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Sentenza 17 dicembre 2025
Sentenza 17 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Monza, sentenza 17/12/2025, n. 2317 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Monza |
| Numero : | 2317 |
| Data del deposito : | 17 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 4629/2025
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di MONZA Quarta Sezione CIVILE Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Carmen Arcellaschi Presidente dott. Claudia Bonomi Giudice dott. Camilla Filauro Giudice Relatore ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 4629/2025 promossa da: nato a [...] il [...], (CF ), residente in Parte_1 C.F._1
Monza, Via Della Birona 27/A, nonché nata a [...] l'[...], residente in Parte_2
Monza, Via della Birona 27, (CF ), rappresentati e difesi dall'Avv. AU C.F._2
Mainardi con studio in Monza, Via degli Zavattari n. 1, presso cui hanno eletto domicilio, giusta procura in calce al ricorso RICORRENTI Nei confronti di nato a [...] il [...], (CF ), Controparte_1 C.F._3 residente in [...], assistito dal curatore avv. AU Mainardi, giusta nomina del 14.7.2025 del Giudice Tutelare del Tribunale di Monza RESISTENTE
con l'intervento obbligatorio del Pubblico Ministero presso il Tribunale di Monza INTERVENUTO CONCLUSIONI I ricorrenti hanno concluso all'udienza del giorno 11.12.2025 come segue:
“Che l'On.le Tribunale di Monza, in persona del GT nominato, VOGLIA Previa, se ritenuto, fissazione di udienza di comparizione delle parti, vista la documentazione prodotta, accogliere le seguenti conclusioni: nel merito: sussistendone le condizioni, revocare la misura dell'inabilitazione in essere e nominare, l'Avv. AU Mainardi, con studio in Monza, Via degli Zavattari n. 1, c.f. , quale C.F._4
pagina 1 di 6 Amministratore di Sostegno di nato a [...] il [...], cf: Controparte_1
con attribuzione dei poteri ritenuti più tutelanti per lo stesso.” C.F._3
pagina 2 di 6 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione I. Con ricorso depositato in Cancelleria il giorno 1.7.2025, e nella Parte_1 Parte_2 loro qualità di genitori nonché, il primo, al tempo del deposito del ricorso, di curatore del figlio inabilitato chiedevano dichiararsi la revoca della misura della inabilitazione Controparte_1 disposta dal Tribunale di Monza con sentenza n. 907/1995 depositata il 6.6.1995 e la contestuale sottoposizione del figlio alla misura dell'amministrazione di sostegno. I ricorrenti allegavano a sostegno della propria domanda documentazione medica e patrimoniale da cui risultava la piena compatibilità della misura richiesta con la condizione del figlio. Il Giudice delegato assegnava quindi ai ricorrenti termine per notificare il ricorso e il decreto di fissazione di udienza ai parenti entro il quarto grado e agli affini entro il secondo, ove esistenti, e fissava udienza per il giorno 11.12.2025. All'udienza del giorno 11.12.2025, tenutasi ex art. 127 bis c.p.c., il Giudice delegato procedeva alla audizione dell'inabilitato e, all'esito, rassegnate dai ricorrenti le conclusioni di cui in epigrafe, trasmetteva gli atti al Collegio per la decisione. II. La domanda deve essere accolta per le seguenti ragioni di fatto e di diritto. È noto come il legislatore abbia predisposto tre misure di protezione a tutela delle persone incapaci in tutto o in parte di provvedere ai propri interessi, ovverosia l'interdizione, l'inabilitazione e l'amministrazione di sostegno. Mediante la previsione della misura della amministrazione di sostegno, in particolare, il legislatore ha inteso introdurre nel nostro ordinamento giuridico il principio di gradualità delle misure di protezione a sostegno degli incapaci, volto a garantire, in ossequio ai principi di tutela della dignità e della personalità tutelati dalla Carta di Nizza e dalla Costituzione, la massima conservazione della capacità di agire dell'individuo. In tale quadro, le misure della interdizione e della inabilitazione divengono residuali rispetto alla meno invasiva misura della amministrazione di sostegno. La giurisprudenza di legittimità, chiamata a declinare i