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Sentenza 15 maggio 2025
Sentenza 15 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pisa, sentenza 15/05/2025, n. 489 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pisa |
| Numero : | 489 |
| Data del deposito : | 15 maggio 2025 |
Testo completo
R.G. n. 4352/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI PISA
SEZIONE CIVILE
Il Giudice, dott.ssa Alessandra Migliorino, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 4352 del ruolo contenzioso generale dell'anno 2021 trattenuta in decisione il 16.01.2025, con concessione alle parti dei termini di cui all'art. 190 c.p.c., tra
(C.F. , elettivamente domiciliato in SA, via Pasquale Parte_1 C.F._1
Paoli n. 25, presso lo studio dell'Avv. Stefano Borsacchi, che lo rappresenta e difende in forza di procura depositata nel fascicolo informatico ai sensi dell'art. 83, comma 3, c.p.c.;
- attore contro
(C.F. ), elettivamente domiciliato in SA, Via Controparte_1 C.F._2
San Martino n. 77, presso lo studio dell'Avv. Andrea Callaioli che lo rappresenta e difende unitamente all'Avv. Tiziano Checcoli, giusta procura depositata nel fascicolo informatico ai sensi dell'art. 83, comma 3, c.p.c.;
- convenuto
Oggetto: “responsabilità extracontrattuale”.
Conclusioni delle parti: come da comparse conclusionali e memorie di replica.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione.
Con atto di citazione ritualmente notificato, ha agito nei confronti di Parte_1
, chiedendo all'intestato Tribunale l'accoglimento delle seguenti Controparte_1 conclusioni: “Voglia il Tribunale di SA, ogni contraria istanza, richiesta ed eccezione disattesa, condannare il convenuto al risarcimento, ex art.2043 c.c., di tutti i danni, patrimoniali e non patrimoniali, subiti e subendi dall'attore per i fatti tutti di cui alla narrativa ed al contenuto del presente atto, nell'accertata misura, anche in via equitativa, pari ad euro 100.000,00 (centomila/00), od a quella maggiore o minore somma che sarà riconosciuta e liquidata come conforme a diritto e giustizia;
con vittoria di spese e competenze tutte del giudizio, ivi comprese quelle del procedimento di mediazione, ed altresì, in applicazione dell'art.120 c.p.c., ordinando la pubblicazione, a cura e spese del convenuto, dell'emananda sentenza di condanna mediante inserzione per estratto, ovvero mediante comunicazione nelle forme specificamente indicate, sul quotidiano cronaca di CP_2
SA, sul quotidiano , cronaca di SA, sul quotidiano on line SA Today. CP_3
Con ogni conseguente provvedimento di ragione e di legge”.
A sostegno della domanda, l'attore ha premesso di essere un imprenditore operante, tra l'altro, nella zona pisana ove ha ricoperto – e ricopre – cariche societarie di rilevanza non solo locale, analiticamente elencate nel CV versato in atti. L'attore ha quindi dedotto di essere vittima di una sistematica, continua e protratta opera di diffamazione da parte del convenuto che, in qualità di esponente dell'organizzazione politica “Una città in comune” (e di consigliere comunale di opposizione), sin dal 2013 lo avrebbe dipinto come imprenditore disonesto, ledendo la sua reputazione con continui interventi offensivi e denigratori sui quotidiani locali, sui social network e mediante interventi in consiglio comunale. Secondo la ricostruzione attorea il convenuto avrebbe diffuso, tra l'altro, informazioni non veritiere in relazione ad alcuni casi di fideiussioni rilasciate al
Comune di SA per talune opere di urbanizzazione, definendo le fideiussioni
“tossiche”/”farlocche”/”carta straccia” e attribuendogli una non provata responsabilità per danno erariale di oltre quattro milioni di euro, oltre che non meglio precisati “conflitti di interesse”.
Sulla scorta di tali considerazioni, a dedotto che le affermazioni del convenuto, Parte_1 anche alla luce del ruolo politico di quest'ultimo e dei mezzi impiegati per la diffusione delle informazioni, si pongono al di fuori del diritto di critica e, quali atti illeciti, hanno cagionato un danno non patrimoniale (da lesione della reputazione e della serenità familiare), incidendo sulla sua sfera lavorativa e personale.
Con comparsa di costituzione dell'8.03.2022, si è costituito i , il quale ha Controparte_1 chiesto l'integrale rigetto della domanda, con vittoria di spese di lite.
Il convenuto ha eccepito, in sintesi, di avere sempre operato nell'esercizio del diritto di critica politica e di avere portato all'attenzione della cittadinanza questioni di interesse pubblico, previamente verificate alla fonte. Il convenuto ha poi aggiunto che alcuna azione persecutoria è stata realizzata nei confronti dell'attore, atteso che la funzione di verifica e controllo tipicamente attribuita ai consiglieri comunali è stata esplicata anche con riferimento ad altri soggetti terzi, con esclusione di qualsivoglia intento persecutorio verso il Pt_1
La causa è stata istruita per tabulas e con assunzione della prova orale (udienze del 24.11.2022 e del
26.1.2023); dopo alcuni mutamenti del giudice titolare del fascicolo, per ragioni di ufficio, le parti hanno precisato le conclusioni in vista dell'udienza cartolare del 16.01.2025. In pari data, la causa è stata trattenuta in decisione con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c., nella misura massima di legge.
