Sentenza 6 maggio 2014
Massime • 1
In tema di stupefacenti, la reviviscenza dell'art. 73 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, nel testo anteriore alle modifiche introdotte dal D.L. 30 dicembre 2005, n. 272, convertito con modificazioni dalla legge 21 febbraio 2006, n. 49, successivamente dichiarate incostituzionali dalla sentenza della Corte costituzionale n. 32 del 2014, comporta la reintroduzione per le droghe cosiddette "leggere" di un trattamento sanzionatorio più favorevole per il reo, di talché va annullata con rinvio, anche in relazione al coimputato non ricorrente, per la rideterminazione della pena la sentenza di condanna che abbia applicato una pena utilizzando quale riferimento i parametri edittali previsti dalla disciplina dichiarata incostituzionale (Nella fattispecie il giudice di merito aveva individuato quale pena base quella di anni sei e mesi sei di reclusione, eccedente il limite edittale massimo reintrodotto per effetto della pronuncia di incostituzionalità).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 06/05/2014, n. 24856 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 24856 |
| Data del deposito : | 6 maggio 2014 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. SQUASSONI Claudia - Presidente - del 06/05/2014
Dott. FRANCO Amedeo - Consigliere - SENTENZA
Dott. MARINI Luigi - Consigliere - N. 1224
Dott. DI NICOLA Vito - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. GRAZIOSI Chiara - rel. Consigliere - N. 9024/2014
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PROCURATORE GENERALE PRESSO CORTE D'APPELLO DI FIRENZE;
nei confronti di:
SPEZZACATENA MASSIMILIANO N. IL 23/02/1970;
CANEPUCCIA MASSIMILIANO N. IL 13/12/1967;
inoltre:
SPEZZACATENA MASSIMILIANO N. IL 23/02/1970;
avverso la sentenza n. 2197/2013 CORTE APPELLO di FIRENZE, del 30/09/2013;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 06/05/2014 la relazione fatta dal Consigliere Dott. CHIARA GRAZIOSI;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. M. Fraticelli, che ha concluso per annullamento con rinvio in accoglimento del ricorso del PG. Inammissibile il ricorso dell'imputato;
Udito, l'Avv. Antonelli Stefano di Grosseto.
RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza del 30 settembre 2013 la Corte d'appello di Firenze, quale giudice di rinvio a seguito della sentenza della Quarta Sezione Penale di questa Suprema Corte 17 ottobre 2012-29 gennaio 2013 n. 4491 - che aveva accolto ricorso del Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte d'appello di Firenze avverso sentenza della suddetta Corte dell'11 ottobre 2011 quanto al mancato riconoscimento dell'aggravante dell'ingente quantità D.P.R. n. 309 del 1990, ex art. 80, comma 2, -, in parziale riforma della sentenza di primo grado del Tribunale di Lucca emessa il 3 dicembre 2010 che era stata appellata dagli imputati, ha escluso l'aggravante di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 80, comma 2, e per il reato di cui agli art. 110 c.p., e D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, per cui gli imputati ZA SI e PU SI erano stati condannati in primo grado (per illecito trasporto e detenzione a fini di spaccio di 42 chili di hashish) rideterminava la pena per il primo in sette anni, due mesi e 20 giorni di reclusione e Euro 40.000 di multa, e per il secondo in cinque anni di reclusione e Euro 30.000 di multa, confermando per il resto.
2. Ha presentato ricorso il Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte d'appello di Firenze censurando la sentenza per difetto motivazionale ed erronea interpretazione del D.P.R. n. 309 del 1990, art. 80, comma 2, avendo la corte territoriale determinato il valore soglia in mg. 1000 anziché in mg. 500, che è l'importo corretto, tale errore risultando determinante nella negazione della aggravante della ingente quantità di stupefacente. Ha presentato ricorso il difensore di ZA SI, per vizio motivazionale della sentenza, che non avrebbe fornito una motivazione adeguata sulla determinazione della pena e non avrebbe tenuto conto del fatto che l'aumento per recidiva è facoltativo. CONSIDERATO IN DIRITTO