presupposti delle tre misure a protezione degli incapaci codificate dal legislatore, ha di recente chiarito come il criterio del grado di infermità dalla quale è affetto il soggetto c.d. debole debba cedere il passo a criteri differenti e, in particolare, al criterio c.d. funzionale. Tale ultimo criterio parte dal presupposto che la scelta della misura di protezione debba essere effettuata in concreto, tenendo conto delle esigenze di quello specifico individuo, valorizzando, in particolare, il valore del patrimonio dell'interessato e la gravità della patologia (in tal senso cfr. Cass. civ. sez. I, sent. n. 18171 del 26 luglio 2013, la quale ha affermato che
“non è viziata la decisione del giudice del merito che, nel prudente apprezzamento delle circostanze, abbia dichiarato l'interdizione di un soggetto, in luogo che applicare la disciplina dell'amministrazione di sostegno, avendo escluso la possibilità di operare una distinzione tra le attività da limitare ed affidare ad un terzo e quelle realizzabili dal soggetto, in ragione della peculiare situazione anagrafica e fisio-psichica del medesimo (nella specie, ultranovantacinquenne), valutata in correlazione con la complessità delle decisioni anche quotidiane imposte dall'ampiezza, consistenza e natura composita del suo patrimonio (caratterizzato anche da rilevanti partecipazioni azionarie”). pagina 3 di 6 Risulta dalla documentazione socio – sanitaria versata in atti che a causa della Controparte_1 patologia dalla quale è affetto, è invalido civile nella misura dell'80% ai sensi dell'art. 4 L. 104/1992 con diagnosi “Insufficienza mentale di grado medio da sofferenza neonatale epilessia a crisi focali SX di natura sintomatica emocromatosi pa” ed è incapace di provvedere ai propri interessi in piena autonomia (cfr. verbale riconoscimento invalidità dell' del 7.7.2020 non soggetto a ulteriori CP_2 revisioni – doc. 4 ricorrenti). Tale condizione è stata riscontrata anche da parte dei servizi sociali del Comune di Monza che hanno in carico il e che hanno riportato che lo stesso si presenta adeguato nel vestire e nella relazione CP_1
e che, sebbene con tempi lunghi ma con modalità adeguata, comprende e risponde alle domande, che vanno poste con semplicità e senso concreto. Se accompagnato le prime volte il riesce altresì
CP_1 ad utilizzare i mezzi pubblici per i trasferimenti e comunque si muove in autonomia su percorsi cittadini noti. Sa utilizzare l'orologio e riesce a scandire il tempo della giornata con le ore, conosce i tagli dell'euro e sa fare piccole operazioni di resto su piccole cifre. È autonomo nel vestirsi, nel lavarsi e nello svolgimento di piccoli compiti domestici quali apparecchiare, mettere sul fuoco l'acqua per la pasta, fare il proprio letto. Il vive con i genitori che si sono sempre dedicati alle sue
CP_1 necessità. Fino all'anno 2012 il ha prestato attività lavorativa con compiti prevalentemente manuali, ma
CP_1 dall'anno 2012 è stata riscontrata una sua impossibilità a svolgere ulteriori mansioni lavorative e per questo è stato inserito all'interno di un centro diurno a scopo socializzante, centro che ha frequentato fino all'anno 2020 in occasione della diffusione della pandemia legata al virus COVID-19. Dal 2020 il non ha più ripreso la frequenza del centro diurno, nondimeno collabora significativamente
CP_1 con i familiari per la gestione del ménage domestico. Le attuali necessità del sono relative
CP_1 alla cura della salute fisica, all'implementazione della socialità e al mantenimento delle sue competenze funzionali, pratiche e relazionali, nonché alla tutela della sua condizione economico-patrimoniali, allo stato gestita dai soli anziani genitori. Al fine di perseguire i predetti obiettivi il è stato
CP_1 inserito all'interno del progetto , che ha previsto l'inserimento a partire dalla primavera Pt_3 dell'anno 2024 del in casa per diversi giorni e notti alla settimana nonché la
CP_1 Pt_3 collaborazione con l'oratorio del quartiere. (v. relazione servizi sociali di Monza del 19.6.2024 – doc. 3 ricorrenti). La condizione clinica di mauro risulta altresì dalla relazione della dott.ssa Controparte_1 [...]
