Sentenza 8 gennaio 2010
Massime • 1
Non commette il delitto di esercizio arbitrario delle proprie ragioni colui che usi violenza sulle cose al fine di difendere il diritto di possesso in presenza di uno atto di spoglio, sempre che l'azione reattiva avvenga nell'immediatezza di quella lesiva del diritto. (Fattispecie relativa alla rottura da parte di un condomino di una catena e di un paletto di ferro posto in prossimità di un cancello carrabile sull'area condominiale adibita a parcheggio rendendone disagevole l'accesso).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 08/01/2010, n. 2548 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2548 |
| Data del deposito : | 8 gennaio 2010 |
Testo completo
udienza pubblica del 08.01.2010 M SN 23 Sentenza n.
R. G. n. 5712 / 2008
2548 / 1 0 48
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del popolo italiano
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Sezione Sesta Penale
composta dai signori magistrati:
Dott. Giorgio Lattanzi presidente Dott. Francesco Serpico consigliere Dott. CE Gramendola consigliere Dott. Giacomo Paoloni consigliere Dott. Domenico Carcano consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da ME CE, nato a [...] il [...], avverso la sentenza in data 02/07/2007 della Corte di Appello di Roma;
esaminati gli atti, la sentenza impugnata ed il ricorso;
udita in pubblica udienza la relazione del consigliere dott. Giacomo Paoloni;
udito il pubblico ministero in persona del sostituto Procuratore Generale dott.
Vittorio Martusciello, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso;
udito il difensore delle parti civili, avv. Achille Vellucci, che si è associato alla richiesta del Procuratore Generale.
Motivi della decisione
1.- Con la sentenza del 2.7.2007 indicata in epigrafe la Corte di Appello di Roma ha confermato la sentenza resa il 30.6.2005 in giudizio ordinario dal Tribunale di Roma, con la quale CE TI è stato condannato -in concorso di generiche circostanze attenuati e dell'attenuante della provocazione (art. 62 n. 2 cp)- alla pena condizionalmente sospesa di euro 40,00 di multa e al risarcimento del danno in favore delle parti civili (liquidato in euro 50,00) per il reato di esercizio arbitrario delle proprie ragioni con violenza sulle cose commesso il 26.5.2003. Condotta criminosa attuata recidendo una catena ed un paletto di ferro posto in prossimità di un cancello carrabile, collocati dai condomini RO SA ed NU Di IR (costituitisi parti civili) sull'area comune del condominio adibita a parcheggio delle autovetture allo scopo di recintare il posto macchina di loro pertinenza, in tal modo impedendo o rendendo disagevole il libero transito dei condomini dall'area comune del parcheggio all'androne di ingresso condominiale dell'edificio abitativo. Il Tribunale ha mandato assolto il
TI con ampia formula liberatoria da altri due episodi criminosi di contestato danneggiamento di oggetti e pertinenze comuni del complesso abitativo, inscriventisi nel clima di particolare e risalente animosità caratterizzante i rapporti tra i soli tre lick condomini del complesso immobiliare. K
2.- Contro la sentenza di appello propone ricorso il difensore dell'imputato, denunciandone, con un solo motivo di censura, l'insufficiente, contraddittoria e manifestamente illogica motivazione in riferimento alla inadeguata ricostruzione della dinamica storica dell'episodio integrante la regiudicanda ed alla connessa fuorviata valutazione delle corrispondenti fonti di prova, scandita dalla omessa analisi dei rilievi critici espressi con l'atto di appello avverso la sentenza di primo grado. In particolare la sentenza di appello, pur richiamando per relationem la decisione di primo grado, trascura di apprezzarne talune rilevanti puntualizzazione in merito alla oggettività del blocco del libero transito (impedito o comunque gravemente ostacolato) dall'edificio abitativo all'adiacente area scoperta di parcheggio condominiale attuato dall'intervento modificativo dello stato dei luoghi compiuto dal condomino RO
SA (recintando l'area di parcheggio di propria pertinenza sull'area comune e nel contempo chiudendo con un lucchetto un contiguo cancello di accesso alla detta area comune) e in merito, in via speculare, al corrispondente intervento ripristinatorio del TI (rimozione di catena, paletto di sostegno e lucchetto del cancello). Intervento privo del carattere della arbitrarietà integrante la fattispecie di cui all'art. 392 cp e comunque realizzato in stato di legittima difesa, ancorché -in ipotesi- erroneamente supposta, per l'impellente necessità di reagire ad una ingiusta e attuale aggressione al libero esercizio del proprio diritto di transito in uno spazio condominiale comune precluso dall'anteriore abusiva azione del SA.