3. Il ricorso del Procuratore Generale è infondato.
Osserva il ricorrente che la corte territoriale ha ritenuto di dover verificare la sussistenza o meno dell'aggravante della ingente quantità sulla base del recente arresto delle Sezioni Unite al riguardo (S.U. 24 maggio 2012 n. 36258), che però hanno identificato il valore soglia dell'hashish in mg. 1000 anziché in mg. 500, in base ad un errore materiale consistente nel non aver tenuto conto del fatto che mg. 1000 era stato posto in sostituzione del precedente valore soglia dal D.M. 4 agosto 2006, n. 268, art. 1, (c.d. Decreto Turco), il quale però era stato annullato dal Tar del Lazio con sentenza del 21 marzo 2007 n. 2487. L'annullamento operato dalla citata sentenza del giudice amministrativo è indiscutibile (a ciò fa riferimento, in motivazione, anche Cass. sez. 5^, 10 gennaio 2013 n. 10961, come rileva il ricorrente). Il fatto che la sentenza delle Sezioni Unite abbia mantenuto nella motivazione il valore soglia annullato non può comunque che considerarsi, appunto, un mero errore materiale, e non un'indicazione sui criteri di determinazione dell'aggravante così da discostarla dal reale valore soglia vigente. Tuttavia, il ricorrente da ciò deduce che, se la corte territoriale si fosse attenuta al reale insegnamento delle Sezioni Unite quanto alla determinazione dei presupposti dell'aggravante in questione calcolando correttamente il valore soglia, avrebbe ritenuto sussistente l'aggravante, per cui avere raddoppiato il valore soglia sarebbe stato determinante per l'esclusione dell'aggravante stessa. La prospettazione è infondata. Premesso che S.U. 24 maggio 2012 n. 36258 hanno posto un limite nel senso che "di norma" l'aggravante in questione non possa essere ravvisabile se lo stupefacente è di quantità inferiore a 2000 volte il valore soglia normativamente stabilito per ogni sostanza, non si può non ricordare che, una volta identificato il tendenziale minimo perché l'aggravante sussista, la Sezioni Unite hanno comunque riconosciuto la permanenza della discrezionalità del giudice di merito quando il minimo suddetto è superato (più che nota è la relativa massima: "In tema di produzione, traffico e detenzione illeciti di sostanze stupefacenti, l'aggravante della ingente quantità, di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 80, comma 2, non è di norma ravvisabile quando la quantità sia inferiore a 2.000 volte il valore massimo, in milligrammi (valore - soglia), determinato per ogni sostanza nella tabella allegata al D.M. 11 aprile 2006, ferma restando la discrezionale valutazione del giudice di merito, quando tale quantità sia superata"; sulla stessa linea interpretativa da ultimo Cass. sez. 2^, 18 ottobre 2013 n. 44220, Cass. sez. 4^, 20 dicembre 2012-8 febbraio 2013 n. 6369 e Cass. sez. 4^, 18 gennaio 2013 n. 10618). E nel caso di specie, in cui il minimo è stato appunto superato, la complessiva motivazione del giudice di merito che conduce a non riconoscere l'aggravante corrisponde all'illustrazione dell'esercizio della facoltà discrezionale che la suddetta giurisprudenza ha confermato. La corte territoriale, infatti, pur avendo calcolato erroneamente il quantitativo rispetto al valore soglia, è comunque pervenuta a ritenere che il limite minimo fosse stato superato e che pertanto occorresse espletare quella discrezionale valutazione che in tal caso le Sezioni Unite avevano riconosciuto al giudice di merito (motivazione, inizio della pagina 3). Il fatto che il superamento secondo il calcolo erroneo fosse inferiore a quello che emerge da un calcolo corretto non ha concretamente inciso sulla conformazione della motivazione, che si è orientata sulla determinazione del grado di pericolosità della condotta degli imputati, nonché sulle caratteristiche della loro personalità criminosa. La corte territoriale invero - ritenendo nell'espletamento della valutazione discrezionale ancora utilizzabile il criterio della gravità del rischio per la salute pubblica - ha evidenziato che gli imputati stavano trasportando lo stupefacente in una "piazza" come quella di Roma, cioè di dimensioni tali che l'introduzione di quel quantitativo di droga non avrebbe "portato un significativo aumento del consumo