Cass. pen., sez. IV, sentenza 06/12/2007, n. 2996
CASS
Sentenza 6 dicembre 2007

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Il contrasto tra dispositivo e motivazione non determina nullità della sentenza, ma si risolve con la logica prevalenza dell'elemento decisionale su quello giustificativo, potendosi eliminare la divergenza mediante ricorso alla semplice correzione dell'errore materiale in base al combinato disposto degli artt. 547 e 130 cod. proc. pen.. (Nella fattispecie il ricorrente si doleva che la Corte di Appello non aveva considerato che il giudice di primo grado avesse in motivazione ritenuto le circostanze attenuanti prevalenti sulle aggravanti, mentre nel dispositivo aveva formulato un giudizio di equivalenza: la Corte di cassazione ha escluso la necessità del ricorso interpretativo alla motivazione in quanto il contrasto non si manifestava "ictu oculi" e non risultava evidente che il dispositivo fosse frutto di un errore).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. IV, sentenza 06/12/2007, n. 2996
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 2996
    Data del deposito : 6 dicembre 2007

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