3.- La censura illustrata dal ricorrente è fondata.
In verola sentenza della Corte di Appello di Roma, muovendo dal presupposto dell'esistenza di una annosa controversia in atto tra i tre condomini dell'immobile sulla delimitazione e l'uso dell'area di parcheggio comune annessa all'edificio, conclude con la considerazione che "il prevenuto non poteva avere scuse per accampare pretese giustificative nel campo penale", giacché la questione era stata ed era oggetto di una lite giudiziaria ancora in corso. Sicché deve ritenersi non provata la "necessità" di esercitare il preteso diritto “neppure in via putativa", dal momento che l'imputato conosceva lo
"stato di fatto" e che tra le parti si era instaurata una lite giudiziaria sulla questione, non ancora risolta in maniera definitiva.
Premesso che l'evenienza della preesistente controversia giudiziaria in corso tra l'imputato e i suoi contraddittori evocata dalle due sentenze di merito (controversia di cui, per altro, sono sconosciuti gli esatti termini giuridici per quel che è dato evincere dalle motivazioni delle due sentenze) è nel caso di specie estranea alla specifica vicenda oggetto del processo, che investe il carattere "arbitrario" o meno della condotta autodifensiva posta in essere dall'imputato e la verifica della sua corrispondenza alla contestata fattispecie della ragion fattasi, la sentenza di appello non ha fornito una doverosa ed effettiva (e non solo locutoria) risposta ai rilievi critici enunciati dal ricorrente con l'atto di appello avverso la sentenza di primo grado. In vero, mutuando un errore prospettico della sentenza del Tribunale, la decisione di secondo grado opera una decontestualizzazione storica del semplice episodio oggetto di causa.
Da un lato si assume che l'apposizione della catena e del paletto metallico (di sostegno della catena stessa) per circondare il posto macchina del SA, catena e paletto resecati dal TI nell'immediatezza della loro collocazione, poteva rendere soltanto più difficoltoso ai condomini il passaggio dallo stabile all'area scoperta iol l h
2 condominiale adibita a parcheggio (e viceversa). Da un altro lato, però, si ammette che la concomitante chiusura da parte del condomino SA dell'attiguo cancello (abitualmente lasciato sempre aperto) di passaggio tra il cortile dell'androne dello stabile e la stessa area di parcheggio impediva totalmente il transito (sentenza Tribunale, p. 3: "Detto passaggio era reso impossibile dalla circostanza che SA aveva altresì chiuso con un lucchetto il cancello posto tra il cortile di accesso all'androne e l'area di parcheggio"). Tant'è che il Tribunale menziona la circostanza per cui un'ospite del TI (la teste signora VA), avendo necessità di uscire per ragioni di lavoro la sera stessa in cui il SA aveva recintato il suo posto macchina e chiuso con un suo lucchetto il cancello per accedere all'area di parcheggio, si è trovata nell'impossibilità di riprendere la sua autovettura (donde il rapido intervento del TI che ha subito rimosso catena, paletto metallico e lucchetto posto sul cancello di accesso all'area). Se il Tribunale non a caso ha mandato assolto il TI per insussistenza del fatto dal concorrente reato di danneggiamento integrato dalla rimozione del lucchetto dal predetto cancello di accesso al parcheggio, appare evidente l'illogicità della scissione della sua unitaria condotta autodifensiva per porre termine ad una complessiva e unitaria situazione di concreto impedimento ad esercitare il diritto di fare uso della area condominale comune adibita a parcheggio, modificata dal condomino SA. Del pari contraddittorio si rivela il riconoscimento all'imputato dell'attenuante della provocazione per aver egli “reagito al fatto ingiusto del SA, il quale aveva autonomamente deciso di delimitare la proprietà comune con la posa in opera del paletto e della catena" (così la sentenza del Tribunale, p. 6, richiamata sul punto dalla sentenza di appello), ma aveva altresì deciso -come visto- di chiudere pure il cancello di accesso al parcheggio in precedenza tenuto sempre aperto. Definito "ingiusto" il comportamento del SA, cui ha reagito l'imputato, i giudici di appello hanno del tutto tralasciato di verificare se ed in qual misura quel comportamento del SA sia stato legittimo o meno in rapporto all'attuata modifica di una situazione di fatto preesistente e tacitamente accettata da tutti i condomini pur in pendenza di controversia sulla distribuzione degli spazi comuni di rispettivo uso. Non è inutile, allora, ribadire che il requisito della "arbitrarietà" della condotta che determina la punibilità di una violenza reale ai sensi dell'art. 392 cp non può considerarsi presunto per effetto della sola astratta potenziale ricorribilità al giudice da parte del soggetto che si ritenga vittima dell'altrui indebito contegno lesivo di un suo diritto, ma deve essere apprezzato dal giudice di merito in concreto. Con riferimento, cioè, al controllo della possibile riconducibilità della condotta dell'imputato ex art. 392 cp -a fronte di una attuale violazione di una sua situazione possessoria- nel quadro di una consentita (eventualmente sussumibile nell'area della difesa legittima di un diritto a norma dell'art. 52 cp) azione “in continenti" di difesa e autoreintegrazione nel pieno esercizio di un proprio diritto secondo una anteatta consolidata situazione di fatto.
