Sentenza 26 ottobre 2012
Massime • 1
È ammissibile la rinuncia all'impugnazione contenuta in un atto a firma del ricorrente trasmessa via fax alla cancelleria del giudice "ad quem", non essendo il rispetto delle forme di cui all'art. 589 cod. proc. pen. previsto a pena di inammissibilità.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 26/10/2012, n. 4884 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4884 |
| Data del deposito : | 26 ottobre 2012 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. BARDOVAGNI Paolo - Presidente - del 26/10/2012
Dott. SIOTTO Maria C. - Consigliere - SENTENZA
Dott. CAPOZZI Raffaele - Consigliere - N. 3066
Dott. MAZZEI Antonella - rel. Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. ROCCHI Giacomo - Consigliere - N. 11403/2012
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da
ON NI, nato a Ponte in [...] il [...];
avverso l'ordinanza in data 11 gennaio 2012 del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Sondrio, nel procedimento n. 108/2011;
Letti gli atti, l'ordinanza impugnata e il ricorso;
sentita la relazione svolta dal consigliere Antonella Patrizia Mazzei;
lette le conclusione del pubblico ministero presso questa Corte di cassazione, in persona del sostituto procuratore generale, MAZZOTTA Gabriele, il quale ha chiesto la declaratoria di inammissibilità del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. TO NI, dopo aver proposto ricorso per cassazione avverso l'ordinanza del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Sondrio, giudice dell'esecuzione, in data 11 gennaio 2012, con la quale era stata respinta la sua istanza volta ad ottenere l'annullamento ovvero la sospensione dell'ordine di esecuzione della pena di cui alla sentenza emessa dallo stesso ufficio il 27 settembre 2007, irrevocabile il 15 aprile 2010, per ritenuta insussistenza della condizione ostativa alla sospensione dell'esecuzione, costituita dalla applicatagli recidiva di cui all'art. 99 c.p., comma 4, ha espressamente rinunciato al ricorso con atto a sua firma recante la data del 31 agosto 2012 e trasmesso, via fax, alla cancelleria di questa Corte.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. La rinuncia all'impugnazione è una dichiarazione abdicativa, irrevocabile e recettizia, le cui forme, previste dall'art. 589 cod. proc. pen., non sono stabilite a pena d'inammissibilità, essendo sufficiente la sicura provenienza dal soggetto legittimato ed una volontà chiaramente espressa. Pertanto, è ammissibile la rinuncia presentata alla cancelleria del giudice ad quem. (Sez. 6, n. 1376 del 10/05/1993, dep. 08/07/1993, Carra, Rv. 195256). Coerentemente deve ritenersi ammissibile la rinuncia contenuta in un atto scritto, a firma del ricorrente, in cui si esprime chiaramente la volontà abdicativa all'Impugnazione, enunciandone anche la ragione per "mancanza di utilità", dopo aver puntualmente indicato il provvedimento impugnato con la data e il giudice che lo ha emesso, ancorché l'atto di rinuncia risulti trasmesso via fax alla cancelleria del giudice ad quem, come avvenuto nella fattispecie. Il ricorso deve essere, pertanto, dichiarato inammissibile, a norma dell'art. 591 c.p.p., comma 1, lett. d), per rinuncia all'impugnazione.
2. Alla dichiarazione di inammissibilità consegue, di diritto, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost., sent. n. 186 del 2000), anche al versamento a favore della cassa delle ammende di una sanzione pecuniaria che pare congruo determinare in euro cinquecento, ai sensi dell'art. 616, comma 1.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 500,00 in favore della cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 26 ottobre 2012.
Depositato in Cancelleria il 31 gennaio 2013