Sentenza 6 dicembre 2007
Massime • 1
Il contrasto tra dispositivo e motivazione non determina nullità della sentenza, ma si risolve con la logica prevalenza dell'elemento decisionale su quello giustificativo, potendosi eliminare la divergenza mediante ricorso alla semplice correzione dell'errore materiale in base al combinato disposto degli artt. 547 e 130 cod. proc. pen.. (Nella fattispecie il ricorrente si doleva che la Corte di Appello non aveva considerato che il giudice di primo grado avesse in motivazione ritenuto le circostanze attenuanti prevalenti sulle aggravanti, mentre nel dispositivo aveva formulato un giudizio di equivalenza: la Corte di cassazione ha escluso la necessità del ricorso interpretativo alla motivazione in quanto il contrasto non si manifestava "ictu oculi" e non risultava evidente che il dispositivo fosse frutto di un errore).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 06/12/2007, n. 2996 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2996 |
| Data del deposito : | 6 dicembre 2007 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. MORGIGNI Antonio - Presidente - del 06/12/2007
Dott. LICARI Carlo - Consigliere - SENTENZA
Dott. NOVARESE Francesco - Consigliere - N. 1783
Dott. CARLEO Giovanni - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. ROMIS Vincenzo - Consigliere - N. 039998/2006
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) KA AN, N. IL 14/01/1981;
2) IH AD, N. IL 04/07/1976;
avverso SENTENZA CORTE APPELLO del 12/10/2005 di GENOVA;
visti gli atti, la sentenza ed il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione svolta dal Consigliere Dott. CARLEO GIOVANNI;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. FEBBRARO Giuseppe, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza resa in data 12 ottobre 2005 la Corte di Appello di Genova confermava la sentenza emessa il 10 aprile 2002 dal Tribunale di Genova, con la quale gli imputati KA AN e IH IA, previa declaratoria di colpevolezza in ordine ad un reato consumato di furto in abitazione di cui agli artt. 110, 624 bis c.p., art. 61 c.p., n. 2, e ad altri due reati di furto tentato in abitazione,
avvenuti in Pieve Ligure il 1^ settembre 2000, previa concessione delle attenuanti generiche equivalenti alle aggravanti, unificati i reati ascritti sotto il vincolo della continuazione, erano stati condannati alla pena della reclusione per mesi dodici e della multa di Euro 500,00, ciascuno.
Avverso la predetta decisione, a mezzo del comune difensore, proponevano ricorso per Cassazione i due imputati, chiedendo l'annullamento della sentenza impugnata per un unico motivo fondato sulla dedotta violazione dell'art. 597 c.p.p., comma 3. MOTIVI DELLA DECISIONE
La doglianza dei ricorrenti si fonda sulla pretesa violazione del divieto di reformatio in pejus da parte della Corte di Appello di Genova a fronte dell'impugnazione proposta dai soli imputati. La Corte territoriale infatti così rilevano i ricorrenti pur accogliendo le doglianze difensive in merito alla non applicabilità nel caso di specie della fattispecie dell'art. 624 bis c.p., posto che i fatti erano antecedenti all'introduzione della nuova normativa - ed all'applicabilità invece dell'ipotesi di cui all'art. 625 c.p.p., n. 1, teneva in considerazione unicamente il dispositivo della sentenza impugnata, in cui il giudizio di comparazione tra attenuanti generiche e le aggravanti contestate era stato di equivalenza, trascurando che nella motivazione della sentenza il giudice di primo grado aveva ritenuto la prevalenza delle attenuanti e che l'espressione di equivalenza inserita invece nel dispositivo era stato frutto di un mero errore materiale, come poteva evincersi dal fatto che se l'intenzione del giudice di prime cure fosse stata quella di pervenire ad un giudizio di equivalenza, la pena finale avrebbe dovuto essere maggiore a causa dell'aumento della continuazione.
Operando in tal modo, nell'effettuare un nuovo giudizio di equivalenza esteso anche alla circostanza di cui all'art. 625 bis c.p.p., la Corte territoriale, pur pervenendo alla medesima pena finale, era quindi incorsa di fatto in una riforma peggiorativa della decisione di primo grado, vietata dalla legge in quanto la sentenza era stata appellata dai soli imputati.
La doglianza non è fondata e non merita di essere accolta. All'uopo, torna utile sottolineare che l'ipotesi della reformatio in pejus che sarebbe stata compiuta dalla Corte territoriale postula, ai fini della sua configurabilità, non solo che l'intenzione del giudice di prime cure fosse effettivamente quella di pervenire ad un giudizio di prevalenza delle attenuanti generiche rispetto alle aggravanti, così come risulta scritto in motivazione e non in dispositivo, ma anche che tale divergenza tra l'uno e l'altra fosse stata determinata da un errore materiale contenuto nel dispositivo ed immediatamente riconoscibile.
La riconoscibilità deve infatti risultare con assoluta evidenza dalla lettura della stesso dispositivo oppure dalla lettura della motivazione ma, in quest'ultimo caso, purché sussistano elementi certi e logici, come tali, univocamente interpretabili che consentano di ritenere errato il dispositivo, sia pure in parte, per un errore materiale intervenuto nella redazione di tale documento. Invero, intanto è consentito il ricorso alla motivazione per chiarire l'effettiva portata della decisione in quanto il contrasto tra dispositivo e motivazione sia ictu acuii, apparente potendosi escludere con assoluta certezza che la motivazione sia stata strumentalmente rivolta a giustificare un errore od un'omissione, intervenuti nel processo formativo della volontà, come potrebbe essere stata la mancata considerazione dell'aumento della pena da applicare per la continuazione nel momento in cui è stata deliberata la decisione poi trasfusa nel dispositivo letto in udienza. In difetto della sicura ricorrenza dei presupposti sopra accennati, deve invece trovare applicazione il consolidato orientamento giurisprudenziale di questa Corte, secondo cui il contrasto tra dispositivo e motivazione non determina nullità della sentenza, ma si risolve con la logica prevalenza dell'elemento decisionale su quello giustificativo, potendosi eliminare la divergenza mediante ricorso alla semplice correzione dell'errore materiale in base al combinato disposto dell'art. 547 e 130 c.p.p.. (Cass. 23489 del 2005, n. 11353 del 1999, n. 37392 del 2003). Il ricorso, pertanto, deve essere rigettato.
Ai sensi dell'ari. 616 c.p.p. al rigetto dell'impugnazione segue a carico dei ricorrenti l'onere del pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
La Corte Suprema di Cassazione, quarta sezione, rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti al pagamento in solido delle spese processuali. Così deciso in Roma, il 6 dicembre 2007.
Depositato in Cancelleria il 21 gennaio 2008