Addurre, come assume (per altro soltanto in forma implicita e generica) la Corte di Appello di Roma, che il TI avrebbe potuto rivolgersi al giudice per tutelare il proprio diritto di libero accesso al parcheggio condominiale equivale ad eludere il thema decidendum, costituito dall'accertamento del carattere funzionale o meno dell'azione ripristinatoria dell'imputato e della sua possibile giustificabilità (escludente il reato di cui all'art. 392 cp) rispetto all'esigenza di contrastare prontamente un evento di "spoglio" di un proprio diritto non utilmente tutelabile con il ricorso al giudice. d i a h
3 Al riguardo è appena il caso di sottolineare che la difesa privata di un proprio diritto di possesso, anche con il ricorso all'uso di una violenza reale, è consentito a chi subisca un fatto vanificante tale diritto (spoglio), allorché l'azione reattiva (autodifesa) segua senza soluzione temporale nell'attualità e nell'immediatezza l'azione lesiva del contraddittore (l'intervento dell'imputato TI è avvenuto poche ore dopo l'intervento del SA), atteso che -in difetto di un'immediata azione di autotutela- il soggetto interessato danneggiato dall'azione di spoglio, può proteggere e tutelare la propria posizione di diritto soltanto richiedendo al giudice una non tempestiva tutela possessoria di carattere interinale e cautelare. Di tal che è necessario verificare se realmente l'azione reattiva dell'imputato rispetto all'azione perturbatrice del condomino SA fosse evitabile e davvero consentisse al TI di adire il giudice civile a tutela delle proprie ragioni per evitare il prodursi e il protrarsi di una situazione attuale di danno, senza vedere -invece- definitivamente pregiudicata la titolarità del proprio diritto soggettivo. La verifica della sussistenza di tali condizioni, suscettibili di ricondurre la condotta dell'imputato nell'ambito della categoria comportamentale sintetizzata nel noto principio del qui continuat non attentat (ovvero del vim vi repellere licet) e -per ciò stesso discriminarla penalmente, implica un accertamento di una questione di fatto che è specifico compito del giudice di merito affrontare e analizzare.
Analisi che è stata negletta dalla Corte di Appello di Roma. Laonde le ineludibili carenze giustificative della decisione impugnata, fatte palesi dal testo del provvedimento ed attestanti le individuate discrasie e contraddizioni nella descrizione e valutazione delle fonti probatorie apprezzate ai fini della decisione, rendono necessario un nuovo e più approfondito giudizio su tali medesime fonti probatorie. Giudizio da compiersi attraverso un più penetrante e lineare vaglio delle emergenze processuali fondanti la ritenuta responsabilità del TI, cui il giudice del rinvio procederà -per gli effetti di cui agli artt. 627 co. 3 cpp e 173 co. 2 disp. att. cpp-colmando le lacune della motivazione dianzi illustrate.
P. Q. M.
La Corte di Cassazione annulla la sentenza impugnata e rinvia ad altra sezione della Corte di Appello di Roma per nuovo giudizio.
Roma, 8 gennaio 2010
Il consigliere estensore Il Presidente
Giorgio Lattanzi Giacomo Paoloni
DEPOSITATO IN CANCELLERIA
oggi 21 GEN 2010
IL CANCELLIERE C1 SUPER D
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