Cass. pen., sez. VI, sentenza 20/01/2009, n. 9530
CASS
Sentenza 20 gennaio 2009

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Massime1

L'assorbimento del reato di violazione di domicilio in quello di esercizio arbitrario delle proprie ragioni si verifica solo quando l'esercizio del preteso diritto si concreta nel semplice ingresso e nella sola permanenza "invito domino" nell'altrui abitazione, ovvero negli altri luoghi indicati nell'art. 614 cod. pen., mentre se l'agente vi si introduce con violenza sulle cose o sulle persone, e contro la volontà del titolare del diritto di esclusione, al fine di asportare cose su cui egli vanta un diritto, viola entrambe le ipotesi delittuose su menzionate. (Fattispecie in cui la S.C. ha ritenuto il concorso dei predetti reati, risultando accertato che l'agente si era introdotto con violenza nell'abitazione dei genitori, al fine di ottenere somme di denaro alle quali riteneva di avere diritto).

Commentario1

  • 1Forza la porta della casa assegnata alla ex: violazione di domicilio (Cass. 32840/19)
    https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 24 luglio 2019

    Configura il reato di violazione di domicilio la condotta dell'ex coniuge il quale si introduca nell'abitazione già familiare assegnata in via esclusiva alla moglie separata da un provvedimento del giudice, pur non dotato di formale esecutività, commessa con violenza sulle cose e, precisamente, manomettendo forzatamente le serrature di casa modificate dalla stessa titolare del diritto. Fidarsi del consiglio legale del proprio avvocato non scrimina il reato quando è di immediata percezione per chiunque, a prescindere dalla qualità di legale o difensore, esperto in campo di diritto, che non è consentito rispondere ad illegalità con altrettanta illegalità, facendo riferimento una tale …

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. VI, sentenza 20/01/2009, n. 9530
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 9530
Data del deposito : 20 gennaio 2009

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