*****
1. La controversia verte della domanda di condanna al risarcimento del danno ex art. 2043 c.c. (e condanne accessorie) introdotta da noto imprenditore a livello locale, in ragione Parte_1 della pretesa lesione della reputazione che sarebbe derivata dalla “sistematica, continua e protratta” opera di diffamazione a mezzo stampa e social network, e in occasione di alcuni consigli comunali, posta in essere dal consigliere comunale dal 2013 all'attualità, volta a Controparte_1 rappresentare pubblicamente l'attore come imprenditore disonesto, speculatore e in perenne conflitto di interessi. Risultato, in tesi, raggiunto, come dimostrerebbero i commenti denigratori pubblicati da numerosi utenti in calce ai post Facebook dell' . CP_1
2. La domanda attorea è infondata e va, pertanto, rigettata.
3. Invero, in tema di diritto di critica la Suprema Corte ha più volte affermato che i presupposti per il legittimo esercizio della scriminante di cui all'art. 51 c.p., con riferimento all'art. 21 Cost., sono: -
l'esistenza concreta di un pubblico interesse al racconto, ravvisabile anche quando non si tratti di interesse della generalità dei cittadini, ma di quello della categoria di soggetti ai quali, in particolare, si indirizza la comunicazione;
- la continenza, ovvero la correttezza formale e sostanziale dell'esposizione dei fatti da intendersi, nel senso che l'informazione non deve assumere contenuto lesivo dell'immagine e del decoro;
- la corrispondenza tra la narrazione e i fatti realmente accaduti.
3.1. L'interesse pubblico al racconto è da intendersi come l'interesse generale alla conoscenza del fatto, ossia l'attitudine della notizia a contribuire alla formazione della pubblica opinione.
3.2. Quanto al requisito della continenza, si osserva che il diritto di critica, quale estrinsecazione della libera manifestazione del pensiero, ha rango costituzionale al pari del diritto all'onore e alla reputazione, sul quale tuttavia prevale, scriminando l'illiceità dell'offesa, a condizione che siano rispettati i limiti della continenza verbale, della verità dei fatti attribuiti alla persona offesa e della sussistenza di un interesse pubblico alla conoscenza dei fatti oggetto della critica (Cass. civ., ord.
3/12/2021, n. 38215).
In relazione, specificamente, al diritto di critica politica - nel quale si inserisce la vicenda in esame, data la posizione del convenuto (consigliere del Comune di SA ed esponente dell'organizzazione politica “Una città in Comune”) - è stato precisato che esso consente l'uso di toni aspri e di disapprovazione anche pungenti, purché sempre nel rispetto della continenza, da intendere come correttezza formale e non superamento dei limiti di quanto strettamente necessario al pubblico interesse (Cass. civ., sez. III, 12/04/2022, n. 11767; Cass. civ., sent. 20/01/2015, n. 841). E' stato parimenti affermato, con varie sfumature, che trascende i limiti del diritto di critica l'aggressione del contraddittore, sebbene compiuta in clima di accesa polemica, risoltasi nell'accusa di perpetrazione di veri e propri delitti o comunque di condotte infamanti, in rapporto alla dimensione personale, sociale o professionale del destinatario (Cass. civ., sent.
22/03/2013, n. 7274). Così come si è detto che in tema di diffamazione a mezzo stampa, l'applicabilità della scriminante rappresentata dalla continenza verbale dello scritto che si assume offensivo va esclusa allorquando vengano usati toni “allusivi, insinuanti, decettivi, ricorrendo al sottinteso sapiente, agli accostamenti suggestionanti, al tono sproporzionatamente scandalizzato e sdegnato, all'artificiosa drammatizzazione con cui si riferiscono notizie neutre e alle vere e proprie insinuazioni”
(Cass. civ., sent. 29/10/2019, n. 27592).
In estrema sintesi, se, da un lato, la critica consente l'utilizzo di un linguaggio graffiante o colorito ed in particolare la critica politica si caratterizza per l'uso di toni anche più aspri, pungenti ed incisivi rispetto a quelli comunemente usati, ciò deve pur sempre avvenire nel rispetto della continenza, ossia senza superare i limiti di quanto strettamente necessario all'espressione della propria opinione, dovendo la critica esprimere un dissenso ragionato sulle opinioni o sui comportamenti del soggetto preso di mira, senza trascendere in contumelie, in affermazioni ingiuriose o in attacchi offensivi o denigratori, ovvero in espressioni volte a colpire la figura morale della persona criticata
3.3. La verità dei fatti, nel particolare ambito che interessa, non consiste nella mera narrazione veritiera di accadimenti storici, ma comporta l'espressione di un giudizio che, come tale, non può che essere soggettivo e personale rispetto ai fatti medesimi, fermo restando, però, che il fatto oggetto della critica deve corrispondere a verità, sia pure non assoluta, ma ragionevolmente putativa per le fonti da cui proviene o per altre circostanze oggettive, così come accade per il diritto di cronaca.
Detto altrimenti, il diritto di critica si concretizza in un giudizio di per sé valutativo che postula l'esistenza del fatto assunto a oggetto o spunto del discorso critico e una forma espositiva non ingiustificatamente sovrabbondante rispetto al concetto da esprimere, e, conseguentemente, esclude la punibilità di coloriture e iperboli, toni aspri o polemici, linguaggio figurato o gergale, purché tali modalità espressive siano proporzionate e funzionali all'opinione o alla protesta, in considerazione degli interessi e dei valori che si ritengono compromessi. In questa prospettiva, il rispetto della verità del fatto assume, in riferimento all'esercizio del diritto di critica politica, un rilievo più limitato e necessariamente affievolito rispetto al diritto di cronaca, in quanto la critica, quale espressione di opinione meramente soggettiva, ha per sua natura carattere congetturale, che non può, per definizione, pretendersi rigorosamente obiettiva e asettica (Cass. pen., sez. V, 19/11/2018, n. 3148).
Tale impostazione va condivisa, ponendosi in linea con la giurisprudenza della Corte Europea dei diritti dell'uomo, secondo cui l'incriminazione della diffamazione costituisce una interferenza con la libertà di espressione e quindi contrasta, in principio, con l'art. 10 CEDU, a meno che non sia
"prescritta dalla legge", non persegua uno o più degli obiettivi legittimi ex art. 10 par. 2 e non sia
"necessaria in una società democratica".
