Sentenza 20 gennaio 2009
Massime • 1
L'assorbimento del reato di violazione di domicilio in quello di esercizio arbitrario delle proprie ragioni si verifica solo quando l'esercizio del preteso diritto si concreta nel semplice ingresso e nella sola permanenza "invito domino" nell'altrui abitazione, ovvero negli altri luoghi indicati nell'art. 614 cod. pen., mentre se l'agente vi si introduce con violenza sulle cose o sulle persone, e contro la volontà del titolare del diritto di esclusione, al fine di asportare cose su cui egli vanta un diritto, viola entrambe le ipotesi delittuose su menzionate. (Fattispecie in cui la S.C. ha ritenuto il concorso dei predetti reati, risultando accertato che l'agente si era introdotto con violenza nell'abitazione dei genitori, al fine di ottenere somme di denaro alle quali riteneva di avere diritto).
Commentario • 1
- 1. Forza la porta della casa assegnata alla ex: violazione di domicilio (Cass. 32840/19)https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 24 luglio 2019
Configura il reato di violazione di domicilio la condotta dell'ex coniuge il quale si introduca nell'abitazione già familiare assegnata in via esclusiva alla moglie separata da un provvedimento del giudice, pur non dotato di formale esecutività, commessa con violenza sulle cose e, precisamente, manomettendo forzatamente le serrature di casa modificate dalla stessa titolare del diritto. Fidarsi del consiglio legale del proprio avvocato non scrimina il reato quando è di immediata percezione per chiunque, a prescindere dalla qualità di legale o difensore, esperto in campo di diritto, che non è consentito rispondere ad illegalità con altrettanta illegalità, facendo riferimento una tale …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 20/01/2009, n. 9530 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 9530 |
| Data del deposito : | 20 gennaio 2009 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. LATTANZI Giorgio - Presidente - del 20/01/2009
Dott. DI VIRGINIO Adolfo - Consigliere - SENTENZA
Dott. MATERA Lina - Consigliere - N. 113
Dott. MILO Nicola - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. CONTI Giovanni - Consigliere - N. 014798/2006
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) LI SP N. IL 11/12/1962;
avverso SENTENZA del 14/12/2005 CORTE APPELLO di PALERMO;
visti gli atti, la sentenza ed il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere Dott. MATERA LINA;
sentito il P.G. Dott. Montagna Alfredo che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso;
sentito per il ricorrente l'avv. (Ndr: testo originale non comprensibile) Vincenzo che ha chiesto l'accoglimento del ricorso. FATTO
Con sentenza in data 23-11-2004 il Tribunale di Marsala ha dichiarato GL PA colpevole dei reati di esercizio arbitrario delle proprie ragioni con violenza alle persone, aggravato dalla violenza sulle cose (così riqualificata l'imputazione di cui al capo A), lesioni personali aggravate (capo B), sequestro di persona (capo C) e violazione di domicilio (capo D) e, unificati tali reati sotto il vincolo della continuazione, concesse le attenuanti generiche equivalenti alle aggravanti contestate, lo ha condannato alla pena di mesi 8 e giorni 15 di reclusione.
Con sentenza in data 14-12-2005 la Corte di Appello di Palermo, in parziale riforma della predetta sentenza, ha assolto il GL dal reato di sequestro di persona ascrittogli al capo C) della rubrica perché il fatto non sussiste, ha qualificato il fatto contestato al capo A) come tentativo di esercizio arbitrario delle proprie ragioni, ha concesso all'imputato per tutti i reati l'ulteriore attenuante di cui all'art. 62 c.p., n. 2, ritenuta, unitamente alle già concesse attenuanti generiche, equivalente alle contestate aggravanti, ed ha rideterminato la pena in mesi 5 di reclusione, confermando per il resto la decisione di primo grado.
Ricorre il GL, a mezzo del suo difensore, lamentando con un primo motivo la violazione dell'art. 192 c.p.p., artt. 393, 56 e 82 c.p.. In particolare, deduce che la Corte di Appello ha posto a fondamento della sua decisione la ricostruzione dei fatti operata dalle persone offese, genitori dell'imputato, contravvenendo ai criteri valutativi di cui all'art. 192 c.p.p., in quanto non ha sottoposto a vaglio di attendibilità le dichiarazioni accusatorie rese dai predetti soggetti, e tali dichiarazioni sono rimaste prive di riscontri esterni e risultano smentite dalle altre risultanze processuali. L'impugnata sentenza merita censura anche nella parte in cui ha dichiarato la responsabilità dell'imputato in ordine al delitto di lesioni personali aggravate, in quanto il certificato medico prodotto dalla persona offesa non documenta alcuna patologia riscontrata all'esame obiettivo, ma si limita a riportare quanto affermato dalla signora ON, e non risulta provata l'esistenza di una malattia, caratterizzata da una riduzione apprezzabile della funzionalità.
