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Sentenza 23 marzo 2026
Sentenza 23 marzo 2026
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- 1. Rassegna delle massime della Cassazione penaleAccesso limitatohttps://ntplusdiritto.ilsole24ore.com/ · 29 aprile 2026
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 23/03/2026, n. 10995 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 10995 |
| Data del deposito : | 23 marzo 2026 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: LI AN nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 27/03/2025 della CORTE D'APPELLO DI L'AQUILA Udita la relazione svolta dal Consigliere IA LE ME;
sentite le conclusioni del Sostituto Procuratore generale Francesca Ceroni, che ha chiesto l’annullamento senza rinvio perché il fatto non costituisce reato. Sentito l’avv. Alessandro Avagliano, in sostituzione dell’avv. Mirco D’Alicandro, difensore di RO GI, che ha chiesto l’accoglimento del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza in data 27 marzo 2025, la Corte d’appello di L’Aquila ha confermato la decisione del Tribunale di Chieti, che aveva ritenuto RO GI responsabile dei reati di cui agli artt. 61, n. 2, 614 cod. pen. (capo 1) e art. 392 cod. pen. (capo 2) commessi ai danni di RT LA e ES CC, per essersi introdotto nell’abitazione di costoro contro la loro volontà, al fine di ottenere la restituzione dell’appartamento alle stesse concesso gratuitamente in uso, prelevando effetti personali e oggetti di loro proprietà e cambiando la Penale Sent. Sez. 5 Num. 10995 Anno 2026 Presidente: MICCOLI GRAZIA ROSA ANNA Relatore: MELE MARIA ELENA Data Udienza: 09/12/2025 2 serratura della porta d’ingresso in modo da impedire alle persone offese di rientrare nell’appartamento. 2. Avverso tale sentenza l’imputato ha proposto ricorso per cassazione, articolando quattro motivi di ricorso di seguito riassunti nei limiti di cui all’art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 2.1. Il primo motivo denuncia violazione di legge e vizio di motivazione. La Corte territoriale avrebbe travisato le fonti di prova laddove ha ritenuto che le persone offese avessero acquisito il possesso dell’appartamento di proprietà dell’imputato, atteso che questi non lo aveva mai concesso loro in locazione, ma le aveva solo ospitate gratuitamente. A differenza di quanto ritenuto dalla Corte territoriale, infatti, il GI aveva provveduto al pagamento delle utenze dell’immobile anche nel periodo in cui aveva ospitato le persone offese e aveva mantenuto il possesso delle chiavi di ingresso. Ciò escluderebbe la sussistenza del reato di esercizio arbitrario delle proprie ragioni. 2.2. Il secondo motivo denuncia vizio di motivazione in relazione alla ritenuta sussistenza dell’elemento soggettivo del delitto di cui all’art. 392 cod. pen. La sentenza impugnata avrebbe omesso di motivare tanto in relazione alla coscienza e volontà del GI di farsi ragione da sé, quanto in relazione al dolo specifico circa la soggettiva rappresentazione di esercitare un diritto. 2.3. Il terzo motivo lamenta vizio di motivazione in ordine alla sussistenza dell’elemento soggettivo del reato di cui all’art. 614 cod. pen. La Corte territoriale avrebbe omesso di motivare in ordine alla doglianza proposta con l’atto di appello con cui si censurava la mancanza di motivazione del giudice di primo grado in relazione all’elemento psicologico del reato di violazione di domicilio. 2.4. Il quarto motivo denuncia violazione di legge in relazione agli artt. 81 e 84 cod. pen. Ricorrerebbe invero un concorso apparente di norme tra la violazione di cui all’art. 392 e quella di cui all’art. 614 cod. pen. come contestate all’imputato. Nel caso in esame, la violazione di domicilio, realizzata attraverso l’accesso invito domino nell’abitazione delle persone offese, costituirebbe il presupposto naturalistico necessario per la consumazione del reato di esercizio arbitrario delle proprie ragioni per come in concreto contestato. I giudici di merito avrebbero dovuto pertanto applicare l’art. 84, comma 1, cod. pen., attraverso il principio di specialità, atteso che la contestazione dell’art. 392 includerebbe necessariamente la condotta di violazione di domicilio. 3. Il Procuratore generale ha depositato conclusioni scritte con cui ha chiesto l’annullamento con rinvio della sentenza impugnata. 3 Con riguardo alla affermazione di responsabilità per il delitto di cui all’art. 392 cod. pen., pur riconoscendo che le decisioni dei giudici del merito sarebbero conformi all’orientamento consolidato della giurisprudenza di legittimità, il Procuratore osserva che in tal modo si darebbe tutela a chi occupa sine titulo un immobile, punendo invece chi risulta titolare del diritto di proprietà. Evidenzia un problema di compatibilità costituzionale di tale interpretazione, dal momento che l’art. 42 Cost. stabilisce che la proprietà privata può subire limitazioni solo per la funzione sociale, non per favorire occupazioni abusive. Sostiene dunque che secondo una lettura costituzionalmente orientata dell’art. 392 cod. pen., l’espressione «potendo ricorrere al giudice» dovrebbe essere letta «potendo ottenere tutela effettiva e in tempi ragionevoli dal giudice». Pertanto, la condotta di chi decide di farsi ragione da sé, pur essendo antigiuridica, sarebbe scriminata ex art. 51 cod. pen., se non c’è violenza o danni a cose o persone, come nel caso di specie. Non ricorrerebbe il reato di cui all’art. 614 cod. pen. non sussistendo la violenza nell’azione di introdursi in un immobile usando le chiavi, e neppure nell’azione di sostituire una serratura con un’altra, atteso che non ci sono danni materiali né un mutamento di destinazione d’uso del bene. L’orientamento giurisprudenziale che estende la nozione di violenza a qualsiasi modifica dello stato dei luoghi integrerebbe un’ipotesi di analogia in malam partem. Il Procuratore generale rileva inoltre l’errore della Corte territoriale nel ritenere che l’assorbimento tra i reati in questione si verifichi solo in caso di ingresso senza violenza: la sostituzione della serratura non integra violenza penalmente rilevante. Erronea sarebbe altresì la nozione di domicilio accolta dai giudici di merito. La situazione precaria in cui si trovavano le persone offese, le quali erano ospitate gratuitamente dal GI in attesa di trovare lavoro, sarebbe incompatibile con la nozione di domicilio. In considerazione della delicatezza della questione e della diffusione sul territorio nazionale della relativa problematica, il Procuratore generale ha chiesto di valutare se rimettere il ricorso alla decisione delle Sezioni Unite. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è infondato. 2. Il primo motivo, con cui si lamenta il travisamento della prova in ordine alla qualifica dell’imputato come possessore dell’immobile e di mere detentrici delle persone offese, è infondato. 