In riferimento agli enunciati limiti, la Corte EDU ha, in varie pronunce, sviluppato il principio inerente alla "verità del fatto narrato" per ritenere "giustificabile" la divulgazione lesiva dell'onore e della reputazione: ed ha declinato l'argomento in una duplice prospettiva, distinguendo tra dichiarazioni relative a fatti e dichiarazioni che contengano un giudizio di valore, sottolineando come anche in quest'ultimo sia comunque sempre contenuto un nucleo fattuale che deve essere sia veritiero che oggettivamente sufficiente per permettere di trarvi il giudizio, versandosi, altrimenti, in affermazione offensiva "eccessiva", non scriminabile perché assolutamente priva di fondamento o di concreti riferimenti fattuali.
In tal senso, la Corte Europea ha fatto riferimento principalmente al diritto di critica, politica, etica o di costume e, in generale, a quel diritto strettamente contiguo, sempre correlato con il diritto alla libera espressione del pensiero, che è il diritto di opinione, indicando quali siano i limiti da non travalicare nel caso di critica politica (cfr. sent. CEDU vs. , del 27.2.2013, che Per_1 CP_4
costituisce la più avanzata ricognizione della posizione della Corte in materia di art. 10 della Carta nella distinzione tra diritto di critica e diritto di cronaca, distinguendo tra statement of facts (oggetto di prova) e value judgements (non suscettibili di dimostrazione)).
4. Nella fattispecie, i requisiti appena illustrati ricorrono congiuntamente, talché la condotta dell' difetta del presupposto dell'illiceità. CP_1
5. In primo luogo, va considerato che (principale esponente Controparte_1 dell'organizzazione politica “Una Città in Comune”) è consigliere del Comune di SA, di opposizione rispetto all'attuale maggioranza, e membro della Commissione consiliare Controllo e Garanzia del
Comune di SA, con il dovere istituzionale di controllare anche le partecipate del Comune, tra cui rientra Toscana Aeroporti S.p.A., di cui stato consigliere di amministrazione Parte_1
nel 2015 (all. 1 al fascicolo attoreo e all. 10 al fascicolo del convenuto).
Ed è in tale veste che il convenuto ha criticato alcune operazioni economiche in cui era coinvolto il quali, ad esempio, la gestione e le attività del porto di Marina di SA (post del 17.9.2013 e Pt_1
del 3.10.2013), il rilascio - da parte di società al cui vertice si trovava il di fideiussioni Pt_1
invalide a corredo della documentazione amministrativa per interventi di carattere urbanistico nell'area della Darsena pisana e del Porto di Marina, nonché la nomina dell'attore a consulente del sindaco per l'area nautica (post del 30.9.2020).
Dalla lettura dei singoli documenti depositati dalla difesa attrice, si ricava che ogni intervento del convenuto è stato effettuato nell'esercizio della funzione di controllo e denuncia politico- amministrativa e informazione alla cittadinanza su temi di interesse generale concernenti la regolarità dell'azione di governo locale e di altri soggetti (privati, imprenditori) a vario titolo coinvolti in operazioni economico-politiche rilevanti. La circostanza che si tratti di critica politica è confermata non solo dall'assenza di attacchi personali al ma anche dal tenore letterale dei post nei quali Pt_1
si fa espresso riferimento a vicende politiche locali (si veda il post del 3.10.2013, in cui ad esempio si riporta di un question time proposto in Comune sul tema dei lavori al Porto;
l'articolo di cui all'all.
13, in cui ha fatto riferimento ad un accertamento della Corte dei Conti sulla vicenda del CP_1
rilascio delle fideiussioni invalide riportando tra virgolette – e quindi in modo identificabile per il lettore – la risposta data dal sindaco al question time).
La natura dei fatti oggetto di critica disvela l'interesse pubblico dei cittadini di SA e delle zone limitrofe alla conoscenza di informazioni concernenti operazioni economico-politiche di rilevante impatto sul territorio e per le casse dell'ente locale;
l'interesse obiettivo alla conoscenza del reale andamento dei fatti è senza dubbio funzionale alla formazione dell'opinione pubblica, e ciò è ancora più vero se si considera che l'attore è imprenditore noto sul territorio (cfr. all. 1 al fascicolo dell'attore per le numerose posizioni apicali ricoperte in società private o partecipate di grande impatto), mentre il convenuto è consigliere comunale, portavoce del punto di vista dell'opposizione.
La natura delle società coinvolte e delle operazioni criticate (lavori al porto locale, interventi di edilizia sul territorio, nomina ai vertici di società partecipate dal Comune, possibile nomina a consigliere del Sindaco) attesta, di per sé, la sussistenza di un interesse della cittadinanza alla conoscenza dei fatti storici e alla formazione di un'opinione al riguardo.
Peraltro, nel post del 5.9.2019 e nell'articolo di giornale cui all'all. 13 (non datato), è lo stesso a sottolineare la rilevanza politica della propria richiesta di chiarimenti e l'interesse CP_1
pubblico alla stessa sotteso, così dando prova di avere agito nel rispetto del requisito della pertinenza.
6. In secondo luogo, e guardando al requisito della “verità”, i fatti attribuiti al seppure con Pt_1
imprecisioni ed inesattezze, sono comunque scriminati, rimanendo fuori dal diritto di critica politica solo i fatti del tutto falsi (Cass. pen. sez. V, 17/10/2017, n. 51619).
Nella fattispecie, il (in posizione apicale nelle società Sviluppo Navicelli S.p.A. o dalla Pt_1
Boccadarno S.p.A.,) ha effettivamente presentato al Comune di SA fideiussioni rilasciate da terzi
(UniCredit) senza i requisiti richiesti, tant'è che nel presente giudizio il medesimo ha affermato di non essere stato a conoscenza dell'irregolarità delle garanzie per le quali si era affidato ad un broker assicurativo, così confermando il proprio coinvolgimento – anche solo sul piano formale - nella vicenda. A prescindere dai risvolti penali dell'accaduto, che mai hanno visto coinvolto il Pt_1
non può dirsi che dal punto di vista storico questi non abbia preso parte all'operazione economica;
ed
è altrettanto vero che la Corte dei Conti ha intrapreso un accertamento per preteso danno erariale (come del resto affermato dal Sindaco di SA, a domanda dell'opposizione), sebbene detto danno non sia mai stato imputato alla condotta dell'attore.