medico psichiatra, datata 10.12.2025 e che ha attestato che “il quadro clinico del sig. Per_1
è cronico, stabile e non reversibile. Le compromissioni cognitive ed esecutive, l'assetto CP_1 neurologico delicato, la difficoltà nell'assunzione di decisioni complesse e nella gestione delle incombenze amministrative ed economiche configurano un bisogno continuativo di tutela, pur essendo autonomo in alcune attività semplici e capace di relazioni positive. Egli non dispone degli strumenti cognitivi e critici necessari per amministrare i propri interessi in modo sicuro, né per orientarsi nelle procedure burocratiche, sanitarie e patrimoniali. Alla luce degli elementi clinici, neuropsicologici e funzionali raccolti, si ritiene che la condizione del sig. richieda la prosecuzione CP_1 dell'Amministrazione di Sostegno, quale misura proporzionata, stabile e rispettosa della sua pagina 4 di 6 autonomia residua, garantendo al contempo la tutela dei suoi diritti, della sua salute e del suo patrimonio.” (produzione documentale dei ricorrenti del 10.12.2025). La condizione del è stata riscontrata da parte dello stesso Giudice delegato all'udienza del CP_1 giorno 11.12.2025, che ha verificato anche che il ricorrente ha manifestato in modo consapevole la necessità di essere sottoposto a una misura di protezione, ancorché meno restrittiva di quella in essere. Il ha risposto in modo puntuale alle domande del Giudice delegato e ha adeguatamente CP_1 rappresentato la propria condizione attuale, sia dal punto di vista abitativo che delle attività svolte (“sono qui con papà e mamma i cugini e la AU che ho già conosciuto.”. Richiesto dal giudice di indicare se ha compreso il senso della procedura il non risponde per alcuni minuti e quindi si CP_1 dice d'accordo, dopo avere richiesto al giudice di indicargli cosa implicherebbe la modifica della misura. Richiesto di indicare dove vive ora il risponde “adesso sono qui a casa dei miei ma CP_1 di solito sto in via Pescarella. In Via Pescarella sto più fuori che in casa perché mi interessa più roba fuori che in casa, ripulisco il cortile, quando è bel tempo vado in montagna o vado nell'orto. Al martedì pomeriggio vado a camminare con il gruppo di là, il venerdì pomeriggio aiuto con il giornaletto dell'oratorio e poi tiro su robe in giro dell'oratorio come la spazzatura per terra, cambio i sacchetti. Non compro alimenti perché uso la tessera della casa e andiamo tutti insieme a comprare. Noi non possiamo pagare con il nostro conto. Qualche giorno fa ho cambiato la cover del telefono e l'ho pagata io ma di solito è la casa con la tessera che paga. Il sabato faccio la spesa per i miei e vado da loro, aiuto anche i miei genitori e anzi preferisco aiutare i miei qui che la casa. In via Pescarella mi trovo bene ma non mi va il fatto medico non mi trovo bene da quel punto lì. Prima per le medicine c'erano i miei a casa che mi aiutavano. Ho comunque un medico che mi segue.”. – verbale di udienza dell'11.12.2025). In un simile quadro, la domanda di revoca di inabilitazione formulata dai ricorrenti deve essere accolta. Il Collegio, infatti, non ritiene di doversi discostare dall'orientamento, ormai maggioritario nella giurisprudenza di legittimità, in virtù del quale la scelta tra la misura di protezione della inabilitazione e quella, meno invasiva, della amministrazione di sostegno, deve essere effettuata avuto riguardo non tanto e non solo al grado di infermità dell'incapace, quanto piuttosto all'esigenza di protezione della persona e del suo patrimonio, complessivamente considerati. Non sussistono, nel caso di specie, esigenze di tutela del patrimonio tale da rendere non idonea la misura di protezione della amministrazione di sostegno. Il infatti, è titolare del solo diritto di CP_1 proprietà su un immobile, dal quale ritrae un canone di locazione che viene accreditato sul conto corrente allo stato intestato allo stesso e alla madre, e della pensione di invalidità a lui riconosciuta dall' . CP_2