4 Secondo la difesa, ove la Corte territoriale avesse correttamente rilevato che il GI aveva continuato a mantenere il possesso dell’appartamento, sarebbe pervenuta ad una conclusione diversa, essendo le persone offese mere ospiti dell’imputato e non avendo dunque alcun diritto locativo sull’immobile. Sostiene, inoltre, che l’arbitrarietà della condotta dell’imputato sarebbe da escludersi integrando la cd. violenza manutentiva, in quanto volta a conservare l’ordine giuridico preesistente. Le argomentazioni del ricorrente risultano eccentriche rispetto alla questione che viene in rilievo. 2.1. Ciò che assume valore dirimente ai fini della sussistenza del delitto di esercizio arbitrario delle proprie ragioni, non è la qualificazione del preteso diritto che l’imputato ha inteso esercitare attraverso la sua condotta. Secondo quanto chiarito da questa Corte regolatrice, è infatti irrilevante l'effettiva esistenza o la mera apparenza del diritto medesimo, tale da far credere all'agente di buona fede di poterla legittimamente realizzare, poiché il delitto de quo si consuma quando il preteso diritto viene fatto valere in modo antigiuridico (Sez. 3, n. 3966 del 21/09/2018, dep. 2019, Giardina, Rv. 275689). Diviene dunque centrale ai fini della sussistenza del reato stabilire se il preteso diritto sia stato fatto valere dall’imputato in modo antigiuridico. La Corte territoriale ha correttamente ravvisato tale antigiuridicità nel fatto che il GI aveva deciso in modo repentino di cambiare la serratura impedendo alle persone offese di accedere all’appartamento ove le stesse vivevano, anziché ricorrere all’autorità giudiziaria. Lo spazio riconosciuto dall'ordinamento per l'esercizio dell'autotutela privata è di stretta interpretazione, essendo circoscritto alla sola ipotesi di immediatezza dell'azione, per non vedere irrimediabilmente sacrificate le proprie ragioni. Questa Suprema Corte ha infatti insegnato che l'autoreintegrazione nel possesso di una cosa, della quale taluno venga spogliato clandestinamente o con violenza, opera come causa speciale di giustificazione solo quando sia impossibile il ricorso al giudice e sussista la necessità impellente di ripristinare il possesso perduto, al fine di evitare il consolidamento della nuova situazione possessoria (Sez. 6, n. 10602 del 10/02/2010, Costanzo, Rv. 246409; Sez. 6, n. 2548 del 08/01/2010, Giommetti, Rv. 245854). Infatti, si deve considerare che il bene giuridico tutelato dall'art. 392 cod. pen. si identifica con l'interesse a garantire l'esclusiva riconducibilità all'autorità giudiziaria della risoluzione di controversie tra soggetti depositari di pretese contrapposte ed in conflitto ed il nucleo fondante del comportamento sanzionato dal legislatore è tipizzato in funzione del risultato di autotutela diretta perseguito 5 dal soggetto agente con la sua condotta (cfr. Cass. Sez. 6, 17.12.2008 n. 6187/09, Perucci, Rv. 243053; Cass. Sez. 6, 28.10.2010 n. 41368, Giustozzi, Rv. 248715). Può dunque escludersi il delitto nella sola ipotesi di esercizio arbitrario delle proprie ragioni da parte di colui che usi violenza sulle cose al fine di difendere il diritto di possesso in presenza di un atto di spoglio, sempre che l'azione reattiva avvenga nell'immediatezza di quella lesiva del diritto. Evenienze, quelle ora indicate, del tutto assenti nel caso qui considerato. 2.2. Neppure può revocarsi in dubbio – a differenza di quanto prospettato dal Procuratore generale – che la condotta del GI abbia integrato il requisito della violenza, essendo consistita nel cambio della serratura dell’appartamento ove vivevano le persone offese. Conviene innanzitutto ricordare che è lo stesso art. 392, comma 2, cod. pen. a delineare la nozione di «violenza sulle cose» idonea ad integrare la fattispecie delittuosa, individuandola espressamente nel danneggiamento della cosa, nella sua trasformazione o nella mutazione della destinazione. Per espressa previsione normativa, dunque, e non già per effetto di interpretazione analogica, la nozione di violenza rilevante ai fini dell’integrazione del delitto in parola, non è circoscritta al danneggiamento materiale, ma comprende altresì l’alterazione della cosa e il cambiamento della sua destinazione. È perciò sulla scorta del tenore letterale dell’art. 392 cod. pen. che la giurisprudenza di legittimità ha spiegato che la violenza sulle cose può consistere anche in un mutamento di destinazione d'uso del bene, che non determini danni materiali, specificando tuttavia che è necessario che l'intervento modificativo abbia concreta incidenza sull'interesse della persona offesa a mantenere inalterato lo stato dei luoghi, ostacolando in misura apprezzabile l'esercizio del suo diritto (Sez. 6, n. 11490 del 28/01/2025, Lai, Rv. 287714 – 01). 2.3. In sostanza, affinché assuma rilevanza penale, l’esercizio arbitrario delle proprie ragioni con violenza sulle cose deve pur sempre comportare un intervento modificativo dello stato dei luoghi che sia apprezzabile come concretamente idoneo ad ostacolare l'esercizio del diritto altrui, che si intende arbitrariamente comprimere. In applicazione di tale principio questa Corte regolatrice ha escluso che fosse connotato da violenza il mero spostamento di tre oggetti precariamente collocati su un terreno oggetto di contesa, in considerazione dell'agevole possibilità di ricollocazione nello status quo ante da parte della persona offesa (Sez. 6, n. 35876 del 20/06/2019, Costantino, Rv. 276479 – 01). Ha invece ritenuto integrare il delitto in parola la condotta del socio accomandatario di una s.a.s. che, dopo esser stato estromesso dalla società e sostituito con altro amministratore dai soci accomandanti, sostituisca la serratura della porta di ingresso del locale dove si 6 svolge l’attività commerciale, al fine di impedire agli stessi di accedervi per esercitare i diritti loro riconosciuti dall’art. 2320 cod. civ. (Sez. 6, n. 36526 del 28/10/2020, Pilato, Rv. 280182 – 01). Ancora, si è ravvisata violenza sulle cose integrante il reato di cui all’art. 392 cod. pen. nella condotta del locatore che, a seguito del rifiuto del conduttore di corrispondere il canone pattuito, sottragga gli infissi interni ed esterni dell'immobile locato anziché esperire l'azione di rilascio (Sez. 4, n. 21846 del 01/03/2022, Spartà, Rv. 283385 - 01), ovvero nella condotta del locatore che, a seguito del decesso del conduttore e della mancata restituzione dell'immobile da parte dell’erede, riacquisti il possesso dell’immobile sostituendo la serratura della porta d’ingresso, anziché esperire l’azione di rilascio per occupazione sine titulo nei confronti del successore del conduttore, divenuto detentore precario del bene (Sez. 6, n. 3348 del 14/11/2017, dep. 2018, Perrone, Rv. 272122 - 01). Analogamente, si è affermato che risponde del reato di cui all'art. 392 cod. pen. il proprietario di un immobile che, una volta scaduto il contratto di locazione, di fronte all’inottemperanza del conduttore dell’obbligo di rilascio, anziché ricorrere al giudice con l’azione di sfratto, si fa ragione da sé, sostituendo la serratura della porta di accesso e apponendovi un lucchetto (Sez. 6, n. 10066 del 18/01/2005, De Salvo, Rv. 230886), in quanto la scadenza del contratto di locazione legittima, in caso di inottemperanza spontanea dell'obbligo di rilascio, l’azione di sfratto, ma non la condotta violenta sulla cosa, esercitata con la sostituzione e apposizione di una nuova serratura alla porta dell'abitazione ancora detenuta dalle parti offese. Ritiene il Collegio che a conclusione analoga deve pervenirsi nell’ipotesi, che ricorre nella specie, in cui l’immobile è stato concesso in uso gratuito e anche senza che sia stato concordato tra le parti il termine di durata del rapporto. A tal proposito, è irrilevante la circostanza che la situazione che fa capo all’utilizzatore del bene si connoti in termini di detenzione (qualificata), analogamente, del resto a quella del conduttore nel contratto di locazione. Ciò che assume rilievo determinante è che il concedente, al fine di ottenerne la restituzione del bene, anziché rivolgersi al giudice, si faccia ragione da sé, sostituendo la serratura della porta di accesso;