7. L'assenza di attacchi personali è dimostrata dal fatto che nel post del 9.7.2014, in cui al Pt_1
è stato contestato il numero di cariche assunte (con l'utilizzo dell'espressione “non sono di certo novizi”), l'attore non è l'unico soggetto privato destinatario della critica, mentre nel post del
12.4.2018 non compare il nome del Inoltre, non vi è alcun riferimento alla vita privata o Pt_1
familiare dell'attore, né si registrano epiteti offensivi diretti contro la sua persona (al contrario, gli episodi oggetto di denuncia da parte del convenuto attengono tutti all'attività imprenditoriale e lato sensu politica del BOTTAI).
8. Non risulta mai travalicato il limite della continenza, da valutarsi, questo, avuto riguardo al contesto dialettico nel quale si manifesta la critica politica. Le espressioni utilizzate, ancorché talvolta gergali e polemiche, sono finalizzate ad esternare la posizione di denuncia assunta dal loro autore e, in particolare, ad evidenziare la disapprovazione dello stesso all'operato della maggioranza e degli imprenditori che, con essa, avevano instaurato rapporti commerciali. Esulano dal perimetro della continenza espressioni offensive del tutto non necessarie e svincolate dai fatti storici oggetto di critica.
Ebbene, non si ravvedono tali espressioni in violazione della reputazione altrui negli scritti e negli interventi del convenuto.
In particolare, nel post del settembre 2013, si limita a virgolettare l'estratto di un articolo CP_1
di stampa locale, aggiungendo che il i trovava a vertice della società operante nel porto, Pt_1 un dato meramente storico, scevro di offese od insulti alla persona dell'attore. Ancora, a titolo esemplificativo, nel post del luglio 2014 non vi sono espressioni ingiuriose alla persona dell'attore, essendo quella del convenuto una critica rivolta all'opera di privatizzazione dell'aeroporto di SA posta in essere dalla maggioranza. Né la vena polemica del post di cui al doc. 9 vale a ledere la dignità
e la reputazione del doc. 6 attore) per altro citato unitamente ad altri soggetti. Pt_1
Complessivamente – e ciò vale per ciascuno degli interventi effettuati dal convenuto – non emerge il superamento del limite della continenza nell'esercizio del diritto di critica, per quanto la stessa sia stata effettuata in modo reiterato, pungente e con toni provocatori. Trattasi di elementi che, come supra evidenziato, ben possono accompagnare l'opinione e la critica, ove ciò chiaramente sia teso a sostenere una posizione politica “avversa”. Era dunque nella libertà di fare opposizione CP_1
alla maggioranza esternando la propria disapprovazione per le scelte compiute dal consiglio comunale al quale, parimenti, egli partecipa quale portavoce della lista che rappresenta.
Discorso a parte deve essere fatto per le affermazioni in occasione dell'assemblea consiliare del
29.9.2020 in cui il convenuto ha posto, ma solo in termini dubitativi e meramente ipotetici, la questione di un presunto conflitto di interessi tra il e presidente di alcune Parte_2 società partecipate e la possibile nomina a consulente del sindaco, precisando in ogni caso, rispetto agli accertamenti in corso, “ancora oggi non sappiamo quali siano le responsabilità”. Trattandosi di affermazioni fatte in un contesto politico, di per sé caratterizzate da toni taglienti e volutamente enfatizzate per rafforzare il proprio punto di vista, non sarà sfuggito agli uditori che lo stesso ha ammesso che per tali responsabilità non vi era stato, a quella data, alcun accertamento CP_1
di responsabilità.
9. Deve, infine, precisarsi come il convenuto non possa essere chiamato a rispondere della diffusione di commenti, post, newsletter e scritti di qualsivoglia tipologia dei quali non è stato autore.
Non può infatti addebitarsi al convenuto un onere di controllo diffuso delle le modalità espressive dei suoi elettori o di chi – comunque – interagisca con i suoi post Facebook, commentandoli. Né chiaramente il convenuto può essere chiamato a rispondere per quanto scritto dalla lista “diritti in comune”, a maggior ragione nel caso in cui gli interventi non siano a firma dell' stesso. È CP_1 il caso, ad esempio, dell'articolo giornalistico a firma di terzi, di cui al doc. 10 di parte attrice o, ancora, di post Facebook che recano il nome di utenti diversi dal convenuto (doc. 11, 12 attore). Ciò vale anche per il “sostenitore” dell che in occasione del recente flash mob (organizzato CP_1
in coincidenza con un'udienza del presente giudizio) ha sollevato il cartello recante la scritta
” (cfr. materiale fotografico prodotto dalla difesa attrice). Parte_3
10. Alla luce di quanto sin qui esposto, si ritiene legittimamente esercitato il diritto di critica politica da parte di;
il convenuto, seppure con innegabile continuità e cogliendo Controparte_1
immediatamente ogni occasione che i fatti di cronaca locale offrivano, ha espresso le proprie opinioni
– frutto, appunto, della posizione politica assunta nel consiglio comunale pisano – sui fatti rilevanti per la comunità e per la cittadinanza, senza travalicare i limiti dell'esimente per come declinati dalla prevalente giurisprudenza di legittimità e dalla Corte EDU.
11. Le spese di lite seguono la soccombenza dell'attore (art. 91 c.p.c.) e si liquidano in dispositivo, in applicazione del DM n. 147/2022, tenuto conto del valore della lite (da 52.001,00 euro a
260.000,00), dei valori minimi di riferimento (atteso che il valore della lite è più vicino al minimo dello scaglione e che si tratta di controversia dalla complessità bassa) e dell'attività processuale in concreto espletata.
P.Q.M.
Il Tribunale di SA, definitivamente pronunciando, in persona della dott.ssa Alessandra Migliorino, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa, così provvede:
RIGETTA la domanda della parte attrice;
CONDANNA l'attore alla rifusione, in favore di , delle spese di lite, che Controparte_1
liquida in euro 7.052,00 per compensi, oltre al 15% per spese generali, IVA e CPA come per legge. Si comunichi.
