Cass. pen., sez. III, sentenza 06/05/2014, n. 24856
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Sentenza 6 maggio 2014

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In tema di stupefacenti, la reviviscenza dell'art. 73 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, nel testo anteriore alle modifiche introdotte dal D.L. 30 dicembre 2005, n. 272, convertito con modificazioni dalla legge 21 febbraio 2006, n. 49, successivamente dichiarate incostituzionali dalla sentenza della Corte costituzionale n. 32 del 2014, comporta la reintroduzione per le droghe cosiddette "leggere" di un trattamento sanzionatorio più favorevole per il reo, di talché va annullata con rinvio, anche in relazione al coimputato non ricorrente, per la rideterminazione della pena la sentenza di condanna che abbia applicato una pena utilizzando quale riferimento i parametri edittali previsti dalla disciplina dichiarata incostituzionale (Nella fattispecie il giudice di merito aveva individuato quale pena base quella di anni sei e mesi sei di reclusione, eccedente il limite edittale massimo reintrodotto per effetto della pronuncia di incostituzionalità).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. III, sentenza 06/05/2014, n. 24856
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 24856
    Data del deposito : 6 maggio 2014

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