egli, infatti, contravviene al divieto posto dall’art. 392 cod. pen., la cui ratio è quella di garantire che le controversie tra privati siano decise dall'autorità giudiziaria e non vengano risolte tramite l'esercizio di attività violenta da parte di uno degli antagonisti. In conformità a tali principi, i giudici dell’appello hanno ritenuto che la condotta posta in essere dall’imputato, consistita nell’aver impedito alle persone offese di accedere all’appartamento in cui vivevano, tramite la repentina sostituzione della serratura e addirittura portando all’esterno dello stesso tutti gli oggetti di proprietà delle stesse, senza preventivamente ricorrere all’autorità 7 giudiziaria, integra il reato di cui all’art. 392 cod. pen. dal momento ha ostacolato il libero utilizzo dell’appartamento dal medesimo concesso in uso alle persone offese. 2.4. Privo di fondamento deve, altresì, ritenersi l'assunto secondo cui il convincimento dell'imputato di agire legittimamente nell'esercizio del suo diritto di tutelare il possesso dell’immobile ove aveva ospitato le persone offese varrebbe ad escludere la sussistenza dell'elemento psicologico del reato contestato. Giova rammentare, sul punto, che il delitto di esercizio arbitrario delle proprie ragioni richiede, oltre il dolo generico, costituito dalla coscienza e volontà di farsi ragione da sé pur potendo ricorrere al giudice, anche quello specifico, rappresentato dall'intento di esercitare un preteso diritto nel ragionevole convincimento della sua legittimità. Il dolo del reato in esame, però, non può essere confuso con la buona fede circa la sussistenza del preteso diritto esercitato: buona fede che, lungi dall'essere inconciliabile con il dolo, costituisce un presupposto necessario della fattispecie incriminatrice in esame. Nella stessa struttura dell'art. 392 cod. pen., infatti, è insita la “pretesa di esercitare un diritto”, con l'effetto che la sussistenza di una tale finalità, accompagnata dalla convinzione dell'agente, fondata o putativa, di vantare un diritto, costituisce elemento essenziale del reato e non causa di esclusione del dolo: è evidente, infatti, che, ove l'agente avesse la coscienza dell'ingiustizia della sua pretesa (fosse cioè in mala fede quanto a quest'ultima), non agirebbe per fare ragione a sé medesimo, bensì per fare torto ad altri, e ciò integrerebbe pertanto un diverso e più grave titolo criminoso (Sez. 6, n. 6226 del 15/01/2020, Martinucci, Rv. 278614 – 03; Sez. 6, n. 13115 del 6 febbraio 2001, Scalise, 218202; Sez. 6, n. 41368 del 28/10/2010, Giustozzi, Rv. 248715). Il Collegio pertanto condivide l’orientamento di questa Corte regolatrice, la quale ha escluso che, con riguardo al reato di esercizio arbitrario delle proprie ragioni, sia applicabile la scriminante dell’esercizio del diritto, dal momento che la convinzione di esercitarlo costituisce essa stessa elemento costitutivo del delitto (Sez. 6, n. 25262 del 21/02/2017, S., Rv. 270484 – 01). 3. Manifestamente infondato è il terzo motivo. Il ricorrente lamenta che la Corte territoriale non avrebbe vagliato il motivo di appello con cui si deduceva l’omessa motivazione dell’elemento soggettivo del reato di cui all’art. 614 cod. pen. da parte del giudice di primo grado. Deve al riguardo rilevarsi che tale motivo di appello era manifestamente infondato, dal momento che il Tribunale aveva espressamente affrontato la questione concernente l’elemento soggettivo del delitto di violazione di domicilio e aveva escluso la configurabilità di un errore scusabile in capo all’imputato, 8 affermando la sussistenza del dolo, sul rilievo per cui ai rapporti esistenti tra le parti conseguiva la possibilità di un accesso solo limitato da parte del GI nell’immobile occupato dalle persone offese che, dietro suo consenso, lo avevano adibito a loro abitazione. In tal modo la sentenza di primo grado si era posta in linea con il principio secondo cui la violazione di domicilio è reato a dolo generico, integrato dalla coscienza e volontà dell'agente di introdursi nell'altrui abitazione contro la volontà di colui che è titolare del diritto di esclusione, sicché ne resta estraneo, e quindi irrilevante, il fine prepostosi dall'agente (Sez. 5, n. 6401 del 08/10/1987, dep. 1988, Frezzolini, Rv. 178475 - 01). Pertanto, la mancanza di una risposta ineccepibile della Corte di appello in ordine alla censura relativa alla sussistenza dell’elemento psicologico del reato non può condurre all'annullamento della sentenza impugnata, giacché il ricorrente è privo di interesse a dolersi di una lacuna motivazionale che, in caso di annullamento, non sortirebbe alcun esito positivo nel giudizio di rinvio (Sez. 3, n. 46588 del 03/10/2019, Bercigli, Rv. 277281; Sez. 2, n. 35949 del 20/06/2019, Liberti, Rv. 276745; Sez. 6, n. 47722 del 06/10/2015, Arcone e altri, Rv. 265878; Sez. 2, n. 10173 del 16/12/2014, dep. 2015, Bianchetti, Rv. 263157). 4. Il quarto motivo, con cui si deduce la sussistenza nella specie di un concorso apparente di norme tra la fattispecie di cui all’art. 392 e quella di cui all’art. 614 cod. pen., è infondato. 4.1. Si deve innanzitutto osservare che il bene giuridico tutelato dall’art. 614 è da individuarsi nella libertà individuale della persona, colta nella sua proiezione spaziale rappresentata dal domicilio, di cui viene garantita, attraverso la predisposizione del meccanismo sanzionatorio, l’inviolabilità, conformemente al contenuto normativo dell'art. 14, primo comma, Cost., nella prospettiva di preservare da interferenze esterne comportamenti tenuti in un determinato ambiente (Corte cost., sentenza n. 135 del 2002). L’art. 614 cod. pen., al pari di altre disposizioni (come l'art. 615 c.p. o l'art. 615 bis c.p.) «assolve allo scopo di tutelare l’interesse alla pace, alla tranquillità e alla sicurezza dei luoghi di privata dimora che è condizione necessaria per la libera esplicazione della personalità umana: in altri termini, il diritto riconosciuto a ciascuno dall'art. 14 Cost. di vivere libero da ogni intrusione di estranei nei luoghi di uso privato» (Sez. 5, n. 26757 del 18/04/2025, B., Rv. 288370 – 01, in motivazione). Secondo la consolidata interpretazione della dottrina penalistica, la nozione di domicilio, cui fa riferimento il codice penale non si identifica con quella delineata dall’art. 43 cod. civ. come luogo in cui la persona ha stabilito la sede principale dei 9 suoi affari e interessi, bensì ha una portata più ampia, riferendosi all’abitazione e ogni altro luogo di privata dimora, nonché alle sue pertinenze;