ne' agevolato in modo rilevante l'approvvigionamento per gli abituali consumatori"; inoltre gli imputati stavano realizzando "un'operazione che non comporta un diretto contatto con i consumatori nella emissione della merce sul mercato e che non denota una rilevante personalità criminale dei due imputati, i quali appaiono essere dei veri autisti, consapevoli della natura criminosa della loro attività ma relegati ad un ruolo puramente e che può essere anche occasionale", per di più tenuto conto del fatto che "probabilmente non conoscevano ne' il peso ne' la percentuale di principio attivo" della droga che stavano trasportando quando furono fermati durante un controllo in autostrada. La motivazione in tal modo offerta dalla corte territoriale, a prescindere naturalmente dalla condivisibilità o meno del suo contenuto di merito, esterna un'adeguata formazione della valutazione decisionale in ordine alla sussistenza dell'aggravante, essendo d'altronde congruo ritenere (come, si è già accennato, ha ritenuto la corte territoriale) che, una volta superato il profilo quantitativo di "filtro" dell'aggravante stessa introdotto nel 2012 dalle Sezioni Unite, la discrezionalità che permane al giudice di merito non può non avvalersi del criterio del pericolo della salute pubblica in relazione all'ampiezza del mercato in cui viene introdotto lo stupefacente e al numero dei tossicodipendenti che possono così servirsene, criterio che è stato affermato in modo uniforme da un'ampia giurisprudenza nomofilattica (Cass. sez. 4^, 30 novembre 2011 n. 47501; Cass. sez. 5^, 3 maggio 2011 n. 22766; Cass. sez. 2^, 12 gennaio 2011 n. 4824; Cass. sez. 6^, 3 giugno 2010 n. 24571; Cass. sez. 4^, 18 giugno 2009 n. 36585; Cass. sez. 6^, 23 gennaio 2008 n. 10384; Cass. sez. 4^, 15 maggio 2007 n. 43372; Cass. sez. 4^, 21 giugno 2006 n. 30075; Cass. sez. 6^, 19 ottobre 2004-24 febbraio 2005 n. 7254; Cass. sez. 4^, 2 dicembre 2003-11 marzo 2004 n. 11510) e che quindi permane negli spazi valutativi che il canone delle Sezioni Unite ha comunque preservato. I fondamenti su cui la corte territoriale ha costruito la sua valutazione in ordine all'assenza dell'attenuante non discendono, dunque, come sostiene il ricorrente, in misura determinante dall'errore di calcolo del valore soglia, superando invece in modo evidente una prova di resistenza rispetto a tale elemento una volta che sia corretto, poiché la decisione del giudice di merito si è basata sulle caratteristiche della condotta degli imputati (che portavano lo stupefacente in un mercato in cui, ad avviso della corte territoriale, non avrebbe inciso in modo ingente) e della loro personalità criminosa non apicale. Il ricorso del Procuratore Generale va perciò rigettato.
4. Parimenti da rigettare è il ricorso del difensore di ZA SI, secondo il quale nella sentenza impugnata non sarebbe stato adempiuto l'obbligo motivazionale e non sarebbe stato tenuto conto del fatto che l'aumento della pena in caso di recidiva anche reiterata è comunque facoltativo. In realtà, il vizio motivazionale consisterebbe proprio nel non avere adeguatamente motivato il conferimento dell'aumento per la recidiva, e dunque in tal modo il ricorrente ripropone quello che era stato già oggetto, in sostanza, del ricorso proposto avverso la sentenza della Corte d'appello di Firenze dell'11 ottobre 2011, sul quale si era pronunciata la sentenza della Quarta Sezione Penale di questa Suprema Corte che aveva annullato con rinvio la suddetta sentenza d'appello. Il rinvio era stato disposto per l'accoglimento del ricorso del Procuratore Generale, laddove il ricorso del difensore dello ZA era stato dichiarato inammissibile perché manifestamente infondato. Il ricorso riguardava proprio il giudizio di sussistenza della recidiva e l'obbligo motivazionale sulla sua applicazione (motivazione della sentenza della Quarta Sezione Penale, pagina 6 e, per rinvio alla motivazione sull'analogo motivo del ricorso del coimputato, pagina 4). L'annullamento della sentenza era stato dunque dichiarato "limitatamente al mancato riconoscimento dell'aggravante dell'ingente quantità", stabilizzandosi in tal modo la valutazione sull'applicabilità al caso in esame dell'aggravante per la recidiva.
