Cass. pen., sez. V, sentenza 23/03/2026, n. 10995
CASS
Sentenza 23 marzo 2026

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  • Rigettato
    Mancanza di motivazione sull'elemento soggettivo del reato di violazione di domicilio

    Il Tribunale aveva espressamente affrontato la questione dell'elemento soggettivo del delitto di violazione di domicilio, escludendo un errore scusabile in capo all'imputato e affermando la sussistenza del dolo. La Corte di appello ha ritenuto il motivo di appello manifestamente infondato, poiché anche in caso di annullamento per lacuna motivazionale, non vi sarebbe stato esito positivo nel giudizio di rinvio.

  • Rigettato
    Travisamento delle prove in ordine alla qualifica dell'imputato come possessore dell'immobile e delle persone offese come mere detentrici

    Ai fini della sussistenza del delitto di esercizio arbitrario delle proprie ragioni, è irrilevante l'effettiva esistenza del diritto, essendo centrale stabilire se il preteso diritto sia stato fatto valere in modo antigiuridico. La Corte territoriale ha correttamente ravvisato tale antigiuridicità nel cambio della serratura, impedendo l'accesso all'appartamento senza ricorrere all'autorità giudiziaria.

  • Rigettato
    Sussistenza della violenza sulle cose

    La violenza sulle cose, ai sensi dell'art. 392, comma 2, c.p., non è circoscritta al danneggiamento materiale, ma comprende anche l'alterazione della cosa o il cambiamento della sua destinazione, purché l'intervento modificativo abbia concreta incidenza sull'interesse della persona offesa a mantenere inalterato lo stato dei luoghi. Il cambio della serratura da parte dell'imputato integra tale violenza, ostacolando il libero utilizzo dell'appartamento da parte delle persone offese.

  • Rigettato
    Sussistenza dell'elemento soggettivo del reato (dolo specifico)

    Il delitto di esercizio arbitrario delle proprie ragioni richiede il dolo generico (coscienza e volontà di farsi ragione da sé) e il dolo specifico (intento di esercitare un preteso diritto nel ragionevole convincimento della sua legittimità). La buona fede circa la sussistenza del diritto non esclude il dolo, ma ne costituisce un presupposto necessario. La convinzione di esercitare un diritto è elemento costitutivo del reato, non causa di esclusione del dolo.

  • Rigettato
    Concorso apparente di norme

    L'assorbimento del reato di violazione di domicilio in quello di esercizio arbitrario delle proprie ragioni si verifica solo quando l'esercizio del preteso diritto si concreti nel semplice ingresso e permanenza invito domino. Nel caso di specie, l'ingresso invito domino e la sostituzione della serratura, unitamente al prelievo di beni, integrano entrambe le fattispecie di reato, escludendo il concorso apparente di norme.

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. V, sentenza 23/03/2026, n. 10995
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 10995
Data del deposito : 23 marzo 2026

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