inoltre, per abitazione deve intendersi il luogo in cui la persona conduce la vita domestica non solo in via definitiva, ma anche temporanea. Nell’ambito dei luoghi di privata dimora, assume un rilievo centrale l’abitazione, da intendersi come il luogo adibito legittimamente e liberamente ad uso domestico di una o più persone ovvero il luogo dove si compie tutto o parte di ciò che caratterizza la vita domestica privata (cfr. Sez. 5, 12.11.1974, Schimmenti) e le relative “appartenenze”. Le Sezioni unite Prisco hanno affermato che il concetto di domicilio individua «un rapporto tra la persona e un luogo, generalmente chiuso, in cui si svolge la vita privata, in modo anche da sottrarre chi lo occupa alle ingerenze esterne e da garantirgli quindi la riservatezza. Ma il rapporto tra la persona e il luogo deve essere tale da giustificare la tutela di questo anche quando la persona è assente. In altre parole, la vita personale che vi si svolge, anche se per un periodo di tempo limitato, fa sì che il domicilio diventi un luogo che esclude violazioni intrusive, indipendentemente dalla presenza della persona che ne ha la titolarità, perché il luogo rimane connotato dalla personalità del titolare, sia o meno questi presente» (Sez. U, n. 26795 del 28/03/2006, Prisco, Rv. 234269 – 01). La richiamata pronuncia ha altresì chiarito che, per acquisire autonomia rispetto alla persona che ne ha la titolarità e per assurgere a luogo meritevole della tutela che il codice penale appresta al domicilio è necessario il requisito della “stabilità”, la quale, tuttavia, deve essere intesa in senso relativo ed essere esclusa quando il luogo venga utilizzato dalla persona in maniera del tutto transitoria ed in relazione ad uno specifico e transitorio bisogno o attività. La giurisprudenza successiva, occupandosi della nozione di “privata dimora”, ha affermato che il concetto di “mera occasionalità” quale indicatore negativo per la definizione di un luogo come “privata dimora” di chi lo occupa deve essere riferito a situazioni nelle quali il rapporto tra l’offeso e il luogo si instauri una tantum ed in maniera del tutto transitoria e non quando, sia pure in assenza di una stabilità della collocazione della persona offesa protratta per settimane, mesi o anni, il luogo venga adibito ad alloggio di quest'ultima per il tempo necessario a soddisfare l'esigenza per cui il soggetto se ne è procurato la disponibilità. Invero, la delimitazione cronologica non necessariamente costituisce indice di un utilizzo del tutto momentaneo, ben potendo essere la naturale conseguenza delle caratteristiche del rapporto che lega le vittime al bene e della funzionalità di quest’ultimo a costituire il loro alloggio per un determinato arco temporale. In sostanza, è ben possibile che, per il periodo in cui la persona offesa utilizzi 10 l’immobile, questo costituisca il luogo ove la stessa svolga atti della propria vita privata, e che pertanto deve essere posto al riparo da intrusioni altrui. Si è pertanto ritenuto integrare la nozione di privata dimora la stanza di degenza di una casa di riposo per anziani, in quanto si tratta di luogo utilizzato per lo svolgimento di manifestazioni di vita privata, destinato ad uno stabile utilizzo da parte dei degenti e al quale è interdetto l'accesso di terzi (Sez. 5, n. 1555 del 15/10/2019, dep. 2020, Gaglioti, Rv. 278135 - 01), nonché la stanza di un B&B (Sez. 5, n. 8043 del 04/02/2025, Burrone, Rv. 287561 – 01) o un bungalow all’interno di un campeggio (Sez. 5, n. 19938 del 15/04/2021, non mass.). 4.2. Alla luce della univoca giurisprudenza di legittimità, ritiene il Collegio che non ricorrano i presupposti di cui all’art. 618 cod. proc. pen. per rimettere la questione alle Sezioni unite di questa Corte, come prospettato dal Procuratore generale nelle proprie conclusioni. 4.3. Correttamente, dunque, la sentenza impugnata ha ritenuto irrilevante, ai fini della qualificazione come domicilio dell’immobile concesso in uso gratuito come abitazione alle persone offese, la circostanza che l’imputato avesse mantenuto una copia delle chiavi o che egli continuasse a pagare le utenze. Invero, tale conclusione risulta conforme all’insegnamento della giurisprudenza di legittimità, secondo il quale il reato di violazione di domicilio è configurabile addirittura anche nel caso in cui l’occupazione del bene non sia coperta da valido titolo, atteso che ciò non esclude in capo all'occupante l'esercizio dello ius excludendi, quando le particolari modalità con cui si è svolto il rapporto con il titolare del diritto sull'immobile consentono di ritenere quel luogo come l'effettivo domicilio dell'occupante medesimo (Sez. 5, n. 30742 del 12/04/2019, Guglione, Rv. 276907 – 01, la quale ha affermato il principio in fattispecie in cui l’occupante non aveva liberato l'immobile su richiesta del proprietario il quale, dopo avere acconsentito per un certo periodo all'uso del medesimo quale abitazione dell'occupante, vi si era introdotto, gettando in strada i suoi oggetti e aveva chiuso con un lucchetto il cancello d'ingresso). Nella specie, è invero innegabile la sussistenza in capo alle persone offese di uno ius excludendi in ragione del fatto che esse, sia pure temporaneamente e tuttavia d’accordo con l’imputato, avevano stabilito la propria dimora presso l’immobile di costui. 4.4. Tanto chiarito in ordine alla configurabilità nel caso in esame del delitto di cui all’art. 614 cod. pen., la sentenza impugnata va esente da censure laddove ha ritenuto sussistente il concorso di reati tra la fattispecie incriminata da tale disposizione e quella di cui all’art. 392 cod. pen. La giurisprudenza di legittimità ha già chiarito che l’assorbimento del reato di violazione di domicilio in quello di esercizio arbitrario delle proprie ragioni si verifica 11 solo quando l'esercizio del preteso diritto si concreta nel semplice ingresso e nella sola permanenza invito domino nell’altrui abitazione, ovvero negli altri luoghi indicati nell'art. 614 cod. pen., mentre se l’agente vi si introduce con violenza sulle cose o sulle persone, e contro la volontà del titolare del diritto di esclusione, al fine di asportare cose su cui egli vanta un diritto, viola entrambe le ipotesi delittuose su menzionate (Sez. 5, n. 8383 del 27/09/2013, dep. 2014, Coppari, Rv. 259044 – 01; Sez. 6, n. 9530 del 20/01/2009, Truglio, Rv. 244285 - 01). Nella specie, correttamente i giudici di appello hanno escluso l’assorbimento del reato di cui all’art. 614 cod. pen. in quello di cui all’art. 392 cod. pen., giustamente evidenziando che l’ingresso invito domino del GI nell’abitazione delle persone offese non era fine a se stessa, bensì volta a prelevare i beni di proprietà delle medesime per portarli all’esterno e dunque liberare l’appartamento, restando pertanto integrate entrambe le fattispecie di reato. 5. In conclusione, il ricorso deve essere rigettato e il ricorrente condannato al pagamento delle spese del giudizio.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso il 09/12/2025 Il Consigliere estensore Il Presidente IA LE ME GR SA NN CO
