zona di campagna”.
: “Non conosco e non conosco . Controparte_4 Parte_1 CP_2
Lavoro da ottobre 2012 nel macello di Sperone alle dipendenze di . Nel Parte_2
macello lavoriamo io e altri due: e non conosco i cognomi. Tutti e Per_1 Per_2 tre stiamo sulla catena di macellazione. Da quando ci sto io non c'è mai stata una quarta persone. Io lavoro lunedì, martedì, mercoledì e venerdì e sabato dalle 08.00 alle 13.00. Co quando noi tre non lavoriamo il macello sta chiuso. Questo dal 2012. La mi indica due persone presenti nella aula, che io però non ho mai visto. Né nel macello né altrove.”
: “Ho lavorato per per tre o quattro anni, prima del Testimone_2 CP_2
Covid, a Sperone, facevo il macellatore, in un macello che penso era di . CP_2
Non ero a regola, andavo un paio di giorni, uno o due, non ricordo, andavo così, non ero fisso, sono passati parecchi anni. Io lavoravo a nero e non andavo fisso, andavo quando mi chiamavano. A seconda di quello che c'era da fare stavo lì un numero di ore che cambiava di volta in volta, non era sempre lo stesso orario. Mi pagavano sempre eguale.
La S.V. mi chiede se conosco la persona qui presente e che mi dice essere Parte_1
. Non sapevo prima di adesso come si chiamasse, sapevo chiamarsi ,
[...] Pt_1 ma questa persona l'ho vista qualche volta, non ricordo dove l'ho visto e quando l'ho visto. Non so neanche perché sto qua. Può darsi che io e questa persona abbiamo lavorato insieme, presso qualche macello, io ne giro tanti di macelli perché l'ho visto in un macello. Non ricordo se ho visto il signore qui presente nel macello di Sperone, o comunque nel macello del sig. Quanto alla assenza della ultima volta, io non CP_2
ricordo se mia moglie mi ha dato la convocazione, comunque non è che non volessi venire”.
L'elemento che contraddistingue il rapporto di lavoro subordinato rispetto al rapporto di lavoro autonomo è il vincolo di soggezione personale del lavoratore al potere organizzativo, direttivo e disciplinare del datore di lavoro, con conseguente limitazione della sua autonomia ed inserimento nell'organizzazione aziendale, mentre altri elementi, quali l'assenza di rischio, la continuità della prestazione, l'osservanza di un orario e la forma della retribuzione, pur avendo natura meramente sussidiaria e non decisiva, possono costituire indici rivelatori della subordinazione, idonei anche a prevalere
3 sull'eventuale volontà contraria manifestata dalle parti, ove incompatibili con l'assetto previsto dalle stesse” ( da ultimo Cass. n. 18943/2021).
Ai fini di una corretta qualificazione del rapporto in termini di subordinazione, appare di primaria importanza l'accertamento della c.d. “eterodirezione”. Allorquando il carattere della subordinazione non sia immediatamente percepibile per la particolarità delle mansioni svolte e per il concreto atteggiarsi del rapporto, il giudice può, però, ricorrere a criteri complementari e sussidiari, rispetto a quelli della sottoposizione del lavoratore al potere gerarchico e disciplinare del datore ex artt. 2084 e 2086 c.c., da valutare complessivamente come indizi del rapporto subordinato: “gli indici sintomatici della
"subordinazione", sono costituiti dalla messa a disposizione di energie lavorative in favore del datore di lavoro, con assunzione del relativo rischio in capo a quest'ultimo e dall'assoggettamento del lavoratore al potere direttivo, di controllo e gerarchico del datore di lavoro, il quale, nell'impartire direttive, sebbene di carattere programmatico, interferisce nella definizione delle modalità e dei tempi della prestazione di lavoro e nel suo contenuto (c.d. eterodeterminazione della prestazione).
Al contrario appaiono meramente indiziari e/o sussidiari rispetto all'unico elemento avente valore determinante rappresentato dalla dimostrazione dell'esistenza della subordinazione, gli altri elementi comunemente individuabili in tale materia, quali la collaborazione, l'assenza di rischio economico, la natura della prestazione che si configura come un'obbligazione di mezzi e non come un'obbligazione di risultato nella quale il relativo rischio ricade sullo stesso lavoratore, la continuità della stessa prestazione o anche detta "disponibilità funzionale del prestatore", la forma della retribuzione, l'osservanza di un orario di lavoro, il coordinamento dell'attività lavorativa all'assetto organizzativo dato dal datore di lavoro.
Secondo il generale principio di ripartizione degli oneri probatori ex art. 2697 c.c., spetta, poi, al lavoratore che chiede il riconoscimento della natura subordinata del rapporto di lavoro dimostrare la sussistenza dei suddetti elementi caratteristici della subordinazione.
Nel caso di specie, dall'istruttoria espletata, non emerge la prova che il rapporto si sia svolto secondo le modalità descritte, in ricorso, e quindi in termini tali da giustificare la domanda per le differenze retributive.
Nessun testimone ha fornito dichiarazioni idonee a provare la tesi prospettata dal ricorrente, sia per quanto riguarda le modalità con cui la prestazione si è svolta negli anni per cui è causa, sia per l'impegno e la continuità nel tempo.
4 La prova, che deve essere attenta e rigorosa, e che deve essere offerta da chi rivendica diritti, deve afferire a tutti gli elementi del rapporto che si vuole valorizzare, ricostruendo in maniera certa la qualità e quantità della prestazione resa.
Non emerge che effettivamente il lavoro del ricorrente fosse eterodiretto, in ogni suo aspetto, anche quanto alla necessità di rispettare orario, di assecondare gli ordini dell'altro, di assoggettamento al potere disciplinare, insomma in quegli elementi che in toto contraddistinguono il rapporto di lavoro subordinato.
Segue il rigetto della domanda.
Le spese di lite vanno integralmente compensate tra le parti in quanto la domanda è rigettata per l'assenza di prova idonea.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando sul ricorso iscritto al n. 2456/2022, proposto da nei confronti di ogni Parte_1 Controparte_6
contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
1) Rigetta la domanda;
2) Compensa tra le parti le spese di lite.
3) Fissa in giorni trenta il termine per il deposito della motivazione.
Avellino, 24 gennaio 2025
Il GdL
Dott. Ciro LUCE
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