Cass. pen., sez. VI, sentenza 17/12/2008, n. 6187
CASS
Sentenza 17 dicembre 2008

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Il provvedimento analizzato è una sentenza emessa dalla Corte di Cassazione, presieduta dal Dott. Mannino, il 17 dicembre 2008. Le parti in causa erano l'imputato, che contestava la condanna per danneggiamento, e la parte civile, che richiedeva il risarcimento dei danni. L'imputato sosteneva che il suo intervento sulla recinzione fosse giustificato dalla necessità di evitare un pericolo, negando il dolo e contestando l'eccessività del danno quantificato. La Corte d'appello di Ancona, tuttavia, aveva confermato la colpevolezza, ritenendo che l'azione dell'imputato avesse modificato la destinazione della recinzione, integrando così il reato di cui all'art. 391 c.p.

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso, affermando che la condotta dell'imputato, consistente nel piegare la rete e danneggiare le piante, costituiva un intervento unilaterale che alterava la funzione della recinzione. Inoltre, la Corte ha sottolineato che l'elemento soggettivo del dolo era dimostrato dalle minacce precedenti dell'imputato di rimuovere la rete, escludendo la legittimità della sua azione. Infine, la motivazione riguardante la quantificazione del danno e delle spese legali è stata ritenuta non illogica, confermando la decisione della Corte d'appello.

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Massime1

Per integrare la fattispecie oggettiva del reato di cui all'art. 392 cod. pen. è sufficiente anche il mutamento della destinazione o della utilizzazione della cosa, indipendentemente dalla sua fisica alterazione e dal verificarsi di danni materiali. (Nella specie, la Corte ha rigettato il ricorso nel quale si deduceva che non integrasse il suddetto reato l'abbattimento, senza danni, della rete metallica di recinzione del fondo posta dal proprietario confinante).

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. VI, sentenza 17/12/2008, n. 6187
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 6187
Data del deposito : 17 dicembre 2008

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