SA, 14/05/2025
Il Giudice dott.ssa Alessandra Migliorino
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI PISA
SEZIONE CIVILE
Il Giudice, dott.ssa Alessandra Migliorino, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 4352 del ruolo contenzioso generale dell'anno 2021 trattenuta in decisione il 16.01.2025, con concessione alle parti dei termini di cui all'art. 190 c.p.c., tra
(C.F. , elettivamente domiciliato in SA, via Pasquale Parte_1 C.F._1
Paoli n. 25, presso lo studio dell'Avv. Stefano Borsacchi, che lo rappresenta e difende in forza di procura depositata nel fascicolo informatico ai sensi dell'art. 83, comma 3, c.p.c.;
- attore contro
(C.F. ), elettivamente domiciliato in SA, Via Controparte_1 C.F._2
San Martino n. 77, presso lo studio dell'Avv. Andrea Callaioli che lo rappresenta e difende unitamente all'Avv. Tiziano Checcoli, giusta procura depositata nel fascicolo informatico ai sensi dell'art. 83, comma 3, c.p.c.;
- convenuto
Oggetto: “responsabilità extracontrattuale”.
Conclusioni delle parti: come da comparse conclusionali e memorie di replica.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione.
Con atto di citazione ritualmente notificato, ha agito nei confronti di Parte_1
, chiedendo all'intestato Tribunale l'accoglimento delle seguenti Controparte_1 conclusioni: “Voglia il Tribunale di SA, ogni contraria istanza, richiesta ed eccezione disattesa, condannare il convenuto al risarcimento, ex art.2043 c.c., di tutti i danni, patrimoniali e non patrimoniali, subiti e subendi dall'attore per i fatti tutti di cui alla narrativa ed al contenuto del presente atto, nell'accertata misura, anche in via equitativa, pari ad euro 100.000,00 (centomila/00), od a quella maggiore o minore somma che sarà riconosciuta e liquidata come conforme a diritto e giustizia;
con vittoria di spese e competenze tutte del giudizio, ivi comprese quelle del procedimento di mediazione, ed altresì, in applicazione dell'art.120 c.p.c., ordinando la pubblicazione, a cura e spese del convenuto, dell'emananda sentenza di condanna mediante inserzione per estratto, ovvero mediante comunicazione nelle forme specificamente indicate, sul quotidiano cronaca di CP_2
SA, sul quotidiano , cronaca di SA, sul quotidiano on line SA Today. CP_3
Con ogni conseguente provvedimento di ragione e di legge”.
A sostegno della domanda, l'attore ha premesso di essere un imprenditore operante, tra l'altro, nella zona pisana ove ha ricoperto – e ricopre – cariche societarie di rilevanza non solo locale, analiticamente elencate nel CV versato in atti. L'attore ha quindi dedotto di essere vittima di una sistematica, continua e protratta opera di diffamazione da parte del convenuto che, in qualità di esponente dell'organizzazione politica “Una città in comune” (e di consigliere comunale di opposizione), sin dal 2013 lo avrebbe dipinto come imprenditore disonesto, ledendo la sua reputazione con continui interventi offensivi e denigratori sui quotidiani locali, sui social network e mediante interventi in consiglio comunale. Secondo la ricostruzione attorea il convenuto avrebbe diffuso, tra l'altro, informazioni non veritiere in relazione ad alcuni casi di fideiussioni rilasciate al
Comune di SA per talune opere di urbanizzazione, definendo le fideiussioni
“tossiche”/”farlocche”/”carta straccia” e attribuendogli una non provata responsabilità per danno erariale di oltre quattro milioni di euro, oltre che non meglio precisati “conflitti di interesse”.
Sulla scorta di tali considerazioni, a dedotto che le affermazioni del convenuto, Parte_1 anche alla luce del ruolo politico di quest'ultimo e dei mezzi impiegati per la diffusione delle informazioni, si pongono al di fuori del diritto di critica e, quali atti illeciti, hanno cagionato un danno non patrimoniale (da lesione della reputazione e della serenità familiare), incidendo sulla sua sfera lavorativa e personale.
Con comparsa di costituzione dell'8.03.2022, si è costituito i , il quale ha Controparte_1 chiesto l'integrale rigetto della domanda, con vittoria di spese di lite.
Il convenuto ha eccepito, in sintesi, di avere sempre operato nell'esercizio del diritto di critica politica e di avere portato all'attenzione della cittadinanza questioni di interesse pubblico, previamente verificate alla fonte. Il convenuto ha poi aggiunto che alcuna azione persecutoria è stata realizzata nei confronti dell'attore, atteso che la funzione di verifica e controllo tipicamente attribuita ai consiglieri comunali è stata esplicata anche con riferimento ad altri soggetti terzi, con esclusione di qualsivoglia intento persecutorio verso il Pt_1
La causa è stata istruita per tabulas e con assunzione della prova orale (udienze del 24.11.2022 e del
26.1.2023); dopo alcuni mutamenti del giudice titolare del fascicolo, per ragioni di ufficio, le parti hanno precisato le conclusioni in vista dell'udienza cartolare del 16.01.2025. In pari data, la causa è stata trattenuta in decisione con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c., nella misura massima di legge.
*****
1. La controversia verte della domanda di condanna al risarcimento del danno ex art. 2043 c.c. (e condanne accessorie) introdotta da noto imprenditore a livello locale, in ragione Parte_1 della pretesa lesione della reputazione che sarebbe derivata dalla “sistematica, continua e protratta” opera di diffamazione a mezzo stampa e social network, e in occasione di alcuni consigli comunali, posta in essere dal consigliere comunale dal 2013 all'attualità, volta a Controparte_1 rappresentare pubblicamente l'attore come imprenditore disonesto, speculatore e in perenne conflitto di interessi. Risultato, in tesi, raggiunto, come dimostrerebbero i commenti denigratori pubblicati da numerosi utenti in calce ai post Facebook dell' . CP_1
2. La domanda attorea è infondata e va, pertanto, rigettata.
3. Invero, in tema di diritto di critica la Suprema Corte ha più volte affermato che i presupposti per il legittimo esercizio della scriminante di cui all'art. 51 c.p., con riferimento all'art. 21 Cost., sono: -
l'esistenza concreta di un pubblico interesse al racconto, ravvisabile anche quando non si tratti di interesse della generalità dei cittadini, ma di quello della categoria di soggetti ai quali, in particolare, si indirizza la comunicazione;
- la continenza, ovvero la correttezza formale e sostanziale dell'esposizione dei fatti da intendersi, nel senso che l'informazione non deve assumere contenuto lesivo dell'immagine e del decoro;
- la corrispondenza tra la narrazione e i fatti realmente accaduti.
