Sentenza 24 aprile 2008
Massime • 1
In tema di prescrizione, non è consentita la simultanea applicazione delle disposizioni introdotte dalla L. 5 dicembre 2005, n. 251, e di quelle precedenti, secondo il criterio della maggiore convenienza per l'imputato, dovendosi individuare la disciplina più favorevole previa comparazione dei due sistemi in astratto e non con riferimento al caso concreto, definendo il regime applicabile in ogni sua disposizione, secondo la prima parte dell'art. 10, comma terzo, della legge sopra citata. (In applicazione di tale principio, la Corte ha annullato con rinvio una sentenza di non luogo a procedere pronunziata a seguito dell'entrata in vigore della L. n. 251 del 2005, che aveva dichiarato la prescrizione in relazione a delitti di associazione per delinquere e truffa in danno di compagnie di assicurazione, commessi in un arco temporale ricompreso tra il 1995 ed il 1999).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 24/04/2008, n. 21744 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 21744 |
| Data del deposito : | 24 aprile 2008 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. DE ROBERTO Giovanni - Presidente - del 24/04/2008
Dott. MILO Nicola - Consigliere - SENTENZA
Dott. LANZA Luigi - Consigliere - N. 1121
Dott. COLLA RG - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. DOGLIOTTI Massimo - Consigliere - N. 16465/2007
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
Procuratore generale della Repubblica presso la Corte di appello di Ancona;
nel procedimento nei confronti di:
1) PE AR;
2) PE MI;
3) NI IC;
4) NI LV;
5) EL HI RG;
6) CO LV;
7) UO AO;
8) UO RG;
9) FE SE;
avverso la sentenza di non luogo a procedere del G.u.p. del Tribunale di Ascoli Piceno in data 19 maggio 2006;
udita la relazione fatta dal Consigliere Dott. RG Colla;
udito il Procuratore generale nella persona del Sostituto Dott. Carlo Di Casola, che ha concluso per l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata.
FATTO E DIRITTO
Con la sentenza in epigrafe, il G.u.p. del Tribunale di Ascoli Piceno ha dichiarato non luogo a procedere per intervenuta prescrizione in ordine a una lunga serie di reati (settantasette capi di imputazione relativi a reati commessi dai vari associati per delinquere sopra indicati, ex art. 416 c.p. pure contestato, in date diverse, dal 17 aprile 1995 al 17 gennaio 1999) previsti dagli artt. 81, 56, 110 e 640 c.p.; artt. 110 e 640 c.p.; art. 61 c.p., n. 7 (reato oggi previsto autonomamente dall'art. 642 c.p., introdotto con L. n. 273 del 2002); art. 61 c.p., n. 2 e artt. 61 110 e 367 c.p., consumati dai nominati in oggetto e consistenti in una serie di frodi commesse in danno di diverse compagnie di assicurazione.
Nel procedere a tale operazione il G.u.p. ha rilevato che "ai fini del computo della prescrizione, maturata in epoca anteriore alla richiesta di rinvio a giudizio, si è tenuto conto dell'atto interruttivo costituito dall'ordinanza del G.i.p. di Ascoli Piceno in data 3.2.2004, applicativa di misure cautelari personali". Ha, altresì, affermato che ai fini del computo dei termini prescrizionali che: "Si è (...) tenuto conto del trattamento più favorevole, ex art. 2 c.p., comma 3, tra il regime anteriore e quello disciplinato dalla L. n. 251 del 2005". Avverso la predetta sentenza propone ricorso per cassazione il Procuratore generale della Repubblica presso la Corte d'appello di Ancona che deduce mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione e violazione di legge in relazione agli artt. 157, 158, 160, 161, 99, 640 e 367 c.p.. Rileva anzitutto la mancanza di motivazione in ordine al decorso della prescrizione relativamente a ogni singolo reato, perché il G.u.p. omette di chiarire in base a quale contesto normativo si sia fatto riferimento, soprattutto in considerazione della singolare affermazione di applicare il regime prescrizionale più favorevole in ordine a ogni singolo capo, senza neppure tener conto del fatto che, in tema di successione di leggi penali nel tempo, una volta stabilito quale sia la legge più favorevole, questa deve essere applicata nella sua interezza.
