Sentenza 17 dicembre 2008
Massime • 1
Per integrare la fattispecie oggettiva del reato di cui all'art. 392 cod. pen. è sufficiente anche il mutamento della destinazione o della utilizzazione della cosa, indipendentemente dalla sua fisica alterazione e dal verificarsi di danni materiali. (Nella specie, la Corte ha rigettato il ricorso nel quale si deduceva che non integrasse il suddetto reato l'abbattimento, senza danni, della rete metallica di recinzione del fondo posta dal proprietario confinante).
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La Corte d'appello di Lecce, con la sentenza nn. 875 del 22 aprile 2016, ha fornito alcune interessanti precisazioni in tema di “esercizio arbitrario delle proprie ragioni”, con violenza sulle cose o sulle persone (artt. 392 e 393 codice penale) Nel caso esaminato dalla Corte, un soggetto era stato imputato del delitto di cui agli artt. 81 - 392 - 393 codice penale, “per avere, con continuazione, al fine di esercitare il preteso diritto all'uso esclusivo di uno stradone carrozzabile di sua proprietà, ma gravato da servitù di passaggio in favore del fondo di proprietà del vicino, potendo ricorrere al giudice, posto in essere condotte idonee a farsi arbitrariamente ragione da sé medesimo, …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 17/12/2008, n. 6187 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 6187 |
| Data del deposito : | 17 dicembre 2008 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. MANNINO Saverio Felice - Presidente - del 17/12/2008
Dott. CORTESE Arturo - Consigliere - SENTENZA
Dott. IPPOLITO Francesco - Consigliere - N. 1666
Dott. LANZA Luigi - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. DOGLIOTTI Massimo - Consigliere - N. 030640/2008
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA/ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
1) CI NO, N. IL 27/05/1935;
avverso SENTENZA del 07/04/2008 CORTE APPELLO di ANCONA;
visti gli atti, la sentenza ed il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere Dr. CORTESE ARTURO;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dr. D'AMBROSIO Vito, che ha concluso per il rigetto del ricorso;
udito, per la parte civile, l'avv. Misiti, che ha concluso per la conferma della sentenza impugnata, con vittoria di spese. FATTO
Con sentenza del 10.02.2004 il Tribunale di Ancona assolveva PE Ermanno, per non previsione del fatto come reato, dall'imputazione (ex art. 392 c.p.) di avere abbattuto la recinzione apposta da RE TA sulla propria proprietà, danneggiando anche due piante di gelsomino.
Su appello del P.M. e della parte civile, con sentenza del 07.04.2008 la Corte d'appello di Ancona dichiarava l'imputato colpevole del reato ascrittogli e lo condannava alle pene di legge e al risarcimento del danno in favore della parte civile. Propone ricorso l'imputato, deducendo che la Corte d'appello ha ribaltato il verdetto del Tribunale senza considerare che la condotta da lui tenuta era consistita semplicemente in un intervento, effettuato subito dopo l'apposizione della rete di confine, volto a evitare che detta rete si piegasse pericolosamente verso l'interno della sua proprietà, e, quindi, non integrava oggettivamente la fattispecie criminosa ascritta e non era comunque caratterizzata dal dolo di danneggiamento. Il ricorrente sì duole altresì dell'eccessività della quantificazione del danno e delle spese liquidate in favore della parte civile. Ha presentato memoria la difesa della parte civile.
DIRITTO
Il ricorso è infondato.
Dalla ricostruzione dei fatti compiuta in sede di merito è, invero, emerso che nel giugno 2001 la RE aveva ripristinato, col consenso del PE, la rete di recinzione già posta, dalla propria parte, al confine delle due proprietà, e il PE, il 26.06.2001, ne provocò di sua iniziativa il piegamento su se stessa dal lato della proprietà RE, con danno alle piante che vi erano agganciate, tagliando i paletti di sostegno della recinzione e i relativi collegamenti col balcone sovrastante. Ora, non c'è dubbio che tale condotta, con cui il prevenuto ha provocato, attraverso un proprio unilaterale intervento, il mutamento di destinazione della struttura posta dalla RE a recinzione della sua proprietà, rendendola inidonea alla funzione che la medesima le aveva conferito, integra la fattispecie oggetti va del reato di cui all'art. 391 c.p., per la quale, com'è noto, basta la mera modifica di destinazione- utilizzazione della cosa in relazione alla sua precedente funzione, indipendentemente dalla sua fisica alterazione e dal verificarsi di danni materiali (Cass. 28.06.1984, Barattelli;
18.12.1985, Consonni;
01.07.2002, Fusari): danni che, comunque, nella specie, sono stati logicamente ritenuti sussistenti, sia quanto alla rete, in relazione ai lavori di ripristino conseguentemente necessari (di edilizia e sostituzione dei paletti e dei fermi di collegamento), che alle piante e a uno stendino per la biancheria. La circostanza poi che nella specie la apposizione della rete di recinzione fosse avvenuta in ripristino di un'altra precedentemente rimossa e col consenso del PE esclude l'applicabilità in favore di quest'ultimo del principio vim vi repellere licet.
Quanto all'elemento soggettivo, la Corte d'appello ha evidenziato che l'imputato, nei giorni precedenti al fatto, aveva manifestato la propria avversione alla rete, ritenendola antiestetica e minacciando di rimuoverla, come poi si risolse effettivamente a fare, in luogo di rivolgersi, per far valere le sue ragioni, all'Autorità giudiziaria. Tale ricostruzione smentisce o toglie sostanziale rilievo alla prospettata circostanza della pericolosità della rete (in quanto sporgente verso l'esterno), che, al di là del mancato ricorso alle vie legali, non avrebbe di per sè giustificato l'azione così come posta in essere dal prevenuto.
Circa la quantificazione del danno liquidato alla parte civile, la Corte d'appello ha fornito una motivazione non illogica, che è stata contestata genericamente dal ricorrente.
Del tutto generica è anche la contestazione delle spese giudiziali liquidate.
P.Q.M.
Visti gli artt. 615 e 616 c.p.p., rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché alla rifusione delle spese sostenute dalla parte civile, che liquida in complessivi Euro 2000,00, oltre I.V.A. e C.P.A. come per legge. Così deciso in Roma, il 17 dicembre 2008.
Depositato in Cancelleria il 12 febbraio 2009