Sentenza 4 aprile 2003
Massime • 1
Nel procedimento camerale introdotto con l'opposizione al decreto di espulsione dello straniero, regolato dagli artt. 13 e 13 bis del D.Lgs. 25 luglio 1998, n.286, incombe sul giudice del merito l'obbligo di verificare che, in relazione all'udienza fissata, sia avvenuta la tempestiva convocazione di entrambe le parti - la quale, considerata la ristrettezza del termine per la decisione, può essere effettuata a mezzo fax o telegramma o polizia giudiziaria -, e che quindi, in particolare, l'autorità intimante l'espulsione opposta sia stata messa in grado di versare la documentazione in possesso e di comparire con il ministero dell'Avvocatura distrettuale o anche attraverso funzionario delegato (nella specie, la S.C., rilevato che il giudice non aveva verificato la regolare convocazione dell'opposto, non comparso - essendo stato avvertito con fax successivo alla data dell'udienza -, e non aveva quindi, in difetto di prova dell'evocazione, differito l'udienza con ordine di rinnovare l'incombente, ravvisata una evidente violazione del principio del contraddittorio, riteneva nullo il decreto del tribunale cassandolo con rinvio).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 04/04/2003, n. 5266 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5266 |
| Data del deposito : | 4 aprile 2003 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. GENGHINI Massimo - Presidente -
Dott. MORELLI Mario Rosario - Consigliere -
Dott. RORDORF Renato - Consigliere -
Dott. MACIOCE Luigi - rel. Consigliere -
Dott. GIULIANI Paolo - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
Ministero dell'Interno e Prefetto di Rieti, domiciliati in Roma, via dei Portoghesi 12, presso l'Avvocatura Generale dello Stato, che li rappresenta e difende per legge;
- ricorrente -
contro
RI HA,
- intimato-
avverso il decreto del Tribunale di Rieti n. 321/2001;
Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 17.02.03 dal Rel. Cons. Dott. Luigi Macioce.
Udito il P.M., in persona del Sost. Proc. Gen.le Dr. Fulvio Uccella che ha concluso per l'accoglimento del primo motivo. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con decreto 30.1.2001 il Prefetto di Rieti disponeva l'espulsione dal t.n. del cittadino marocchino UR HA ai sensi dell'art. 13 comma 2 lett. B) del D.Leg. 286/98 per la indisponibilità di permesso di soggiorno, non tempestivamente richiesto all'Autorità.
Oppostosi il UR, il Tribunale di Rieti con decreto 9.02.2001, rilevato che il solo fatto della mancata concessione in rinnovo del p.d.s. o la stessa possibilità di una sua revoca da parte del Questore, non legittimava alla espulsione, anche con riguardo all'inserimento sociale e lavorativo dell'extracomunitario, accoglieva il ricorso ed annullava l'opposta espulsione. Per la cassazione di tale decreto il Prefetto ha proposto ricorso l'11.4.2001. L'intimato non si è costituito.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo il Prefetto di Rieti denunzia violazione dell'art. 13 bis c. 1 del D.Leg. 286/98 per avere il Tribunale deciso in difetto di alcuna evocazione del Prefetto. Con il secondo motivo l'impugnante denunzia la violazione dell'art. 13 c. 2 del D.Leg.
286/98 per avere valutato esigenze dell'espellendo irrilevanti ed in conflitto con il carattere automatico della espulsione. Ritiene il Collegio che, assolutamente fondata la censura contenuta nel primo motivo ed in relazione ad esso dovendosi cassare il decreto del Tribunale reatino, nonché assorbita in tal pronunzia rescindente la cognizione del secondo mezzo, debba essere disposto il rinvio allo stesso Tribunale perché proceda alla cognizione della opposizione al decreto dopo aver ritualmente evocato in giudizio il Prefetto di Rieti.
Ed infatti, come esattamente denunziato nel motivo, risulta dalla (consentita) lettura del fascicolo del grado di merito che in calce al ricorso 2.2.2001 del UR venne apposto decreto del Giudice del Tribunale in data 5.2.2001 recante fissazione di udienza innanzi a sè, in Camera di consiglio, per il 7.2.2001. Orbene, indiscutibile essendo che nel procedimento camerale di cui agli artt. 13 e 13 bis del D.Leg. 286/98 (novellato dal d.leg. 113/99 e per quel che rileva non novellato dalla L. 189/02) debba essere curata la convocazione delle parti, e ben possibile essendo che, nella ristrettezza del termine per la decisione (dieci giorni dal deposito del ricorso), la convocazione stessa sia effettuata a mezzo fax o telegramma o polizia giudiziaria, certamente incombe al Giudice del merito verificare che attraverso l'utilizzazione dei prescelti mezzi di comunicazione entrambe le parti siano state tempestivamente avvertite dell'udienza e, in particolare, che l'Autorità intimante l'espulsione ed opposta sia stata messa in grado di versare la documentazione in possesso e di comparire con il ministero dell'Avvocatura distrettuale od anche attraverso funzionario delegato (art. 13 bis c. 2). E poiché nella specie risulta che il Prefetto di Rieti venne avvertito con fax pervenuto il 12.2.2001 (quindi dopo l'udienza 5 ed il decreto qui impugnato) ed emerge che il Giudice non ebbe a curarsi di verificare la regolare convocazione dell'opposto (non comparso), quindi constatando la mancata prova della evocazione e differendo l'udienza con ordine di rinnovare l'incombente della comunicazione, ne consegue la evidente violazione del principio del contraddittorio e la nullità del decreto che nondimeno venne adottato.
P.Q.M.
LA CORTE DI CASSAZIONE accoglie il primo motivo del ricorso e dichiara assorbito il secondo;
cassa il decreto impugnato in relazione al motivo accolto e rinvia - anche per le spese - al Tribunale di Rieti in persona di altro magistrato.
Così deciso in Roma, il 17 febbraio 2003.
Depositato in Cancelleria il 4 aprile 2003