sentite le conclusioni del Sostituto Procuratore generale Francesca Ceroni, che ha chiesto l’annullamento senza rinvio perché il fatto non costituisce reato. Sentito l’avv. Alessandro Avagliano, in sostituzione dell’avv. Mirco D’Alicandro, difensore di RO GI, che ha chiesto l’accoglimento del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza in data 27 marzo 2025, la Corte d’appello di L’Aquila ha confermato la decisione del Tribunale di Chieti, che aveva ritenuto RO GI responsabile dei reati di cui agli artt. 61, n. 2, 614 cod. pen. (capo 1) e art. 392 cod. pen. (capo 2) commessi ai danni di RT LA e ES CC, per essersi introdotto nell’abitazione di costoro contro la loro volontà, al fine di ottenere la restituzione dell’appartamento alle stesse concesso gratuitamente in uso, prelevando effetti personali e oggetti di loro proprietà e cambiando la Penale Sent. Sez. 5 Num. 10995 Anno 2026 Presidente: MICCOLI GRAZIA ROSA ANNA Relatore: MELE MARIA ELENA Data Udienza: 09/12/2025 2 serratura della porta d’ingresso in modo da impedire alle persone offese di rientrare nell’appartamento. 2. Avverso tale sentenza l’imputato ha proposto ricorso per cassazione, articolando quattro motivi di ricorso di seguito riassunti nei limiti di cui all’art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 2.1. Il primo motivo denuncia violazione di legge e vizio di motivazione. La Corte territoriale avrebbe travisato le fonti di prova laddove ha ritenuto che le persone offese avessero acquisito il possesso dell’appartamento di proprietà dell’imputato, atteso che questi non lo aveva mai concesso loro in locazione, ma le aveva solo ospitate gratuitamente. A differenza di quanto ritenuto dalla Corte territoriale, infatti, il GI aveva provveduto al pagamento delle utenze dell’immobile anche nel periodo in cui aveva ospitato le persone offese e aveva mantenuto il possesso delle chiavi di ingresso. Ciò escluderebbe la sussistenza del reato di esercizio arbitrario delle proprie ragioni. 2.2. Il secondo motivo denuncia vizio di motivazione in relazione alla ritenuta sussistenza dell’elemento soggettivo del delitto di cui all’art. 392 cod. pen. La sentenza impugnata avrebbe omesso di motivare tanto in relazione alla coscienza e volontà del GI di farsi ragione da sé, quanto in relazione al dolo specifico circa la soggettiva rappresentazione di esercitare un diritto. 2.3. Il terzo motivo lamenta vizio di motivazione in ordine alla sussistenza dell’elemento soggettivo del reato di cui all’art. 614 cod. pen. La Corte territoriale avrebbe omesso di motivare in ordine alla doglianza proposta con l’atto di appello con cui si censurava la mancanza di motivazione del giudice di primo grado in relazione all’elemento psicologico del reato di violazione di domicilio. 2.4. Il quarto motivo denuncia violazione di legge in relazione agli artt. 81 e 84 cod. pen. Ricorrerebbe invero un concorso apparente di norme tra la violazione di cui all’art. 392 e quella di cui all’art. 614 cod. pen. come contestate all’imputato. Nel caso in esame, la violazione di domicilio, realizzata attraverso l’accesso invito domino nell’abitazione delle persone offese, costituirebbe il presupposto naturalistico necessario per la consumazione del reato di esercizio arbitrario delle proprie ragioni per come in concreto contestato. I giudici di merito avrebbero dovuto pertanto applicare l’art. 84, comma 1, cod. pen., attraverso il principio di specialità, atteso che la contestazione dell’art. 392 includerebbe necessariamente la condotta di violazione di domicilio. 3. Il Procuratore generale ha depositato conclusioni scritte con cui ha chiesto l’annullamento con rinvio della sentenza impugnata. 3 Con riguardo alla affermazione di responsabilità per il delitto di cui all’art. 392 cod. pen., pur riconoscendo che le decisioni dei giudici del merito sarebbero conformi all’orientamento consolidato della giurisprudenza di legittimità, il Procuratore osserva che in tal modo si darebbe tutela a chi occupa sine titulo un immobile, punendo invece chi risulta titolare del diritto di proprietà. Evidenzia un problema di compatibilità costituzionale di tale interpretazione, dal momento che l’art. 42 Cost. stabilisce che la proprietà privata può subire limitazioni solo per la funzione sociale, non per favorire occupazioni abusive. Sostiene dunque che secondo una lettura costituzionalmente orientata dell’art. 392 cod. pen., l’espressione «potendo ricorrere al giudice» dovrebbe essere letta «potendo ottenere tutela effettiva e in tempi ragionevoli dal giudice». Pertanto, la condotta di chi decide di farsi ragione da sé, pur essendo antigiuridica, sarebbe scriminata ex art. 51 cod. pen., se non c’è violenza o danni a cose o persone, come nel caso di specie. Non ricorrerebbe il reato di cui all’art. 614 cod. pen. non sussistendo la violenza nell’azione di introdursi in un immobile usando le chiavi, e neppure nell’azione di sostituire una serratura con un’altra, atteso che non ci sono danni materiali né un mutamento di destinazione d’uso del bene. L’orientamento giurisprudenziale che estende la nozione di violenza a qualsiasi modifica dello stato dei luoghi integrerebbe un’ipotesi di analogia in malam partem. Il Procuratore generale rileva inoltre l’errore della Corte territoriale nel ritenere che l’assorbimento tra i reati in questione si verifichi solo in caso di ingresso senza violenza: la sostituzione della serratura non integra violenza penalmente rilevante. Erronea sarebbe altresì la nozione di domicilio accolta dai giudici di merito. La situazione precaria in cui si trovavano le persone offese, le quali erano ospitate gratuitamente dal GI in attesa di trovare lavoro, sarebbe incompatibile con la nozione di domicilio. In considerazione della delicatezza della questione e della diffusione sul territorio nazionale della relativa problematica, il Procuratore generale ha chiesto di valutare se rimettere il ricorso alla decisione delle Sezioni Unite. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è infondato. 2. Il primo motivo, con cui si lamenta il travisamento della prova in ordine alla qualifica dell’imputato come possessore dell’immobile e di mere detentrici delle persone offese, è infondato. 4 Secondo la difesa, ove la Corte territoriale avesse correttamente rilevato che il GI aveva continuato a mantenere il possesso dell’appartamento, sarebbe pervenuta ad una conclusione diversa, essendo le persone offese mere ospiti dell’imputato e non avendo dunque alcun diritto locativo sull’immobile. Sostiene, inoltre, che l’arbitrarietà della condotta dell’imputato sarebbe da escludersi integrando la cd. violenza manutentiva, in quanto volta a conservare l’ordine giuridico preesistente. Le argomentazioni del ricorrente risultano eccentriche rispetto alla questione che viene in rilievo. 