Sentenza 27 gennaio 2015
Massime • 1
In tema di procedimento di prevenzione, qualora la Corte di cassazione annulli con rinvio il decreto emesso dalla Corte di appello, gli atti debbono essere trasmessi, ai sensi dell'art. 623, comma primo, lett. c), cod. proc. pen. ad altra sezione della stessa Corte, diversa da quella che ha emesso il provvedimento, in quanto il procedimento di prevenzione ha carattere giurisdizionale ed i decreti che concludono le fasi del medesimo hanno natura sostanziale di sentenza.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 27/01/2015, n. 21582 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 21582 |
| Data del deposito : | 27 gennaio 2015 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. BEVERE Antonio - Presidente - del 27/01/2015
Dott. ZAZA Carlo - Consigliere - SENTENZA
Dott. MICCOLI Grazia - Consigliere - N. 98
Dott. MICHELI Paolo - rel. Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. POSITANO Gabriele - Consigliere - N. 18647/2014
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
AI IM, nato a [...] il [...];
avverso il decreto emesso dalla Corte di appello di Salerno in data 20/12/2013;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Dott. Paolo Micheli;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, nella persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Aniello Roberto, che ha richiesto l'annullamento con rinvio del decreto impugnato. RITENUTO IN FATTO
1. Il 20/12/2013, la Corte di appello di Salerno confermava il decreto emesso in data 21/06/2013 nei confronti di AI IM, in forza del quale era stata applicata a quest'ultimo la misura di prevenzione della sorveglianza speciale di p.s., con obbligo di soggiorno nel comune di residenza, nonché una correlata misura patrimoniale. Secondo la Corte territoriale, la pericolosità sociale del proposto doveva intendersi desumibile dai suoi precedenti penali e dai suoi documentati rapporti con vari esponenti di spicco di consorterie criminali (tali da avergli consentito anche una prolungata e perdurante latitanza, essendo stata emessa a suo carico un'ordinanza restrittiva fino dal 2006, rimasta ineseguita): sulla circostanza dell'avere egli effettuato un prestito usurario nei confronti di un imprenditore salernitano deponevano inoltre le dichiarazioni rese da tale IG FA FR, nonché dal collaboratore di giustizia SA PA.
2. Avverso il decreto della Corte di appello propone ricorso il difensore dell'AI, deducendo violazione della L. n. 565 del 1975, art. 1 ter e D.Lgs. n. 159 del 2011, art. 19, anche in relazione all'art. 111 Cost. e art. 6 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo.
Il ricorrente segnala che gli elementi fondamentali posti a base delle decisioni dei giudici di merito si ricaverebbero dalle dichiarazioni del SA, da quelle dello IG FA, dal contenuto dell'ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa nei confronti dell'AI e dalla ritenuta sproporzione del valore di beni da attribuire al proposto (oggetto della contestuale confisca) rispetto al reddito dichiarato ed all'attività economica del medesimo.
A riguardo, viene evidenziato che:
la deposizione del SA risulta nulla perché riportata in un verbale privo della sottoscrizione del pubblico ufficiale che provvide alla redazione dell'atto, ed in ogni caso il collaboratore avrebbe offerto elementi che la stessa Corte territoriale reputa privi di precisione e gravità; - la Corte di appello avrebbe estrapolato segmenti delle dichiarazioni dello IG FA, sopprimendone una parte ed alterandone il significato complessivo;
i giudici di secondo grado risultano avere richiamato più volte l'ordinanza restrittiva emessa in data 04/03/2006, rappresentando che l'AI dovrebbe considerarsi soggetto "indiziato di appartenere ad una associazione a delinquere di stampo camorristico con attività, tra l'altro, nel traffico di sostanze stupefacenti e nel settore dell'usura". Al contrario, nel richiamato provvedimento il Gip del Tribunale di Salerno rigettò la richiesta del P.M. quanto all'addebito ex art. 416 bis c.p., rilevando il difetto di gravi indizi di colpevolezza, ne' a carico del proposto appaiono essere mai state elevate contestazioni quanto a reati in materia di stupefacenti: la difesa produce in allegato al ricorso l'ordinanza de qua, precisando che la Corte territoriale non avrebbe analizzato in alcun modo il motivo di gravame presentato - sul punto - avverso il decreto del Tribunale di Salerno del 21/06/2013;
il ricorrente aveva documentato di avere versato sul proprio conto corrente, dopo la morte del padre, le somme giacenti su vari libretti al portatore, che assumeva di avere ricevuto dal genitore e che pertanto dovevano intendersi di origine lecita: ne derivava il superamento della contraria argomentazione dei giudici di merito, limitatisi a prendere atto che l'AI aveva a suo tempo rinunciato all'eredità paterna. La Corte di appello avrebbe poi errato nel considerare tardiva l'allegazione difensiva (dinanzi al giudice di primo grado, era stata prodotta l'istanza indirizzata all'istituto di credito presso cui i libretti erano stati estinti, mentre la risposta della banca era pervenuta solo in seguito), atteso che nella materia in esame non è previsto alcun limite temporale per l'assunzione di prove contrarie rispetto alle allegazioni del Pubblico Ministero.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è fondato.
