Articolo 614 del Codice civile
Articolo 579Articolo 581
Versione
19 aprile 1942
Art. 614.

(Verbale di consegna).

L'autorita' marittima o consolare locale deve redigere verbale della consegna del testamento e trasmettere il verbale e gli atti ricevuti al Ministero della marina o al Ministero delle comunicazioni, secondo che il testamento sia stato ricevuto a bordo di una nave della marina militare o di una nave della marina mercantile. Il Ministero ordina il deposito di uno degli originali nel suo archivio, e trasmette l'altro all'archivio notarile del luogo del domicilio o dell'ultima residenza del testatore.

Entrata in vigore il 19 aprile 1942
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