2.1. Ciò che assume valore dirimente ai fini della sussistenza del delitto di esercizio arbitrario delle proprie ragioni, non è la qualificazione del preteso diritto che l’imputato ha inteso esercitare attraverso la sua condotta. Secondo quanto chiarito da questa Corte regolatrice, è infatti irrilevante l'effettiva esistenza o la mera apparenza del diritto medesimo, tale da far credere all'agente di buona fede di poterla legittimamente realizzare, poiché il delitto de quo si consuma quando il preteso diritto viene fatto valere in modo antigiuridico (Sez. 3, n. 3966 del 21/09/2018, dep. 2019, Giardina, Rv. 275689). Diviene dunque centrale ai fini della sussistenza del reato stabilire se il preteso diritto sia stato fatto valere dall’imputato in modo antigiuridico. La Corte territoriale ha correttamente ravvisato tale antigiuridicità nel fatto che il GI aveva deciso in modo repentino di cambiare la serratura impedendo alle persone offese di accedere all’appartamento ove le stesse vivevano, anziché ricorrere all’autorità giudiziaria. Lo spazio riconosciuto dall'ordinamento per l'esercizio dell'autotutela privata è di stretta interpretazione, essendo circoscritto alla sola ipotesi di immediatezza dell'azione, per non vedere irrimediabilmente sacrificate le proprie ragioni. Questa Suprema Corte ha infatti insegnato che l'autoreintegrazione nel possesso di una cosa, della quale taluno venga spogliato clandestinamente o con violenza, opera come causa speciale di giustificazione solo quando sia impossibile il ricorso al giudice e sussista la necessità impellente di ripristinare il possesso perduto, al fine di evitare il consolidamento della nuova situazione possessoria (Sez. 6, n. 10602 del 10/02/2010, Costanzo, Rv. 246409; Sez. 6, n. 2548 del 08/01/2010, Giommetti, Rv. 245854). Infatti, si deve considerare che il bene giuridico tutelato dall'art. 392 cod. pen. si identifica con l'interesse a garantire l'esclusiva riconducibilità all'autorità giudiziaria della risoluzione di controversie tra soggetti depositari di pretese contrapposte ed in conflitto ed il nucleo fondante del comportamento sanzionato dal legislatore è tipizzato in funzione del risultato di autotutela diretta perseguito 5 dal soggetto agente con la sua condotta (cfr. Cass. Sez. 6, 17.12.2008 n. 6187/09, Perucci, Rv. 243053; Cass. Sez. 6, 28.10.2010 n. 41368, Giustozzi, Rv. 248715). Può dunque escludersi il delitto nella sola ipotesi di esercizio arbitrario delle proprie ragioni da parte di colui che usi violenza sulle cose al fine di difendere il diritto di possesso in presenza di un atto di spoglio, sempre che l'azione reattiva avvenga nell'immediatezza di quella lesiva del diritto. Evenienze, quelle ora indicate, del tutto assenti nel caso qui considerato. 2.2. Neppure può revocarsi in dubbio – a differenza di quanto prospettato dal Procuratore generale – che la condotta del GI abbia integrato il requisito della violenza, essendo consistita nel cambio della serratura dell’appartamento ove vivevano le persone offese. Conviene innanzitutto ricordare che è lo stesso art. 392, comma 2, cod. pen. a delineare la nozione di «violenza sulle cose» idonea ad integrare la fattispecie delittuosa, individuandola espressamente nel danneggiamento della cosa, nella sua trasformazione o nella mutazione della destinazione. Per espressa previsione normativa, dunque, e non già per effetto di interpretazione analogica, la nozione di violenza rilevante ai fini dell’integrazione del delitto in parola, non è circoscritta al danneggiamento materiale, ma comprende altresì l’alterazione della cosa e il cambiamento della sua destinazione. È perciò sulla scorta del tenore letterale dell’art. 392 cod. pen. che la giurisprudenza di legittimità ha spiegato che la violenza sulle cose può consistere anche in un mutamento di destinazione d'uso del bene, che non determini danni materiali, specificando tuttavia che è necessario che l'intervento modificativo abbia concreta incidenza sull'interesse della persona offesa a mantenere inalterato lo stato dei luoghi, ostacolando in misura apprezzabile l'esercizio del suo diritto (Sez. 6, n. 11490 del 28/01/2025, Lai, Rv. 287714 – 01). 2.3. In sostanza, affinché assuma rilevanza penale, l’esercizio arbitrario delle proprie ragioni con violenza sulle cose deve pur sempre comportare un intervento modificativo dello stato dei luoghi che sia apprezzabile come concretamente idoneo ad ostacolare l'esercizio del diritto altrui, che si intende arbitrariamente comprimere. In applicazione di tale principio questa Corte regolatrice ha escluso che fosse connotato da violenza il mero spostamento di tre oggetti precariamente collocati su un terreno oggetto di contesa, in considerazione dell'agevole possibilità di ricollocazione nello status quo ante da parte della persona offesa (Sez. 6, n. 35876 del 20/06/2019, Costantino, Rv. 276479 – 01). Ha invece ritenuto integrare il delitto in parola la condotta del socio accomandatario di una s.a.s. che, dopo esser stato estromesso dalla società e sostituito con altro amministratore dai soci accomandanti, sostituisca la serratura della porta di ingresso del locale dove si 6 svolge l’attività commerciale, al fine di impedire agli stessi di accedervi per esercitare i diritti loro riconosciuti dall’art. 2320 cod. civ. (Sez. 6, n. 36526 del 28/10/2020, Pilato, Rv. 280182 – 01). Ancora, si è ravvisata violenza sulle cose integrante il reato di cui all’art. 392 cod. pen. nella condotta del locatore che, a seguito del rifiuto del conduttore di corrispondere il canone pattuito, sottragga gli infissi interni ed esterni dell'immobile locato anziché esperire l'azione di rilascio (Sez. 4, n. 21846 del 01/03/2022, Spartà, Rv. 283385 - 01), ovvero nella condotta del locatore che, a seguito del decesso del conduttore e della mancata restituzione dell'immobile da parte dell’erede, riacquisti il possesso dell’immobile sostituendo la serratura della porta d’ingresso, anziché esperire l’azione di rilascio per occupazione sine titulo nei confronti del successore del conduttore, divenuto detentore precario del bene (Sez. 6, n. 3348 del 14/11/2017, dep. 2018, Perrone, Rv. 272122 - 01). Analogamente, si è affermato che risponde del reato di cui all'art. 392 cod. pen. il proprietario di un immobile che, una volta scaduto il contratto di locazione, di fronte all’inottemperanza del conduttore dell’obbligo di rilascio, anziché ricorrere al giudice con l’azione di sfratto, si fa ragione da sé, sostituendo la serratura della porta di accesso e apponendovi un lucchetto (Sez. 6, n. 10066 del 18/01/2005, De Salvo, Rv. 230886), in quanto la scadenza del contratto di locazione legittima, in caso di inottemperanza spontanea dell'obbligo di rilascio, l’azione di sfratto, ma non la condotta violenta sulla cosa, esercitata con la sostituzione e apposizione di una nuova serratura alla porta dell'abitazione ancora detenuta dalle parti offese. Ritiene il Collegio che a conclusione analoga deve pervenirsi nell’ipotesi, che ricorre nella specie, in cui l’immobile è stato concesso in uso gratuito e anche senza che sia stato concordato tra le parti il termine di durata del rapporto. A tal proposito, è irrilevante la circostanza che la situazione che fa capo all’utilizzatore del bene si connoti in termini di detenzione (qualificata), analogamente, del resto a quella del conduttore nel contratto di locazione. Ciò che assume rilievo determinante è che il concedente, al fine di ottenerne la restituzione del bene, anziché rivolgersi al giudice, si faccia ragione da sé, sostituendo la serratura della porta di accesso;