Ritiene, in conclusione, il Tribunale che dagli elementi descritti sia emersa una abituale alterazione delle facoltà mentali di e che, nondimeno, le esigenze di tutela del beneficiario Controparte_1 possano essere ben soddisfatte con la meno invasiva misura di protezione dell'amministrazione di sostegno. La misura della amministrazione di sostegno, pertanto, rappresenta nel caso di specie, tenuto conto di tutti gli elementi emersi e sopra riportati, una misura pienamente idonea ad assicurare al soggetto la pagina 5 di 6 protezione, l'assistenza e il sostegno necessari. Le spese devono essere dichiarate irripetibili giusta la natura necessaria del presente procedimento. Deve essere disposta la trasmissione degli atti al Giudice Tutelare per l'apertura del procedimento di amministrazione di sostegno.
P.Q.M.
Il Tribunale di Monza in composizione collegiale, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto da e così provvede: Parte_1 Parte_2 visto l'art. 429 c.c. REVOCA la misura della inabilitazione disposta con sentenza del Tribunale di Monza n. 907/1995 depositata il 6.6.1995. visto l'art. 418 comma 3 c.c. DISPONE la trasmissione degli atti al Giudice Tutelare per l'apertura della amministrazione di sostegno;
visti gli artt. 91 ss. c.p.c. DICHIARA irripetibili le spese di lite Così deciso in Monza nella camera di consiglio del giorno 11 dicembre 2025 Il Giudice estensore Camilla Filauro Il Presidente Carmen Arcellaschi
pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di MONZA Quarta Sezione CIVILE Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Carmen Arcellaschi Presidente dott. Claudia Bonomi Giudice dott. Camilla Filauro Giudice Relatore ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 4629/2025 promossa da: nato a [...] il [...], (CF ), residente in Parte_1 C.F._1
Monza, Via Della Birona 27/A, nonché nata a [...] l'[...], residente in Parte_2
Monza, Via della Birona 27, (CF ), rappresentati e difesi dall'Avv. AU C.F._2
Mainardi con studio in Monza, Via degli Zavattari n. 1, presso cui hanno eletto domicilio, giusta procura in calce al ricorso RICORRENTI Nei confronti di nato a [...] il [...], (CF ), Controparte_1 C.F._3 residente in [...], assistito dal curatore avv. AU Mainardi, giusta nomina del 14.7.2025 del Giudice Tutelare del Tribunale di Monza RESISTENTE
con l'intervento obbligatorio del Pubblico Ministero presso il Tribunale di Monza INTERVENUTO CONCLUSIONI I ricorrenti hanno concluso all'udienza del giorno 11.12.2025 come segue:
“Che l'On.le Tribunale di Monza, in persona del GT nominato, VOGLIA Previa, se ritenuto, fissazione di udienza di comparizione delle parti, vista la documentazione prodotta, accogliere le seguenti conclusioni: nel merito: sussistendone le condizioni, revocare la misura dell'inabilitazione in essere e nominare, l'Avv. AU Mainardi, con studio in Monza, Via degli Zavattari n. 1, c.f. , quale C.F._4
pagina 1 di 6 Amministratore di Sostegno di nato a [...] il [...], cf: Controparte_1
con attribuzione dei poteri ritenuti più tutelanti per lo stesso.” C.F._3