2. Quanto al vizio formale afferente la mancata sottoscrizione del verbale recante le dichiarazioni del SA, deve rilevarsi - con riferimento alla giurisprudenza formatasi in tema di produzioni dinanzi al Tribunale del riesame - la necessità che le firme del dichiarante e del pubblico ufficiale redigente siano presenti sull'originale dell'atto, piuttosto che sulle copie eventualmente depositate (v. Cass., Sez. 1, n. 3951 del 05/06/1996, Panaro): ne', del resto, nella fattispecie concreta risulta posta in dubbio l'autenticità del verbale de quo.
Deve invece convenirsi con le censure difensive in punto di radicale difetto di motivazione (sub specie di motivazione apparente) a proposito delle doglianze mosse dalla difesa nei riguardi del decreto del Tribunale, sotto il profilo della insussistenza di contestazioni di sorta all'AI di reati ex art. 416 bis c.p., in sede cautelare: contrariamente a quanto si legge nel corpo del provvedimento impugnato, infatti, nei confronti del proposto venne emessa ordinanza de libertate solamente in ordine a delitti di estorsione ed usura, e non anche di associazione di tipo mafioso o camorristico. Come correttamente evidenziato dal P.g. presso questa Corte in sede di requisitoria scritta, l'accesso agli atti - che permette di rilevare l'infondatezza della presunta "smentita documentale" alle asserzioni difensive, apoditticamente affermata dai giudici di appello - fa emergere che la richiesta del P.M. per l'adozione di misure restrittive a carico del ricorrente era stata rigettata proprio in ordine al presunto reato associativo: il P.g. segnala altresì che la Corte di appello di Salerno, senza peraltro esplicitare se nel caso di specie debba o meno ravvisarsi in capo all'AI una pericolosità qualificata ex D.Lgs. n. 159 del 2011, art. 4, lett. a), "ha conferito rilevanza preponderante alla qualità
di indiziato di associazione mafiosa, ritenuta sulla base di un presupposto inesistente", qualità erroneamente richiamata - come desunta dall'ordinanza cautelare - anche ai fini della misura patrimoniale. Il principio di autonomia tra procedimento penale e procedimento di prevenzione avrebbe senz'altro consentito di rivalutare gli stessi elementi che in ipotesi il Gip del Tribunale di Salerno aveva considerato insufficienti ai fini dell'emissione di una misura cautelare, ma non certo di dare per ammesso - senza incorrere in una mera apparenza di motivazione - quel che il procedimento penale risultava avere escluso.
Deve peraltro ricordarsi che, in precedenti pronunce relative a decreti in tema di misure di prevenzione, la giurisprudenza di legittimità ha già affermato che ®qualora il ricorso per cassazione sia ammesso esclusivamente per violazione di legge, va esclusa la sindacabilità del vizio di manifesta illogicità mentre è possibile denunciare il vizio della motivazione apparente, atteso che in tal caso si prospetta la violazione dell'art. 125 c.p.p., che impone l'obbligo della motivazione dei provvedimenti giurisdizionali" (Cass., Sez. 6, n. 50946 del 18/09/2014, Catalano, Rv 261590).
3. Si impongono pertanto le determinazioni di cui al dispositivo, rimanendo assorbite le ulteriori censure.
Il giudice del rinvio deve individuarsi nella Corte di appello di NA (non risultando pluralità di sezioni penali presso la Corte di appello di Salerno), atteso che "in tema di procedimento di prevenzione, qualora la Corte di Cassazione annulli con rinvio il decreto emesso dalla Corte di appello, gli atti debbono essere trasmessi, ai sensi dell'art. 623 c.p.p., comma 1, lett. c), ad altra sezione della stessa Corte, diversa da quella che ha emesso il provvedimento, in quanto il procedimento di prevenzione ha carattere giurisdizionale ed i decreti che concludono le fasi del medesimo hanno natura sostanziale di sentenza" (Cass., Sez. 6, n. 11662 del 02/02/2006, Castelluccia, Rv 233828).. Tale orientamento, con il quale risulta superato un precedente, contrario indirizzo della giurisprudenza di legittimità (v. Cass., Sez. 5, n. 42371 del 27/09/2004, Lamanna), appare oggi avallato da una successiva decisione delle Sezioni Unite di questa Corte - sentenza n. 600 del 29/10/2009, Galdieri - che ha avuto modo di confermare il principio secondo cui il decreto che conclude il procedimento di prevenzione ha natura di sentenza.
P.Q.M.
Annulla il decreto impugnato, con rinvio alla Corte di appello di NA per nuovo esame.
Così deciso in Roma, il 27 gennaio 2015.
Depositato in Cancelleria il 22 maggio 2015