egli, infatti, contravviene al divieto posto dall’art. 392 cod. pen., la cui ratio è quella di garantire che le controversie tra privati siano decise dall'autorità giudiziaria e non vengano risolte tramite l'esercizio di attività violenta da parte di uno degli antagonisti. In conformità a tali principi, i giudici dell’appello hanno ritenuto che la condotta posta in essere dall’imputato, consistita nell’aver impedito alle persone offese di accedere all’appartamento in cui vivevano, tramite la repentina sostituzione della serratura e addirittura portando all’esterno dello stesso tutti gli oggetti di proprietà delle stesse, senza preventivamente ricorrere all’autorità 7 giudiziaria, integra il reato di cui all’art. 392 cod. pen. dal momento ha ostacolato il libero utilizzo dell’appartamento dal medesimo concesso in uso alle persone offese. 2.4. Privo di fondamento deve, altresì, ritenersi l'assunto secondo cui il convincimento dell'imputato di agire legittimamente nell'esercizio del suo diritto di tutelare il possesso dell’immobile ove aveva ospitato le persone offese varrebbe ad escludere la sussistenza dell'elemento psicologico del reato contestato. Giova rammentare, sul punto, che il delitto di esercizio arbitrario delle proprie ragioni richiede, oltre il dolo generico, costituito dalla coscienza e volontà di farsi ragione da sé pur potendo ricorrere al giudice, anche quello specifico, rappresentato dall'intento di esercitare un preteso diritto nel ragionevole convincimento della sua legittimità. Il dolo del reato in esame, però, non può essere confuso con la buona fede circa la sussistenza del preteso diritto esercitato: buona fede che, lungi dall'essere inconciliabile con il dolo, costituisce un presupposto necessario della fattispecie incriminatrice in esame. Nella stessa struttura dell'art. 392 cod. pen., infatti, è insita la “pretesa di esercitare un diritto”, con l'effetto che la sussistenza di una tale finalità, accompagnata dalla convinzione dell'agente, fondata o putativa, di vantare un diritto, costituisce elemento essenziale del reato e non causa di esclusione del dolo: è evidente, infatti, che, ove l'agente avesse la coscienza dell'ingiustizia della sua pretesa (fosse cioè in mala fede quanto a quest'ultima), non agirebbe per fare ragione a sé medesimo, bensì per fare torto ad altri, e ciò integrerebbe pertanto un diverso e più grave titolo criminoso (Sez. 6, n. 6226 del 15/01/2020, Martinucci, Rv. 278614 – 03; Sez. 6, n. 13115 del 6 febbraio 2001, Scalise, 218202; Sez. 6, n. 41368 del 28/10/2010, Giustozzi, Rv. 248715). Il Collegio pertanto condivide l’orientamento di questa Corte regolatrice, la quale ha escluso che, con riguardo al reato di esercizio arbitrario delle proprie ragioni, sia applicabile la scriminante dell’esercizio del diritto, dal momento che la convinzione di esercitarlo costituisce essa stessa elemento costitutivo del delitto (Sez. 6, n. 25262 del 21/02/2017, S., Rv. 270484 – 01). 3. Manifestamente infondato è il terzo motivo. Il ricorrente lamenta che la Corte territoriale non avrebbe vagliato il motivo di appello con cui si deduceva l’omessa motivazione dell’elemento soggettivo del reato di cui all’art. 614 cod. pen. da parte del giudice di primo grado. Deve al riguardo rilevarsi che tale motivo di appello era manifestamente infondato, dal momento che il Tribunale aveva espressamente affrontato la questione concernente l’elemento soggettivo del delitto di violazione di domicilio e aveva escluso la configurabilità di un errore scusabile in capo all’imputato, 8 affermando la sussistenza del dolo, sul rilievo per cui ai rapporti esistenti tra le parti conseguiva la possibilità di un accesso solo limitato da parte del GI nell’immobile occupato dalle persone offese che, dietro suo consenso, lo avevano adibito a loro abitazione. In tal modo la sentenza di primo grado si era posta in linea con il principio secondo cui la violazione di domicilio è reato a dolo generico, integrato dalla coscienza e volontà dell'agente di introdursi nell'altrui abitazione contro la volontà di colui che è titolare del diritto di esclusione, sicché ne resta estraneo, e quindi irrilevante, il fine prepostosi dall'agente (Sez. 5, n. 6401 del 08/10/1987, dep. 1988, Frezzolini, Rv. 178475 - 01). Pertanto, la mancanza di una risposta ineccepibile della Corte di appello in ordine alla censura relativa alla sussistenza dell’elemento psicologico del reato non può condurre all'annullamento della sentenza impugnata, giacché il ricorrente è privo di interesse a dolersi di una lacuna motivazionale che, in caso di annullamento, non sortirebbe alcun esito positivo nel giudizio di rinvio (Sez. 3, n. 46588 del 03/10/2019, Bercigli, Rv. 277281; Sez. 2, n. 35949 del 20/06/2019, Liberti, Rv. 276745; Sez. 6, n. 47722 del 06/10/2015, Arcone e altri, Rv. 265878; Sez. 2, n. 10173 del 16/12/2014, dep. 2015, Bianchetti, Rv. 263157). 4. Il quarto motivo, con cui si deduce la sussistenza nella specie di un concorso apparente di norme tra la fattispecie di cui all’art. 392 e quella di cui all’art. 614 cod. pen., è infondato. 4.1. Si deve innanzitutto osservare che il bene giuridico tutelato dall’art. 614 è da individuarsi nella libertà individuale della persona, colta nella sua proiezione spaziale rappresentata dal domicilio, di cui viene garantita, attraverso la predisposizione del meccanismo sanzionatorio, l’inviolabilità, conformemente al contenuto normativo dell'art. 14, primo comma, Cost., nella prospettiva di preservare da interferenze esterne comportamenti tenuti in un determinato ambiente (Corte cost., sentenza n. 135 del 2002). L’art. 614 cod. pen., al pari di altre disposizioni (come l'art. 615 c.p. o l'art. 615 bis c.p.) «assolve allo scopo di tutelare l’interesse alla pace, alla tranquillità e alla sicurezza dei luoghi di privata dimora che è condizione necessaria per la libera esplicazione della personalità umana: in altri termini, il diritto riconosciuto a ciascuno dall'art. 14 Cost. di vivere libero da ogni intrusione di estranei nei luoghi di uso privato» (Sez. 5, n. 26757 del 18/04/2025, B., Rv. 288370 – 01, in motivazione). Secondo la consolidata interpretazione della dottrina penalistica, la nozione di domicilio, cui fa riferimento il codice penale non si identifica con quella delineata dall’art. 43 cod. civ. come luogo in cui la persona ha stabilito la sede principale dei 9 suoi affari e interessi, bensì ha una portata più ampia, riferendosi all’abitazione e ogni altro luogo di privata dimora, nonché alle sue pertinenze;