3.1. L'interesse pubblico al racconto è da intendersi come l'interesse generale alla conoscenza del fatto, ossia l'attitudine della notizia a contribuire alla formazione della pubblica opinione.
3.2. Quanto al requisito della continenza, si osserva che il diritto di critica, quale estrinsecazione della libera manifestazione del pensiero, ha rango costituzionale al pari del diritto all'onore e alla reputazione, sul quale tuttavia prevale, scriminando l'illiceità dell'offesa, a condizione che siano rispettati i limiti della continenza verbale, della verità dei fatti attribuiti alla persona offesa e della sussistenza di un interesse pubblico alla conoscenza dei fatti oggetto della critica (Cass. civ., ord.
3/12/2021, n. 38215).
In relazione, specificamente, al diritto di critica politica - nel quale si inserisce la vicenda in esame, data la posizione del convenuto (consigliere del Comune di SA ed esponente dell'organizzazione politica “Una città in Comune”) - è stato precisato che esso consente l'uso di toni aspri e di disapprovazione anche pungenti, purché sempre nel rispetto della continenza, da intendere come correttezza formale e non superamento dei limiti di quanto strettamente necessario al pubblico interesse (Cass. civ., sez. III, 12/04/2022, n. 11767; Cass. civ., sent. 20/01/2015, n. 841). E' stato parimenti affermato, con varie sfumature, che trascende i limiti del diritto di critica l'aggressione del contraddittore, sebbene compiuta in clima di accesa polemica, risoltasi nell'accusa di perpetrazione di veri e propri delitti o comunque di condotte infamanti, in rapporto alla dimensione personale, sociale o professionale del destinatario (Cass. civ., sent.
22/03/2013, n. 7274). Così come si è detto che in tema di diffamazione a mezzo stampa, l'applicabilità della scriminante rappresentata dalla continenza verbale dello scritto che si assume offensivo va esclusa allorquando vengano usati toni “allusivi, insinuanti, decettivi, ricorrendo al sottinteso sapiente, agli accostamenti suggestionanti, al tono sproporzionatamente scandalizzato e sdegnato, all'artificiosa drammatizzazione con cui si riferiscono notizie neutre e alle vere e proprie insinuazioni”
(Cass. civ., sent. 29/10/2019, n. 27592).
In estrema sintesi, se, da un lato, la critica consente l'utilizzo di un linguaggio graffiante o colorito ed in particolare la critica politica si caratterizza per l'uso di toni anche più aspri, pungenti ed incisivi rispetto a quelli comunemente usati, ciò deve pur sempre avvenire nel rispetto della continenza, ossia senza superare i limiti di quanto strettamente necessario all'espressione della propria opinione, dovendo la critica esprimere un dissenso ragionato sulle opinioni o sui comportamenti del soggetto preso di mira, senza trascendere in contumelie, in affermazioni ingiuriose o in attacchi offensivi o denigratori, ovvero in espressioni volte a colpire la figura morale della persona criticata
3.3. La verità dei fatti, nel particolare ambito che interessa, non consiste nella mera narrazione veritiera di accadimenti storici, ma comporta l'espressione di un giudizio che, come tale, non può che essere soggettivo e personale rispetto ai fatti medesimi, fermo restando, però, che il fatto oggetto della critica deve corrispondere a verità, sia pure non assoluta, ma ragionevolmente putativa per le fonti da cui proviene o per altre circostanze oggettive, così come accade per il diritto di cronaca.
Detto altrimenti, il diritto di critica si concretizza in un giudizio di per sé valutativo che postula l'esistenza del fatto assunto a oggetto o spunto del discorso critico e una forma espositiva non ingiustificatamente sovrabbondante rispetto al concetto da esprimere, e, conseguentemente, esclude la punibilità di coloriture e iperboli, toni aspri o polemici, linguaggio figurato o gergale, purché tali modalità espressive siano proporzionate e funzionali all'opinione o alla protesta, in considerazione degli interessi e dei valori che si ritengono compromessi. In questa prospettiva, il rispetto della verità del fatto assume, in riferimento all'esercizio del diritto di critica politica, un rilievo più limitato e necessariamente affievolito rispetto al diritto di cronaca, in quanto la critica, quale espressione di opinione meramente soggettiva, ha per sua natura carattere congetturale, che non può, per definizione, pretendersi rigorosamente obiettiva e asettica (Cass. pen., sez. V, 19/11/2018, n. 3148).
Tale impostazione va condivisa, ponendosi in linea con la giurisprudenza della Corte Europea dei diritti dell'uomo, secondo cui l'incriminazione della diffamazione costituisce una interferenza con la libertà di espressione e quindi contrasta, in principio, con l'art. 10 CEDU, a meno che non sia
"prescritta dalla legge", non persegua uno o più degli obiettivi legittimi ex art. 10 par. 2 e non sia
"necessaria in una società democratica".
In riferimento agli enunciati limiti, la Corte EDU ha, in varie pronunce, sviluppato il principio inerente alla "verità del fatto narrato" per ritenere "giustificabile" la divulgazione lesiva dell'onore e della reputazione: ed ha declinato l'argomento in una duplice prospettiva, distinguendo tra dichiarazioni relative a fatti e dichiarazioni che contengano un giudizio di valore, sottolineando come anche in quest'ultimo sia comunque sempre contenuto un nucleo fattuale che deve essere sia veritiero che oggettivamente sufficiente per permettere di trarvi il giudizio, versandosi, altrimenti, in affermazione offensiva "eccessiva", non scriminabile perché assolutamente priva di fondamento o di concreti riferimenti fattuali.
