Sentenza 27 aprile 2007
Massime • 1
Il contrasto tra dispositivo e motivazione, in ordine alla mancata concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena, non determina la nullità della sentenza, ma si risolve con la logica prevalenza dell'elemento decisionale su quello giustificativo, potendosi eliminare tale divergenza mediante il ricorso alla procedura di correzione dell'errore materiale ex art. 547 cod.proc.pen..
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 27/04/2007, n. 35802 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 35802 |
| Data del deposito : | 27 aprile 2007 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. SANSONE Luigi - Presidente - del 27/04/2007
Dott. MARTELLA Ilario - Consigliere - SENTENZA
Dott. AGRÒ Stefano Antonio - Consigliere - N. 700
Dott. PAOLONI Giacomo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. FIDELBO Giorgio - Consigliere - N. 40147/2005
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
AN AN AO, nato a [...] il [...];
avverso la sentenza emessa in data 15.03.2005 dalla Corte di Appello di Roma;
letti il ricorso ed il provvedimento decisorio impugnato;
udita in pubblica udienza la relazione del Consigliere Dott. Giacomo AOni;
udito il Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Viglietta Gianfranco, che ha concluso per l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata, previa correzione del dispositivo.
RITENUTO IN FATTO E IN DIRITTO
che:
- con sentenza del 13.6.2003 il Tribunale di Latina dichiarava AN AO ZI colpevole del reato di omessa somministrazione dei mezzi di sussistenza (mancata corresponsione alla moglie VA AN dell'assegno mensile di L. un milione, determinato dal giudice civile nella procedura di separazione coniugale per il mantenimento dei figli minori), condannandolo alla pena di quattro mesi di reclusione ed Euro 500,00 di multa;
- adita dal gravame del ZI, la Corte di Appello di Roma con l'epigrafata sentenza del 15.3.2005, in parziale accoglimento dell'appello, riformava - quanto al trattamento sanzionatorio - la sentenza di primo grado, riducendo (concesse le attenuanti generiche negate dal primo giudice) la pena inflitta ad un mese di reclusione ed Euro 200,00 di multa con coeva "conferma nel resto" dell'impugnata sentenza;
- avverso detta sentenza di secondo grado propone personalmente ricorso per cassazione AN AO ZI, rilevando che la Corte territoriale nella motivazione della sentenza lo ha ritenuto meritevole del beneficio della sospensione condizionale dell'inflitta pena (invocato in via subordinata con i motivi di appello), omettendo tuttavia per "semplice dimenticanza" di specificare tale statuizione nel dispositivo della sentenza;
di tal che il ricorrente chiede che questa Corte di legittimità proceda ai sensi degli artt. 130 e 619 c.p.p. alla "rettifica della sentenza impugnata, disponendo che la pena inflitta dalla Corte di Appello di Roma venga assoggettata a sospensione condizionale";
- premesso che sul piano storico-documentale la motivazione della sentenza impugnata reca menzione, sebbene in forma sintetica o ellittica, dell'accordato beneficio (id est dell'intento dei giudici di secondo grado di accordarlo) della sospensione condizionale della pena in favore del ZI ("...non solo al predetto può ridarsi la pena...ma anche di questa disporre la sospensione condizionale"), il gravame è affetto da giuridica infondatezza (alle soglie dell'inammissibilità), atteso che impropriamente si invoca nel caso di specie l'applicazione da parte di questo giudice dell'istituto della rettificazione di errori previsto dall'art. 619 c.p.p., vertendosi in concreto in un contesto non già di erronee enunciazioni della parte motiva della decisione, quanto piuttosto di presunta erroneità materiale del dispositivo letto in udienza;
- avuto riguardo alla pacifica prevalenza - in caso di difformità tra dispositivo e motivazione della sentenza, nella specie incidente su una peculiare (omessa) statuizione decisoria - da accordarsi al dispositivo, che - acquisendo attraverso la lettura esteriore rilevanza prima della motivazione ed indipendentemente da questa - non può essere modificato per effetto di una divergente, non contestuale e posteriore motivazione (ex plurimis, Cass. Sez. 2, 9.6.2005 n. 23489, Gasparrini, rv. 231886), è agevole osservare che la questione sollevata dal ricorrente investe una problematica storico-fattuale eventualmente risolvibile ex art. 547 c.p.p. dal giudice del merito;
- di conseguenza (non sottaciuta la laconicità del passaggio della motivazione dell'impugnata sentenza sul punto controverso della sospensione condizionale della pena), la discrasia lamentata dal ricorrente non può - alla stregua dell'evidenziata prevalenza dell'elemento decisionale cristallizzato dal dispositivo sull'elemento giustificativo (motivazione) - divenire oggetto di scrutinio in questa sede di legittimità, non prefigurando la stessa alcuna riconoscibile ipotesi di eventuale nullità (illegittimità) della sentenza impugnata;
- al rigetto del ricorso segue per legge la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio.
P.Q.M.
La Corte di Cassazione rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 27 aprile 2007.
Depositato in Cancelleria il 28 settembre 2007