Con un secondo motivo il ricorrente si duole, sotto il profilo della violazione della legge penale, della ritenuta sussistenza del delitto di violazione di domicilio, in quanto l'imputato non è entrato ne' si è trattenuto nella casa dei genitori contro la loro volontà. Nel caso di specie, inoltre, il reato di violazione di domicilio dovrebbe comunque ritenersi assorbito in quello di tentato esercizio arbitrario delle proprie ragioni, essendosi l'esercizio del preteso diritto realizzato attraverso il semplice ingresso e la sola permanenza invito domino nell'altrui abitazione.
DIRITTO
1) Le censure mosse col primo motivo di ricorso avverso la sentenza impugnata, nella parte in cui ha ritenuto attendibile la ricostruzione dei fatti fornita dalle persone offese, sono manifestamente infondate ed involgono, comunque, valutazioni di merito sottratte al sindacato di legittimità riservato a questa Corte.
Contrariamente a quanto dedotto dal ricorrente, la Corte di Appello ha sottoposto al doveroso vaglio critico le dichiarazioni rese dalle persone offese GL RE e ON OS, genitori dell'imputato, sottolineando, con argomentazioni esenti da manifesti vizi logici e con apprezzamento in fatto insindacabile in questa sede, che il racconto di costoro, oltre ad essere pienamente convergente e privo di contraddizioni, trova conferma in altre risultanze probatorie, e in particolare nella testimonianza della cugina VA TO, che ha riferito quanto raccontatole dai congiunti nell'immediatezza del fatto, nonché negli oggettivi rilievi effettuati dai militari operanti, che hanno riscontrato la rottura del telefono e la presenza di un rossore sul collo della ON.
Correttamente, pertanto, i giudici di merito hanno posto a base della decisione siffatte dichiarazioni, atteso che, secondo la giurisprudenza di questa Corte Suprema, in tema di valutazione probatoria, la deposizione della persona offesa dal reato, anche se quest'ultima non è equiparabile al testimone estraneo, può essere assunta anche da sola come fonte di prova, ove venga sottoposta ad un'indagine positiva sulla credibilità soggettiva ed oggettiva di chi l'ha resa (Cass. Sez. 5, 1-6-1999 n. 6910, Sez. 6, 4-3-1994, n. 2732). Le doglianze relative all'assenza di riscontri esterni, inoltre, oltre che smentite in punto di fatto dagli elementi di conferma evidenziati dal giudice del gravame, si rivelano manifestamente infondate in punto di diritto, atteso che le dichiarazioni della persona offesa, ove ritenute credibili, non abbisognano, contrariamente ad altre fonti di conoscenza, come le dichiarazioni rese da coimputati o da imputati in reati connessi, di riscontri esterni, il ricorso eventuale ai quali è funzionale soltanto al vaglio di credibilità del testimone (Cass. Sez. 6, 26-8-1999 n. 11829; Cass. Sez. 3, 15-10-1999 n. 11829; Sez. 1, 8-2-1999 n. 6502;
Sez. 6, 28-5-1997). Le ulteriori deduzioni svolte con lo stesso motivo di ricorso, intese a porre in dubbio l'effettiva sussistenza delle lesioni personali lamentate dalla ON, si risolvono nella inammissibile richiesta di una rilettura degli atti e di una diversa valutazione delle risultanze processuali, non consentita in questa sede. 2) Le censure sollevate col secondo motivo di ricorso in ordine alla sussistenza del delitto di violazione di domicilio sono inammissibili, basandosi su una ricostruzione fattuale della vicenda diversa rispetto a quella operata dal giudice del gravame, il quale, sulla scorta delle dichiarazioni delle persone offese, confermate dalle oggettive constatazioni dei Carabinieri, ha accertato che il GL si è introdotto e trattenuto nell'abitazione dei genitori contro la volontà di questi ultimi, dando pedate al portoncino, tentando di forzare la finestra, rompendo il telefono di casa, strattonando il padre e colpendo la madre.
L'ulteriore argomento difensivo, secondo cui il reato di violazione di domicilio dovrebbe comunque ritenersi assorbito in quello di tentato esercizio arbitrario delle proprie ragioni, risulta manifestamente infondato. L'assorbimento del reato di violazione di domicilio in quello di ragion fattasi, infatti, si verifica solo quando l'esercizio del preteso diritto si concreta nel semplice ingresso e nella sola permanenza "invito domino" nella altrui abitazione (o negli altri luoghi indicati dall'art. 614 c.p.) (Cass. Sez. 5, 13-6-2000 n. 8996). Allorché, invece, come nel caso in esame, risulti accertato che l'agente si è introdotto nei luoghi suindicati contro la volontà di chi avrebbe diritto ad escluderlo, al fine di ottenere somme di denaro alle quali ritiene di aver diritto, e l'introduzione sia avvenuta con violenza sulle persone o sulle cose, il reato di violazione di domicilio concorre con quello di esercizio arbitrario delle proprie ragioni.
3) Il ricorso, pertanto, deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 20 gennaio 2009.
Depositato in Cancelleria il 3 marzo 2009