In tal senso, la Corte Europea ha fatto riferimento principalmente al diritto di critica, politica, etica o di costume e, in generale, a quel diritto strettamente contiguo, sempre correlato con il diritto alla libera espressione del pensiero, che è il diritto di opinione, indicando quali siano i limiti da non travalicare nel caso di critica politica (cfr. sent. CEDU vs. , del 27.2.2013, che Per_1 CP_4
costituisce la più avanzata ricognizione della posizione della Corte in materia di art. 10 della Carta nella distinzione tra diritto di critica e diritto di cronaca, distinguendo tra statement of facts (oggetto di prova) e value judgements (non suscettibili di dimostrazione)).
4. Nella fattispecie, i requisiti appena illustrati ricorrono congiuntamente, talché la condotta dell' difetta del presupposto dell'illiceità. CP_1
5. In primo luogo, va considerato che (principale esponente Controparte_1 dell'organizzazione politica “Una Città in Comune”) è consigliere del Comune di SA, di opposizione rispetto all'attuale maggioranza, e membro della Commissione consiliare Controllo e Garanzia del
Comune di SA, con il dovere istituzionale di controllare anche le partecipate del Comune, tra cui rientra Toscana Aeroporti S.p.A., di cui stato consigliere di amministrazione Parte_1
nel 2015 (all. 1 al fascicolo attoreo e all. 10 al fascicolo del convenuto).
Ed è in tale veste che il convenuto ha criticato alcune operazioni economiche in cui era coinvolto il quali, ad esempio, la gestione e le attività del porto di Marina di SA (post del 17.9.2013 e Pt_1
del 3.10.2013), il rilascio - da parte di società al cui vertice si trovava il di fideiussioni Pt_1
invalide a corredo della documentazione amministrativa per interventi di carattere urbanistico nell'area della Darsena pisana e del Porto di Marina, nonché la nomina dell'attore a consulente del sindaco per l'area nautica (post del 30.9.2020).
Dalla lettura dei singoli documenti depositati dalla difesa attrice, si ricava che ogni intervento del convenuto è stato effettuato nell'esercizio della funzione di controllo e denuncia politico- amministrativa e informazione alla cittadinanza su temi di interesse generale concernenti la regolarità dell'azione di governo locale e di altri soggetti (privati, imprenditori) a vario titolo coinvolti in operazioni economico-politiche rilevanti. La circostanza che si tratti di critica politica è confermata non solo dall'assenza di attacchi personali al ma anche dal tenore letterale dei post nei quali Pt_1
si fa espresso riferimento a vicende politiche locali (si veda il post del 3.10.2013, in cui ad esempio si riporta di un question time proposto in Comune sul tema dei lavori al Porto;
l'articolo di cui all'all.
13, in cui ha fatto riferimento ad un accertamento della Corte dei Conti sulla vicenda del CP_1
rilascio delle fideiussioni invalide riportando tra virgolette – e quindi in modo identificabile per il lettore – la risposta data dal sindaco al question time).
La natura dei fatti oggetto di critica disvela l'interesse pubblico dei cittadini di SA e delle zone limitrofe alla conoscenza di informazioni concernenti operazioni economico-politiche di rilevante impatto sul territorio e per le casse dell'ente locale;
l'interesse obiettivo alla conoscenza del reale andamento dei fatti è senza dubbio funzionale alla formazione dell'opinione pubblica, e ciò è ancora più vero se si considera che l'attore è imprenditore noto sul territorio (cfr. all. 1 al fascicolo dell'attore per le numerose posizioni apicali ricoperte in società private o partecipate di grande impatto), mentre il convenuto è consigliere comunale, portavoce del punto di vista dell'opposizione.
La natura delle società coinvolte e delle operazioni criticate (lavori al porto locale, interventi di edilizia sul territorio, nomina ai vertici di società partecipate dal Comune, possibile nomina a consigliere del Sindaco) attesta, di per sé, la sussistenza di un interesse della cittadinanza alla conoscenza dei fatti storici e alla formazione di un'opinione al riguardo.
Peraltro, nel post del 5.9.2019 e nell'articolo di giornale cui all'all. 13 (non datato), è lo stesso a sottolineare la rilevanza politica della propria richiesta di chiarimenti e l'interesse CP_1
pubblico alla stessa sotteso, così dando prova di avere agito nel rispetto del requisito della pertinenza.
6. In secondo luogo, e guardando al requisito della “verità”, i fatti attribuiti al seppure con Pt_1
imprecisioni ed inesattezze, sono comunque scriminati, rimanendo fuori dal diritto di critica politica solo i fatti del tutto falsi (Cass. pen. sez. V, 17/10/2017, n. 51619).
Nella fattispecie, il (in posizione apicale nelle società Sviluppo Navicelli S.p.A. o dalla Pt_1
Boccadarno S.p.A.,) ha effettivamente presentato al Comune di SA fideiussioni rilasciate da terzi
(UniCredit) senza i requisiti richiesti, tant'è che nel presente giudizio il medesimo ha affermato di non essere stato a conoscenza dell'irregolarità delle garanzie per le quali si era affidato ad un broker assicurativo, così confermando il proprio coinvolgimento – anche solo sul piano formale - nella vicenda. A prescindere dai risvolti penali dell'accaduto, che mai hanno visto coinvolto il Pt_1
non può dirsi che dal punto di vista storico questi non abbia preso parte all'operazione economica;
ed
è altrettanto vero che la Corte dei Conti ha intrapreso un accertamento per preteso danno erariale (come del resto affermato dal Sindaco di SA, a domanda dell'opposizione), sebbene detto danno non sia mai stato imputato alla condotta dell'attore.