pagina 2 di 6 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione I. Con ricorso depositato in Cancelleria il giorno 1.7.2025, e nella Parte_1 Parte_2 loro qualità di genitori nonché, il primo, al tempo del deposito del ricorso, di curatore del figlio inabilitato chiedevano dichiararsi la revoca della misura della inabilitazione Controparte_1 disposta dal Tribunale di Monza con sentenza n. 907/1995 depositata il 6.6.1995 e la contestuale sottoposizione del figlio alla misura dell'amministrazione di sostegno. I ricorrenti allegavano a sostegno della propria domanda documentazione medica e patrimoniale da cui risultava la piena compatibilità della misura richiesta con la condizione del figlio. Il Giudice delegato assegnava quindi ai ricorrenti termine per notificare il ricorso e il decreto di fissazione di udienza ai parenti entro il quarto grado e agli affini entro il secondo, ove esistenti, e fissava udienza per il giorno 11.12.2025. All'udienza del giorno 11.12.2025, tenutasi ex art. 127 bis c.p.c., il Giudice delegato procedeva alla audizione dell'inabilitato e, all'esito, rassegnate dai ricorrenti le conclusioni di cui in epigrafe, trasmetteva gli atti al Collegio per la decisione. II. La domanda deve essere accolta per le seguenti ragioni di fatto e di diritto. È noto come il legislatore abbia predisposto tre misure di protezione a tutela delle persone incapaci in tutto o in parte di provvedere ai propri interessi, ovverosia l'interdizione, l'inabilitazione e l'amministrazione di sostegno. Mediante la previsione della misura della amministrazione di sostegno, in particolare, il legislatore ha inteso introdurre nel nostro ordinamento giuridico il principio di gradualità delle misure di protezione a sostegno degli incapaci, volto a garantire, in ossequio ai principi di tutela della dignità e della personalità tutelati dalla Carta di Nizza e dalla Costituzione, la massima conservazione della capacità di agire dell'individuo. In tale quadro, le misure della interdizione e della inabilitazione divengono residuali rispetto alla meno invasiva misura della amministrazione di sostegno. La giurisprudenza di legittimità, chiamata a declinare i presupposti delle tre misure a protezione degli incapaci codificate dal legislatore, ha di recente chiarito come il criterio del grado di infermità dalla quale è affetto il soggetto c.d. debole debba cedere il passo a criteri differenti e, in particolare, al criterio c.d. funzionale. Tale ultimo criterio parte dal presupposto che la scelta della misura di protezione debba essere effettuata in concreto, tenendo conto delle esigenze di quello specifico individuo, valorizzando, in particolare, il valore del patrimonio dell'interessato e la gravità della patologia (in tal senso cfr. Cass. civ. sez. I, sent. n. 18171 del 26 luglio 2013, la quale ha affermato che
“non è viziata la decisione del giudice del merito che, nel prudente apprezzamento delle circostanze, abbia dichiarato l'interdizione di un soggetto, in luogo che applicare la disciplina dell'amministrazione di sostegno, avendo escluso la possibilità di operare una distinzione tra le attività da limitare ed affidare ad un terzo e quelle realizzabili dal soggetto, in ragione della peculiare situazione anagrafica e fisio-psichica del medesimo (nella specie, ultranovantacinquenne), valutata in correlazione con la complessità delle decisioni anche quotidiane imposte dall'ampiezza, consistenza e natura composita del suo patrimonio (caratterizzato anche da rilevanti partecipazioni azionarie”). pagina 3 di 6 Risulta dalla documentazione socio – sanitaria versata in atti che a causa della Controparte_1 patologia dalla quale è affetto, è invalido civile nella misura dell'80% ai sensi dell'art. 4 L. 104/1992 con diagnosi “Insufficienza mentale di grado medio da sofferenza neonatale epilessia a crisi focali SX di natura sintomatica emocromatosi pa” ed è incapace di provvedere ai propri interessi in piena autonomia (cfr. verbale riconoscimento invalidità dell' del 7.7.2020 non soggetto a ulteriori CP_2 revisioni – doc. 4 ricorrenti). Tale condizione è stata riscontrata anche da parte dei servizi sociali del Comune di Monza che hanno in carico il e che hanno riportato che lo stesso si presenta adeguato nel vestire e nella relazione CP_1