inoltre, per abitazione deve intendersi il luogo in cui la persona conduce la vita domestica non solo in via definitiva, ma anche temporanea. Nell’ambito dei luoghi di privata dimora, assume un rilievo centrale l’abitazione, da intendersi come il luogo adibito legittimamente e liberamente ad uso domestico di una o più persone ovvero il luogo dove si compie tutto o parte di ciò che caratterizza la vita domestica privata (cfr. Sez. 5, 12.11.1974, Schimmenti) e le relative “appartenenze”. Le Sezioni unite Prisco hanno affermato che il concetto di domicilio individua «un rapporto tra la persona e un luogo, generalmente chiuso, in cui si svolge la vita privata, in modo anche da sottrarre chi lo occupa alle ingerenze esterne e da garantirgli quindi la riservatezza. Ma il rapporto tra la persona e il luogo deve essere tale da giustificare la tutela di questo anche quando la persona è assente. In altre parole, la vita personale che vi si svolge, anche se per un periodo di tempo limitato, fa sì che il domicilio diventi un luogo che esclude violazioni intrusive, indipendentemente dalla presenza della persona che ne ha la titolarità, perché il luogo rimane connotato dalla personalità del titolare, sia o meno questi presente» (Sez. U, n. 26795 del 28/03/2006, Prisco, Rv. 234269 – 01). La richiamata pronuncia ha altresì chiarito che, per acquisire autonomia rispetto alla persona che ne ha la titolarità e per assurgere a luogo meritevole della tutela che il codice penale appresta al domicilio è necessario il requisito della “stabilità”, la quale, tuttavia, deve essere intesa in senso relativo ed essere esclusa quando il luogo venga utilizzato dalla persona in maniera del tutto transitoria ed in relazione ad uno specifico e transitorio bisogno o attività. La giurisprudenza successiva, occupandosi della nozione di “privata dimora”, ha affermato che il concetto di “mera occasionalità” quale indicatore negativo per la definizione di un luogo come “privata dimora” di chi lo occupa deve essere riferito a situazioni nelle quali il rapporto tra l’offeso e il luogo si instauri una tantum ed in maniera del tutto transitoria e non quando, sia pure in assenza di una stabilità della collocazione della persona offesa protratta per settimane, mesi o anni, il luogo venga adibito ad alloggio di quest'ultima per il tempo necessario a soddisfare l'esigenza per cui il soggetto se ne è procurato la disponibilità. Invero, la delimitazione cronologica non necessariamente costituisce indice di un utilizzo del tutto momentaneo, ben potendo essere la naturale conseguenza delle caratteristiche del rapporto che lega le vittime al bene e della funzionalità di quest’ultimo a costituire il loro alloggio per un determinato arco temporale. In sostanza, è ben possibile che, per il periodo in cui la persona offesa utilizzi 10 l’immobile, questo costituisca il luogo ove la stessa svolga atti della propria vita privata, e che pertanto deve essere posto al riparo da intrusioni altrui. Si è pertanto ritenuto integrare la nozione di privata dimora la stanza di degenza di una casa di riposo per anziani, in quanto si tratta di luogo utilizzato per lo svolgimento di manifestazioni di vita privata, destinato ad uno stabile utilizzo da parte dei degenti e al quale è interdetto l'accesso di terzi (Sez. 5, n. 1555 del 15/10/2019, dep. 2020, Gaglioti, Rv. 278135 - 01), nonché la stanza di un B&B (Sez. 5, n. 8043 del 04/02/2025, Burrone, Rv. 287561 – 01) o un bungalow all’interno di un campeggio (Sez. 5, n. 19938 del 15/04/2021, non mass.). 4.2. Alla luce della univoca giurisprudenza di legittimità, ritiene il Collegio che non ricorrano i presupposti di cui all’art. 618 cod. proc. pen. per rimettere la questione alle Sezioni unite di questa Corte, come prospettato dal Procuratore generale nelle proprie conclusioni. 4.3. Correttamente, dunque, la sentenza impugnata ha ritenuto irrilevante, ai fini della qualificazione come domicilio dell’immobile concesso in uso gratuito come abitazione alle persone offese, la circostanza che l’imputato avesse mantenuto una copia delle chiavi o che egli continuasse a pagare le utenze. Invero, tale conclusione risulta conforme all’insegnamento della giurisprudenza di legittimità, secondo il quale il reato di violazione di domicilio è configurabile addirittura anche nel caso in cui l’occupazione del bene non sia coperta da valido titolo, atteso che ciò non esclude in capo all'occupante l'esercizio dello ius excludendi, quando le particolari modalità con cui si è svolto il rapporto con il titolare del diritto sull'immobile consentono di ritenere quel luogo come l'effettivo domicilio dell'occupante medesimo (Sez. 5, n. 30742 del 12/04/2019, Guglione, Rv. 276907 – 01, la quale ha affermato il principio in fattispecie in cui l’occupante non aveva liberato l'immobile su richiesta del proprietario il quale, dopo avere acconsentito per un certo periodo all'uso del medesimo quale abitazione dell'occupante, vi si era introdotto, gettando in strada i suoi oggetti e aveva chiuso con un lucchetto il cancello d'ingresso). Nella specie, è invero innegabile la sussistenza in capo alle persone offese di uno ius excludendi in ragione del fatto che esse, sia pure temporaneamente e tuttavia d’accordo con l’imputato, avevano stabilito la propria dimora presso l’immobile di costui. 4.4. Tanto chiarito in ordine alla configurabilità nel caso in esame del delitto di cui all’art. 614 cod. pen., la sentenza impugnata va esente da censure laddove ha ritenuto sussistente il concorso di reati tra la fattispecie incriminata da tale disposizione e quella di cui all’art. 392 cod. pen. La giurisprudenza di legittimità ha già chiarito che l’assorbimento del reato di violazione di domicilio in quello di esercizio arbitrario delle proprie ragioni si verifica 11 solo quando l'esercizio del preteso diritto si concreta nel semplice ingresso e nella sola permanenza invito domino nell’altrui abitazione, ovvero negli altri luoghi indicati nell'art. 614 cod. pen., mentre se l’agente vi si introduce con violenza sulle cose o sulle persone, e contro la volontà del titolare del diritto di esclusione, al fine di asportare cose su cui egli vanta un diritto, viola entrambe le ipotesi delittuose su menzionate (Sez. 5, n. 8383 del 27/09/2013, dep. 2014, Coppari, Rv. 259044 – 01; Sez. 6, n. 9530 del 20/01/2009, Truglio, Rv. 244285 - 01). Nella specie, correttamente i giudici di appello hanno escluso l’assorbimento del reato di cui all’art. 614 cod. pen. in quello di cui all’art. 392 cod. pen., giustamente evidenziando che l’ingresso invito domino del GI nell’abitazione delle persone offese non era fine a se stessa, bensì volta a prelevare i beni di proprietà delle medesime per portarli all’esterno e dunque liberare l’appartamento, restando pertanto integrate entrambe le fattispecie di reato. 5. In conclusione, il ricorso deve essere rigettato e il ricorrente condannato al pagamento delle spese del giudizio.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso il 09/12/2025 Il Consigliere estensore Il Presidente IA LE ME GR SA NN CO