Peraltro, il trattamento sanzionatorio nel suo complesso non ha raggiunto il livello del giudicato interno, essendo stata la sentenza d'appello annullata con rinvio in relazione al riconoscimento o meno dell'aggravante della ingente quantità, riconoscimento indubbiamente incidente sul trattamento sanzionatorio. E non si può a questo punto non rilevare che il trattamento sanzionatorio dei reati in materia di stupefacenti - come del resto evidenziato nella pubblica udienza dal difensore dell'imputato - nelle more del processo è mutato. Per entrambi i coimputati la sentenza impugnata ha identificato come pena base anni sei e mesi sei di reclusione oltre a Euro 36.000 di multa. Ma con la sentenza n. 32 del 25 febbraio 2014 la Corte Costituzionale ha dichiarato l'illegittima costituzionalità del D.L. 30 dicembre 2005, n. 272, artt. 4 bis e 4 vicies ter, come convertiti con modificazioni dalla L. 21 febbraio 2006, n. 49, art. 1, così rimuovendo le modifiche da essi apportate al D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, artt. 73, 13 e 14. Ritornano così applicabili, tra l'altro,
i commi primo e quarto dell'articolo 73 come erano dettati prima del suddetto intervento normativo, e dunque recupera vigenza l'irrogazione di una pena più mite nei reati attinenti alle c.d. droghe leggere (da due a sei anni di reclusione, oltre a multa, anziché da sei a venti anni di reclusione, oltre a multa) e di una pena più severa per le c.d. droghe pesanti (la reclusione sale al range ottoventi anni, così sostituendo quella appena richiamata da sei a venti). Su questa reviviscenza dell'impostazione differenziante i reati a seconda del tipo di droga, che era stata tolta di mezzo dalla c.d. legge Fini-Giovanardi, si nota per mera completezza che, come ha evidenziato la stessa Consulta, non ha incidenza alcuna lo jus superveniens (D.L. 23 dicembre 2013, n. 146, art. 2, convertito con modifiche dalla L. 21 febbraio 2014, n. 10, art. 1, comma 1), che ha configurato come reato autonomo la fattispecie disciplinata dal D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, comma 5, (cfr. Cass. sez. 3^, 25 febbraio - 7 marzo 2014 n. 11110). La normativa applicabile a seguito dell'intervento del giudice delle leggi è dunque più favorevole di quella che è stata applicata dal giudice di merito, poiché la pena base non può essere quantificata in sei anni e sei mesi di reclusione, potendo collocarsi solo tra un minimo di due e un massimo di sei anni di reclusione. Ne consegue la necessità di rideterminare la pena, necessità che non può riguardare soltanto l'imputato ricorrente. Pure il coimputato PU risulta assoggettato ad una dosimetria derivante da una normativa incostituzionale. Invero, l'impugnazione proposta per motivi non esclusivamente personali da un imputato giova anche agli altri imputati (art. 587 c.p.p., comma 1). Non può qualificarsi questione esclusivamente personale quella attinente alla applicazione di una normativa dichiarata incostituzionale;
d'altronde, tanto il principio del favor rei, quanto il principio di legalità costituzionale - principi che devono orientare ogni interpretazione del dettato normativo inducono ad una lettura lata dell'effetto estensivo, coerente d'altronde con la sua natura di rimedio straordinario prevalente anche sul giudicato (così S.U. 24 marzo 1 995 n. 9; da ultimo Cass. sez. 1^, 1 marzo 2013 n. 16678 e Cass. sez. 3^, 24 gennaio 2013 n. 10223). Pertanto, non essendo stati separati i processi ai due imputati (cfr. ancora Cass. sez. 1^, 1 marzo 2013 n. 16678), è attuabile l'estensione al coimputato, dovendosi conseguentemente per entrambe le posizioni annullare la sentenza con rinvio per la rideterminazione della pena ad altra sezione della Corte d'appello di Firenze, per il resto rigettandosi i ricorsi.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata con rinvio ad altra sezione della Corte d'appello di Firenze limitatamente alla determinazione della pena. Rigetta nel resto i ricorsi.
Così deciso in Roma, il 6 maggio 2014.
Depositato in Cancelleria il 12 giugno 2014