e che, sebbene con tempi lunghi ma con modalità adeguata, comprende e risponde alle domande, che vanno poste con semplicità e senso concreto. Se accompagnato le prime volte il riesce altresì
CP_1 ad utilizzare i mezzi pubblici per i trasferimenti e comunque si muove in autonomia su percorsi cittadini noti. Sa utilizzare l'orologio e riesce a scandire il tempo della giornata con le ore, conosce i tagli dell'euro e sa fare piccole operazioni di resto su piccole cifre. È autonomo nel vestirsi, nel lavarsi e nello svolgimento di piccoli compiti domestici quali apparecchiare, mettere sul fuoco l'acqua per la pasta, fare il proprio letto. Il vive con i genitori che si sono sempre dedicati alle sue
CP_1 necessità. Fino all'anno 2012 il ha prestato attività lavorativa con compiti prevalentemente manuali, ma
CP_1 dall'anno 2012 è stata riscontrata una sua impossibilità a svolgere ulteriori mansioni lavorative e per questo è stato inserito all'interno di un centro diurno a scopo socializzante, centro che ha frequentato fino all'anno 2020 in occasione della diffusione della pandemia legata al virus COVID-19. Dal 2020 il non ha più ripreso la frequenza del centro diurno, nondimeno collabora significativamente
CP_1 con i familiari per la gestione del ménage domestico. Le attuali necessità del sono relative
CP_1 alla cura della salute fisica, all'implementazione della socialità e al mantenimento delle sue competenze funzionali, pratiche e relazionali, nonché alla tutela della sua condizione economico-patrimoniali, allo stato gestita dai soli anziani genitori. Al fine di perseguire i predetti obiettivi il è stato
CP_1 inserito all'interno del progetto , che ha previsto l'inserimento a partire dalla primavera Pt_3 dell'anno 2024 del in casa per diversi giorni e notti alla settimana nonché la
CP_1 Pt_3 collaborazione con l'oratorio del quartiere. (v. relazione servizi sociali di Monza del 19.6.2024 – doc. 3 ricorrenti). La condizione clinica di mauro risulta altresì dalla relazione della dott.ssa Controparte_1 [...]
medico psichiatra, datata 10.12.2025 e che ha attestato che “il quadro clinico del sig. Per_1
è cronico, stabile e non reversibile. Le compromissioni cognitive ed esecutive, l'assetto CP_1 neurologico delicato, la difficoltà nell'assunzione di decisioni complesse e nella gestione delle incombenze amministrative ed economiche configurano un bisogno continuativo di tutela, pur essendo autonomo in alcune attività semplici e capace di relazioni positive. Egli non dispone degli strumenti cognitivi e critici necessari per amministrare i propri interessi in modo sicuro, né per orientarsi nelle procedure burocratiche, sanitarie e patrimoniali. Alla luce degli elementi clinici, neuropsicologici e funzionali raccolti, si ritiene che la condizione del sig. richieda la prosecuzione CP_1 dell'Amministrazione di Sostegno, quale misura proporzionata, stabile e rispettosa della sua pagina 4 di 6 autonomia residua, garantendo al contempo la tutela dei suoi diritti, della sua salute e del suo patrimonio.” (produzione documentale dei ricorrenti del 10.12.2025). La condizione del è stata riscontrata da parte dello stesso Giudice delegato all'udienza del CP_1 giorno 11.12.2025, che ha verificato anche che il ricorrente ha manifestato in modo consapevole la necessità di essere sottoposto a una misura di protezione, ancorché meno restrittiva di quella in essere. Il ha risposto in modo puntuale alle domande del Giudice delegato e ha adeguatamente CP_1 rappresentato la propria condizione attuale, sia dal punto di vista abitativo che delle attività svolte (“sono qui con papà e mamma i cugini e la AU che ho già conosciuto.”