Osserva, inoltre, che, volendo intendere dalla scarna motivazione che il G.u.p. abbia voluto attenersi al regime prescrizionale anteriore alla entrata in vigore della L. n. 251 del 2005, i reati dichiarati prescritti erano tutti legati in continuazione con il reato di cui all'art. 416 c.p. contestato sino al mese di febbraio 2004, onde, anche a voler catalogare i reati di truffa e di simulazione di reato nella fascia di reati soggetti al termine massimo di prescrizione di sette anni e mezzo (cinque anni più due e mezzo) i reati stessi non sarebbero prescritti, iniziando a decorrere il termine di prescrizione dalla data di cessazione della continuazione. Inoltre, con riferimento all'imputato AR PE, gravato dalla recidiva reiterata specifica, a norma dell'art. 157 c.p.p., testo previgente, i delitti di truffa consumata e di simulazione di reato non sarebbero affatto prescritti, in quanto per essi scatterebbe la fascia prescrizionale superiore, che prevede un termine di prescrizione massimo di quindici anni (dieci anni più cinque).
Rileva, infine, che a voler ritenere che il G.u.p. abbia voluto fare invece riferimento ai nuovi termini prescrizionali, alcuni reati ascritti a AR PE non sarebbero prescritti, perché, stante la contestazione della anzidetta recidiva, il termine di prescrizione sarebbe di dieci anni (anni sei più quattro) onde non sarebbero prescritti tutti quelli successivi al 16 febbraio 1998. Il ricorso merita accoglimento.
Va premesso che con la recente legge L. n. 46 del 2006 il legislatore ha ridisegnato il regime delle impugnazioni della sentenza di non luogo a procedere prevedendo la inappellabilità da parte del Pubblico ministero ex art. 428 c.p.p., con la conseguenza che correttamente è stato proposto il ricorso per cassazione, impugnazione la cui conformità a diritto va confermata, con la conseguenza che essa deve essere decisa da questa Corte di legittimità.
Passando all'esame del ricorso, si osserva che è sicuramente errata la decisione del G.u.p., non solo nella parte in cui afferma che, nella medesima fattispecie, vi è la possibilità di applicare due diversi regimi della prescrizione dei reati (ante e post riforma introdotta con la L. n. 152 del 2005), ma anche in quella in cui poi sembra applicare a tutti i reati il regime prescrizionale previgente di cinque anni per il delitti di truffa e di simulazione di reato (come si desume dalla data di consumazione dei singoli reati rispetto a quello di ritenuta maturazione del termine di prescrizione). Ciò posto, osserva la Corte che la sentenza di non luogo a procedere è stata pronunciata il 19 maggio 2006, dopo l'entrata in vigore della L. n. 251 del 2005. Si può quindi certamente escludere che il regime prescrizionale applicabile nella specie sia quello anteriormente vigente ai sensi dell'ultima parte della L. n. 251 del 2005, art. 10, comma 3, in quanto il ricorso per cassazione non era
"già pendente" alla data di entrata in vigore della modifica del regime della prescrizione, ma era in corso il procedimento nella fase delle indagini preliminari. È pertanto sicuramente applicabile la prima parte della norma da ultimo citata, con la conseguenza che sarà operante il nuovo regime se i termini di prescrizione sono più favorevoli all'imputato, mentre sarà applicabile il regime anteriore in caso contrario, secondo il calcolo effettuato in base ai due sistemi, in base alla prima parte del citato comma 3.
Poiché non è escluso che il calcolo del termine porti al medesimo risultato in entrambi i sistemi (tenuto conto di tutti gli elementi da tenere presenti per il computo della pena edittale sia nel precedente che nel nuovo regime), il giudice di merito, nello spirito del favor rei cui è improntata la norma in argomento, dovrà individuare il regime più favorevole della prescrizione, con adeguata motivazione sindacabile davanti a questa Corte, tenendo conto di tutti gli istituti che sono stati modificati dalla riforma. Tale valutazione, va sottolineato, deve essere fatta, non applicando il regime più favorevole del singolo istituto in modo da combinare nella medesima fattispecie norme del precedente regime e di quello nuovo, bensì comparando i due sistemi in astratto e non con riferimento al caso concreto, definendo il regime applicabile in ogni sua disposizione (Sez. 1^, Sentenza n. 2126 del 2008, in tema di reati contravvenzionali).
La sentenza impugnata va pertanto annullata con rinvio al Tribunale di Ascoli Piceno perché riesamini per ciascuno dei reati in essa contemplati l'intervenuta maturazione del termine prescrizionale alla luce dei principi suesposti.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata e rinvia al Tribunale di Ascoli Piceno per nuovo giudizio.
Così deciso in Roma, il 24 aprile 2008.
Depositato in Cancelleria il 29 maggio 2008