Cass. civ., sez. I, sentenza 04/04/2003, n. 5266
CASS
Sentenza 4 aprile 2003

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Nel procedimento camerale introdotto con l'opposizione al decreto di espulsione dello straniero, regolato dagli artt. 13 e 13 bis del D.Lgs. 25 luglio 1998, n.286, incombe sul giudice del merito l'obbligo di verificare che, in relazione all'udienza fissata, sia avvenuta la tempestiva convocazione di entrambe le parti - la quale, considerata la ristrettezza del termine per la decisione, può essere effettuata a mezzo fax o telegramma o polizia giudiziaria -, e che quindi, in particolare, l'autorità intimante l'espulsione opposta sia stata messa in grado di versare la documentazione in possesso e di comparire con il ministero dell'Avvocatura distrettuale o anche attraverso funzionario delegato (nella specie, la S.C., rilevato che il giudice non aveva verificato la regolare convocazione dell'opposto, non comparso - essendo stato avvertito con fax successivo alla data dell'udienza -, e non aveva quindi, in difetto di prova dell'evocazione, differito l'udienza con ordine di rinnovare l'incombente, ravvisata una evidente violazione del principio del contraddittorio, riteneva nullo il decreto del tribunale cassandolo con rinvio).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. I, sentenza 04/04/2003, n. 5266
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 5266
    Data del deposito : 4 aprile 2003

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