Sentenza 22 giugno 1999
Massime • 1
Il contrasto tra dispositivo e motivazione non determina nullità della sentenza, ma si risolve con la logica prevalenza dell'elemento decisionale su quello giustificativo, potendosi eliminare la divergenza mediante ricorso alla semplice correzione dell'errore materiale in base al combinato disposto degli artt. 547 e 130 cod. proc. pen. (Nella specie la Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso per la lamentata discordanza tra dispositivo e motivazione di secondo grado).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 22/06/1999, n. 11353 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 11353 |
| Data del deposito : | 22 giugno 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dr. Davide AVITABILE Presidente del 22/6/1999
Dr. Raffaele RAIMONDI Consigliere SENTENZA
Dr. Guido DE MAIO Consigliere N. 2350
Dr. Saverio Felice MANNINO Consigliere REGISTRO GENERALE
Dr. Claudia SQUASSONI Consigliere N. 17911/99
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da
CO CO, nato il [...] a [...],
avverso la sentenza della Corte d'appello di Catanzaro 26 febbraio 1999 n. 390, con la quale - in parziale riforma della sentenza del Pretore di Vibo Valentia 19 dicembre 1997 n. 972, da lui appellata, che l'aveva dichiarata colpevole dei reati p. e p. a) dall'art. 20 lett. c) L. 1985 n. 47; b) dagli artt. 81 c.p. e 17,18 e 20 L. 1974 n. 64; c) dagli artt. 2,13 e 14 L. 5 novembre 1971 n. 1086, accertati in Pizzo il 29 dicembre 1994, e condannato, con le attenuanti generiche e la continuazione, alla pena, sospesa, di anni giorni ventiquattro di arresto e L. 12 milioni di ammenda, con ordine di demolizione delle opere abusivamente costruite - è stato prosciolto dal reato contestato al capo b) perché estinto per prescrizione, con riduzione della pena di due giorni di arresto e L. 1 milione di ammenda.
Sentita la relazione svolta dal Cons. Dott. S.F.MANNINO;
Sentita la requisitoria del P.G., in persona del Dr. Antonio SINISCALCHI, il quale ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso;
Sentita l'arringa del difensore, avv. Domenico MARINO, il quale ha chiesto l'accoglimento del ricorso;
osserva
IN DIRITTO E DIRITTO
Condannato con la sentenza sopra indicata quale colpevole dei reati contestati per aver abusivamente costruito sul solaio di copertura di un edificio preesistente un tetto a due falde con altezza da m.0,70 a m.3,90 al colmo, realizzato mediante montanti e travi metalliche, RO PI propone ricorso per cassazione, chiedendone l'annullamento per il seguente motivo:
1. Violazione dell'art. 606 lett. e) c.p.p. per manifesta illogicità della motivazione risultante dal testo stesso della sentenza impugnata perché Giudice d'appello, limitandosi nel dispositivo a dichiarare estinto il reato contestato al capo b) e ad eliminare la relativa pena, confermando nel resto la sentenza di primo grado anche in ordine alla sospensione condizionale della pena, nella motivazione afferma, invece, che all'imputato tale sospensione non può essere concessa;
2. Violazione di legge in rapporto al principio dell'inammissibilità della reformatio in peius della sentenza impugnata, perché il Giudice dell'impugnazione non avrebbe potuto negare il beneficio della sospensione condizionale della pena, concesso dal Giudice di primo grado, in difetto d'impugnazione da parte del P.M. perché sul punto si era già formato il giudicato.
Il ricorso è inammissibile.
La sentenza di primo grado, nel dichiarare l'imputato colpevole dei reati contestati e condannarlo alla pena di giorni ventiquattro di arresto e L. 12 milioni di ammenda, gli ha concesso il beneficio della sospensione condizionale della pena irrogata. La sentenza d'appello ha prosciolto l'imputato dal reato contestato al capo c) perché estinto per prescrizione, riducendo la pena inflitta di giorni due di arresto e L. 1 milione di ammenda e confermando nel resto la sentenza del primo Giudice, compreso, quindi, il capo relativo alla sospensione condizionale della pena, già concessa. L'art. 546 c.p.p. contempla tra i requisiti della sentenza il dispositivo, cioè l'enunciazione del contenuto della decisione adottata, e la motivazione, ossia la concisa esposizione dei motivi di fatto e di diritto sui cui la decisione è fondata, compresa l'analisi e la valutazione delle prove favorevoli e contrarie. La diversa funzione dei due elementi, entrambi essenziali, fà sì che il contrasto tra di essi non determini nullità della sentenza, ma si risolva con la logica prevalenza dell'elemento decisionale su quello giustificativo, potendosi eliminare la divergenza mediante ricorso alla semplice correzione dell'errore materiale in base al combinato disposto degli artt. 547 e 130 c.p.p. (v., per tutte, Cass., Sez. VI, 4 giugno 1997 n. 6753, ric. Finocchi e altro). Pertanto la discordanza tra la motivazione della decisione di secondo grado e il dispositivo secondo il principio ricordato si risolve con la prevalenza di quest'ultimo, non sussistendo i presupposti per l'annullamento della sentenza.
P.Q.M.
La Corte
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di L. 1 milione alla Cassa delle ammende.
Cosi deciso in Roma, il 22 giugno 1999.
Depositato in Cancelleria il 4 ottobre 1999