Sentenza 6 febbraio 2001
Massime • 1
Il delitto di esercizio arbitrario delle proprie ragioni (art. 392 cod. pen.) richiede, oltre il dolo generico, costituito dalla coscienza e volontà di farsi ragione da sè pur potendo ricorrere al giudice, anche quello specifico, rappresentato dall'intento di esercitare un preteso diritto nel ragionevole convincimento della sua legittimità; esso, tuttavia, con va confuso con la buona fede dell'agente che, lungi dall'essere inconciliabile con il dolo, costituisce un presupposto necessario del reato (In applicazione di questo principio la Corte ha annullato con rinvio la sentenza della Corte d'appello che aveva assolto l'imputato dal delitto di ragion fattasi, per aver spostato la linea di confine tra il proprio terreno e quello del vicino abbattendo 32 alberi insistenti sulla porzione in contestazione, nell'erronea convinzione - ritenuta idonea a escludere l'elemento soggettivo del reato - di versare in una situazione di possesso).
Commentario • 1
- 1. Abbattimento alberi: ultime sentenzeRedazione · https://www.laleggepertutti.it/ · 13 dicembre 2022
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 06/02/2001, n. 13115 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 13115 |
| Data del deposito : | 6 febbraio 2001 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. FORTUNATO PISANTI - Presidente - del 6/2/2001
1. Dott. GIOVANNI CASO - Consigliere - SENTENZA
2. Dott. LUCIANO DERIN - Consigliere - N. 206
3. Dott. STEFANO MONACI - Consigliere - REGISTRO GENERALE
4. Dott. NICOLA MILO - rel. Consigliere - N. 32168/2000
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto dal Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte d'Appello di Catanzaro, nel procedimento a carico di SC IU, nato a [...] il [...]
avverso la sentenza 12.5.2000 della Corte di Appello di Catanzaro;
Udito il Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. IU Veneziano che ha concluso per l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata;
(????) non è comparso
Fatto e diritto
Avverso la sentenza 15/5/2000 della Corte di Appello di Catanzaro, che, riformando la presunzione di condanna emessa il 12/5/99 dal Pretore di Crotone, assolveva SC IU dal delitto di esercizio arbitrario delle proprie ragioni (art. 392 c.p.), perché il fatto non costituisce reato, ha proposto ricorso per cassazione il P.G. presso la stessa Corte denunciando la (????) della legge penale perché nella condotta addebitata allo SC erano riscontrabili tutti gli estremi dell'illecito penale di cui si disente.
Il ricorso è fondato.
Ed invero, l'accusa specifica mossa allo SC è di essersi fatto arbitrariamente ragione da sè (pur potendo ricorrere al giudice), nel senso che, al fine di esercitare un preteso diritto di proprietà, aveva spostato la linea di confine tra il proprio terreno e quello di proprietà di tali Tesoriere ed aveva abbattuto n. 32 alberi di castagno insistenti sulla porzione di terreno in contestazione.
Ciò posto, dalla stessa sentenza impugnata si evince che pacificamente lo SC, al momento dei fatti di causa, non aveva il possesso del piccolo appezzamento in contestazione, rimasto sempre nella disponibilità dei Tesoriere, che si erano semplicemente limitati a tollerare atti di godimento da parte del primo;
si dà, inoltre, atto nella sentenza della accertata materialità del fatto, vale a dire dell'accorpamento del terreno oggetto di contestazione ad altro di pacifica proprietà del prevenuto;
si aggiunge, però, che "l'erronea convinzione" da parte di costui "di versare in una situazione di possesso vale ad escludere... l'elemento del reato". Tale conclusione non è corretta, perché non fa buon governo della norma di cui all'art. 392 c.p.. Nel delitto di ragion fattasi il dolo generico è costituito dalla coscienza e volontà del colpevole di farsi ragione da sè pur potendo ricorrere al giudice e il dolo specifico si concretizza nell'intento di esercitare il preteso diritto nel ragionevole convincimento della sua legittimità.
Non bisogna confondere il dolo con la buona fede circa l'opinata sussistenza del preteso diritto del cui esercizio si tratta. La detta buona fede non soltanto non è inconciliabile col dolo del reato in parola, ma costituisce addirittura un presupposto necessario del reato medesimo: essa riguarda la giustizia sostanziale, anche putativa, della pretesa, mentre il dolo riguarda il mezzo usato per realizzare la pretesa stessa. L'agente intende realizzare, con mezzi illeciti, una pretesa che ritiene materialmente lecita e giusta;
perche, se egli invece avesse la coscienza della materiale ingiustizia della sua pretesa (cioè fosse in mala fede quanto a quest'ultima), non agirebbe per fare ragione a sè medesimo, bensì per rendere torto ad altri, il che integrerebbe un diverso e più grave titolo criminoso.
In conclusione, è insita nella stessa struttura dell'art. 392 c.p. la "pretesa di esercitare un diritto", con l'effetto che la sussistenza di una tale finalità, accompagnata dalla convinzione dell'agente, fondata o putativa, di vantare un diritto, costituisce elemento essenziale del reato e non causa di esclusione del dolo. L'impugnata sentenza deve, pertanto, essere annullata con rinvio, per nuovo giudizio, ad altra Sezione della Corte d'Appello di Catanzaro, che dovrà uniformarsi al principio innanzi illustrato, con piena libertà di giudizio quanto alla valutazione di merito della vicenda.
P.Q.M.
Annulla l'impugnata sentenza e rinvia ad altra Sezione della Corte d'Appello di Catanzaro per nuovo giudizio.
Così deciso in Roma, il 6 febbraio 2001.
Depositato in Cancelleria il 2 aprile 2001