. Richiesto dal giudice di indicare se ha compreso il senso della procedura il non risponde per alcuni minuti e quindi si CP_1 dice d'accordo, dopo avere richiesto al giudice di indicargli cosa implicherebbe la modifica della misura. Richiesto di indicare dove vive ora il risponde “adesso sono qui a casa dei miei ma CP_1 di solito sto in via Pescarella. In Via Pescarella sto più fuori che in casa perché mi interessa più roba fuori che in casa, ripulisco il cortile, quando è bel tempo vado in montagna o vado nell'orto. Al martedì pomeriggio vado a camminare con il gruppo di là, il venerdì pomeriggio aiuto con il giornaletto dell'oratorio e poi tiro su robe in giro dell'oratorio come la spazzatura per terra, cambio i sacchetti. Non compro alimenti perché uso la tessera della casa e andiamo tutti insieme a comprare. Noi non possiamo pagare con il nostro conto. Qualche giorno fa ho cambiato la cover del telefono e l'ho pagata io ma di solito è la casa con la tessera che paga. Il sabato faccio la spesa per i miei e vado da loro, aiuto anche i miei genitori e anzi preferisco aiutare i miei qui che la casa. In via Pescarella mi trovo bene ma non mi va il fatto medico non mi trovo bene da quel punto lì. Prima per le medicine c'erano i miei a casa che mi aiutavano. Ho comunque un medico che mi segue.”. – verbale di udienza dell'11.12.2025). In un simile quadro, la domanda di revoca di inabilitazione formulata dai ricorrenti deve essere accolta. Il Collegio, infatti, non ritiene di doversi discostare dall'orientamento, ormai maggioritario nella giurisprudenza di legittimità, in virtù del quale la scelta tra la misura di protezione della inabilitazione e quella, meno invasiva, della amministrazione di sostegno, deve essere effettuata avuto riguardo non tanto e non solo al grado di infermità dell'incapace, quanto piuttosto all'esigenza di protezione della persona e del suo patrimonio, complessivamente considerati. Non sussistono, nel caso di specie, esigenze di tutela del patrimonio tale da rendere non idonea la misura di protezione della amministrazione di sostegno. Il infatti, è titolare del solo diritto di CP_1 proprietà su un immobile, dal quale ritrae un canone di locazione che viene accreditato sul conto corrente allo stato intestato allo stesso e alla madre, e della pensione di invalidità a lui riconosciuta dall' . CP_2
Ritiene, in conclusione, il Tribunale che dagli elementi descritti sia emersa una abituale alterazione delle facoltà mentali di e che, nondimeno, le esigenze di tutela del beneficiario Controparte_1 possano essere ben soddisfatte con la meno invasiva misura di protezione dell'amministrazione di sostegno. La misura della amministrazione di sostegno, pertanto, rappresenta nel caso di specie, tenuto conto di tutti gli elementi emersi e sopra riportati, una misura pienamente idonea ad assicurare al soggetto la pagina 5 di 6 protezione, l'assistenza e il sostegno necessari. Le spese devono essere dichiarate irripetibili giusta la natura necessaria del presente procedimento. Deve essere disposta la trasmissione degli atti al Giudice Tutelare per l'apertura del procedimento di amministrazione di sostegno.
P.Q.M.
Il Tribunale di Monza in composizione collegiale, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto da e così provvede: Parte_1 Parte_2 visto l'art. 429 c.c. REVOCA la misura della inabilitazione disposta con sentenza del Tribunale di Monza n. 907/1995 depositata il 6.6.1995. visto l'art. 418 comma 3 c.c. DISPONE la trasmissione degli atti al Giudice Tutelare per l'apertura della amministrazione di sostegno;
visti gli artt. 91 ss. c.p.c. DICHIARA irripetibili le spese di lite Così deciso in Monza nella camera di consiglio del giorno 11 dicembre 2025 Il Giudice estensore Camilla Filauro Il Presidente Carmen Arcellaschi
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