7. L'assenza di attacchi personali è dimostrata dal fatto che nel post del 9.7.2014, in cui al Pt_1
è stato contestato il numero di cariche assunte (con l'utilizzo dell'espressione “non sono di certo novizi”), l'attore non è l'unico soggetto privato destinatario della critica, mentre nel post del
12.4.2018 non compare il nome del Inoltre, non vi è alcun riferimento alla vita privata o Pt_1
familiare dell'attore, né si registrano epiteti offensivi diretti contro la sua persona (al contrario, gli episodi oggetto di denuncia da parte del convenuto attengono tutti all'attività imprenditoriale e lato sensu politica del BOTTAI).
8. Non risulta mai travalicato il limite della continenza, da valutarsi, questo, avuto riguardo al contesto dialettico nel quale si manifesta la critica politica. Le espressioni utilizzate, ancorché talvolta gergali e polemiche, sono finalizzate ad esternare la posizione di denuncia assunta dal loro autore e, in particolare, ad evidenziare la disapprovazione dello stesso all'operato della maggioranza e degli imprenditori che, con essa, avevano instaurato rapporti commerciali. Esulano dal perimetro della continenza espressioni offensive del tutto non necessarie e svincolate dai fatti storici oggetto di critica.
Ebbene, non si ravvedono tali espressioni in violazione della reputazione altrui negli scritti e negli interventi del convenuto.
In particolare, nel post del settembre 2013, si limita a virgolettare l'estratto di un articolo CP_1
di stampa locale, aggiungendo che il i trovava a vertice della società operante nel porto, Pt_1 un dato meramente storico, scevro di offese od insulti alla persona dell'attore. Ancora, a titolo esemplificativo, nel post del luglio 2014 non vi sono espressioni ingiuriose alla persona dell'attore, essendo quella del convenuto una critica rivolta all'opera di privatizzazione dell'aeroporto di SA posta in essere dalla maggioranza. Né la vena polemica del post di cui al doc. 9 vale a ledere la dignità
e la reputazione del doc. 6 attore) per altro citato unitamente ad altri soggetti. Pt_1
Complessivamente – e ciò vale per ciascuno degli interventi effettuati dal convenuto – non emerge il superamento del limite della continenza nell'esercizio del diritto di critica, per quanto la stessa sia stata effettuata in modo reiterato, pungente e con toni provocatori. Trattasi di elementi che, come supra evidenziato, ben possono accompagnare l'opinione e la critica, ove ciò chiaramente sia teso a sostenere una posizione politica “avversa”. Era dunque nella libertà di fare opposizione CP_1
alla maggioranza esternando la propria disapprovazione per le scelte compiute dal consiglio comunale al quale, parimenti, egli partecipa quale portavoce della lista che rappresenta.
Discorso a parte deve essere fatto per le affermazioni in occasione dell'assemblea consiliare del
29.9.2020 in cui il convenuto ha posto, ma solo in termini dubitativi e meramente ipotetici, la questione di un presunto conflitto di interessi tra il e presidente di alcune Parte_2 società partecipate e la possibile nomina a consulente del sindaco, precisando in ogni caso, rispetto agli accertamenti in corso, “ancora oggi non sappiamo quali siano le responsabilità”. Trattandosi di affermazioni fatte in un contesto politico, di per sé caratterizzate da toni taglienti e volutamente enfatizzate per rafforzare il proprio punto di vista, non sarà sfuggito agli uditori che lo stesso ha ammesso che per tali responsabilità non vi era stato, a quella data, alcun accertamento CP_1
di responsabilità.
9. Deve, infine, precisarsi come il convenuto non possa essere chiamato a rispondere della diffusione di commenti, post, newsletter e scritti di qualsivoglia tipologia dei quali non è stato autore.
Non può infatti addebitarsi al convenuto un onere di controllo diffuso delle le modalità espressive dei suoi elettori o di chi – comunque – interagisca con i suoi post Facebook, commentandoli. Né chiaramente il convenuto può essere chiamato a rispondere per quanto scritto dalla lista “diritti in comune”, a maggior ragione nel caso in cui gli interventi non siano a firma dell' stesso. È CP_1 il caso, ad esempio, dell'articolo giornalistico a firma di terzi, di cui al doc. 10 di parte attrice o, ancora, di post Facebook che recano il nome di utenti diversi dal convenuto (doc. 11, 12 attore). Ciò vale anche per il “sostenitore” dell che in occasione del recente flash mob (organizzato CP_1
in coincidenza con un'udienza del presente giudizio) ha sollevato il cartello recante la scritta
” (cfr. materiale fotografico prodotto dalla difesa attrice). Parte_3
10. Alla luce di quanto sin qui esposto, si ritiene legittimamente esercitato il diritto di critica politica da parte di;
il convenuto, seppure con innegabile continuità e cogliendo Controparte_1
immediatamente ogni occasione che i fatti di cronaca locale offrivano, ha espresso le proprie opinioni
– frutto, appunto, della posizione politica assunta nel consiglio comunale pisano – sui fatti rilevanti per la comunità e per la cittadinanza, senza travalicare i limiti dell'esimente per come declinati dalla prevalente giurisprudenza di legittimità e dalla Corte EDU.
11. Le spese di lite seguono la soccombenza dell'attore (art. 91 c.p.c.) e si liquidano in dispositivo, in applicazione del DM n. 147/2022, tenuto conto del valore della lite (da 52.001,00 euro a
260.000,00), dei valori minimi di riferimento (atteso che il valore della lite è più vicino al minimo dello scaglione e che si tratta di controversia dalla complessità bassa) e dell'attività processuale in concreto espletata.
P.Q.M.
Il Tribunale di SA, definitivamente pronunciando, in persona della dott.ssa Alessandra Migliorino, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa, così provvede:
RIGETTA la domanda della parte attrice;
CONDANNA l'attore alla rifusione, in favore di , delle spese di lite, che Controparte_1
liquida in euro 7.052,00 per compensi, oltre al 15% per spese generali, IVA e CPA come per legge. Si comunichi.
SA, 14/05/2025
Il Giudice dott.ssa Alessandra Migliorino